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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2089/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
RA DE ON Presidente
NC OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2089/2017, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
e Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Schiona Adriano e dall'Avv. Schiona Lucio;
- appellanti - contro
CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Nunziato e dall'Avv. Luigi Acconcia;
- appellata –
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Clorinda Petrosemolo;
appellato in persona del legale rappresentante incorporante per Controparte_4 atto di fusione del 26.03.2021 la , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore;
e per essa ; Controparte_6 Controparte_7 intervenuta ex art. 111 c.p.c. rappresentate e difese dall'Avv. Gaetano Biocca;
, in persona del legale rappresentante, rappresentata in forza di Controparte_8 procura rilasciata in data 17/12/2021 in Fermo autenticata nelle firme dal Notaio
Rep. 43511, Racc. 19930 reg. a Fermo il 17/12/2021 al n. 4280 Persona_1
Serie 1/T (All. A) da con sede in Milano, Bastioni di Porta Controparte_7
Nuova n. 19, c.f. e num. di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, in persona del procuratore Dott.ssa CP_9
, in virtù di procura conferita dall'Amministratore DEegato con
[...] CP_10 atto del 8 marzo 2022 a rogito del Notaio Dott. , rep. 8698 e racc. n. Persona_2
5041 registrato a Milano il 16 Marzo 2022 n. 26279 serie IT;
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata alla comparsa di intervento dagli Avvocati Antonio Schiavone e Giulia Galati;
intervenuta nonché
CP_11
e
Controparte_12 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 457/17 del Tribunale di Chieti pubblicata il
12 luglio 2017.
pag. 2/12 L'udienza del 28 ottobre 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni degli appellanti, nelle note di trattazione scritta depositate in data 21 ottobre 2025:
“ritiene, la difesa degli Appellanti, nulla osta acchè vi sia una pronunzia sulle spese del giudizio, quantomeno in danno dei Sigg.ri ”. CP_3
Conclusioni dell'appellata come da note di trattazione scritta depositate CP_2 in data 23 ottobre 2025:
“Pertanto ,in presenza della sentenza che ha dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata, il giudizio di divisione endo-esecutiva,attualmente pendente dinanzi la Corte di Appello, dovrà essere dichiarato improcedibile, con la conseguente cancellazione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di divisione ( v.di
Tribunale di Mantova 25/01/2023 RG n.491/2022).
Tanto premesso, i procuratori di concludono come sopra,con CP_2 compensazione integrale delle spese”.
Conclusioni dell'appellato come da note di trattazione scritta Controparte_3 depositate il 24 ottobre 2025:
“Poiché . dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, il presente giudizio di divisione endoesecutiva dovrà essere dichiarato improcedibile, come espressamente si richiede, con ogni conseguenza di legge e con compensazione delle spese di lite”.
Conclusioni dell'intervenuta e per essa Controparte_6 CP_7
, come da note di trattazione scritta depositate il 27 ottobre 2025:
[...]
“la esponente chiede che la Corte provveda sulla liquidazione delle spese del giudizio, quanto meno nei confronti dei sigg.ri ”. CP_3
pag. 3/12 FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 457/2017, pubblicata in data 12 luglio
2017, il Tribunale di Chieti dichiarava improcedibile la domanda proposta dagli attuali appellanti in seno alla procedura esecutiva da loro promossa, con l'intervento della Banca OP di ON (oggi UBI SP) e della CP_12
giudizio attivato ex art. 601 c.p.c. per la divisione del compendio
[...] immobiliare pignorato costituito da un immobile in comproprietà dei coniugi e ed in cui, accertato l'intervenuto decesso di CP_2 Controparte_13 quest'ultimo, venivano evocati la debitrice ed i figli degli originari proprietari,
e , quali eredi dello stesso. Controparte_3 CP_11
Gli appellanti e la venivano altresì condannati alla rifusione delle spese CP_14 di lite sostenute da e , liquidate come in dispositivo. CP_2 Controparte_3
A fondamento della decisione veniva rilevato, per quanto di interesse, che:
-i convenuti avevano eccepito la loro carenza di legittimazione passiva quali meri chiamati alla eredità del defunto e la causa era stata rimessa per la Controparte_13 decisione sulla sollevata eccezione di improcedibilità del giudizio;
-nelle more, era stata azionata dalla difesa attorea la procedura ex art. 481 e 749 c.p.c. per cui il Presidente del Tribunale aveva assegnato un termine per la accettazione della eredità senza che alcuno dei chiamati vi provvedesse;
-all'udienza fissata per la discussione, sul presupposto che ormai l'immobile sarebbe divenuto nella totale disponibilità della debitrice attesa la mancata CP_2 accettazione della eredità da parte dei figli della coppia e della avvenuta accettazione presunta della ex art.485 c.c., la difesa attorea, cui si associava la banca CP_2 convenuta costituita, aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio;
- alla data di fissazione della udienza di discussione sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione, il procedimento speciale ex artt. 481 e 749 c.p.c. non era stato ancora attivato;
- in ogni caso esso aveva ad oggetto espressamente la sola accettazione della eredità da parte di dovendosi il provvedimento presidenziale leggere in uno al Controparte_3
pag. 4/12 ricorso, promosso solo nei suoi confronti, mentre alcun procedimento era stato attivato nei confronti dell'altro figlio , da intendersi pertanto ancora quale mero chiamato CP_11 all'eredità;
-che tanto portava inevitabilmente alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divisione, non potendosi peraltro condividere la conclusione per cui tutta la proprietà dell'immobile pignorato fosse confluito nella disponibilità di pur potendosi CP_2 ritenere che la stessa avesse chiaramente accettato presuntivamente la eredità per facta concludentia essendo nel pieno possesso del bene e non avendo proceduto alla redazione dell'inventario come prescritto dall'art. 485 c.c.
