Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.
NOTA
Nota all'art. 1:
La convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, e' stata approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1948.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.
NOTA
Nota all'art. 1:
La convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, e' stata approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1948.