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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
108/2022 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio
ET, AU ON, EO ET e SA ET del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via
Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
( , in proprio e in qualità di legale CP_1 C.F._2
rappresentante dell'impresa agricola individuale (P.IVA CP_1
), con sede legale in San Secondo Parmense (PR), Strada Provinciale P.IVA_1
per Fontanellato n. 25, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Federica Gatti e SAlia Mele del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Federica Gatti sito in Parma, Piazzale Boito n. 5;
RESISTENTE
nonché con la chiamata in causa di , (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_2
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss. della L. n. 92/2022, depositato il giorno
26.02.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio e – premettendo di avere prestato attività lavorativa alle CP_1
dipendenze della società resistente dal 22.01.2019 al 30.04.2021 in qualità di addetto al bestiame – chiedeva, da un lato, accertarsi l'illegittimità del licenziamento orale comminatogli in data 30.04.2021 con conseguente applicazione, in via gradata, delle varie forme di tutela reali e obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 23/2025, dall'altro, condannarsi il Sig. alla corresponsione delle differenze retributive CP_1
maturate in corso di rapporto e alla relativa regolarizzazione contributiva.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore dell'impresa individuale del Sig. in data CP_1
22.01.2019, alle ore 15:00; b) di essersi sempre occupato, dal 22.01.2019 al
30.04.2021, del bestiame dell'azienda (circa 60 capi), pulendo la stalla, alimentando le bestie, curando le lettiere ed effettuando le operazioni di mungitura necessarie;
c) di non essere mai stato adibito a mansioni corrispondenti ad attività precarie e saltuarie, tipiche delle categorie dei “braccianti”, degli “avventizi” e dei “giornalieri di campagna”; d) di avere prestato la propria attività lavorativa per tutti i giorni, senza godere di alcun riposo e senza assentarsi per alcuna ragione al di fuori dei periodi di ferie e di malattia;
e) di avere osservato un orario di lavoro dalle ore 15:00 alle ore
19:00 dal 22.01.2019 al 31.01.2019 e dalle ore 04:00 alle ore 07:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 a partire dal 01.02.2019; f) di avere sottoscritto, nel corso degli anni, molteplici contratti di lavoro, e segnatamente: - un “contratto di assunzione a tempo determinato per sostituzione”, con riguardo al periodo dal 01.02.2019 al 28.02.2019, prevedente mansioni di operaio qualificato addetto al bestiame ed inquadramento economico al 4° livello del CCNL Operai Agricoli (doc. 3 fasc. parte ricorrente); - un contratto di apprendistato professionalizzante, con riguardo al periodo dal 01.03.2019 al 30.09.2019, prevedente qualifica di “apprendista bracciante” ed inquadramento economico al livello “qualificato super” del CCNL di categoria (doc. 4 fasc. parte ricorrente); - un “contratto di assunzione a tempo determinato per sostituzione”, con riguardo al periodo dal 01.10.2019 al 31.03.2020, successivamente prorogato sino al
30.04.2021, prevedente mansioni di operaio addetto al bestiame ed inquadramento economico al 4° livello del CCNL di categoria (doc.ti 5-7 fasc. parte ricorrente); g) che, in realtà, il rapporto di lavoro, di fatto instauratosi anteriormente alla sottoscrizione dei predetti contratti, era da considerarsi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno;
h) di essersi dovuto assentare per malattia, a causa di sopravvenuti gravi problemi cardiaci che lo avevano altresì costretto a un ricovero ospedaliero in data 19.12.2020, per il periodo dal 14.12.2020 al 25.01.2021
e, successivamente, dal 09.03.2021 al 22.03.2021 (doc.ti 13 e 14 fasc. parte ricorrente); i) di essersi dovuto nuovamente assentare per malattia dal 09.03.2021 al
22.03.2021; l) che il datore di lavoro, in data 23.03.2021, ordinava al ricorrente di fruire delle ferie fino al 30.04.2021; m) di essersi ripresentato a lavoro in data
30.04.2021, alle ore 18:00 circa, per concordare con il datore di lavoro le modalità di ripresa dell'attività lavorativa, ma quest'ultimo così gli comunicava: “dato che ti sei ammalato, non c'è più posto per te”, intimandogli di non presentarsi più in azienda;
