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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21794/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21794/21, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
7033/2021, emesso dal Tribunale di Torino il 27.09.2021 e notificato il 28.09.2021, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Tursi (MT), Zona Industriale PIP Lotto n. 11 s.n.c., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Lori
Campana e Martina Olivieri del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Pasero in Torino, via Susa n. 32
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura speciale unita alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Vouch del
Foro di Torino e dall'avv. Federica Ratto del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Confienza n. 10
pagina 1 di 11 CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
Controparte_2
– (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] CP_3 P.IVA_3
in Bari, via Japigia n. 184, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino,
presso i cui uffici in Torino, via Arsenale n. 21, è domiciliato
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalti e concessioni pubbliche – azione di rivalsa in relazione alla garanzia provvisoria ex art. 93, D.Lgs. n. 50/2016.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 7033/2021 del 24/27.09.2021, notificato a mezzo p.e.c. il 28.09.2021, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni indicate nell'atto di opposizione;
2) nella denegata ipotesi di condanna della al pagamento di quanto riconosciuto di Parte_1 ragione in favore di dichiarare l' Controparte_1 [...]
– in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., tenuto a garantire e manlevare la medesima da ogni e qualsiasi sfavorevole pronunzia per le ragioni già indicate e, per l'effetto, condannare il medesimo in persona del l.r.p.t., al CP_3 pagamento diretto di ogni e qualsiasi somma che, a qualunque titolo, dovesse essere liquidata a favore della o, in via gradata, a rimborsare immediatamente dette somme Controparte_1 alla Parte_1
3) Condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
4) Sentenza clausolata ope legis”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito, respinti tutti i punti in contestazione sollevati dall'opponente: In via principale,
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto n. 7033/2021, emesso inter partes in data 24.09.2021 e pubblicato il successivo 27.05.2021 nel procedimento sommario
R.G. n. 17500/2021 e conseguentemente dichiararlo definitivamente esecutivo, mandando assolta la
Compagnia assicuratrice opposta da ogni avversaria pretesa.
In subordine,
pagina 2 di 11 - dichiarare, in ogni caso, tenuta e condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a pagare alla Compagnia assicuratrice opposta, per tutti i titoli dedotti, la somma capitale di € 20.100,00= oltre interessi legali e di mora dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma che risulterà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo.
In via riconvenzionale condizionata, nei confronti della co-evocata CP_3
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, in tutto o in parte, l'opposizione promossa da dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Parte_1 CP_3 rappresentante p.t., a restituire tutte le somme ad essa liquidate che dovessero risultare parzialmente o totalmente non dovute, oltre interessi legali e di mora dalla dazione al saldo e, comunque, alla rifusione da ogni effetto negativo che dovesse derivare dalla sentenza.
In via istruttoria,
- ammettere le produzioni documentali già offerte in comunicazione.
In punto spese,
- condannare l'opponente alla rifusione a favore della Compagnia assicuratrice opposta delle spese e compensi professionali del presente giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condannare l'Ente co-convenuto ( a rifondere alla Compagnia assicuratrice le spese di lite relative CP_3 alla domanda riconvenzionale condizionata spiegata nei suoi confronti”.
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Respingersi le domande tutte avanzate nei confronti dell' Controparte_2
e – per i titoli da chiunque dedotti nel
[...] CP_2 CP_2 CP_3 presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia riguarda l'azione di rivalsa esercitata, in via monitoria, dalla
[...]
(“ ) nei confronti dell'operatore economico Controparte_1 CP_1 Parte_1
(“ ), in conseguenza dell'escussione, da parte della stazione appaltante
[...] Parte_1 [...]
Controparte_2
(“ ), della polizza fideiussoria, emessa da nteresse di CP_3 Parte_2 Parte_1
e in favore dell'ente, costituente garanzia provvisoria a mente dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016
(applicabile ratione temporis; di seguito, il “Codice”) per la partecipazione alla procedura di gara indetta da ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo CP_3 Parte_1
l'inefficacia della garanzia e l'assenza dei presupposti per la sua escussione;
per l'ipotesi di soccombenza, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la stazione appaltante, contro la quale ha formulato domanda di manleva. convenuta opposta, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione; ha altresì spiegato domanda c.d. trasversale condizionata nei riguardi di per la ripetizione, nell'ipotesi di revoca del decreto, di quanto versato alla stazione CP_3 pagina 3 di 11 appaltante. Dal canto suo, si è costituito contrastando la pretesa dell'attore in opposizione CP_3
e, sul presupposto dell'efficacia della garanzia e della legittimità della sua escussione, ha instato per la reiezione di tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
La causa, di natura esclusivamente documentale (va rilevato che la sola ha Parte_1
formulato istanze di prove costituende, tuttavia rigettate con ordinanza del 31.10.2023), è stata trattenuta a decisione in data 11.11.2024.
all'atto di precisare le conclusioni, ha chiesto l'ammissione delle prove orali Parte_1
dedotte con la seconda memoria istruttoria e ritenute inammissibili con ordinanza del 30.10.2023.
Questo giudizio deve essere ribadito. La riproposizione delle istanze di prova da parte dell'opponente, per un verso, si palesa come generica e apodittica, fondata sulla mera asserzione della necessità di assumere i mezzi istruttori indicati;
per altro verso, non si confronta con la natura valutativa dei capitoli di prova, posta a sostegno del provvedimento reiettivo.
