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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL LI nella causa civile iscritta al n° 5406/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MICHELE DI PASQUALE
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo
IC, ON Di OS, NA RL, TT AU e EN
AT TI
- resistente -
All'esito dell'udienza dell' 1/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna la parte ricorrente alla rifusione dei testanti due terzi, che liquida in euro 3776,00, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Pone a carico del ricorrente le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.5.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di aver lavorato dall'01.10.1985 al Controparte_1
27/03/2021 alle dipendenze della ditta “coop. ar.l. SC Picchettini”, ditta facente parte del gruppo , con la qualifica, dal 01/10/1985 al 31/12/2002 di Controparte_1
“Pontista Navale, addetto alla Preparazione (spazzolatura – pulizia manuale e H/P) e dal l'01/01/2003 al 27/03/2021 quale “addetto alla preparazione (spazzolatura – pulizia manuale e meccanica) delle navi in allestimento, costruzione e/o riparazione, deduceva che lo stesso, nell'espletamento delle mansioni suddette, era stato lungamente esposto a fibre e polveri di amianto e che, a causa dell'attività lavorativa svolta all'interno del Cantiere navale di Palermo e della presenza in quei luoghi di materiale contenente amianto o fibre di amianto, aveva contratto malattie respiratorie e che l' con provvedimento del 09.12.2020, in relazione alla domanda presentata il CP_2
14.06.2005, aveva riconosciuto al sig. l'esposizione al rischio Parte_1
amianto per le mansioni svolte per i periodi dall' 01.10.1985 al 31.12.1990 e poi, a seguito di denuncia di malattia professionale, con provvedimento del 27.10.2021, aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica inteso quale danno biologico e come minorazione a carattere permanente: “Asbestosi polmonare di natura professionale con coinvolgimento anatomico diaframmatico”, grado accertato e complessivo:
12%, che sommato alla precedente quantificazione di danno biologico del 27% derivante da infortunio sul lavoro, aveva determinato una valutazione del danno complessivo nella misura del 37%, con costituzione di una rendita in suo favore.
Deduceva che, tuttavia, la menomazione subita fosse tale da determinare una percentuale di invalidità del 100% o altra comunque inferiore ritenuta di giustizia e lamentava l'omissione, da parte della convenuta, dell'adozione di misure di sicurezza e protezione del lavoratore previste contrattualmente e dal DpR del 55 (n. 547) e del
56 (n. 303), nonché delle successive normative in materia di sicurezza e protezione sul lavoro (non per ultimo il D.Lgs del 1968) e dell'art. 2087 c.c., con conseguente responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della società.
2 Chiedeva, dunque, accertarsi la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia professionale contratta e condannarsi la stessa al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante la prova per testi e la ctu medica, è stata decisa.
Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del
D.P.R. 1124/1965 prevede che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”, specificando, al comma secondo, che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, con la conseguenza che il datore che abbia provveduto ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile, salve le ipotesi di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato.
Risulta ormai pacifico che all'accertamento del fatto di reato possa procedere lo stesso giudice civile, “anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione” (v.
Corte cost. n. 118 del 1986).
La ragione tecnica della immunità del datore va rintracciata nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi all'Istituto assicuratore, nel quadro di una sorta di transazione sociale, per effetto della quale, l'infortunato, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione sicura, sotto forma di indennizzo.
Va evidenziato, tuttavia, che il predetto esonero del datore dalla responsabilità civile è soltanto parziale, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, è sempre ammessa l'azione civile nei confronti del datore di lavoro per tutti i danni non indennizzati o indennizzabili dall' . CP_2
3 Il su menzionato art. 10 del D.P.R. 1124/65, infatti, prevede che “Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 è stata sancita l'indennizzabilità, in precedenza esclusa, del danno biologico a carico dell' , in relazione a menomazioni di entità pari o superiore al 6%. CP_2
In particolare, dall'esame della norma emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al 16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
La più evidente conseguenza della estensione al danno biologico della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato che intenda ottenere il risarcimento del suddetto danno non deve più rivolgersi al datore di lavoro, dovendo piuttosto agire nei confronti dell' , salvo che la menomazione scaturente dalla lesione sia CP_2
inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Il lavoratore infortunato, poi, potrà rivolgersi al datore laddove lamenti un danno biologico c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il danno biologico liquidabile in sede civilistica e quello indennizzato o indennizzabile dall' , CP_2
purchè sussistano i requisiti di legge, prima ricordati, di indennizzabilità del danno c.d. differenziale.
Deve rilevarsi, poi, che dal danno differenziale (inteso quale danno differenziale quantitativo) va tenuto distinto il danno c.d. complementare (inteso quale danno differenziale qualitativo), atteso che, mentre il primo è costituito dalla
4 differenza tra quanto ricadente nella copertura assicurativa e liquidabile dall' e CP_2
la maggior somma liquidata in sede civile, il secondo si riferisce a voci non rientranti nella copertura assicurativa, liquidabili al lavoratore in aggiunta all'indennizzo
, secondo le comuni regole della responsabilità civile (c.d. danni CP_2
complementari, tra cui rientra il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo, i danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico).
Per i danni complementari dunque non vale la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – trattandosi di danni che esulano ab origine dalla copertura assicurativa per ottener i quali il lavoratore o suoi eredi possono CP_2
agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale) avvalendosi quindi se del caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c. ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2018, n.4972).
E pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cassazione civile , sez. lav. , 14/07/2023 , n. 20327).