2. Nel proprio atto di impugnazione e previa Parte_1 Controparte_1 ricostruzione delle diverse fasi in cui si era articolato il riassunto processo divisionale intrapreso nei confronti della (all'epoca minorenne e per la cura CP_2 Controparte_3 dei cui interessi era stato nominato su richiesta dalla madre in ragione di un supposto conflitto di interessi, un curatore speciale) e e l'autonomo ma collegato CP_11 procedimento intentato in sede di volontaria giurisdizione dinanzi al medesimo
Tribunale di Chieti per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, in cui erano stati convocati tutti i coeredi ed era stato reso nei confronti degli stessi il provvedimento richiesto, ritualmente loro notificato, senza che, decorso il termine assegnato, questi provvedessero a rendere dichiarazione positiva o negativa sull'eredità, hanno contestato la decisione per i motivi di seguito compendiati.
2.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.
In relazione a detto profilo hanno evidenziato che la sentenza aveva valutato la qualifica di chiamato all'eredità di sulla base della dichiarazione resa in sede di CP_11 costituzione della madre alla quale non spettava il relativo diritto, CP_2 ignorando peraltro fatti e circostanze dai quali poteva desumersi che quest'ultimo avesse o non avesse accettato l'eredità.
2.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c. con riferimento anche alla pozione di . CP_11
Con tale motivo hanno censurato l'omessa considerazione del fatto che pur essendo l'originario comproprietario del bene deceduto 9.5.2014, come Controparte_13 emerso nel corso della perizia redata in sede di esecuzione immobiliare, e pur essendo pag. 5/12 e rimasti nel possesso dell'immobile CP_2 Controparte_3 CP_11 costituente bene ereditario, tanto che presso lo stesso era stato notificato a tutti l'atto di citazione, essi non avevano redatto l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso del loro dante causa con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 485 c.c., dovevano considerarsi eredi puri e semplici.
2.3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per errata interpretazione del ricorso per l'actio interrogatoria ed errata applicazione del provvedimento reso a sua definizione.
Per tale versante hanno dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il ricorso ex art. 481 c.c. rimetteva al Presidente del Tribunale di valutare l'opportunità di fissazione del termine anche nei confronti di e CP_2 CP_11
e così era stato disposto nell'ordinanza da questi pronunciata a sua definizione.
[...]
2.4) Violazione e falsa applicazione del contenuto dell'ordinanza del Presidente del
Tribunale di Chieti in data 18-24.1.2017.
Con riferimento a tale censura hanno dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, che aveva affermato che alla data della fissazione dell'udienza di discussione sulla eccezione di carenza di legittimazione il procedimento ex art. 481 c.c.
e 789 c.p.c. non era ancora stato attivato, l'actio interrogatoria era stata promossa sin dal
26.10.2016, il provvedimento con il quale era stato fissato a CP_2 CP_11
e il termine per accettare l'eredità del congiunto era stato
[...] Controparte_3 emesso in data 18-24.1.2017 e loro notificato in data 31.1.2017 e lo stesso era stato depositato nel giudizio di divisione all'udienza 12.4.2017, in cui le parti avevano chiesto rinvio per definire transattivamente la controversia, che pertanto era stata rinviata all'udienza del 14.6.2017 e quindi rinviata ulteriormente per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 12.7.2017.
Di conseguenza il Giudice non poteva ignorare detto provvedimento che in ogni caso era stato notificato a tutte le parti e avrebbe ben potuto essere reclamato ove non condiviso.