2. I fatti oggetto di giudizio non sono controversi e, alla luce delle produzioni documentali acquisite, possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
• Con bando pubblicato l'08.02.2019, indiceva una procedura ad evidenza pubblica CP_3 per l'affidamento della concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per lo sfruttamento a fini idroelettrici delle infrastrutture idrauliche nella titolarità
del medesimo. Fra gli operatori economici partecipanti vi era che Parte_1
presentava la propria offerta in data 10.05.2019 e – quale garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e alla sezione III.4 del disciplinare di gara – indicava la polizza fideiussoria n.
2019/50/2513289, emessa dalla compagnia di assicurazioni in conformità allo CP_1
schema-tipo di cui al D.M. Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31 e avente massimale pari ad euro 20.100,00.
• Con decreto commissariale n. 214 del 03.09.2019, la stazione appaltante aggiudicava ad la concessione relativa al lotto n. 2, indicando in 60 giorni, a mente Parte_1 dell'art. 32 del Codice, il termine per la stipulazione del contratto.
• Il 09.09.2019 richiedeva ad l'acquisizione di una pluralità di Parte_1 CP_3
documenti amministrativi e tecnici, da essa considerati necessari ai fini della cantierizzazione delle opere e della partecipazione al bando diretto all'attribuzione di incentivi per la produzione di energia rinnovabile;
“nel contempo” dichiarava la pagina 4 di 11 sospensione “di ogni attività tecnico amministrativa prevista nel bando di gara ed in capo alla scrivente”.
• Dopo una prima risposta dell'ente di segno genericamente favorevole in data 11.09.2021,
l'aggiudicatario reiterava la richiesta;
con nota del 01.10.2021, il R.U.P. della stazione appaltante ne affermava la pretestuosità, rilevando come i documenti in questione,
consultabili presso la sede di avrebbero dovuto essere acquisiti anteriormente, in CP_3 sede di gara, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica;
acconsentiva comunque all'ostensione ma soltanto dopo che avesse provveduto al pagamento del Parte_1
c.d. up front, previsto dalla Sezione II.1.8, lettera a), del disciplinare e dovuto entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
• Aveva così inizio un articolato dialogo tra le parti, nel corso del quale: (i) la stazione appaltante ribadiva la necessità del previo pagamento dell'up front, nonché l'impossibilità di dar corso ad una stasi negli incombenti previsti dalla lex specialis; (ii) Parte_1 evidenziata l'incompletezza della documentazione di volta in volta messa a sua disposizione, ne domandava un'integrazione e ne rimarcava l'ineludibilità ai fini di ogni successivo adempimento, anche economico, a suo carico.
• In ultimo, con nota del 21.10.2021 l'ente diffidava l'operatore economico a provvedere al rinnovo della polizza fideiussoria e, il 29.10.2021, invitava formalmente a Parte_1
procedere alla stipulazione il giorno 04.12.2024.
Il contratto, tuttavia, non veniva sottoscritto.
• infine, con decreto commissariale del 12.12.2019, revocava l'aggiudicazione in CP_3 favore di motivando l'esercizio dell'autotutela con riguardo all'omesso Parte_1 tempestivo pagamento dell'up-front e alla mancata stipulazione del contratto nel termine di legge (60 giorni dall'aggiudicazione). non proponeva gravame giurisdizionale, con la conseguenza che il Parte_1
provvedimento diveniva inoppugnabile.
• Il 23.01.2020, richiedeva a l'escussione della polizza fideiussoria per CP_3 CP_1
l'importo di euro 20.100,00. (che già aveva messo a parte Parte_1 CP_1 della corrispondenza intercorsa con l'ente) diffidava l'assicuratore dal far luogo al pagamento;
questo, tuttavia, era eseguito il 05.03.2020.
pagina 5 di 11 • In data 27.9.21 esercitando l'azione di rivalsa, otteneva decreto ingiuntivo CP_1
n.7033/2021 per la somma di €.20.100 oltre accessori, opposto in questa sede da Pt_1
[...]
3.1 A fondamento dell'opposizione, deduce in primo luogo l'assenza dei Parte_1 presupposti dell'azione di rivalsa in ragione dell'inoperatività, al momento della richiesta di escussione (23.01.2020) della garanzia di cui alla polizza fideiussoria: questa sarebbe divenuta inefficace il 06.11.2019, col decorso del termine – previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Polizza,
riproduttivo dello schema-tipo ministeriale e in coerenza col disciplinare di gara (Sezione II.
1.8 lettera a) nonché con l'art. 93, comma 5, del Codice – di 180 giorni dalla data (10.05.2019) di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico. L'operatività di tale termine decadenziale si evincerebbe dalla piana lettura di tali clausole e avrebbe dovuto precludere a CP_1
di dar corso al pagamento, la cui esecuzione, dunque, in tesi configurerebbe un contegno
[...]
abusivo.
La centralità della questione ermeneutica, sulla quale si è articolato ampiamente il contraddittorio processuale, rende opportuno riprodurre, nel loro tenore, sia l'art. 2 delle Condizioni di Polizza, sia le disposizioni primarie ivi richiamate:
“Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a) […]:
[…] d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del
Codice). Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione
Appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice)”.