n) di avere contestato, con lettere del 23.06.2021 e del 30.09.2021, la legittimità dei contratti a termine sottoscritti con il datore di lavoro, impugnando altresì il licenziamento comminatogli in data 30.04.2021 ed offrendo la propria prestazione lavorativa (doc.ti 9 e 10 fasc. parte ricorrente); o) che il datore di lavoro forniva riscontro unicamente alla missiva del 30.09.2021, senza tuttavia nulla dire in ordine all'intimato licenziamento (doc. 11 fasc. parte ricorrente); p) di avere, poi, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale in data 10.20.2021
(doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di avere percepito, come ultima retribuzione globale di fatto, la somma complessiva di Euro 1.797,15 mensili, comprensiva dell'incidenza del TFR (doc. 16 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse chiedeva che – accertata l'invalidità del contratto di apprendistato e dei contratti a termine sottoscritti, (nonché delle relative proroghe) e, dunque,
l'esistenza inter partes, a far data dal 22.1.2019, di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro full time ed a tempo indeterminato – fosse dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale del 30.04.2021, e, per l'effetto, disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità risarcitoria dovuta, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo.1
Alla luce di tali premesse, instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa, occorrendo, la integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell' e dell' ove ritenuti litisconsorti necessari;
CP_3 CP_4
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse e previo il mutamento del rito o la separazione dei giudizi che occorressero, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
dichiarata, occorrendo, la invalidità del contratto di apprendistato, e dei contratti a termine di cui in premesse, nonché delle proroghe di questi ultimi avutesi nel periodo dal 22.1.2019 al 30.4.2021;
affermata la esistenza inter partes, dal 22.1.2019 o dall'altra successiva data meglio vista dal Giudice, di un rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato, di tipo ordinario;
in via principale:
dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque (se del caso entrando nel merito) inefficace, nullo in quanto discriminatorio, ovvero invalido ed ingiustificato il licenziamento oralmente intimato da al sig. CP_1
in data 30.4.2021; conseguentemente: ai sensi e per gli effetti tutti di cui Pt_1
all'art. 18 S.L. commi 1 e 2 (o di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015) e della contrattazione collettiva nazionale e provinciale di settore richiamata e versata in atti, condannare a reintegrare in servizio il sig. e a risarcirgli i CP_1 Pt_1
danni patiti e patiendi con una indennità pari alla ultima retribuzione globale da esso percepita per tutto il periodo dal licenziamento alla reintegrazione (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione Pt_1 di cui all'art. 18, 3° comma S.L. o di cui all'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso art. 18 S.L. o dal d.lgs. n.
23/2015 che risulteranno del caso. Con condanna dello stesso al CP_1
pagamento delle somme dovute, nella misura che sarà determinata all'esito di apposita CTU tecnico-contabile.
in subordine: dichiarata o meno la nullità o comunque la invalidità del licenziamento, che fosse ritenuto esistente, in ogni caso condannare a CP_1
riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in Pt_1
misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
C) IN ALTRA IPOTESI, ove fosse negata l'esistenza di un licenziamento e ritenuto costituito un rapporto a termine, condannare , ex art. 28 del d.lgs. n. CP_1
81/2015, a corrispondere al sig. un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità Pt_1
di retribuzione utile al TFR, nonché a riammetterla immediatamente in servizio.
In tutti i casi:
D) condannare, inoltre, a regolarizzare la posizione previdenziale del CP_1
ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, sostitutiva della maggiore pensione percipienda ovvero, ove neppure ciò fosse possibile, condannarla a risarcire al ricorrente i danni patiti e patiendi, nella misura che risulterà in separato giudizio.
E) Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate, anche a mezzo di
C.T.U., escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Dando atto della riserva del ricorrente di agire in separato giudizio per
l'accertamento di ogni suo maggior diritto, anche con riguardo alle somme che gli saranno liquidate con l'emananda sentenza.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
IVA.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.04.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del rito c.d. “OR” CP_1
e contestando, nel merito, la fondatezza delle deduzioni attoree.
