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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/06/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Magnini Parte_1
PARTE CP_1
contro
(P.I./ C.F. ), titolare della impresa individuale CP_2 C.F._1 [...]
con sede in VIA MODENESE 503/H, PISTOIA Controparte_3
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 5.5.2025, il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. ), titolare della CP_2 C.F._1
impresa individuale deducendo il mancato pagamento del credito di Controparte_3
24.178,72, oltre interessi e rivalutazione e spese successive, già consacrato nella sentenza n. 96/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia sez. lavoro il 25/02/2025, derivante dal rapporto di lavoro dipendente, e l'insolvenza del debitore.
Regolarmente convocato a mezzo di deposito del ricorso e del decreto di CP_2
convocazione il 15.5.2025 presso la casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese ex art. 40
c. 8 CCII, all'esito dell'udienza tenutasi il 17.6.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
1 ***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di CP_2 ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della impresa individuale di CP_2
è posta, da oltre un anno, in comune ricadente nel circondario di Pistoia.
[...]
Parte resistente è un imprenditore commerciale, svolgente nella forma della impresa individuale l'attività di trasporto merci su strada.
Non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che l'impresa individuale di CP_2 sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto il resistente neppure è comparso in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Vero è, inoltre, che le dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio dal Tribunale, ex art. 367 CCII, evidenziano il superamento della soglia dimensionale dei ricavi di cui all'art. 2 cit.; in particolare, sia nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 che nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno sono riportati ricavi per euro 544.000,00.
L'indebitamento complessivo è ampiamente eccedente l'importo di € 30/mila di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, considerando, oltre al debito verso il ricorrente, i debiti iscritti a ruolo nei confronti di erario e inps per oltre 97.000,00 euro.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito del ricorrente per euro 24.178,72, oltre interessi e rivalutazione e spese successive, fondato su titolo esecutivo e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_4
su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2022 in poi, complessivamente pari a
€ 97.280,35, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed acquisite agli atti del procedimento;
3. dallo stato di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale prodotta dal ricorrente.
2 In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. CP_2
) titolare della impresa individuale con C.F._1 Controparte_3
sede in VIA MODENESE 503/H PISTOIA
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
21.10.2025, alle ore 9,00.
3 Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 17/06/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Magnini Parte_1
PARTE CP_1
contro
(P.I./ C.F. ), titolare della impresa individuale CP_2 C.F._1 [...]
con sede in VIA MODENESE 503/H, PISTOIA Controparte_3
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 5.5.2025, il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. ), titolare della CP_2 C.F._1
impresa individuale deducendo il mancato pagamento del credito di Controparte_3
24.178,72, oltre interessi e rivalutazione e spese successive, già consacrato nella sentenza n. 96/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia sez. lavoro il 25/02/2025, derivante dal rapporto di lavoro dipendente, e l'insolvenza del debitore.
Regolarmente convocato a mezzo di deposito del ricorso e del decreto di CP_2
convocazione il 15.5.2025 presso la casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese ex art. 40
c. 8 CCII, all'esito dell'udienza tenutasi il 17.6.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
1 ***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di CP_2 ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della impresa individuale di CP_2
è posta, da oltre un anno, in comune ricadente nel circondario di Pistoia.
[...]
Parte resistente è un imprenditore commerciale, svolgente nella forma della impresa individuale l'attività di trasporto merci su strada.
Non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che l'impresa individuale di CP_2 sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto il resistente neppure è comparso in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Vero è, inoltre, che le dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio dal Tribunale, ex art. 367 CCII, evidenziano il superamento della soglia dimensionale dei ricavi di cui all'art. 2 cit.; in particolare, sia nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 che nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno sono riportati ricavi per euro 544.000,00.
L'indebitamento complessivo è ampiamente eccedente l'importo di € 30/mila di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, considerando, oltre al debito verso il ricorrente, i debiti iscritti a ruolo nei confronti di erario e inps per oltre 97.000,00 euro.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito del ricorrente per euro 24.178,72, oltre interessi e rivalutazione e spese successive, fondato su titolo esecutivo e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_4
su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2022 in poi, complessivamente pari a
€ 97.280,35, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed acquisite agli atti del procedimento;
3. dallo stato di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale prodotta dal ricorrente.
2 In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. CP_2
) titolare della impresa individuale con C.F._1 Controparte_3
sede in VIA MODENESE 503/H PISTOIA
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
21.10.2025, alle ore 9,00.
3 Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 17/06/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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