Questo, invece, il dettato delle norme del Codice (art. 93, commi 5 e 6, come modificati dal c.d. correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017) cui la clausola fa rinvio:
“
5. Il bando o l'invito […] possono prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario […]; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto”. pagina 6 di 11 Ritiene il Tribunale che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente sulla scorta dello stretto dato letterale, al momento della sua escussione la garanzia fosse ancora pienamente efficace.
Depone in questo senso, in primo luogo, l'interpretazione sistematica delle previsioni in cui si articola la convenzione. Dalla lettura coordinata delle clausole si desume che il termine di 180 giorni, decorrente dalla presentazione dell'offerta, opera sul presupposto che l'operatore economico che abbia prestato la garanzia non sia risultato aggiudicatario: avendosi, nel caso inverso, la protrazione di efficacia della polizza fino alla stipulazione del contratto, il cui mancato concretarsi costituisce proprio il rischio che l'istituto della garanzia provvisoria è diretto a cautelare. È in questa prospettiva, peraltro, che si giustifica la prefigurazione dell'impegno a chiedere la rinnovazione della polizza prima della scadenza, trattandosi di una evenienza vòlta a fronteggiare le ipotesi (di agevole riscontro nella pratica) in cui la procedura ad evidenza pubblica si protragga per un tempo superiore ai sei mesi. Decisivi, tuttavia, risultano gli approdi dell'esegesi teleologica. Come si è detto – e come consta per tabulas dalle previsioni in esame – la garanzia provvisoria, una volta che sia intervenuta l'aggiudicazione, mira a tutelare la stazione appaltante dall'eventualità che il contratto non sia stipulato per fatto dell'aggiudicatario (cfr. Cons. Stato n.
22264/2020). È allora evidente che, laddove, anche nell'ipotesi di aggiudicazione, la garanzia possa ancora divenire inefficace per decorso del termine, nella fase delle verifiche post gara e fino alla conclusione del contratto la stazione appaltante resterebbe priva di tutela: esito, all'evidenza, irragionevole.
3.2 Né può affermarsi che difettassero i presupposti sostanziali dell'escussione della garanzia, consistenti nella riconducibilità della mancata stipulazione al fatto dell'aggiudicatario. Pt_1 evidenzia come, al riguardo, il disciplinare di gara adotti una formulazione (“…per fatto
[...] dell'aggiudicatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave…”) che attribuisce espressa rilevanza all'elemento soggettivo, del quale, tuttavia, la stazione appaltante non avrebbe dato prova. Va osservato, in proposito, che la dizione del disciplinare di gara (predisposto nel 2019), ripropone il contenuto che l'art. 93, comma 6, del Codice recava prima dell'intervento modificativo operato dal D.Lgs. n. 56/2017: con quest'ultimo provvedimento, il legislatore ha espunto il riferimento al dolo e alla colpa grave, attribuendo rilievo al mero “fatto riconducibile all'affidatario”. Sull'interpretazione della disposizione, nel testo modificato, si è pronunciata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2022, enunciando il seguente pagina 7 di 11 principio, che si reputa di condividere: “L'operatività [della garanzia provvisoria e della sua escussione] presuppone un “fatto” del debitore principale che viola le regole di gara che
comporta - a seguito dell'eliminazione del riferimento al dolo e alla colpa grave da parte del citato
decreto legislativo n. 56 del 2017 - la configurazione di un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità”. Ora, ritiene Questo Giudice che, sulla formulazione del disciplinare, debba prevalere quella legale, già vigente all'epoca dell'indizione della procedura: ciò in virtù del principio di eterointegrazione della lex specialis con le norme cogenti di rango primario, riconducibile alla dinamica degli artt. 1339, 1374 c.c. e applicabile, per quanto d'interesse, ogniqualvolta la parte pubblica abbia omesso di prevedere, negli atti di gara, contenuti imposti come necessari dall'ordinamento. Dal che, nel caso di specie, la conseguenza della legittimità anche sostanziale dell'escussione della garanzia, posto che la mancata stipulazione del contratto – cui l'aggiudicatario era stato formalmente invitato – è stata frutto di una sua libera determinazione.
3.3. A non diverso esito, comunque, si giungerebbe anche a voler assumere la previsione del disciplinare secondo il tenore suo proprio. Quel che si evince dai documenti di causa è che il contegno di successivo alla procedura selettiva è stato improntato, quantomeno, a Parte_1 colpa grave, essendosi l'operatore economico rifiutato di adempiere un'obbligazione – quella relativa al pagamento del c.d. up-front entro 30 giorni dall'aggiudicazione – in nulla correlata alle richieste documentali da esso avanzate (e, anzi, prevista dal disciplinare di gara in termini incondizionati), per poi sottrarsi al formale invito a sottoscrivere il contratto. Peraltro, la necessarietà di tali elementi conoscitivi ai fini dell'attuazione della concessione, pur asserita fin dallo scambio di corrispondenza in sede stragiudiziale e allegata in causa, è rimasta indimostrata.
