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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4076/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione Civile
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4076/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 vertente
TRA
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di OM n. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata da già (C.F. e numero di iscrizione presso il Controparte_1 CP_2
Registro delle Imprese di OM , partita IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_2 P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Iannarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino (FR), via Puccini n. 6;
ATTRICE-OPPONENTE
E
; CP_3
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
NONCHÈ
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, alla via Casilina Sud n. 33, presso lo studio dell'avv. Elisa Fratangeli;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la per conto della Controparte_1 [...]
ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudizio di merito, a seguito Parte_1 dell'ordinanza del 9/12 ottobre 2020, con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 proposta avverso l'ordinanza del 20 luglio 2020, con cui il G.E. aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva.
In particolare, parte attrice ha dedotto che: - a seguito di contratto di cessione di crediti “in blocco” la aveva acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito anche Parte_1
“BMP”) anche il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 10 novembre 2006, in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 189/2019 presso il
Tribunale di Cassino, nella quale era intervenuta anche la - il G.E., con ordinanza Controparte_4 del 20/24 luglio 2020 (doc. 6), aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva rilevando d'ufficio l'inidoneità del mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; - che con ricorso dell'11 agosto 2020 (doc. 14-15) l'odierna attrice aveva proposto opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso il citato provvedimento, in considerazione del fatto che il contratto de quo varrebbe quale idoneo titolo esecutivo;
- che il G.E., con ordinanza del 9/12 ottobre 2020 (doc. 10), aveva rigettato l'istanza di sospensione confermando il provvedimento opposto e concedendo termine perentorio sino al 10 dicembre 2020 per l'introduzione del giudizio di merito. Tanto premesso, parte attrice, nel dedurre la validità del mutuo fondiario azionato a valere come titolo esecutivo, ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la piena validità di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10.11.2006 a rogito Dott. Notaio in Pontecorvo, Rep. n. 646, Racc. n. Persona_1
473, con formula esecutiva apposta in data 20/11/2015, in forza del quale è stata promossa
l'esecuzione immobiliare n. R.E. 189/2019 del Tribunale di Cassino e per l'effetto - revocare, annullare o comunque dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza del G.E. del 20.07.2020, comunicata il
24.07.2020, con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. R.E.
189/2019 del Tribunale di Cassino disponendo di conseguenza procedersi alla vendita del compendio immobiliare pignorato. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita la intervenuta quale creditrice nella suddetta procedura Controparte_4 esecutiva immobiliare, contestando quanto dedotto dall'odierna attrice e deducendo l'inidoneità del mutuo in esame a valere quale valido titolo esecutivo. Ha evidenziato, inoltre, l'assenza di prova della messa a disposizione, in capo al mutuatario, dell'importo richiesto;
dell'effettivo ammontare del credito fatto valere;
delle avvenute cessioni e dell'inclusione in esse del credito per cui è causa oltre che dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine. Ha concluso, quindi, chiedendo: “- in via preliminare: - dichiarare non provata la legittimazione ad agire della - Parte_1
pagina 2 di 9 accertare, per tutti i motivi evidenziati, che il titolo messo in esecuzione non può assurgere a titolo esecutivo;
- dichiarare non provata l'effettiva messa a disposizione della somma in favore della mutuataria;
- dichiarare non provata l'eventuale decadenza dal beneficio del termine della signora
; - dichiarare non provato, nel suo ammontare, l'importo richiesto dall'istante; - - in via CP_3 definitiva e nel merito: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal
GE”.
non si è costituita in giudizio. CP_3
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa tramite produzione documentale, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
****
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , che, nonostante la regolarità CP_3 della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
3. Orbene, oggetto dell'opposizione proposta da è l'ordinanza con cui il Parte_1
Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva riscontrando d'ufficio l'assenza di un valido titolo esecutivo. Pertanto, l'opposizione proposta dall'odierna attrice va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c.. Occorre, infatti, ricordare, in linea generale, che sono suscettibili di opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. gli atti che scandiscono il processo esecutivo (a condizione che non sia previsto ex lege un diverso e specifico rimedio), dovendosi intendere come tali quelli posti in essere dalle parti per la promozione dell'esecuzione forzata, nonché i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione che attuano l'instaurazione, prosecuzione e definizione del rapporto processuale, attraverso i quali si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 27/07/1966).
4. Prima di esaminare il motivo di opposizione formulato da occorre Parte_1 esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al difetto di legittimazione attiva della stessa, sull'assunto che quest'ultima non avrebbe provato la cessione in suo favore del credito per cui è causa.