2.5) Mancata valutazione dell'avvenuta costituzione in giudizio di . CP_11
Per tale aspetto la decisione è stata censurata per essersi del tutto omesso di considerare il fatto che , già dichiarato contumace, si era costituito in giudizio, in CP_11
pag. 6/12 data 15.11.2016 in tal modo manifestando inequivocabilmente la sua qualità di erede di
, con conseguente erroneità della statuizione di improcedibilità Controparte_13 dell'appello per non essere stata attivata nei suoi confronti la procedura di cui all'art. 481 c.c..
3. Nelle proprie comparse di costituzione nel grado gli appellati e CP_2 CP_3 hanno contestato la fondatezza del gravame sottolineando in particolare:
[...]
- quanto al primo motivo, l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 102 c.p.c. per essere i figli di litisconsorti necessari nel giudizio di Controparte_13 divisione e legittimata a contestare la carenza in capo a tutti CP_2 convenuti della qualità di eredi per essere semplici “chiamati all'eredità”
(eccezione fatta propria da e non smentita da Controparte_3 CP_11 all'atto delle rispettive costituzioni in giudizio), con la conseguenza che era a quel punto onere degli attori dare la prova della qualità di erede di tutti i chiamati in causa;
- quanto al secondo motivo, che non ricorreva l'eccepita violazione dell'art.485 cc., con riferimento anche alla posizione di , in quanto questi CP_11 permanendo nella casa familiare in cui viveva la madre già comproprietaria per un mezzo e titolare a seguito del decesso del marito, del diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c. a prescindere da diritti successori, non poteva ritenersi nel possesso dei beni ereditari;
- quanto ai residui motivi, che il ricorso ed il provvedimento emesso ex art. 481
c.c. erano stati depositati a fronte dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata fin dall'8/04/2015, e sulla quale era stata fissata (con ordinanza del
22.9.2016) udienza di discussione per la data del 16.11.2016, ( poi rinviata al
12/4/17), dopo che erano già scaduti i termini per l'ammissione dei mezzi istruttori e maturate le relative decadenze con la conseguenza che era corretta la decisione del giudice nel punto in cui si era affermata la tardiva proposizione dell'actio interrogatoria, dovendo questi decidere sulla sollevata eccezione ( di chiamato all'eredità e non di erede) allo stato degli atti, senza poter tener in alcun pag. 7/12 conto i documenti irritualmente prodotti e per i quali era stata eccepita dai convenuti l'intervenuta decadenza;
- .che comunque l'actio interrogatoria azionata dagli attori riguardava esclusivamente con la conseguenza che, allo stato, sia Controparte_3 CP_2 che dovevano ancora essere ritenuti “chiamati all'eredità e
[...] CP_15 non eredi”, non valendo nei loro confronti il termine dato dal Presidente del
Tribunale al convenuto riguardando, la domanda avanzata Controparte_3 dagli attori, soltanto quest'ultimo e non potendo il Presidente stesso decidere ultra petita;
- che in ogni caso il comportamento di , che aveva chiesto un CP_11
“rinvio per trovare una conciliazione con i creditori “, non poteva sicuramente essere assunto come “accettazione tacita della eredità” idonea a qualificarlo come “ erede” del de cuius dal momento che da detto atteggiamento si evidenziava solo la volontà del convenuto di trovare una sistemazione bonaria del giudizio e nulla di più.;
- che i documenti prodotti in appello erano inammissibili in forza del divieto previsto dall'art.345 c.3 c.p.c.
4. La UBI SP costituendosi nel grado ha fatto propri i motivi di appello proposti da e . Parte_1 Controparte_1
5. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 22 aprile 2022, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, ha così statuito:
“-dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
-dichiara la domanda procedibile nei confronti di e;
CP_2 CP_11
-dispone con separata ordinanza la nomina di CTU per la verifica del valore dell'immobile e della comoda divisibilità o meno dell'immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare sulla base delle quote di proprietà riferibili a detti ultimi due convenuti nelle entità risultanti dai diritti successori di ognuno ed in ragione dell'accrescimento delle loro quote con quelle per le quali era chiamato a succedere Di
pag. 8/12 sulla base dei criteri indicati in motivazione e la redazione nel primo caso CP_3 di progetto di divisione;
-riserva all'esito delle operazioni demandate al CTU di provvedere alla vendita dell'immobile in caso di mancata richiesta di assegnazione da parte di uno dei condividendi.
-riserva di provvedere sulle spese di lite con la definizione del giudizio”.