Contro di essa milita sia l'estraneità dei medesimi all'oggetto degli “Adempimenti successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione” di cui alla Sezione VI.1 del disciplinare, sia quanto stabilito dalla Sezione II.1.3, che pone in capo al “Concessionario” – e, dunque, al soggetto che ha già stipulato il contratto – l'onere di ottenere i necessari atti d'assenso per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, sulla base dei supporti documentali e tecnici di volta in volta richiesti. A ciò si aggiunga, infine, che non ha impugnato il decreto commissariale di revoca, la cui Parte_1 incontestabilità, dunque, preclude l'apprezzamento della legittimità della condotta tenuta, nella vicenda, dalla stazione appaltante.
pagina 8 di 11 3.4. Sostiene l'opponente che, a fronte della richiesta di escussione, in quanto CP_1
informata del contenzioso in atto, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento, non essendosi in presenza di una garanzia autonoma e sussistendo, pertanto, l'onere del garante di far valere nei confronti del creditore le eccezioni inerenti al rapporto fondamentale.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno. Che, in generale, la polizza fideiussoria (quale è la fattispecie di garanzia di cui si controverte), schema negoziale che rinviene il proprio alveo nel settore dei contratti pubblici, sia causalmente connotata dall'autonomia costituisce ius receptum perlomeno a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3947/2010, che ha scolpito i tratti distintivi tra fideiussione codicistica, da un lato, e contratto autonomo di garanzia e figure affini, dall'altro: della polizza fideiussoria, nella specie, si è valorizzata la funzione satisfattiva delle ragioni della stazione appaltante, alla quale è conferito il potere di escutere la garanzia in via di autotutela e sulla scorta di un proprio esclusivo e insindacabile accertamento.
Queste coordinate di principio trovano poi riscontro nella vicenda sub iudice, ove la ricognizione delle Condizioni di Polizza palesa il carattere autonomo e non accessorio della garanzia prestata.
Tanto si desume (i) dall'obbligo del garante di pagare l'indennità alla stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, nel termine di 15 giorni (art. 4); (ii) dalla rinuncia, da parte del garante, all'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. (art. 4); soprattutto (iii) dalla clausola sub art. 13, del seguente tenore: “Il Contraente [l'operatore economico] si riconosce sin
d'ora debitore del Garante per ogni somma da questo versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia
eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante”. Secondo il paradigma scandito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass. n. 15108/2013, peraltro richiamata dallo stesso opponente a p. 15 della citazione), ben si può
ritenere, allora, che i rammentati elementi testuali, lungi dal risolversi in clausole di mero stile, evidenzino la volontà delle parti di svincolare il rapporto di garanzia dalle sorti del rapporto principale. Nessuna eccezione sostanziale, dunque, avrebbe potuto dedurre per CP_1 sottrarsi all'escussione.
Neppure la convenuta opposta sarebbe stata tenuta a proporre, nei confronti di l'exceptio CP_3
doli generalis, come invece postulato, in termini logicamente subordinati, da E Parte_1
pagina 9 di 11 ciò sia perché tale eccezione postula che l'abuso del garantito sia ravvisabile prima facie (cfr., ex multis, Cass. n. 27145/2024): ma, nel caso di specie, così non era, posto che i requisiti formali e sostanziali di legittimità dell'escussione della garanzia erano già oggetto di controversia tra le parti principali, in relazione ad apprezzamenti di natura strettamente giuridica;
sia soprattutto perché– per i motivi detti – non sussisteva in radice alcun contegno abusivo dell'ente pubblico in relazione ai presupposti della richiesta indennitaria.
4. Le medesime ragioni che fondano il rigetto dell'opposizione all'azione di rivalsa importano,
altresì, la reiezione della domanda di manleva spiegata da nei confronti di Parte_1
Sul punto è sufficiente, dunque, il richiamo a quanto già esplicitato, con particolare CP_3 riguardo alla sussistenza delle condizioni legittimanti, sul piano formale e sostanziale, l'escussione della garanzia. Ci si limita ad osservare che la scelta dell'ente di rinunciare allo scorrimento della graduatoria e di non rieditare una gara col medesimo oggetto non può ridondare a prova della sua mala fede (e, dunque, dell'imputabilità ad essa della mancata stipulazione): si tratta di una determinazione connotata da discrezionalità amministrativa, che avrebbe potuto essere censurata con l'impugnazione del provvedimento, mai però proposta da Parte_1
5. Giungendo, in ultimo, alla domanda condizionata proposta dalla nei confronti di CP_1
il rigetto dell'opposizione comporta che l'azione esercitata dalla convenuta opposta in CP_3 via “trasversale” debba ritenersi assorbita.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. A carico dell'opponente vanno poste sia le spese sostenute sia da convenuta opposta, sia da stante il CP_1 CP_3 rigetto della domanda di manleva proposta contro quest'ultimo con la chiamata in giudizio. Avuto riguardo al valore della causa (ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e con riguardo ai parametri medi, salvo per la fase istruttoria soltanto documentale che va liquidata nei minimi, l'opponente va condannata a rifondere, a ciascuna delle altre parti, l'importo di euro
4.237,00, oltre accessori. L'assorbimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1
impone la compensazione delle spese nei reciproci rapporti. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 10 di 11 rigetta la domanda proposta da contro l' Parte_1 [...]
Controparte_4
dichiara assorbita la domanda proposta da
[...]
Parte_3 CP_3
condanna a rifondere alle altre parti le spese sostenute in relazione al presente Parte_1
giudizio, che si liquidano, quanto a in complessivi euro Controparte_1
4.237,00, oltre C.U., IVA, CPA, rimborso forfettario al 15 % e successive occorrende e, quanto all' Controparte_4
in complessivi euro 4.237,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% e
[...]
successive occorrende;
dichiara compensate le spese tra e l' Controparte_1 [...]