Pur non ravvisandosi un interesse, ex art. 100 c.p.c., della creditrice intervenuta a far valere tale deduzione, ritiene questo giudice di dover prendere posizione sulla stessa, posto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere o no il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, pagina 3 di 9 attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (Cass. n. 5857/2022; Cass. n.
39528/2021; Cass. n. 20948/2013).
4.1 A tal riguardo, deve evidenziarsi che una disciplina peculiare è dettata nel caso delle cd. cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999, in merito alle quali la pubblicazione della notizia, espressamente richiamata dall'art. 58 T.U.B. (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita per la cessione del credito di cui al codice civile (cfr. il citato art. 1264 c.c.). Tale disciplina ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. tra le tante Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495). Quanto all'onere probatorio a carico del cessionario, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ, sez. III civ., ord. n. 15884 del 13.06.2019, che richiama Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Inoltre, la Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 10200/21) ribadisce che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto.
4.2. Tanto premesso, a seguito dell'allegazione da parte dell'opposta dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. parte seconda n. Parte Seconda n.151 del 23-12-2017, cfr. doc. 4 atto pagina 4 di 9 di citazione), è possibile ritenere che il credito in questione sia ricompreso nell'operazione di cessione in blocco disposta da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a Detta cessione, Parte_1 nel ricomprendere “i rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; include senz'altro il credito derivante dal contratto concluso da CP_3
con BM (già Banca Antonveneta S.p.a.) in data 10.11.2006 (cfr. doc. 7 citazione).
[...]
Tra l'altro, come previsto nell'avviso di cessione pubblicato in G.U., l'elenco dei crediti ceduti è messo a disposizione dei debitori ceduti che ne facciano richiesta, sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ciò è dimostrato, altresì, dalla stampa prodotta dal sito della cedente attestante la cessione del credito per cui è causa contraddistinto dal n. FG 3556466. Inoltre, con la seconda memoria istruttoria, l'opponente ha altresì prodotto la dichiarazione della cedente MPS con cui la stessa dà atto di aver stipulato, nella qualità di cedente, con nella qualità di Parte_1 cessionaria, in data 20 dicembre 2017, un contratto di cessione di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, nell'ambito del quale sono stati inclusi, tra gli altri, i crediti vantati relativamente alla posizione di già nella titolarità di MPS, di cui al FG 3556466. CP_3
Parte attrice ha altresì depositato la visura camerale della attestante, ex art. 58 Parte_1 comma 2 TUB, l'intervenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione in blocco.
Orbene, il contenuto della testé richiamata documentazione prodotta dall'opponente, oltre alla disponibilità di documentazione afferente al credito per cui è causa, consente di ritenere adeguatamente dimostrata, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l'avvenuta cessione, alla del Parte_1 credito portato dal contratto di mutuo fondiario in forza del quale è stata incardinata la procedura esecutiva in questione.
5. Provata la titolarità del credito in capo all'odierna opponente, occorre, a questo punto, esaminare il motivo di opposizione dalla stessa proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con cui quest'ultimo, nel dare atto dell'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva immobiliare.
In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di pagina 5 di 9 mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle
Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
pagina 6 di 9 Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “…"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".”.
Tanto considerato, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma di Euro centomila (100.000,00), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. Al contempo, La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma finanziata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca
a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata” (art. 2). È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
pagina 7 di 9 Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Per di più l'opponente ha depositato l'estratto conto da cui emerge l'immediato accredito della somma mutuata in favore della (doc. 9 citazione), così dimostrando anche l'immediata CP_3 disponibilità materiale della somma in favore della mutuataria.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, l'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. è fondata e va accolta. Di conseguenza, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 20 luglio 2020, dichiarativa dell'improcedibilità dell'esecuzione va revocata.
6. Per quanto concerne le ulteriori contestazioni mosse da in ordine alla mancata prova CP_4 dell'importo effettivo del credito e dell'avvenuta decadenza del beneficio del termine, esse non sono idonee a contrastare l'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla avverso il citato Controparte_1 provvedimento emesso dal G.E., e appaiono prive di rilievo in questa sede. Difatti, eventuali contestazioni, in ordine al diritto della di agire esecutivamente in danno della debitrice, Parte_1 devono essere, eventualmente, fatte valere, nel rispetto della struttura bifasica delle opposizioni esecutive (e quindi preliminarmente dinanzi al G.E.), mediante la proposizione di un'autonoma opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
7. L'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali, anche in seno a questo Tribunale, e oggi definitivamente risolti alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione: pagina 8 di 9 1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie l'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 20.7.2020, con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva
(R.G.E.I. n. 189/2019);
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino, il 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione Civile
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4076/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 vertente
TRA
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di OM n. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata da già (C.F. e numero di iscrizione presso il Controparte_1 CP_2
Registro delle Imprese di OM , partita IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_2 P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Iannarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino (FR), via Puccini n. 6;
ATTRICE-OPPONENTE
E
; CP_3
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
NONCHÈ
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, alla via Casilina Sud n. 33, presso lo studio dell'avv. Elisa Fratangeli;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la per conto della Controparte_1 [...]
ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudizio di merito, a seguito Parte_1 dell'ordinanza del 9/12 ottobre 2020, con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 proposta avverso l'ordinanza del 20 luglio 2020, con cui il G.E. aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva.
In particolare, parte attrice ha dedotto che: - a seguito di contratto di cessione di crediti “in blocco” la aveva acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito anche Parte_1
“BMP”) anche il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 10 novembre 2006, in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 189/2019 presso il
Tribunale di Cassino, nella quale era intervenuta anche la - il G.E., con ordinanza Controparte_4 del 20/24 luglio 2020 (doc. 6), aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva rilevando d'ufficio l'inidoneità del mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; - che con ricorso dell'11 agosto 2020 (doc. 14-15) l'odierna attrice aveva proposto opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso il citato provvedimento, in considerazione del fatto che il contratto de quo varrebbe quale idoneo titolo esecutivo;
- che il G.E., con ordinanza del 9/12 ottobre 2020 (doc. 10), aveva rigettato l'istanza di sospensione confermando il provvedimento opposto e concedendo termine perentorio sino al 10 dicembre 2020 per l'introduzione del giudizio di merito. Tanto premesso, parte attrice, nel dedurre la validità del mutuo fondiario azionato a valere come titolo esecutivo, ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la piena validità di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10.11.2006 a rogito Dott. Notaio in Pontecorvo, Rep. n. 646, Racc. n. Persona_1
473, con formula esecutiva apposta in data 20/11/2015, in forza del quale è stata promossa
l'esecuzione immobiliare n. R.E. 189/2019 del Tribunale di Cassino e per l'effetto - revocare, annullare o comunque dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza del G.E. del 20.07.2020, comunicata il
24.07.2020, con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. R.E.
189/2019 del Tribunale di Cassino disponendo di conseguenza procedersi alla vendita del compendio immobiliare pignorato. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita la intervenuta quale creditrice nella suddetta procedura Controparte_4 esecutiva immobiliare, contestando quanto dedotto dall'odierna attrice e deducendo l'inidoneità del mutuo in esame a valere quale valido titolo esecutivo. Ha evidenziato, inoltre, l'assenza di prova della messa a disposizione, in capo al mutuatario, dell'importo richiesto;
dell'effettivo ammontare del credito fatto valere;
delle avvenute cessioni e dell'inclusione in esse del credito per cui è causa oltre che dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine. Ha concluso, quindi, chiedendo: “- in via preliminare: - dichiarare non provata la legittimazione ad agire della - Parte_1
pagina 2 di 9 accertare, per tutti i motivi evidenziati, che il titolo messo in esecuzione non può assurgere a titolo esecutivo;
- dichiarare non provata l'effettiva messa a disposizione della somma in favore della mutuataria;
- dichiarare non provata l'eventuale decadenza dal beneficio del termine della signora
; - dichiarare non provato, nel suo ammontare, l'importo richiesto dall'istante; - - in via CP_3 definitiva e nel merito: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal
GE”.
non si è costituita in giudizio. CP_3
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa tramite produzione documentale, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
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2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , che, nonostante la regolarità CP_3 della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
3. Orbene, oggetto dell'opposizione proposta da è l'ordinanza con cui il Parte_1
Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva riscontrando d'ufficio l'assenza di un valido titolo esecutivo. Pertanto, l'opposizione proposta dall'odierna attrice va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c.. Occorre, infatti, ricordare, in linea generale, che sono suscettibili di opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. gli atti che scandiscono il processo esecutivo (a condizione che non sia previsto ex lege un diverso e specifico rimedio), dovendosi intendere come tali quelli posti in essere dalle parti per la promozione dell'esecuzione forzata, nonché i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione che attuano l'instaurazione, prosecuzione e definizione del rapporto processuale, attraverso i quali si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 27/07/1966).
4. Prima di esaminare il motivo di opposizione formulato da occorre Parte_1 esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al difetto di legittimazione attiva della stessa, sull'assunto che quest'ultima non avrebbe provato la cessione in suo favore del credito per cui è causa.