6. Sentenza non definitiva pubblicata il 2 agosto 2023.
Restituita la causa sul ruolo istruttorio, all'esito dell'espletata CTU e della determinazione del valore degli immobili oggetto di pignoramento e delle quote spettanti ai condividenti, questa Corte ha così deciso:
“DISPONE
Lo scioglimento della comunione esistente tra e avente ad Parte_2 CP_15 oggetto il diritto di proprietà in ragione dell'intero del complesso immobiliare costituito dagli immobili siti nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) alla via Roma
n. 19 individuati al Catasto Fabbricati e Catasto Terreni dai seguenti identificativi :
- Villino con corte annessa, individuato dal Foglio di mappa 13 particella 4185, senza subalterno, categoria A/7, classe 1, consistenza 9 vani, superficie totale: 208 mq –
Totale escluse aree scoperte: 181 mq. Rendita Euro 627,50;
- Terreno individuato dal Foglio di mappa 13 particella 4184, qualità vigneto, classe 2, superficie 1.150 mq. Reddito Dominicale Euro 12,18, Reddito Agrario Euro 8,02;
- Terreno individuato dal Foglio di mappa 13 particella 92, qualità vigneto, classe 2, superficie 70 mq. Reddito Dominicale Euro 0,74, Reddito Agrario Euro 0,49;
- Terreno individuato dal Foglio di mappa 13 particella 93, qualità vigneto, classe 2, superficie 92 mq. Reddito Dominicale Euro 0,97, Reddito Agrario Euro 0,64. come individuato nella relazione di CTU depositata in Cancelleria il 9.12.2022.
DISPONE procedersi alla vendita all'incanto del predetto intero complesso immobiliare con le modalità fissate in separata ordinanza.
DISPONE
La prosecuzione del processo innanzi a sé come da separata ordinanza”.
pag. 9/12 7. Nelle more del procedimento di vendita, ha depositato, dinanzi il CP_2
Tribunale di Chieti, il ricorso per l'ammissione al piano del consumatore, che ha comportato ex lege la sospensione del procedimento della esecuzione forzata in corso e il conseguente divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, fino all'esito del detto giudizio, che si è definito con il provvedimento 20/01/2025 del
Tribunale di Chieti- sez. fallimentare- che ha rigettato la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla CP_2
La Corte quindi, con provvedimento 11/02/2025, ha ripreso le operazioni di vendita del compendio immobiliare oggetto di divisione endoesecutiva, prorogando l'efficacia dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita di diciotto mesi, con onere, al delegato, di ripresa immediata delle stesse, rinviando “per la verifica dell'andamento delle suddette operazioni all'udienza del 28/10/2025 “, da svolgersi a trattazione scritta.
Nelle more la debitrice in data 06/06/2025, ha inoltrato richiesta di CP_2 ammissione alla liquidazione controllata del patrimonio ex art.268 d.lgs n.14/2019 al
Tribunale di Chieti che, con provvedimento del 09/06/2025, ha disposto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso. Di conseguenza questa Corte, con decreto inaudita altera parte del 16/06/2025, ha sospeso le operazioni di vendita, sospensione confermata nel contraddittorio delle parti con provvedimento dell'8/07/2025.
8. Motivi della decisione.
Con sentenza 39/2025 del 25 luglio 2025 il Tribunale di Chieti da dichiarato “
l'apertura della liquidazione controllata della signora mediante la vendita CP_2 della quota indivisa dell'immobile ..” per cui è causa, con termine ai creditori per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.
In forza del rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 150 CCII operato dal comma 5 dell'art. 270, dal giorno della pronuncia della sentenza con cui il tribunale dichiara l'apertura del procedimento, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita.
L'improseguibilità della procedura esecutiva determina l'improcedibilità del presente giudizio, avente ad oggetto la divisione endoesecutiva del compendio pignorato.
pag. 10/12 Tale declaratoria preclude al giudice la liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'esecutata, residuando esclusivamente la possibilità di liquidare gli ausiliari che abbiano espletato il loro incarico, ponendo il loro compenso a carico del creditore che ha dato impulso alla procedura e dei creditori intervenuti, a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Quanto alle restanti parti, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite con l'appellato , stante la pronuncia in Controparte_3 rito emessa con sentenza non definitiva nei suoi confronti, e l'irripetibilità delle spese nei confronti del convenuto , rimasto contumace. CP_11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione del compendio immobiliare pignorato;
2) nulla dispone sulle spese di lite nei confronti di , dichiarandone la CP_2 compensazione nei confronti di e l'irripetibilità nei confronti di Controparte_3
; CP_11
3) pone le spese di CTU e del delegato provvisoriamente e in solido a carico degli appellanti e di e per essa Controparte_4 Controparte_6
, e di Controparte_7 Controparte_8
4) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Consigliere est.