1.3. All'udienza del 03.05.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito da c.d.
“OR” a ordinario, così argomentando:
“Premesso che, con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. Legge n. 92/2012, depositato il
26.2.2022, il signor impugnava il provvedimento di Parte_1
licenziamento comminato dalla convenuta impresa individuale , CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recesso inflitto al ricorrente e, conseguentemente, di condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 S.L., come novellato ex lege 92/2012, a reintegrare in servizio il lavoratore e a risarcirgli i danni patiti e patiendi;
considerato che la percorribilità del alla fattispecie in controversia è Persona_1
stata sostenuta da parte ricorrente alla stregua dell'art. 52 del contratto collettivo provinciale del lavoro del 17.5.2017 - applicato anche dall'impresa convenuta – ai sensi del quale “a livello provinciale, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire soltanto per raggiunti limiti di età, per dimissioni del lavoratore, ovvero per motivi di giusta causa o per giustificato motivo in base alle norme di cui alle Leggi 604/1966 e 300/1970, norme che convenzionalmente si intendono estese a tutte le Aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti”;
osservato che l'individuazione dei presupposti per l'applicabilità del rito previsto dall'art. 1, comma 48 e segg. L. 92/2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, al quale compete in via preliminare verificare la compatibilità della domanda con il tipo di rito e di tutela prescelta;
rilevato, invero, che il rito speciale previsto dalle norme citate non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente, bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari per ottenere una decisione definitiva ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento ascrivibile ad una delle ipotesi regolate dall'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, essendo funzionale la specialità del rito al perseguimento di finalità di carattere pubblicistico, ossia da un lato “accelerare le controversie” e, dall'altro, lato ridurre
i “costi indiretti” derivanti dalla durata del processo;
osservato che, dunque, dall'obbligatorietà del rito scaturisce, come logica conseguenza, l'attribuzione, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria, secondo il principio iura novit curia, del potere di qualificare la domanda in base al petitum sostanziale e di individuare così il rito concretamente applicabile (cfr. C. Cass. n.
23073/2015);
considerato che la questione relativa alla validità della pattuizione contrattuale diretta alla riconduzione della fattispecie, astrattamente rientrante nell'ambito di applicazione del “contratto a tutele crescenti”, alla disciplina dell'art. 18 Statuto dei
Lavoratori risulta ampiamente dibattuta tra giuristi ed interpreti;
rilevato che, ad avviso di questo giudice, anche a voler ammettere tale facoltà ad opera della contrattazione collettiva decentrata, tale potestà deve considerarsi confinata ai soli profili sostanziali, essendo la disciplina processuale, preordinata alla tutela di interessi pubblicistici, sottratta alla derogabilità pattizia;
considerato, dunque, che - previa applicazione analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. nonché dell'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, da cui è possibile trarre conferma dell'esistenza di un principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento piuttosto che quella della conclusione della definizione del giudizio con una pronuncia d'inammissibilità – occorre disporre, per le ragioni ampiamente sviluppate, il mutamento del rito da rito del lavoro “speciale” a rito del lavoro “ordinario”;
P.Q.M.
in applicazione analogica delle citate disposizioni, dispone il mutamento del rito da
c.d. OR ex art. 1, co. 47 ss l. n. 92/2012 ad ordinario”.
1.4. Fallito il tentativo di conciliazione della lite, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché dell'istruttoria orale.
1.5. Integrato il contradditorio nei riguardi di l si costituiva in CP_3 CP_2
giudizio con memoria del 18.11.2025, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, il convenuto fosse condannato alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore.
1.6. All'udienza del giorno 9.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Il ricorrente, come precisato, ha sostenuto di aver iniziato a lavorare sin dal 22 gennaio 2019 e di aver lavorato per il convenuto, senza soluzione di continuità, sino al 30 aprile 2021, prestando, quindi, la propria attività lavorativa già da prima della stipula del primo contratto a termine stipulato, avvenuta solo in data 31 gennaio 2019.