Nella specie, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 2087 c.c., norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare, prima di tutto,
l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' altrettanto noto che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il lavoratore che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'.altra
(cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 28516 del 6 novembre 2019, secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli
5 indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
Ebbene, nella specie, risulta accertato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della cooperativa SC Picchettini, in forza di un appalto fra quest'ultima e la convenuta, come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, nonché dai documenti in atti (cfr. contratti di appalto relativi al 2019; badge rilasciato da sentenza dichiarativa del fallimento della SC CP_1
Picchettini ove si dà atto che è stata la committente della stessa). Controparte_1
In particolare, la detta documentazione risulta essere stata depositata l'1.3.2024
e questo giudice ritiene di autorizzarne il deposito, in forza dei poteri istruttori di cui dispone ex art. 421 c.p.c., stante la rilevanza degli stessi ai fini del decidere.
Dall'espletamento della prova per testi è, poi, emerso anche che il ricorrente abbia lavorato quantomeno dal 1990 sino al 2020 per la cooperativa succitata, svolgendo le mansioni di pitturazione e in parte anche di saldatura, presso il cantiere navale di Palermo, lavorando su manufatti ricoperti di amianto, nonché anche a contatto con saldatori e fiammisti, in ambienti over vi era la dispersione delle polveri di amianto nell'aria, in presenza di sistemi di protezione individuale e impianti di aspirazione e ventilazione insufficienti a proteggere la salute dei lavoratori.
Il teste ha, infatti, così riferito “Conosco il ricorrente in quanto siamo stati Tes_1
colleghi, avendo lavorato alle dipendenze della cooperativa SC Picchettini in forza di un appalto con l CP_1
Io in particolare dal 1993 al 2020, e a mio arrivo ho trovato il ricorrente che già lavorava per la cooperativa. Entrambi ci siamo occupati della pittura di pareti, doppifondi, tubi, operando soprattutto a bordo delle navi presso il cantiere di di Palermo. Effettuavamo pittura sia a spruzzo che a rullo e ricordo che le pareti, i CP_1
doppi fondie i tubi, prima detti, che pitturavamo erano ricoperti di amianto.
6 Effettuavamo anche saldature di zinchi , ovvero materiali in ferro utilizzati nei doppi fondi e nello scafo. Negli ambienti in cui lavoravamo lavoravano contestualmente anche dipendenti della quali saldatori e CP_1
fiammisti e ricordo che nell'aria era presente della polvere che si presentava come dei cristalli. Erano presenti dei sistemi di ventilazione e di aspirazione, sebbene ricordo che soprattutto a causa della ventilazione la polvere rimaneva nell'aria. Eravamo inoltre muniti di guanti e mascherine di carta, solo a partire del 2010 fummo muniti di mascherine con filtro, ovvero di scafandri forniteci dalla cooperativa.
Preciso che la cooperativa Picchettini operava solo pe . CP_1
L'esposizione all'amianto presso i cantieri di è stata accertata, poi, CP_1
per il periodo antecedente al 1990 e a partire dal 1985, dall' , con CP_2
provvedimento del 2020, in atti.
In ordine alla responsabilità della per il periodo oggetto di Controparte_1
causa, in cui il ha lavorato per la ditta summenzionata, in forza di un Pt_1
contratto di appalto tra la stessa e la resistente, va osservato quanto segue.
Deve escludersi, in assenza di adeguate prove che era onere di parte ricorrente fornire sul punto, una diretta imputabilità della prestazione lavorativa resa dal sig.
alla società convenuta (in violazione del divieto d'interposizione fittizia di Pt_1
manodopera), e ciò nonostante va comunque affermata la responsabilità della per i danni cagionati alla sua salute, in qualità di committente dei lavori CP_1
appaltati alle suddette imprese.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità: “In tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs 19 settembre 1994 n.
626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono
l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello
7 scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. …”. (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21694 del 20/10/2011, Cass. Sez. L, Sentenza n. 798 del
13/01/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5419 del 25/02/2019, e Cass Sez. L, Sentenza
n. 2517 del 27/01/2023).
Orbene, sulla scorta delle prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio, deve ritenersi accertata la nocività del luogo di lavoro (Cantieri Navali di Palermo) dove il ha espletato la sua attività lavorativa e soprattutto, l'assenza di Pt_1
qualsiasi idonea attività di prevenzione ed informazione da parte della CP_1
[...]
Pertanto, dovendosi ritenere la stessa responsabile della salubrità dei luoghi di lavoro dove è stata svolta l'attività del sig. seppur in regime di appalto, va Pt_1
affermata la responsabilità della società per i danni alla salute subiti dallo stesso in ragione della violazione degli obblighi di protezione e prevenzione gravanti su di essa.
I fatti dedotti dal ricorrente vanno, quindi, correttamente ricondotti alla fattispecie di cui all'articolo 2087 c.c. e ciò in quanto tutti gli indicati elementi costitutivi della fattispecie in questione (aver subito, a causa di un infortunio sul lavoro, un danno alla salute, l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro) risultano provati da parte ricorrente.
Cominciando dalla nocività dell'ambiente in cui il ha prestato la sua Pt_1
attività lavorativa, dall'istruttoria espletata è chiaramente emerso che il lavoratore è stato continuativamente esposto alle fibre di amianto.