Pur non ravvisandosi un interesse, ex art. 100 c.p.c., della creditrice intervenuta a far valere tale deduzione, ritiene questo giudice di dover prendere posizione sulla stessa, posto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere o no il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, pagina 3 di 9 attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (Cass. n. 5857/2022; Cass. n.
39528/2021; Cass. n. 20948/2013).
4.1 A tal riguardo, deve evidenziarsi che una disciplina peculiare è dettata nel caso delle cd. cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999, in merito alle quali la pubblicazione della notizia, espressamente richiamata dall'art. 58 T.U.B. (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita per la cessione del credito di cui al codice civile (cfr. il citato art. 1264 c.c.). Tale disciplina ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. tra le tante Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495). Quanto all'onere probatorio a carico del cessionario, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ, sez. III civ., ord. n. 15884 del 13.06.2019, che richiama Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Inoltre, la Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 10200/21) ribadisce che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto.
4.2. Tanto premesso, a seguito dell'allegazione da parte dell'opposta dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. parte seconda n. Parte Seconda n.151 del 23-12-2017, cfr. doc. 4 atto pagina 4 di 9 di citazione), è possibile ritenere che il credito in questione sia ricompreso nell'operazione di cessione in blocco disposta da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a Detta cessione, Parte_1 nel ricomprendere “i rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; include senz'altro il credito derivante dal contratto concluso da CP_3
con BM (già Banca Antonveneta S.p.a.) in data 10.11.2006 (cfr. doc. 7 citazione).
[...]
Tra l'altro, come previsto nell'avviso di cessione pubblicato in G.U., l'elenco dei crediti ceduti è messo a disposizione dei debitori ceduti che ne facciano richiesta, sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ciò è dimostrato, altresì, dalla stampa prodotta dal sito della cedente attestante la cessione del credito per cui è causa contraddistinto dal n. FG 3556466. Inoltre, con la seconda memoria istruttoria, l'opponente ha altresì prodotto la dichiarazione della cedente MPS con cui la stessa dà atto di aver stipulato, nella qualità di cedente, con nella qualità di Parte_1 cessionaria, in data 20 dicembre 2017, un contratto di cessione di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, nell'ambito del quale sono stati inclusi, tra gli altri, i crediti vantati relativamente alla posizione di già nella titolarità di MPS, di cui al FG 3556466. CP_3
Parte attrice ha altresì depositato la visura camerale della attestante, ex art. 58 Parte_1 comma 2 TUB, l'intervenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione in blocco.
Orbene, il contenuto della testé richiamata documentazione prodotta dall'opponente, oltre alla disponibilità di documentazione afferente al credito per cui è causa, consente di ritenere adeguatamente dimostrata, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l'avvenuta cessione, alla del Parte_1 credito portato dal contratto di mutuo fondiario in forza del quale è stata incardinata la procedura esecutiva in questione.
5. Provata la titolarità del credito in capo all'odierna opponente, occorre, a questo punto, esaminare il motivo di opposizione dalla stessa proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con cui quest'ultimo, nel dare atto dell'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva immobiliare.
In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di pagina 5 di 9 mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle
Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
pagina 6 di 9 Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “…"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".”.
Tanto considerato, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma di Euro centomila (100.000,00), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. Al contempo, La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma finanziata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca
a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata” (art. 2). È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
pagina 7 di 9 Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Per di più l'opponente ha depositato l'estratto conto da cui emerge l'immediato accredito della somma mutuata in favore della (doc. 9 citazione), così dimostrando anche l'immediata CP_3 disponibilità materiale della somma in favore della mutuataria.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, l'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. è fondata e va accolta. Di conseguenza, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 20 luglio 2020, dichiarativa dell'improcedibilità dell'esecuzione va revocata.
6. Per quanto concerne le ulteriori contestazioni mosse da in ordine alla mancata prova CP_4 dell'importo effettivo del credito e dell'avvenuta decadenza del beneficio del termine, esse non sono idonee a contrastare l'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla avverso il citato Controparte_1 provvedimento emesso dal G.E., e appaiono prive di rilievo in questa sede. Difatti, eventuali contestazioni, in ordine al diritto della di agire esecutivamente in danno della debitrice, Parte_1 devono essere, eventualmente, fatte valere, nel rispetto della struttura bifasica delle opposizioni esecutive (e quindi preliminarmente dinanzi al G.E.), mediante la proposizione di un'autonoma opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
7. L'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali, anche in seno a questo Tribunale, e oggi definitivamente risolti alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione: pagina 8 di 9 1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie l'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 20.7.2020, con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva
(R.G.E.I. n. 189/2019);
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino, il 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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