– Controparte_4 CP_2 CP_3
Così deciso in Torino il 7.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dal M.O.T. in tirocinio dott. Davide Melano Bosco
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21794/21, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
7033/2021, emesso dal Tribunale di Torino il 27.09.2021 e notificato il 28.09.2021, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Tursi (MT), Zona Industriale PIP Lotto n. 11 s.n.c., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Lori
Campana e Martina Olivieri del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Pasero in Torino, via Susa n. 32
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura speciale unita alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Vouch del
Foro di Torino e dall'avv. Federica Ratto del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Confienza n. 10
pagina 1 di 11 CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
Controparte_2
– (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] CP_3 P.IVA_3
in Bari, via Japigia n. 184, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino,
presso i cui uffici in Torino, via Arsenale n. 21, è domiciliato
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalti e concessioni pubbliche – azione di rivalsa in relazione alla garanzia provvisoria ex art. 93, D.Lgs. n. 50/2016.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 7033/2021 del 24/27.09.2021, notificato a mezzo p.e.c. il 28.09.2021, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni indicate nell'atto di opposizione;
2) nella denegata ipotesi di condanna della al pagamento di quanto riconosciuto di Parte_1 ragione in favore di dichiarare l' Controparte_1 [...]
– in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., tenuto a garantire e manlevare la medesima da ogni e qualsiasi sfavorevole pronunzia per le ragioni già indicate e, per l'effetto, condannare il medesimo in persona del l.r.p.t., al CP_3 pagamento diretto di ogni e qualsiasi somma che, a qualunque titolo, dovesse essere liquidata a favore della o, in via gradata, a rimborsare immediatamente dette somme Controparte_1 alla Parte_1
3) Condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
4) Sentenza clausolata ope legis”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito, respinti tutti i punti in contestazione sollevati dall'opponente: In via principale,
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto n. 7033/2021, emesso inter partes in data 24.09.2021 e pubblicato il successivo 27.05.2021 nel procedimento sommario
R.G. n. 17500/2021 e conseguentemente dichiararlo definitivamente esecutivo, mandando assolta la
Compagnia assicuratrice opposta da ogni avversaria pretesa.
In subordine,
pagina 2 di 11 - dichiarare, in ogni caso, tenuta e condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a pagare alla Compagnia assicuratrice opposta, per tutti i titoli dedotti, la somma capitale di € 20.100,00= oltre interessi legali e di mora dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma che risulterà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo.
In via riconvenzionale condizionata, nei confronti della co-evocata CP_3
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, in tutto o in parte, l'opposizione promossa da dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Parte_1 CP_3 rappresentante p.t., a restituire tutte le somme ad essa liquidate che dovessero risultare parzialmente o totalmente non dovute, oltre interessi legali e di mora dalla dazione al saldo e, comunque, alla rifusione da ogni effetto negativo che dovesse derivare dalla sentenza.
In via istruttoria,
- ammettere le produzioni documentali già offerte in comunicazione.
In punto spese,
- condannare l'opponente alla rifusione a favore della Compagnia assicuratrice opposta delle spese e compensi professionali del presente giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condannare l'Ente co-convenuto ( a rifondere alla Compagnia assicuratrice le spese di lite relative CP_3 alla domanda riconvenzionale condizionata spiegata nei suoi confronti”.
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Respingersi le domande tutte avanzate nei confronti dell' Controparte_2
e – per i titoli da chiunque dedotti nel
[...] CP_2 CP_2 CP_3 presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia riguarda l'azione di rivalsa esercitata, in via monitoria, dalla
[...]
(“ ) nei confronti dell'operatore economico Controparte_1 CP_1 Parte_1
(“ ), in conseguenza dell'escussione, da parte della stazione appaltante
[...] Parte_1 [...]
Controparte_2
(“ ), della polizza fideiussoria, emessa da nteresse di CP_3 Parte_2 Parte_1
e in favore dell'ente, costituente garanzia provvisoria a mente dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016
(applicabile ratione temporis; di seguito, il “Codice”) per la partecipazione alla procedura di gara indetta da ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo CP_3 Parte_1
l'inefficacia della garanzia e l'assenza dei presupposti per la sua escussione;
per l'ipotesi di soccombenza, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la stazione appaltante, contro la quale ha formulato domanda di manleva. convenuta opposta, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione; ha altresì spiegato domanda c.d. trasversale condizionata nei riguardi di per la ripetizione, nell'ipotesi di revoca del decreto, di quanto versato alla stazione CP_3 pagina 3 di 11 appaltante. Dal canto suo, si è costituito contrastando la pretesa dell'attore in opposizione CP_3
e, sul presupposto dell'efficacia della garanzia e della legittimità della sua escussione, ha instato per la reiezione di tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
La causa, di natura esclusivamente documentale (va rilevato che la sola ha Parte_1
formulato istanze di prove costituende, tuttavia rigettate con ordinanza del 31.10.2023), è stata trattenuta a decisione in data 11.11.2024.
all'atto di precisare le conclusioni, ha chiesto l'ammissione delle prove orali Parte_1
dedotte con la seconda memoria istruttoria e ritenute inammissibili con ordinanza del 30.10.2023.
Questo giudizio deve essere ribadito. La riproposizione delle istanze di prova da parte dell'opponente, per un verso, si palesa come generica e apodittica, fondata sulla mera asserzione della necessità di assumere i mezzi istruttori indicati;
per altro verso, non si confronta con la natura valutativa dei capitoli di prova, posta a sostegno del provvedimento reiettivo.