NC OL
Presidente del collegio
RA DE ON
pag. 11/12 pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
RA DE ON Presidente
NC OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2089/2017, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
e Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Schiona Adriano e dall'Avv. Schiona Lucio;
- appellanti - contro
CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Nunziato e dall'Avv. Luigi Acconcia;
- appellata –
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Clorinda Petrosemolo;
appellato in persona del legale rappresentante incorporante per Controparte_4 atto di fusione del 26.03.2021 la , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore;
e per essa ; Controparte_6 Controparte_7 intervenuta ex art. 111 c.p.c. rappresentate e difese dall'Avv. Gaetano Biocca;
, in persona del legale rappresentante, rappresentata in forza di Controparte_8 procura rilasciata in data 17/12/2021 in Fermo autenticata nelle firme dal Notaio
Rep. 43511, Racc. 19930 reg. a Fermo il 17/12/2021 al n. 4280 Persona_1
Serie 1/T (All. A) da con sede in Milano, Bastioni di Porta Controparte_7
Nuova n. 19, c.f. e num. di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, in persona del procuratore Dott.ssa CP_9
, in virtù di procura conferita dall'Amministratore DEegato con
[...] CP_10 atto del 8 marzo 2022 a rogito del Notaio Dott. , rep. 8698 e racc. n. Persona_2
5041 registrato a Milano il 16 Marzo 2022 n. 26279 serie IT;
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata alla comparsa di intervento dagli Avvocati Antonio Schiavone e Giulia Galati;
intervenuta nonché
CP_11
e
Controparte_12 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 457/17 del Tribunale di Chieti pubblicata il
12 luglio 2017.
pag. 2/12 L'udienza del 28 ottobre 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni degli appellanti, nelle note di trattazione scritta depositate in data 21 ottobre 2025:
“ritiene, la difesa degli Appellanti, nulla osta acchè vi sia una pronunzia sulle spese del giudizio, quantomeno in danno dei Sigg.ri ”. CP_3
Conclusioni dell'appellata come da note di trattazione scritta depositate CP_2 in data 23 ottobre 2025:
“Pertanto ,in presenza della sentenza che ha dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata, il giudizio di divisione endo-esecutiva,attualmente pendente dinanzi la Corte di Appello, dovrà essere dichiarato improcedibile, con la conseguente cancellazione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di divisione ( v.di
Tribunale di Mantova 25/01/2023 RG n.491/2022).
Tanto premesso, i procuratori di concludono come sopra,con CP_2 compensazione integrale delle spese”.
Conclusioni dell'appellato come da note di trattazione scritta Controparte_3 depositate il 24 ottobre 2025:
“Poiché . dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, il presente giudizio di divisione endoesecutiva dovrà essere dichiarato improcedibile, come espressamente si richiede, con ogni conseguenza di legge e con compensazione delle spese di lite”.
Conclusioni dell'intervenuta e per essa Controparte_6 CP_7
, come da note di trattazione scritta depositate il 27 ottobre 2025:
[...]
“la esponente chiede che la Corte provveda sulla liquidazione delle spese del giudizio, quanto meno nei confronti dei sigg.ri ”. CP_3
pag. 3/12 FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 457/2017, pubblicata in data 12 luglio
2017, il Tribunale di Chieti dichiarava improcedibile la domanda proposta dagli attuali appellanti in seno alla procedura esecutiva da loro promossa, con l'intervento della Banca OP di ON (oggi UBI SP) e della CP_12
giudizio attivato ex art. 601 c.p.c. per la divisione del compendio
[...] immobiliare pignorato costituito da un immobile in comproprietà dei coniugi e ed in cui, accertato l'intervenuto decesso di CP_2 Controparte_13 quest'ultimo, venivano evocati la debitrice ed i figli degli originari proprietari,
e , quali eredi dello stesso. Controparte_3 CP_11
Gli appellanti e la venivano altresì condannati alla rifusione delle spese CP_14 di lite sostenute da e , liquidate come in dispositivo. CP_2 Controparte_3
A fondamento della decisione veniva rilevato, per quanto di interesse, che:
-i convenuti avevano eccepito la loro carenza di legittimazione passiva quali meri chiamati alla eredità del defunto e la causa era stata rimessa per la Controparte_13 decisione sulla sollevata eccezione di improcedibilità del giudizio;
-nelle more, era stata azionata dalla difesa attorea la procedura ex art. 481 e 749 c.p.c. per cui il Presidente del Tribunale aveva assegnato un termine per la accettazione della eredità senza che alcuno dei chiamati vi provvedesse;
-all'udienza fissata per la discussione, sul presupposto che ormai l'immobile sarebbe divenuto nella totale disponibilità della debitrice attesa la mancata CP_2 accettazione della eredità da parte dei figli della coppia e della avvenuta accettazione presunta della ex art.485 c.c., la difesa attorea, cui si associava la banca CP_2 convenuta costituita, aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio;
- alla data di fissazione della udienza di discussione sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione, il procedimento speciale ex artt. 481 e 749 c.p.c. non era stato ancora attivato;
- in ogni caso esso aveva ad oggetto espressamente la sola accettazione della eredità da parte di dovendosi il provvedimento presidenziale leggere in uno al Controparte_3
pag. 4/12 ricorso, promosso solo nei suoi confronti, mentre alcun procedimento era stato attivato nei confronti dell'altro figlio , da intendersi pertanto ancora quale mero chiamato CP_11 all'eredità;
-che tanto portava inevitabilmente alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divisione, non potendosi peraltro condividere la conclusione per cui tutta la proprietà dell'immobile pignorato fosse confluito nella disponibilità di pur potendosi CP_2 ritenere che la stessa avesse chiaramente accettato presuntivamente la eredità per facta concludentia essendo nel pieno possesso del bene e non avendo proceduto alla redazione dell'inventario come prescritto dall'art. 485 c.c.