Sulle condizioni di lavoro all'interno di giova preliminarmente CP_1
richiamare le motivazioni della sentenza n.2093/2010, resa dal Tribunale di Palermo sezione 1^ penale in data 26.04.2010 (all. 30c), di condanna dei direttori degli stabilimenti di succedutisi negli anni dal 1.07.1979 al 31.05.1997, per i CP_1
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime- per avere cagionato
8 carcinoma polmonare, asbestosi polmonare e mesotelioma pleurico- in danno di numerosi dipendenti, in servizio anche sino al 1997/98, e deceduti dal 1998 al 2008, per colpa e violazione di leggi e regolamenti, consistenti nell'avere omesso di adottare anche le più elementari misure di prevenzione finalizzate ad evitare l'inalazione di polveri di fibre di amianto durante l'attività lavorativa (come previsto, fra l'altro prima dall'art.21 dpr n.30356 e dagli artt,140 lett 144 e 157 Dpr n.1124/65
e poi dal D.Lgs n.277/91); è attestata nella sentenza, nella parte della motivazione dedicata alle condizioni di lavoro nel cantiere navale di Palermo, l'usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave e l'assenza di qualsivoglia accorgimento volto a impedire l'estensione dell'inquinamento ad altre zone del cantiere quali, in particolare, la mensa, i magazzini e gli spogliatoi, che i lavoratori frequentavano indossando gli stessi indumenti che avevano indossato a bordo nave, così spesso impregnandoli di fibre di amianto;
la presenza, almeno fino al 1991, presso il magazzino, di depositi di amianto in fiocchi e di depositi di amianto in rotoli, utilizzati dai lavoratori per necessità varie, e di depositi di capi d'abbigliamento in amianto, quali tute, grembiuli, guanti;
è acclarato che molte delle navi trasformate nei cantieri contenevano manufatti in amianto, così come li contenevano quelle riparate, per la maggior parte costruite nel periodo tra il 1970 e il 1979 e che, a partire dal
1979, la iniziava progressivamente a subappaltare i lavori di CP_1
coibentazione e scoibentazione che, nel 1985, erano svolti esclusivamente da altre imprese;
che, secondo quanto emerso dalle testimonianze delle persone offese, i sistemi di areazione consentivano la mera ventilazione in quanto il loro funzionamento dava luogo non tanto all'estrazione dell'aria contenuta negli ambienti di lavoro di bordo, quanto all'immissione in essi di aria proveniente dall'esterno che provocava ulteriore movimentazione delle polveri presenti e che, invece, gli aspiratori localizzati consentivano la sola captazione dei fumi e non delle polveri;
che erano assenti dispositivi di protezione collettiva e individuale delle vie aeree e l'assoluta insufficienza di controlli periodi sanitari mirati;
che, più in generale, non venissero adottate le più elementari misura di protezione dalle polveri d'amianto
(quali rigorosa separazione delle lavorazioni, uso di aspiratori mobili dotati di filtro,
9 bagnatura delle polveri prima della loro movimentazione, separato e non domestico lavaggio delle tute da lavoro, doccia afine turno giornaliero) sebbene moltissime lavorazioni comportassero la formazione e l'aerea dispersione di rilevanti quantità delle suddette polveri, sia perché le attività di trasformazione/ riparazione delle navi e quelle ad esse assimilabili costituivano il 65% della totale attività del cantiere e il restante 35% era costituito da attività di costruzione navale, rischiose anche dopo la fine degli anni '70 a causa del perdurante impiego, nelle operazioni di saldatura, di indumenti e strumenti di lavoro in amianto;
sulla base di leggi scientifiche probabilistiche, dunque, si riteneva indubitabile, per il decidente, che le patologie asbesto correlate riscontrate nei dipendenti esposti all'inalazione e alla respirazione di tali polveri, di natura certamente professionale, fossero state causate dall'omessa adozione delle suddette misure di prevenzione per l'eliminazione o la riduzione della polverosità delle lavorazioni che le avrebbero, invece, evitate, ritardate o alleviate, se osservate;
era, altresì, smentita la tesi difensiva della imprevedibilità dell'evento in relazione a tutte le malattie tumorali mortali e non, fondata sull'assunto erroneo che le conoscenze scientifiche esistenti all'epoca delle condotte omissive indicavano che le inalazioni e la respirazione di fibre d'amianto davano luogo al rischio di contrarre asbestosi, mentre era ignoto il rischio di contrarre il carcinoma polmonare o il mesotelioma pleurico, in quanto la cancerogenicità dell'amianto è, invece, conosciuta sin dalla metà degli anni '50 per il carcinoma polmonare e sin dalla metà degli anni
'60 per il mesotelioma, e che la diffusione di tale piena conoscenza della patogenicità dell'amianto non poteva essere negata almeno a partire dal mese di maggio del 1980, quando un congresso ingegneristico a Torino aveva divulgato i rischi connessi all'esposizione a fibre di amianto anche ai non specialisti di medicina del lavoro.
Ciò chiarito in termini generali, passando alla specifica posizione del sig.
, come prima visto, emerge dalla prova per testi espletata e dai documenti in Pt_1
atti, la sua continua esposizione al rischio amianto per il periodo dal 1985 in poi, per l'attività di addetto alla pittura svolta sia a bordo delle navi che a terra, con un'esposizione significativa alle fibre di amianto.
10 A fronte di tale duplice prova positiva (quanto alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla riconducibilità alla stessa dei danni patiti dal lavoratore), era, dunque, onere del datore di lavoro - in ottemperanza ai già richiamati principi di cui agli artt.1218 c.c. e 2087 c.c. - dimostrare di aver adottato tutte le misure volute dalla legge, dalla prudenza e dalla tecnica, idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché l'imposizione del loro uso agli stessi (Cass.
98/7772; Cass. 98/6000; Cass. 98/4012; Cass. 97/9808, Cass. 97/7636; Cass.
96/3510; Cass. 95/7768).
Orbene, una prova di tal genere non è stata fornita dalla resistente.
Ed anzi, il teste escusso in giudizio ha chiaramente riferito dell'adozione di misure di protezione del tutto inadeguate, e in particolare di sistemi di ventilazione o aspirazione assenti o comunque inidonei.
Né può ragionevolmente sostenersi, come fa la società convenuta, che all'epoca dei fatti fosse ignota l'oggettiva pericolosità dell'amianto e delle lavorazioni ad essa connesse, visto che i primi studi erano stati effettuati negli anni '60 e comunque una consapevolezza in tal senso si sarebbe venuta a formare soltanto negli anni '70, deducendone per un verso l'inesigibilità di una condotta diversa ispirata a criteri di prudenza, diligenza e perizia e dunque di una propria colpa, nella ritenuta inesistenza di meccanismi precauzionali volti a contenere il rischio nei confronti dell'amianto ed insufficienza delle vigenti “norme di difesa contro le polveri”, e per altro verso nell'impossibilità di affermare una relazione eziologica tra insorgenza della malattia e mancato rispetto di tali norme.