Il lavoratore ha, poi, dedotto di avere svolto – nel corso del rapporto di lavoro – oltreché un rilevante numero di ore di lavoro supplementare, anche mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente assunte e riconducibili entro il livello
“qualificato super” ai sensi del CCPL Operai Agricoli del-la Provincia di Parma.
2.3. Ciò posto, è, anzitutto, documentalmente provato (v. doc. 3 fasc. parte ricorrente) che, in data 31 gennaio 2019, tra e , quale Parte_1 CP_1
titolare dell'omonima impresa individuale, è stato stipulato un contratto di lavoro a termine, con decorrenza dall'1.02.2019 e scadenza al 28.02.2019, indicante le mansioni di operaio addetto al bestiame, inquadramento del lavoratore nel livello IV° del CCNL settore operai agricoli nonché un orario di lavoro pari a 39 ore settimanali.
È pacifico, poi, che, alla scadenza di tale contratto, sono stati stipulati tra le parti una serie di ulteriori contratti2 e che il ricorrente non ha più lavorato per il convenuto a far data dal 30.04.2021.
È, infine, documentalmente provato che, con PEC inviate, rispettivamente, in data
23.06.2021 (doc. 9 fasc. parte ricorrente) e in data 30.09.2021, il ricorrente ha impugnato il licenziamento comminato e l'allontanamento con effetto dal
30.04.2021, formulando l'offerta delle proprie prestazioni lavorative.
Giova, a questo punto, richiamare le emergenze della prova testi.
Ebbene, la prova per testi svolta ha senz'altro confermato gli assunti attorei, innanzi tutto relativamente all'inizio del rapporto di lavoro presso l'impresa convenuta sin dal
22.01.2019 nonché il protrarsi del suddetto rapporto, senza soluzione di continuità, sino alla data del 30.04.2021.
In particolare, il teste , ex collega di lavoro del ricorrente e tuttora dipendente Tes_1
del ha confermato, in merito alle circostanze di cui al capitolo A della memoria CP_1 integrativa di parte ricorrente3, che il sig. ha iniziato a lavorare presso Pt_1
l'impresa convenuta nel gennaio 2019 (e, quindi, prima di sottoscrivere il contratto di lavoro), così riferendo: “non ricordo la data precisa, ma ricordo che era gennaio. Si trattava di due o tre giorni prima rispetto al periodo in cui io sono andato in ferie. Io sono partito il 29 o 30 di gennaio”.
Al di là, quindi, del periodo di regolarizzazione del rapporto in forza dei contratti di lavoro via via sottoscritti, può, in conclusione, ritenersi provata l'instaurazione, tra il ricorrente e il Sig. , in qualità di titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale, di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 22 gennaio 2019 (e sino al
30.04.2021), stante, per l'intero periodo sopra indicato, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la sua soggezione al potere di etero organizzazione e di etero direzione della prestazione lavorativa.
Ciò posto, il ricorrente ha, anzitutto, lamentato la nullità del termine (al 28.02.2019) apposto al primo contratto stipulato tra le parti, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine.
Va ricordato, in proposito, che, secondo la disciplina legislativa vigente e applicabile al caso di specie, l'apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Viene in rilievo, sul punto, il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 1 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 4, in virtù dei quali il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam, e, cioè, ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria. Un rapporto che si instauri senza la stipulazione di un contratto scritto non può che essere, quindi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non sono previsti particolari oneri formali, ma non certo un rapporto a tempo determinato.
È costante, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che “l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro”, “in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine - non di rado utilizzato per eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali - e, dall'altro, nell'esigenza che, mediante l'impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).
Preso atto, quindi, del fatto che il ricorrente ha lavorato “in nero” anche nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto a termine con l'impresa convenuta, deve ritenersi la nullità della clausola del termine ad esso apposta, stante, come detto, la stipulazione di un contratto a tempo determinato, solo dopo l'effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Stante la predetta nullità, deve disporsi la conversione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al ripristino dello stesso e alla riammissione in servizio.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve, quindi, applicarsi l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 cit. secondo cui “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Stante, quindi, la pacifica natura forfetaria, automatica ed omnicomprensiva del meccanismo di risarcimento del danno previsto dalla norma richiamata, in aggiunta alla misura della conversione, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la declaratoria di sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 22 gennaio 2019, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, pari ad una somma di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (pari ad euro 1.797,154), stante la contenuta durata del rapporto di lavoro e le modeste dimensioni della parte convenuta.
Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass. 3027/2014, proprio in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori vizi del predetto contratto a termine lamentati dalla parte ricorrente.
2.3. Deve essere, per contro, rigettata – non avendo parte ricorrente provato la ricorrenza, nella fattispecie in controversia, dei relativi elementi costitutivi -
l'ulteriore domanda avanzata dal lavoratore, a seguito del mutamento del rito disposto dal Giudice, con atto integrativo del 6.06.2022; domanda a mezzo della quale il ricorrente ha richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, da parametrare al livello “qualificato super” ai sensi del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Parma (anziché a quello posseduto di “qualificato”) e al maggior orario di lavoro ordinariamente svolto, e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni al medesimo dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo nonché alla relativa regolarizzazione contributiva.
Ora – in disparte l'estrema genericità della predetta domanda (in relazione alla quale la difesa del ricorrente, limitandosi a produrre i cedolini paga via via consegnati da parte datoriale, ha omesso di indicare, oltreché la somma asseritamente dovuta in relazione ai parametri contrattuali indicati, anche la somma percepita in corso di rapporto)5 – deve evidenziarsi, come precisato, che il ricorrente non ha assolto al rigoroso onere allegatorio e probatorio sul medesimo incombente.
2.3.1. Giova, anzitutto, rilevare che, oggetto della predetta domanda giudiziale è
l'ammontare della retribuzione in ragione della quantità e qualità di lavoro effettivamente espletate dal ricorrente.
Nella quantificazione del “dovuto”, l'istante muove dalla premessa di avere percepito la retribuzione indicata nei cedolini paga versati in atti (retribuzione, peraltro, come detto, nemmeno riportata nel corpo del ricorso), ma che la somma ricevuta è inadeguata rispetto all'effettiva attività lavorativa disimpegnata in favore del datore di lavoro. Il ricorrente ha, pertanto, calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discenderebbe – a detta del ricorrente - dalle mansioni superiori asseritamente svolte nonché dal lavoro supplementare svolto.
2.3.2. Tanto premesso, appare utile ricordare che l'onere della prova incombe, ex art. 2697 codice civile, sul ricorrente.
A riguardo, invero, è bene rammentare che, secondo la normale distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio l'onere di provare la durata e la natura del rapporto di lavoro nonché le mansioni e le articolazioni orarie dello stesso e, quindi, la fondatezza della correlata pretesa creditoria.
In particolare, qualora il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, prima ancora di provare, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del
2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ.
n. 3528 del 1999).