2. I fatti oggetto di giudizio non sono controversi e, alla luce delle produzioni documentali acquisite, possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
• Con bando pubblicato l'08.02.2019, indiceva una procedura ad evidenza pubblica CP_3 per l'affidamento della concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per lo sfruttamento a fini idroelettrici delle infrastrutture idrauliche nella titolarità
del medesimo. Fra gli operatori economici partecipanti vi era che Parte_1
presentava la propria offerta in data 10.05.2019 e – quale garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e alla sezione III.4 del disciplinare di gara – indicava la polizza fideiussoria n.
2019/50/2513289, emessa dalla compagnia di assicurazioni in conformità allo CP_1
schema-tipo di cui al D.M. Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31 e avente massimale pari ad euro 20.100,00.
• Con decreto commissariale n. 214 del 03.09.2019, la stazione appaltante aggiudicava ad la concessione relativa al lotto n. 2, indicando in 60 giorni, a mente Parte_1 dell'art. 32 del Codice, il termine per la stipulazione del contratto.
• Il 09.09.2019 richiedeva ad l'acquisizione di una pluralità di Parte_1 CP_3
documenti amministrativi e tecnici, da essa considerati necessari ai fini della cantierizzazione delle opere e della partecipazione al bando diretto all'attribuzione di incentivi per la produzione di energia rinnovabile;
“nel contempo” dichiarava la pagina 4 di 11 sospensione “di ogni attività tecnico amministrativa prevista nel bando di gara ed in capo alla scrivente”.
• Dopo una prima risposta dell'ente di segno genericamente favorevole in data 11.09.2021,
l'aggiudicatario reiterava la richiesta;
con nota del 01.10.2021, il R.U.P. della stazione appaltante ne affermava la pretestuosità, rilevando come i documenti in questione,
consultabili presso la sede di avrebbero dovuto essere acquisiti anteriormente, in CP_3 sede di gara, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica;
acconsentiva comunque all'ostensione ma soltanto dopo che avesse provveduto al pagamento del Parte_1
c.d. up front, previsto dalla Sezione II.1.8, lettera a), del disciplinare e dovuto entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
• Aveva così inizio un articolato dialogo tra le parti, nel corso del quale: (i) la stazione appaltante ribadiva la necessità del previo pagamento dell'up front, nonché l'impossibilità di dar corso ad una stasi negli incombenti previsti dalla lex specialis; (ii) Parte_1 evidenziata l'incompletezza della documentazione di volta in volta messa a sua disposizione, ne domandava un'integrazione e ne rimarcava l'ineludibilità ai fini di ogni successivo adempimento, anche economico, a suo carico.
• In ultimo, con nota del 21.10.2021 l'ente diffidava l'operatore economico a provvedere al rinnovo della polizza fideiussoria e, il 29.10.2021, invitava formalmente a Parte_1
procedere alla stipulazione il giorno 04.12.2024.
Il contratto, tuttavia, non veniva sottoscritto.
• infine, con decreto commissariale del 12.12.2019, revocava l'aggiudicazione in CP_3 favore di motivando l'esercizio dell'autotutela con riguardo all'omesso Parte_1 tempestivo pagamento dell'up-front e alla mancata stipulazione del contratto nel termine di legge (60 giorni dall'aggiudicazione). non proponeva gravame giurisdizionale, con la conseguenza che il Parte_1
provvedimento diveniva inoppugnabile.
• Il 23.01.2020, richiedeva a l'escussione della polizza fideiussoria per CP_3 CP_1
l'importo di euro 20.100,00. (che già aveva messo a parte Parte_1 CP_1 della corrispondenza intercorsa con l'ente) diffidava l'assicuratore dal far luogo al pagamento;
questo, tuttavia, era eseguito il 05.03.2020.
pagina 5 di 11 • In data 27.9.21 esercitando l'azione di rivalsa, otteneva decreto ingiuntivo CP_1
n.7033/2021 per la somma di €.20.100 oltre accessori, opposto in questa sede da Pt_1
[...]
3.1 A fondamento dell'opposizione, deduce in primo luogo l'assenza dei Parte_1 presupposti dell'azione di rivalsa in ragione dell'inoperatività, al momento della richiesta di escussione (23.01.2020) della garanzia di cui alla polizza fideiussoria: questa sarebbe divenuta inefficace il 06.11.2019, col decorso del termine – previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Polizza,
riproduttivo dello schema-tipo ministeriale e in coerenza col disciplinare di gara (Sezione II.
1.8 lettera a) nonché con l'art. 93, comma 5, del Codice – di 180 giorni dalla data (10.05.2019) di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico. L'operatività di tale termine decadenziale si evincerebbe dalla piana lettura di tali clausole e avrebbe dovuto precludere a CP_1
di dar corso al pagamento, la cui esecuzione, dunque, in tesi configurerebbe un contegno
[...]
abusivo.
La centralità della questione ermeneutica, sulla quale si è articolato ampiamente il contraddittorio processuale, rende opportuno riprodurre, nel loro tenore, sia l'art. 2 delle Condizioni di Polizza, sia le disposizioni primarie ivi richiamate:
“Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a) […]:
[…] d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del
Codice). Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione
Appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice)”.