Tale complesso di censure si scontra, infatti, contro gli ormai consolidati approdi cui è pervenuta da tempo la giurisprudenza, anche di legittimità, la quale ha certamente riconosciuto che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma precisando al contempo ch'essa non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la
11 salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n.
17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass.
n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass. n. 17258/2016: tutte citate, di recente, da
Cass. n. 24217/2017).
Secondo la Cassazione, infatti, già il R.D. n.442/1909, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, onde non si vede come possa sostenersi che, all'epoca di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno di (dal CP_1
1979 in poi), non fosse ancora nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto.
Vanno richiamate ancora, per superare le difese svolte sul punto da CP_1
le esaustive argomentazioni espresse dalla Cassazione nella pronuncia n.
[...]
18503/2016, la quale ha giustappunto rilevato che: “per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965
n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR
303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datare (dall'art.4 ): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni
12 qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni"). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R.
547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".
Come pure ricorda la giurisprudenza summenzionata, “la norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datare di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola "difesa contro le polveri"” e “disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione
e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso Io consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
13 Se la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto già dai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale, può ormai considerarsi, come anticipato, “patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità”, deve pure soggiungersi che l'asbestosi era già inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943 e che l'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto neppure rileva in definitiva ai fini della responsabilità del datore per la patologia occorsa al sig. “perché le misure CP_3
protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso
(dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi” (Cass. n. 18503 cit.).
Va quindi ribadito che, nella responsabilità in disamina, è esclusivo onere di parte convenuta dimostrare di avere correttamente provveduto ad adottare “tutte le misure” anzidette e che quivi – attraverso le testimonianze raccolte ed i documenti prodotti – si è invece dimostrato come non vi fosse alcuna separazione fra gli ambienti di lavoro nei quali si svolgevano lavori comportanti rilevanti esposizioni indirette all'amianto, né qualsivoglia protezione delle stesse strutture rivestite in amianto ed eventualmente deteriorate, come difettasse qualsivoglia informazione sui rischi connessi alla manipolazione e/o all'inalazione delle fibre.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità di parte resistente per la malattia contratta dal OT.
In particolare, con la ctu medico-legale espletata è stata accertata la presenza di una piccola placca pleurica calcifica in sede diaframmatica sinistra, riconducibile all'attività lavorativa espletata, e tale da determinare un danno biologico indotto dalla pleuropatia asbesto-correlata del 2%.
Nella relazione peritale si è anche dato atto della presenza di una “quota restrittiva nella volumetria respiratoria” e di una broncopatia cronica ostruttiva,
14 riconducibili a un traumatismo toracico a seguito di infortunio in itinere subito nel
2016 dal ricorrente.
E' stata, invece, esclusa la presenza della malattia professionale “asbestosi”.
Le dette conclusioni risultano condivisibili in quanto immuni da vizi logico giuridici.
Ebbene, il ricorrente non ha dedotto l'esistenza di danni patrimoniali, ed ha chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale.
Le generiche allegazioni concernenti il danno morale non sono state, però, corroborate da alcun tipo di prova, orale o documentale, e pertanto di esso, seppur ai limitati fini della c.d. personalizzazione del danno biologico, non può tenersi alcun conto.
L'unica voce di danno non patrimoniale meritevole di disamina concerne, quindi, il c.d. danno biologico differenziale.
Al riguardo giova evidenziare come l' abbia riconosciuto la natura CP_2
professionale delle patologie sofferte dal ricorrente, quantificando nella misura del
12% e poi del 17% il danno biologico patito in ragione di esse e costituendo, anche per la menomazione patita dal ricorrente a seguito di infortunio, una rendita.
Considerato che, come prima visto, il ctu ha quantificato nel 2% la percentuale di danno biologico del ricorrente e che per la liquidazione del danno civilistico può utilizzarsi la tabella elaborata dal Tribunale di Milano-dal momento che ad essa la
Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3
Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895 del
15/10/2015, Cass. n. 28290 del 22/12/2011, Cass. n. 14402 del 30/06/2011, Cass.
n. 12408 del 07/06/2011)- va osservato come in applicazione di esse, il risarcimento per danno biologico dovuto al ricorrente è di importo (2.646,00) certamente inferiore all'importo liquidato o liquidabile dall' . CP_2
15 Basti solo considerare che sulla scorta delle tabelle ratione temporis CP_2
applicabili, la liquidazione dell'indennizzo per il grado di menomazione del 12% riconosciuto dall' nell'ottobre 2021 col provvedimento in atti, sarebbe pari a CP_2
euro 14.311,92 – tenuto conto dell'età del ricorrente (59) nell'ottobre 2021- importo destinato ad aumentare in forza del riconoscimento, in favore del ricorrente, in data successiva, di una menomazione del 17% e comunque dell'avventa costituzione di una rendita, per come sopra ricordato.
Il ricorso va dunque respinto, mentre sussistono giusti motivi, connessi alla fondatezza della domanda circa la responsabilità della convenuta e al riconoscimento da parte dell' di una percentuale di menomazione dell'integrità fisica CP_2
significativamente superiore a quella accertata nel presente giudizio, per compensare di un terzo le spese di lite, con condanna della parte ricorrente soccombente alla rifusione dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22, tenuto conto del valore (indeterminabile) della causa, applicando lo scaglione previsto per le cause di complessità media.
Pone a carico del ricorrente le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/12/2025.