2. Nel proprio atto di impugnazione e previa Parte_1 Controparte_1 ricostruzione delle diverse fasi in cui si era articolato il riassunto processo divisionale intrapreso nei confronti della (all'epoca minorenne e per la cura CP_2 Controparte_3 dei cui interessi era stato nominato su richiesta dalla madre in ragione di un supposto conflitto di interessi, un curatore speciale) e e l'autonomo ma collegato CP_11 procedimento intentato in sede di volontaria giurisdizione dinanzi al medesimo
Tribunale di Chieti per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, in cui erano stati convocati tutti i coeredi ed era stato reso nei confronti degli stessi il provvedimento richiesto, ritualmente loro notificato, senza che, decorso il termine assegnato, questi provvedessero a rendere dichiarazione positiva o negativa sull'eredità, hanno contestato la decisione per i motivi di seguito compendiati.
2.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.
In relazione a detto profilo hanno evidenziato che la sentenza aveva valutato la qualifica di chiamato all'eredità di sulla base della dichiarazione resa in sede di CP_11 costituzione della madre alla quale non spettava il relativo diritto, CP_2 ignorando peraltro fatti e circostanze dai quali poteva desumersi che quest'ultimo avesse o non avesse accettato l'eredità.
2.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c. con riferimento anche alla pozione di . CP_11
Con tale motivo hanno censurato l'omessa considerazione del fatto che pur essendo l'originario comproprietario del bene deceduto 9.5.2014, come Controparte_13 emerso nel corso della perizia redata in sede di esecuzione immobiliare, e pur essendo pag. 5/12 e rimasti nel possesso dell'immobile CP_2 Controparte_3 CP_11 costituente bene ereditario, tanto che presso lo stesso era stato notificato a tutti l'atto di citazione, essi non avevano redatto l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso del loro dante causa con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 485 c.c., dovevano considerarsi eredi puri e semplici.
2.3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per errata interpretazione del ricorso per l'actio interrogatoria ed errata applicazione del provvedimento reso a sua definizione.
Per tale versante hanno dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il ricorso ex art. 481 c.c. rimetteva al Presidente del Tribunale di valutare l'opportunità di fissazione del termine anche nei confronti di e CP_2 CP_11
e così era stato disposto nell'ordinanza da questi pronunciata a sua definizione.
[...]
2.4) Violazione e falsa applicazione del contenuto dell'ordinanza del Presidente del
Tribunale di Chieti in data 18-24.1.2017.
Con riferimento a tale censura hanno dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, che aveva affermato che alla data della fissazione dell'udienza di discussione sulla eccezione di carenza di legittimazione il procedimento ex art. 481 c.c.
e 789 c.p.c. non era ancora stato attivato, l'actio interrogatoria era stata promossa sin dal
26.10.2016, il provvedimento con il quale era stato fissato a CP_2 CP_11
e il termine per accettare l'eredità del congiunto era stato
[...] Controparte_3 emesso in data 18-24.1.2017 e loro notificato in data 31.1.2017 e lo stesso era stato depositato nel giudizio di divisione all'udienza 12.4.2017, in cui le parti avevano chiesto rinvio per definire transattivamente la controversia, che pertanto era stata rinviata all'udienza del 14.6.2017 e quindi rinviata ulteriormente per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 12.7.2017.
Di conseguenza il Giudice non poteva ignorare detto provvedimento che in ogni caso era stato notificato a tutte le parti e avrebbe ben potuto essere reclamato ove non condiviso.