Questo, invece, il dettato delle norme del Codice (art. 93, commi 5 e 6, come modificati dal c.d. correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017) cui la clausola fa rinvio:
“
5. Il bando o l'invito […] possono prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario […]; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto”. pagina 6 di 11 Ritiene il Tribunale che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente sulla scorta dello stretto dato letterale, al momento della sua escussione la garanzia fosse ancora pienamente efficace.
Depone in questo senso, in primo luogo, l'interpretazione sistematica delle previsioni in cui si articola la convenzione. Dalla lettura coordinata delle clausole si desume che il termine di 180 giorni, decorrente dalla presentazione dell'offerta, opera sul presupposto che l'operatore economico che abbia prestato la garanzia non sia risultato aggiudicatario: avendosi, nel caso inverso, la protrazione di efficacia della polizza fino alla stipulazione del contratto, il cui mancato concretarsi costituisce proprio il rischio che l'istituto della garanzia provvisoria è diretto a cautelare. È in questa prospettiva, peraltro, che si giustifica la prefigurazione dell'impegno a chiedere la rinnovazione della polizza prima della scadenza, trattandosi di una evenienza vòlta a fronteggiare le ipotesi (di agevole riscontro nella pratica) in cui la procedura ad evidenza pubblica si protragga per un tempo superiore ai sei mesi. Decisivi, tuttavia, risultano gli approdi dell'esegesi teleologica. Come si è detto – e come consta per tabulas dalle previsioni in esame – la garanzia provvisoria, una volta che sia intervenuta l'aggiudicazione, mira a tutelare la stazione appaltante dall'eventualità che il contratto non sia stipulato per fatto dell'aggiudicatario (cfr. Cons. Stato n.
22264/2020). È allora evidente che, laddove, anche nell'ipotesi di aggiudicazione, la garanzia possa ancora divenire inefficace per decorso del termine, nella fase delle verifiche post gara e fino alla conclusione del contratto la stazione appaltante resterebbe priva di tutela: esito, all'evidenza, irragionevole.
3.2 Né può affermarsi che difettassero i presupposti sostanziali dell'escussione della garanzia, consistenti nella riconducibilità della mancata stipulazione al fatto dell'aggiudicatario. Pt_1 evidenzia come, al riguardo, il disciplinare di gara adotti una formulazione (“…per fatto
[...] dell'aggiudicatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave…”) che attribuisce espressa rilevanza all'elemento soggettivo, del quale, tuttavia, la stazione appaltante non avrebbe dato prova. Va osservato, in proposito, che la dizione del disciplinare di gara (predisposto nel 2019), ripropone il contenuto che l'art. 93, comma 6, del Codice recava prima dell'intervento modificativo operato dal D.Lgs. n. 56/2017: con quest'ultimo provvedimento, il legislatore ha espunto il riferimento al dolo e alla colpa grave, attribuendo rilievo al mero “fatto riconducibile all'affidatario”. Sull'interpretazione della disposizione, nel testo modificato, si è pronunciata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2022, enunciando il seguente pagina 7 di 11 principio, che si reputa di condividere: “L'operatività [della garanzia provvisoria e della sua escussione] presuppone un “fatto” del debitore principale che viola le regole di gara che
comporta - a seguito dell'eliminazione del riferimento al dolo e alla colpa grave da parte del citato
decreto legislativo n. 56 del 2017 - la configurazione di un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità”. Ora, ritiene Questo Giudice che, sulla formulazione del disciplinare, debba prevalere quella legale, già vigente all'epoca dell'indizione della procedura: ciò in virtù del principio di eterointegrazione della lex specialis con le norme cogenti di rango primario, riconducibile alla dinamica degli artt. 1339, 1374 c.c. e applicabile, per quanto d'interesse, ogniqualvolta la parte pubblica abbia omesso di prevedere, negli atti di gara, contenuti imposti come necessari dall'ordinamento. Dal che, nel caso di specie, la conseguenza della legittimità anche sostanziale dell'escussione della garanzia, posto che la mancata stipulazione del contratto – cui l'aggiudicatario era stato formalmente invitato – è stata frutto di una sua libera determinazione.
3.3. A non diverso esito, comunque, si giungerebbe anche a voler assumere la previsione del disciplinare secondo il tenore suo proprio. Quel che si evince dai documenti di causa è che il contegno di successivo alla procedura selettiva è stato improntato, quantomeno, a Parte_1 colpa grave, essendosi l'operatore economico rifiutato di adempiere un'obbligazione – quella relativa al pagamento del c.d. up-front entro 30 giorni dall'aggiudicazione – in nulla correlata alle richieste documentali da esso avanzate (e, anzi, prevista dal disciplinare di gara in termini incondizionati), per poi sottrarsi al formale invito a sottoscrivere il contratto. Peraltro, la necessarietà di tali elementi conoscitivi ai fini dell'attuazione della concessione, pur asserita fin dallo scambio di corrispondenza in sede stragiudiziale e allegata in causa, è rimasta indimostrata.