IL GIUDICE
EL LI
16
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL LI nella causa civile iscritta al n° 5406/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MICHELE DI PASQUALE
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo
IC, ON Di OS, NA RL, TT AU e EN
AT TI
- resistente -
All'esito dell'udienza dell' 1/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna la parte ricorrente alla rifusione dei testanti due terzi, che liquida in euro 3776,00, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Pone a carico del ricorrente le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.5.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di aver lavorato dall'01.10.1985 al Controparte_1
27/03/2021 alle dipendenze della ditta “coop. ar.l. SC Picchettini”, ditta facente parte del gruppo , con la qualifica, dal 01/10/1985 al 31/12/2002 di Controparte_1
“Pontista Navale, addetto alla Preparazione (spazzolatura – pulizia manuale e H/P) e dal l'01/01/2003 al 27/03/2021 quale “addetto alla preparazione (spazzolatura – pulizia manuale e meccanica) delle navi in allestimento, costruzione e/o riparazione, deduceva che lo stesso, nell'espletamento delle mansioni suddette, era stato lungamente esposto a fibre e polveri di amianto e che, a causa dell'attività lavorativa svolta all'interno del Cantiere navale di Palermo e della presenza in quei luoghi di materiale contenente amianto o fibre di amianto, aveva contratto malattie respiratorie e che l' con provvedimento del 09.12.2020, in relazione alla domanda presentata il CP_2
14.06.2005, aveva riconosciuto al sig. l'esposizione al rischio Parte_1
amianto per le mansioni svolte per i periodi dall' 01.10.1985 al 31.12.1990 e poi, a seguito di denuncia di malattia professionale, con provvedimento del 27.10.2021, aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica inteso quale danno biologico e come minorazione a carattere permanente: “Asbestosi polmonare di natura professionale con coinvolgimento anatomico diaframmatico”, grado accertato e complessivo:
12%, che sommato alla precedente quantificazione di danno biologico del 27% derivante da infortunio sul lavoro, aveva determinato una valutazione del danno complessivo nella misura del 37%, con costituzione di una rendita in suo favore.
Deduceva che, tuttavia, la menomazione subita fosse tale da determinare una percentuale di invalidità del 100% o altra comunque inferiore ritenuta di giustizia e lamentava l'omissione, da parte della convenuta, dell'adozione di misure di sicurezza e protezione del lavoratore previste contrattualmente e dal DpR del 55 (n. 547) e del
56 (n. 303), nonché delle successive normative in materia di sicurezza e protezione sul lavoro (non per ultimo il D.Lgs del 1968) e dell'art. 2087 c.c., con conseguente responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della società.
2 Chiedeva, dunque, accertarsi la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia professionale contratta e condannarsi la stessa al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante la prova per testi e la ctu medica, è stata decisa.
Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del
D.P.R. 1124/1965 prevede che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”, specificando, al comma secondo, che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, con la conseguenza che il datore che abbia provveduto ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile, salve le ipotesi di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato.
Risulta ormai pacifico che all'accertamento del fatto di reato possa procedere lo stesso giudice civile, “anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione” (v.
Corte cost. n. 118 del 1986).
La ragione tecnica della immunità del datore va rintracciata nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi all'Istituto assicuratore, nel quadro di una sorta di transazione sociale, per effetto della quale, l'infortunato, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione sicura, sotto forma di indennizzo.
Va evidenziato, tuttavia, che il predetto esonero del datore dalla responsabilità civile è soltanto parziale, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, è sempre ammessa l'azione civile nei confronti del datore di lavoro per tutti i danni non indennizzati o indennizzabili dall' . CP_2
3 Il su menzionato art. 10 del D.P.R. 1124/65, infatti, prevede che “Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 è stata sancita l'indennizzabilità, in precedenza esclusa, del danno biologico a carico dell' , in relazione a menomazioni di entità pari o superiore al 6%. CP_2
In particolare, dall'esame della norma emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al 16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
La più evidente conseguenza della estensione al danno biologico della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato che intenda ottenere il risarcimento del suddetto danno non deve più rivolgersi al datore di lavoro, dovendo piuttosto agire nei confronti dell' , salvo che la menomazione scaturente dalla lesione sia CP_2
inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Il lavoratore infortunato, poi, potrà rivolgersi al datore laddove lamenti un danno biologico c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il danno biologico liquidabile in sede civilistica e quello indennizzato o indennizzabile dall' , CP_2
purchè sussistano i requisiti di legge, prima ricordati, di indennizzabilità del danno c.d. differenziale.
Deve rilevarsi, poi, che dal danno differenziale (inteso quale danno differenziale quantitativo) va tenuto distinto il danno c.d. complementare (inteso quale danno differenziale qualitativo), atteso che, mentre il primo è costituito dalla
4 differenza tra quanto ricadente nella copertura assicurativa e liquidabile dall' e CP_2
la maggior somma liquidata in sede civile, il secondo si riferisce a voci non rientranti nella copertura assicurativa, liquidabili al lavoratore in aggiunta all'indennizzo
, secondo le comuni regole della responsabilità civile (c.d. danni CP_2
complementari, tra cui rientra il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo, i danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico).
Per i danni complementari dunque non vale la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – trattandosi di danni che esulano ab origine dalla copertura assicurativa per ottener i quali il lavoratore o suoi eredi possono CP_2
agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale) avvalendosi quindi se del caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c. ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2018, n.4972).
E pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cassazione civile , sez. lav. , 14/07/2023 , n. 20327).