2.5) Mancata valutazione dell'avvenuta costituzione in giudizio di . CP_11
Per tale aspetto la decisione è stata censurata per essersi del tutto omesso di considerare il fatto che , già dichiarato contumace, si era costituito in giudizio, in CP_11
pag. 6/12 data 15.11.2016 in tal modo manifestando inequivocabilmente la sua qualità di erede di
, con conseguente erroneità della statuizione di improcedibilità Controparte_13 dell'appello per non essere stata attivata nei suoi confronti la procedura di cui all'art. 481 c.c..
3. Nelle proprie comparse di costituzione nel grado gli appellati e CP_2 CP_3 hanno contestato la fondatezza del gravame sottolineando in particolare:
[...]
- quanto al primo motivo, l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 102 c.p.c. per essere i figli di litisconsorti necessari nel giudizio di Controparte_13 divisione e legittimata a contestare la carenza in capo a tutti CP_2 convenuti della qualità di eredi per essere semplici “chiamati all'eredità”
(eccezione fatta propria da e non smentita da Controparte_3 CP_11 all'atto delle rispettive costituzioni in giudizio), con la conseguenza che era a quel punto onere degli attori dare la prova della qualità di erede di tutti i chiamati in causa;
- quanto al secondo motivo, che non ricorreva l'eccepita violazione dell'art.485 cc., con riferimento anche alla posizione di , in quanto questi CP_11 permanendo nella casa familiare in cui viveva la madre già comproprietaria per un mezzo e titolare a seguito del decesso del marito, del diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c. a prescindere da diritti successori, non poteva ritenersi nel possesso dei beni ereditari;
- quanto ai residui motivi, che il ricorso ed il provvedimento emesso ex art. 481
c.c. erano stati depositati a fronte dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata fin dall'8/04/2015, e sulla quale era stata fissata (con ordinanza del
22.9.2016) udienza di discussione per la data del 16.11.2016, ( poi rinviata al
12/4/17), dopo che erano già scaduti i termini per l'ammissione dei mezzi istruttori e maturate le relative decadenze con la conseguenza che era corretta la decisione del giudice nel punto in cui si era affermata la tardiva proposizione dell'actio interrogatoria, dovendo questi decidere sulla sollevata eccezione ( di chiamato all'eredità e non di erede) allo stato degli atti, senza poter tener in alcun pag. 7/12 conto i documenti irritualmente prodotti e per i quali era stata eccepita dai convenuti l'intervenuta decadenza;
- .che comunque l'actio interrogatoria azionata dagli attori riguardava esclusivamente con la conseguenza che, allo stato, sia Controparte_3 CP_2 che dovevano ancora essere ritenuti “chiamati all'eredità e
[...] CP_15 non eredi”, non valendo nei loro confronti il termine dato dal Presidente del
Tribunale al convenuto riguardando, la domanda avanzata Controparte_3 dagli attori, soltanto quest'ultimo e non potendo il Presidente stesso decidere ultra petita;
- che in ogni caso il comportamento di , che aveva chiesto un CP_11
“rinvio per trovare una conciliazione con i creditori “, non poteva sicuramente essere assunto come “accettazione tacita della eredità” idonea a qualificarlo come “ erede” del de cuius dal momento che da detto atteggiamento si evidenziava solo la volontà del convenuto di trovare una sistemazione bonaria del giudizio e nulla di più.;
- che i documenti prodotti in appello erano inammissibili in forza del divieto previsto dall'art.345 c.3 c.p.c.
4. La UBI SP costituendosi nel grado ha fatto propri i motivi di appello proposti da e . Parte_1 Controparte_1
5. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 22 aprile 2022, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, ha così statuito:
“-dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
-dichiara la domanda procedibile nei confronti di e;
CP_2 CP_11
-dispone con separata ordinanza la nomina di CTU per la verifica del valore dell'immobile e della comoda divisibilità o meno dell'immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare sulla base delle quote di proprietà riferibili a detti ultimi due convenuti nelle entità risultanti dai diritti successori di ognuno ed in ragione dell'accrescimento delle loro quote con quelle per le quali era chiamato a succedere Di
pag. 8/12 sulla base dei criteri indicati in motivazione e la redazione nel primo caso CP_3 di progetto di divisione;
-riserva all'esito delle operazioni demandate al CTU di provvedere alla vendita dell'immobile in caso di mancata richiesta di assegnazione da parte di uno dei condividendi.
-riserva di provvedere sulle spese di lite con la definizione del giudizio”.