Contro di essa milita sia l'estraneità dei medesimi all'oggetto degli “Adempimenti successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione” di cui alla Sezione VI.1 del disciplinare, sia quanto stabilito dalla Sezione II.1.3, che pone in capo al “Concessionario” – e, dunque, al soggetto che ha già stipulato il contratto – l'onere di ottenere i necessari atti d'assenso per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, sulla base dei supporti documentali e tecnici di volta in volta richiesti. A ciò si aggiunga, infine, che non ha impugnato il decreto commissariale di revoca, la cui Parte_1 incontestabilità, dunque, preclude l'apprezzamento della legittimità della condotta tenuta, nella vicenda, dalla stazione appaltante.
pagina 8 di 11 3.4. Sostiene l'opponente che, a fronte della richiesta di escussione, in quanto CP_1
informata del contenzioso in atto, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento, non essendosi in presenza di una garanzia autonoma e sussistendo, pertanto, l'onere del garante di far valere nei confronti del creditore le eccezioni inerenti al rapporto fondamentale.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno. Che, in generale, la polizza fideiussoria (quale è la fattispecie di garanzia di cui si controverte), schema negoziale che rinviene il proprio alveo nel settore dei contratti pubblici, sia causalmente connotata dall'autonomia costituisce ius receptum perlomeno a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3947/2010, che ha scolpito i tratti distintivi tra fideiussione codicistica, da un lato, e contratto autonomo di garanzia e figure affini, dall'altro: della polizza fideiussoria, nella specie, si è valorizzata la funzione satisfattiva delle ragioni della stazione appaltante, alla quale è conferito il potere di escutere la garanzia in via di autotutela e sulla scorta di un proprio esclusivo e insindacabile accertamento.
Queste coordinate di principio trovano poi riscontro nella vicenda sub iudice, ove la ricognizione delle Condizioni di Polizza palesa il carattere autonomo e non accessorio della garanzia prestata.
Tanto si desume (i) dall'obbligo del garante di pagare l'indennità alla stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, nel termine di 15 giorni (art. 4); (ii) dalla rinuncia, da parte del garante, all'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. (art. 4); soprattutto (iii) dalla clausola sub art. 13, del seguente tenore: “Il Contraente [l'operatore economico] si riconosce sin
d'ora debitore del Garante per ogni somma da questo versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia
eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante”. Secondo il paradigma scandito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass. n. 15108/2013, peraltro richiamata dallo stesso opponente a p. 15 della citazione), ben si può
ritenere, allora, che i rammentati elementi testuali, lungi dal risolversi in clausole di mero stile, evidenzino la volontà delle parti di svincolare il rapporto di garanzia dalle sorti del rapporto principale. Nessuna eccezione sostanziale, dunque, avrebbe potuto dedurre per CP_1 sottrarsi all'escussione.
Neppure la convenuta opposta sarebbe stata tenuta a proporre, nei confronti di l'exceptio CP_3
doli generalis, come invece postulato, in termini logicamente subordinati, da E Parte_1
pagina 9 di 11 ciò sia perché tale eccezione postula che l'abuso del garantito sia ravvisabile prima facie (cfr., ex multis, Cass. n. 27145/2024): ma, nel caso di specie, così non era, posto che i requisiti formali e sostanziali di legittimità dell'escussione della garanzia erano già oggetto di controversia tra le parti principali, in relazione ad apprezzamenti di natura strettamente giuridica;
sia soprattutto perché– per i motivi detti – non sussisteva in radice alcun contegno abusivo dell'ente pubblico in relazione ai presupposti della richiesta indennitaria.
4. Le medesime ragioni che fondano il rigetto dell'opposizione all'azione di rivalsa importano,
altresì, la reiezione della domanda di manleva spiegata da nei confronti di Parte_1
Sul punto è sufficiente, dunque, il richiamo a quanto già esplicitato, con particolare CP_3 riguardo alla sussistenza delle condizioni legittimanti, sul piano formale e sostanziale, l'escussione della garanzia. Ci si limita ad osservare che la scelta dell'ente di rinunciare allo scorrimento della graduatoria e di non rieditare una gara col medesimo oggetto non può ridondare a prova della sua mala fede (e, dunque, dell'imputabilità ad essa della mancata stipulazione): si tratta di una determinazione connotata da discrezionalità amministrativa, che avrebbe potuto essere censurata con l'impugnazione del provvedimento, mai però proposta da Parte_1
5. Giungendo, in ultimo, alla domanda condizionata proposta dalla nei confronti di CP_1
il rigetto dell'opposizione comporta che l'azione esercitata dalla convenuta opposta in CP_3 via “trasversale” debba ritenersi assorbita.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. A carico dell'opponente vanno poste sia le spese sostenute sia da convenuta opposta, sia da stante il CP_1 CP_3 rigetto della domanda di manleva proposta contro quest'ultimo con la chiamata in giudizio. Avuto riguardo al valore della causa (ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e con riguardo ai parametri medi, salvo per la fase istruttoria soltanto documentale che va liquidata nei minimi, l'opponente va condannata a rifondere, a ciascuna delle altre parti, l'importo di euro
4.237,00, oltre accessori. L'assorbimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1
impone la compensazione delle spese nei reciproci rapporti. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 10 di 11 rigetta la domanda proposta da contro l' Parte_1 [...]
Controparte_4
dichiara assorbita la domanda proposta da
[...]
Parte_3 CP_3
condanna a rifondere alle altre parti le spese sostenute in relazione al presente Parte_1
giudizio, che si liquidano, quanto a in complessivi euro Controparte_1
4.237,00, oltre C.U., IVA, CPA, rimborso forfettario al 15 % e successive occorrende e, quanto all' Controparte_4
in complessivi euro 4.237,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% e
[...]
successive occorrende;
dichiara compensate le spese tra e l' Controparte_1 [...]
– Controparte_4 CP_2 CP_3
Così deciso in Torino il 7.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dal M.O.T. in tirocinio dott. Davide Melano Bosco
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