Nella specie, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 2087 c.c., norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare, prima di tutto,
l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' altrettanto noto che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il lavoratore che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'.altra
(cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 28516 del 6 novembre 2019, secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli
5 indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
Ebbene, nella specie, risulta accertato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della cooperativa SC Picchettini, in forza di un appalto fra quest'ultima e la convenuta, come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, nonché dai documenti in atti (cfr. contratti di appalto relativi al 2019; badge rilasciato da sentenza dichiarativa del fallimento della SC CP_1
Picchettini ove si dà atto che è stata la committente della stessa). Controparte_1
In particolare, la detta documentazione risulta essere stata depositata l'1.3.2024
e questo giudice ritiene di autorizzarne il deposito, in forza dei poteri istruttori di cui dispone ex art. 421 c.p.c., stante la rilevanza degli stessi ai fini del decidere.
Dall'espletamento della prova per testi è, poi, emerso anche che il ricorrente abbia lavorato quantomeno dal 1990 sino al 2020 per la cooperativa succitata, svolgendo le mansioni di pitturazione e in parte anche di saldatura, presso il cantiere navale di Palermo, lavorando su manufatti ricoperti di amianto, nonché anche a contatto con saldatori e fiammisti, in ambienti over vi era la dispersione delle polveri di amianto nell'aria, in presenza di sistemi di protezione individuale e impianti di aspirazione e ventilazione insufficienti a proteggere la salute dei lavoratori.
Il teste ha, infatti, così riferito “Conosco il ricorrente in quanto siamo stati Tes_1
colleghi, avendo lavorato alle dipendenze della cooperativa SC Picchettini in forza di un appalto con l CP_1
Io in particolare dal 1993 al 2020, e a mio arrivo ho trovato il ricorrente che già lavorava per la cooperativa. Entrambi ci siamo occupati della pittura di pareti, doppifondi, tubi, operando soprattutto a bordo delle navi presso il cantiere di di Palermo. Effettuavamo pittura sia a spruzzo che a rullo e ricordo che le pareti, i CP_1
doppi fondie i tubi, prima detti, che pitturavamo erano ricoperti di amianto.
6 Effettuavamo anche saldature di zinchi , ovvero materiali in ferro utilizzati nei doppi fondi e nello scafo. Negli ambienti in cui lavoravamo lavoravano contestualmente anche dipendenti della quali saldatori e CP_1
fiammisti e ricordo che nell'aria era presente della polvere che si presentava come dei cristalli. Erano presenti dei sistemi di ventilazione e di aspirazione, sebbene ricordo che soprattutto a causa della ventilazione la polvere rimaneva nell'aria. Eravamo inoltre muniti di guanti e mascherine di carta, solo a partire del 2010 fummo muniti di mascherine con filtro, ovvero di scafandri forniteci dalla cooperativa.
Preciso che la cooperativa Picchettini operava solo pe . CP_1
L'esposizione all'amianto presso i cantieri di è stata accertata, poi, CP_1
per il periodo antecedente al 1990 e a partire dal 1985, dall' , con CP_2
provvedimento del 2020, in atti.
In ordine alla responsabilità della per il periodo oggetto di Controparte_1
causa, in cui il ha lavorato per la ditta summenzionata, in forza di un Pt_1
contratto di appalto tra la stessa e la resistente, va osservato quanto segue.
Deve escludersi, in assenza di adeguate prove che era onere di parte ricorrente fornire sul punto, una diretta imputabilità della prestazione lavorativa resa dal sig.
alla società convenuta (in violazione del divieto d'interposizione fittizia di Pt_1
manodopera), e ciò nonostante va comunque affermata la responsabilità della per i danni cagionati alla sua salute, in qualità di committente dei lavori CP_1
appaltati alle suddette imprese.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità: “In tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs 19 settembre 1994 n.
626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono
l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello
7 scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. …”. (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21694 del 20/10/2011, Cass. Sez. L, Sentenza n. 798 del
13/01/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5419 del 25/02/2019, e Cass Sez. L, Sentenza
n. 2517 del 27/01/2023).
Orbene, sulla scorta delle prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio, deve ritenersi accertata la nocività del luogo di lavoro (Cantieri Navali di Palermo) dove il ha espletato la sua attività lavorativa e soprattutto, l'assenza di Pt_1
qualsiasi idonea attività di prevenzione ed informazione da parte della CP_1
[...]
Pertanto, dovendosi ritenere la stessa responsabile della salubrità dei luoghi di lavoro dove è stata svolta l'attività del sig. seppur in regime di appalto, va Pt_1
affermata la responsabilità della società per i danni alla salute subiti dallo stesso in ragione della violazione degli obblighi di protezione e prevenzione gravanti su di essa.
I fatti dedotti dal ricorrente vanno, quindi, correttamente ricondotti alla fattispecie di cui all'articolo 2087 c.c. e ciò in quanto tutti gli indicati elementi costitutivi della fattispecie in questione (aver subito, a causa di un infortunio sul lavoro, un danno alla salute, l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro) risultano provati da parte ricorrente.
Cominciando dalla nocività dell'ambiente in cui il ha prestato la sua Pt_1
attività lavorativa, dall'istruttoria espletata è chiaramente emerso che il lavoratore è stato continuativamente esposto alle fibre di amianto.