6. Sentenza non definitiva pubblicata il 2 agosto 2023.
Restituita la causa sul ruolo istruttorio, all'esito dell'espletata CTU e della determinazione del valore degli immobili oggetto di pignoramento e delle quote spettanti ai condividenti, questa Corte ha così deciso:
“DISPONE
Lo scioglimento della comunione esistente tra e avente ad Parte_2 CP_15 oggetto il diritto di proprietà in ragione dell'intero del complesso immobiliare costituito dagli immobili siti nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) alla via Roma
n. 19 individuati al Catasto Fabbricati e Catasto Terreni dai seguenti identificativi :
- Villino con corte annessa, individuato dal Foglio di mappa 13 particella 4185, senza subalterno, categoria A/7, classe 1, consistenza 9 vani, superficie totale: 208 mq –
Totale escluse aree scoperte: 181 mq. Rendita Euro 627,50;
- Terreno individuato dal Foglio di mappa 13 particella 4184, qualità vigneto, classe 2, superficie 1.150 mq. Reddito Dominicale Euro 12,18, Reddito Agrario Euro 8,02;
- Terreno individuato dal Foglio di mappa 13 particella 92, qualità vigneto, classe 2, superficie 70 mq. Reddito Dominicale Euro 0,74, Reddito Agrario Euro 0,49;
- Terreno individuato dal Foglio di mappa 13 particella 93, qualità vigneto, classe 2, superficie 92 mq. Reddito Dominicale Euro 0,97, Reddito Agrario Euro 0,64. come individuato nella relazione di CTU depositata in Cancelleria il 9.12.2022.
DISPONE procedersi alla vendita all'incanto del predetto intero complesso immobiliare con le modalità fissate in separata ordinanza.
DISPONE
La prosecuzione del processo innanzi a sé come da separata ordinanza”.
pag. 9/12 7. Nelle more del procedimento di vendita, ha depositato, dinanzi il CP_2
Tribunale di Chieti, il ricorso per l'ammissione al piano del consumatore, che ha comportato ex lege la sospensione del procedimento della esecuzione forzata in corso e il conseguente divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, fino all'esito del detto giudizio, che si è definito con il provvedimento 20/01/2025 del
Tribunale di Chieti- sez. fallimentare- che ha rigettato la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla CP_2
La Corte quindi, con provvedimento 11/02/2025, ha ripreso le operazioni di vendita del compendio immobiliare oggetto di divisione endoesecutiva, prorogando l'efficacia dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita di diciotto mesi, con onere, al delegato, di ripresa immediata delle stesse, rinviando “per la verifica dell'andamento delle suddette operazioni all'udienza del 28/10/2025 “, da svolgersi a trattazione scritta.
Nelle more la debitrice in data 06/06/2025, ha inoltrato richiesta di CP_2 ammissione alla liquidazione controllata del patrimonio ex art.268 d.lgs n.14/2019 al
Tribunale di Chieti che, con provvedimento del 09/06/2025, ha disposto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso. Di conseguenza questa Corte, con decreto inaudita altera parte del 16/06/2025, ha sospeso le operazioni di vendita, sospensione confermata nel contraddittorio delle parti con provvedimento dell'8/07/2025.
8. Motivi della decisione.
Con sentenza 39/2025 del 25 luglio 2025 il Tribunale di Chieti da dichiarato “
l'apertura della liquidazione controllata della signora mediante la vendita CP_2 della quota indivisa dell'immobile ..” per cui è causa, con termine ai creditori per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.
In forza del rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 150 CCII operato dal comma 5 dell'art. 270, dal giorno della pronuncia della sentenza con cui il tribunale dichiara l'apertura del procedimento, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita.
L'improseguibilità della procedura esecutiva determina l'improcedibilità del presente giudizio, avente ad oggetto la divisione endoesecutiva del compendio pignorato.
pag. 10/12 Tale declaratoria preclude al giudice la liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'esecutata, residuando esclusivamente la possibilità di liquidare gli ausiliari che abbiano espletato il loro incarico, ponendo il loro compenso a carico del creditore che ha dato impulso alla procedura e dei creditori intervenuti, a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Quanto alle restanti parti, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite con l'appellato , stante la pronuncia in Controparte_3 rito emessa con sentenza non definitiva nei suoi confronti, e l'irripetibilità delle spese nei confronti del convenuto , rimasto contumace. CP_11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione del compendio immobiliare pignorato;
2) nulla dispone sulle spese di lite nei confronti di , dichiarandone la CP_2 compensazione nei confronti di e l'irripetibilità nei confronti di Controparte_3
; CP_11
3) pone le spese di CTU e del delegato provvisoriamente e in solido a carico degli appellanti e di e per essa Controparte_4 Controparte_6
, e di Controparte_7 Controparte_8
4) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Consigliere est.
NC OL
Presidente del collegio
RA DE ON
pag. 11/12 pag. 12/12