Sulle condizioni di lavoro all'interno di giova preliminarmente CP_1
richiamare le motivazioni della sentenza n.2093/2010, resa dal Tribunale di Palermo sezione 1^ penale in data 26.04.2010 (all. 30c), di condanna dei direttori degli stabilimenti di succedutisi negli anni dal 1.07.1979 al 31.05.1997, per i CP_1
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime- per avere cagionato
8 carcinoma polmonare, asbestosi polmonare e mesotelioma pleurico- in danno di numerosi dipendenti, in servizio anche sino al 1997/98, e deceduti dal 1998 al 2008, per colpa e violazione di leggi e regolamenti, consistenti nell'avere omesso di adottare anche le più elementari misure di prevenzione finalizzate ad evitare l'inalazione di polveri di fibre di amianto durante l'attività lavorativa (come previsto, fra l'altro prima dall'art.21 dpr n.30356 e dagli artt,140 lett 144 e 157 Dpr n.1124/65
e poi dal D.Lgs n.277/91); è attestata nella sentenza, nella parte della motivazione dedicata alle condizioni di lavoro nel cantiere navale di Palermo, l'usuale promiscuità delle lavorazioni svolte a bordo nave e l'assenza di qualsivoglia accorgimento volto a impedire l'estensione dell'inquinamento ad altre zone del cantiere quali, in particolare, la mensa, i magazzini e gli spogliatoi, che i lavoratori frequentavano indossando gli stessi indumenti che avevano indossato a bordo nave, così spesso impregnandoli di fibre di amianto;
la presenza, almeno fino al 1991, presso il magazzino, di depositi di amianto in fiocchi e di depositi di amianto in rotoli, utilizzati dai lavoratori per necessità varie, e di depositi di capi d'abbigliamento in amianto, quali tute, grembiuli, guanti;
è acclarato che molte delle navi trasformate nei cantieri contenevano manufatti in amianto, così come li contenevano quelle riparate, per la maggior parte costruite nel periodo tra il 1970 e il 1979 e che, a partire dal
1979, la iniziava progressivamente a subappaltare i lavori di CP_1
coibentazione e scoibentazione che, nel 1985, erano svolti esclusivamente da altre imprese;
che, secondo quanto emerso dalle testimonianze delle persone offese, i sistemi di areazione consentivano la mera ventilazione in quanto il loro funzionamento dava luogo non tanto all'estrazione dell'aria contenuta negli ambienti di lavoro di bordo, quanto all'immissione in essi di aria proveniente dall'esterno che provocava ulteriore movimentazione delle polveri presenti e che, invece, gli aspiratori localizzati consentivano la sola captazione dei fumi e non delle polveri;
che erano assenti dispositivi di protezione collettiva e individuale delle vie aeree e l'assoluta insufficienza di controlli periodi sanitari mirati;
che, più in generale, non venissero adottate le più elementari misura di protezione dalle polveri d'amianto
(quali rigorosa separazione delle lavorazioni, uso di aspiratori mobili dotati di filtro,
9 bagnatura delle polveri prima della loro movimentazione, separato e non domestico lavaggio delle tute da lavoro, doccia afine turno giornaliero) sebbene moltissime lavorazioni comportassero la formazione e l'aerea dispersione di rilevanti quantità delle suddette polveri, sia perché le attività di trasformazione/ riparazione delle navi e quelle ad esse assimilabili costituivano il 65% della totale attività del cantiere e il restante 35% era costituito da attività di costruzione navale, rischiose anche dopo la fine degli anni '70 a causa del perdurante impiego, nelle operazioni di saldatura, di indumenti e strumenti di lavoro in amianto;
sulla base di leggi scientifiche probabilistiche, dunque, si riteneva indubitabile, per il decidente, che le patologie asbesto correlate riscontrate nei dipendenti esposti all'inalazione e alla respirazione di tali polveri, di natura certamente professionale, fossero state causate dall'omessa adozione delle suddette misure di prevenzione per l'eliminazione o la riduzione della polverosità delle lavorazioni che le avrebbero, invece, evitate, ritardate o alleviate, se osservate;
era, altresì, smentita la tesi difensiva della imprevedibilità dell'evento in relazione a tutte le malattie tumorali mortali e non, fondata sull'assunto erroneo che le conoscenze scientifiche esistenti all'epoca delle condotte omissive indicavano che le inalazioni e la respirazione di fibre d'amianto davano luogo al rischio di contrarre asbestosi, mentre era ignoto il rischio di contrarre il carcinoma polmonare o il mesotelioma pleurico, in quanto la cancerogenicità dell'amianto è, invece, conosciuta sin dalla metà degli anni '50 per il carcinoma polmonare e sin dalla metà degli anni
'60 per il mesotelioma, e che la diffusione di tale piena conoscenza della patogenicità dell'amianto non poteva essere negata almeno a partire dal mese di maggio del 1980, quando un congresso ingegneristico a Torino aveva divulgato i rischi connessi all'esposizione a fibre di amianto anche ai non specialisti di medicina del lavoro.
Ciò chiarito in termini generali, passando alla specifica posizione del sig.
, come prima visto, emerge dalla prova per testi espletata e dai documenti in Pt_1
atti, la sua continua esposizione al rischio amianto per il periodo dal 1985 in poi, per l'attività di addetto alla pittura svolta sia a bordo delle navi che a terra, con un'esposizione significativa alle fibre di amianto.
10 A fronte di tale duplice prova positiva (quanto alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla riconducibilità alla stessa dei danni patiti dal lavoratore), era, dunque, onere del datore di lavoro - in ottemperanza ai già richiamati principi di cui agli artt.1218 c.c. e 2087 c.c. - dimostrare di aver adottato tutte le misure volute dalla legge, dalla prudenza e dalla tecnica, idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché l'imposizione del loro uso agli stessi (Cass.
98/7772; Cass. 98/6000; Cass. 98/4012; Cass. 97/9808, Cass. 97/7636; Cass.
96/3510; Cass. 95/7768).
Orbene, una prova di tal genere non è stata fornita dalla resistente.
Ed anzi, il teste escusso in giudizio ha chiaramente riferito dell'adozione di misure di protezione del tutto inadeguate, e in particolare di sistemi di ventilazione o aspirazione assenti o comunque inidonei.
Né può ragionevolmente sostenersi, come fa la società convenuta, che all'epoca dei fatti fosse ignota l'oggettiva pericolosità dell'amianto e delle lavorazioni ad essa connesse, visto che i primi studi erano stati effettuati negli anni '60 e comunque una consapevolezza in tal senso si sarebbe venuta a formare soltanto negli anni '70, deducendone per un verso l'inesigibilità di una condotta diversa ispirata a criteri di prudenza, diligenza e perizia e dunque di una propria colpa, nella ritenuta inesistenza di meccanismi precauzionali volti a contenere il rischio nei confronti dell'amianto ed insufficienza delle vigenti “norme di difesa contro le polveri”, e per altro verso nell'impossibilità di affermare una relazione eziologica tra insorgenza della malattia e mancato rispetto di tali norme.
Tale complesso di censure si scontra, infatti, contro gli ormai consolidati approdi cui è pervenuta da tempo la giurisprudenza, anche di legittimità, la quale ha certamente riconosciuto che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma precisando al contempo ch'essa non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la
11 salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n.
17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass.
n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass. n. 17258/2016: tutte citate, di recente, da
Cass. n. 24217/2017).
Secondo la Cassazione, infatti, già il R.D. n.442/1909, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, onde non si vede come possa sostenersi che, all'epoca di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno di (dal CP_1
1979 in poi), non fosse ancora nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto.
Vanno richiamate ancora, per superare le difese svolte sul punto da CP_1
le esaustive argomentazioni espresse dalla Cassazione nella pronuncia n.
[...]
18503/2016, la quale ha giustappunto rilevato che: “per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965
n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR
303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datare (dall'art.4 ): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni
12 qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni"). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R.
547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".
Come pure ricorda la giurisprudenza summenzionata, “la norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datare di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola "difesa contro le polveri"” e “disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione
e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso Io consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
13 Se la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto già dai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale, può ormai considerarsi, come anticipato, “patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità”, deve pure soggiungersi che l'asbestosi era già inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943 e che l'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto neppure rileva in definitiva ai fini della responsabilità del datore per la patologia occorsa al sig. “perché le misure CP_3
protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso
(dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi” (Cass. n. 18503 cit.).
Va quindi ribadito che, nella responsabilità in disamina, è esclusivo onere di parte convenuta dimostrare di avere correttamente provveduto ad adottare “tutte le misure” anzidette e che quivi – attraverso le testimonianze raccolte ed i documenti prodotti – si è invece dimostrato come non vi fosse alcuna separazione fra gli ambienti di lavoro nei quali si svolgevano lavori comportanti rilevanti esposizioni indirette all'amianto, né qualsivoglia protezione delle stesse strutture rivestite in amianto ed eventualmente deteriorate, come difettasse qualsivoglia informazione sui rischi connessi alla manipolazione e/o all'inalazione delle fibre.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità di parte resistente per la malattia contratta dal OT.
In particolare, con la ctu medico-legale espletata è stata accertata la presenza di una piccola placca pleurica calcifica in sede diaframmatica sinistra, riconducibile all'attività lavorativa espletata, e tale da determinare un danno biologico indotto dalla pleuropatia asbesto-correlata del 2%.
Nella relazione peritale si è anche dato atto della presenza di una “quota restrittiva nella volumetria respiratoria” e di una broncopatia cronica ostruttiva,
14 riconducibili a un traumatismo toracico a seguito di infortunio in itinere subito nel
2016 dal ricorrente.
E' stata, invece, esclusa la presenza della malattia professionale “asbestosi”.
Le dette conclusioni risultano condivisibili in quanto immuni da vizi logico giuridici.
Ebbene, il ricorrente non ha dedotto l'esistenza di danni patrimoniali, ed ha chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale.
Le generiche allegazioni concernenti il danno morale non sono state, però, corroborate da alcun tipo di prova, orale o documentale, e pertanto di esso, seppur ai limitati fini della c.d. personalizzazione del danno biologico, non può tenersi alcun conto.
L'unica voce di danno non patrimoniale meritevole di disamina concerne, quindi, il c.d. danno biologico differenziale.
Al riguardo giova evidenziare come l' abbia riconosciuto la natura CP_2
professionale delle patologie sofferte dal ricorrente, quantificando nella misura del
12% e poi del 17% il danno biologico patito in ragione di esse e costituendo, anche per la menomazione patita dal ricorrente a seguito di infortunio, una rendita.
Considerato che, come prima visto, il ctu ha quantificato nel 2% la percentuale di danno biologico del ricorrente e che per la liquidazione del danno civilistico può utilizzarsi la tabella elaborata dal Tribunale di Milano-dal momento che ad essa la
Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3
Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895 del
15/10/2015, Cass. n. 28290 del 22/12/2011, Cass. n. 14402 del 30/06/2011, Cass.
n. 12408 del 07/06/2011)- va osservato come in applicazione di esse, il risarcimento per danno biologico dovuto al ricorrente è di importo (2.646,00) certamente inferiore all'importo liquidato o liquidabile dall' . CP_2
15 Basti solo considerare che sulla scorta delle tabelle ratione temporis CP_2
applicabili, la liquidazione dell'indennizzo per il grado di menomazione del 12% riconosciuto dall' nell'ottobre 2021 col provvedimento in atti, sarebbe pari a CP_2
euro 14.311,92 – tenuto conto dell'età del ricorrente (59) nell'ottobre 2021- importo destinato ad aumentare in forza del riconoscimento, in favore del ricorrente, in data successiva, di una menomazione del 17% e comunque dell'avventa costituzione di una rendita, per come sopra ricordato.
Il ricorso va dunque respinto, mentre sussistono giusti motivi, connessi alla fondatezza della domanda circa la responsabilità della convenuta e al riconoscimento da parte dell' di una percentuale di menomazione dell'integrità fisica CP_2
significativamente superiore a quella accertata nel presente giudizio, per compensare di un terzo le spese di lite, con condanna della parte ricorrente soccombente alla rifusione dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22, tenuto conto del valore (indeterminabile) della causa, applicando lo scaglione previsto per le cause di complessità media.
Pone a carico del ricorrente le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/12/2025.
IL GIUDICE
EL LI
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