Infine, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
A riguardo, si è, altresì, sostenuto che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa”, gravando, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che, al riguardo, possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/200; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita, non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009); di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
2.3.3. Orbene, tenuto conto dei predetti principi, va escluso che il ricorrente abbia assolto allo stringente onere deduttivo e probatorio su di esso gravante, tanto in punto di mansioni superiori, quanto in punto di lavoro supplementare, avendo il medesimo omesso, da un lato, di descrivere, in termini puntuali e dettagliati, oltreché le mansioni in concreto disimpegnate (ed il relativo livello di autonomia e responsabilità nello svolgimento delle stesse), le categorie e le qualifiche contrattuali onde, poi, operare il raffronto tra le attività e le declaratorie contrattuali, e, dall'altro, di allegare,
l'orario di lavoro contrattualmente dovuto, e, dunque, giocoforza, l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Per le considerazioni svolte, tale domanda deve essere, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del termine al
28.02.2019 apposto al contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con , e, CP_1 per l'effetto dispone la conversione, a decorrere dal 22 gennaio 2022, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. CO, , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro1.797,15), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A seguito del mutamento del rito disposto dal Giudice, con atto integrativo del 6.06.2022, il ricorrente chiedeva, inoltre, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, da parametrare al livello “qualificato super” ai sensi del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Parma e al maggior orario di lavoro ordinariamente svolto, e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni al medesimo dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo nonché alla relativa regolarizzazione contributiva. 2 E, in particolare:
a) senza soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto, un contratto di apprendistato professionalizzante (doc. 4 fasc. parte ricorrente) per il periodo dall'1.3.2019 al 30.9.2019 (7 mesi), prevedente l'inquadramento come “apprendista bracciante” e il livello di uscita di “qualificato super”, ai sensi del menzionato CCNL;
c) sempre senza soluzione di continuità e senza che il rapporto di apprendistato fosse dichiarato risolto, un “contratto di assunzione a tempo determinato per sostituzione”, durante il periodo dall'1.10.2019 al 31.3.2020, contratto prevedente il suo inquadramento nel 4° livello, ai sensi del CCNL Operai Agricoli, per lo svolgimento di “mansioni (di) operaio addetto al bestiame” (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
c) il predetto termine è stato prorogato per due volte, dapprima, fino al 31.10.2020 (doc. 6 fasc. parte ricorrente), e, poi, fino al 30.4.2021 (doc. 7 fasc. parte ricorrente). 3 “Vero che il 22.1.2019, alle ore 15, il sig. – titolare di regolare permesso di Parte_1 soggiorno (doc. 1 da rammostrarsi al rispondente) – ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa di addetto al bestiame in favore dell'impresa individuale [impresa agricola dedicata CP_1 allo allevamento stabile di bovini, alla produzione di latte e alla coltivazione di cereali e foraggi: doc. 17 da rammostrarsi al rispondente”. 4 Così come quantificato dal lavoratore in sede di ricorso e non specificatamente contestato dalla datrice di lavoro. 5 Sul punto, il ricorrente ha, così, domandato:
“dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni comportanti l'inquadramento nel livello qualificato super ai sensi del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Parma (ovvero nell'altro livello meglio visto dal Giudice); conseguentemente condannare al pagamento al sig. delle CP_1 Pt_1 maggiori retribuzioni ad esso dovute, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettante ad esso per mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, Pt_1 integrazione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, ferie, rol, permessi e relati-va indennità sostitutiva per la parte di esse che non sia stata fruita, indennità di ogni genere e specie, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, ecc. …, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettante a qualsiasi titolo;
somme che saranno liquidate, se del caso anche ex art. 36 Cost., in applicazione del CCNL Operai Agricoli e del CCPL Operai
Agricoli, nella misura che risulterà da apposita CTU tecnico-contabile; con condanna di CP_1 alla regolarizzazione della posi-zione previdenziale della ricorrente”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
108/2022 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio
ET, AU ON, EO ET e SA ET del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via
Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
( , in proprio e in qualità di legale CP_1 C.F._2
rappresentante dell'impresa agricola individuale (P.IVA CP_1
), con sede legale in San Secondo Parmense (PR), Strada Provinciale P.IVA_1
per Fontanellato n. 25, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Federica Gatti e SAlia Mele del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Federica Gatti sito in Parma, Piazzale Boito n. 5;
RESISTENTE
nonché con la chiamata in causa di , (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_2
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss. della L. n. 92/2022, depositato il giorno
26.02.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio e – premettendo di avere prestato attività lavorativa alle CP_1
dipendenze della società resistente dal 22.01.2019 al 30.04.2021 in qualità di addetto al bestiame – chiedeva, da un lato, accertarsi l'illegittimità del licenziamento orale comminatogli in data 30.04.2021 con conseguente applicazione, in via gradata, delle varie forme di tutela reali e obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 23/2025, dall'altro, condannarsi il Sig. alla corresponsione delle differenze retributive CP_1
maturate in corso di rapporto e alla relativa regolarizzazione contributiva.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore dell'impresa individuale del Sig. in data CP_1
22.01.2019, alle ore 15:00; b) di essersi sempre occupato, dal 22.01.2019 al
30.04.2021, del bestiame dell'azienda (circa 60 capi), pulendo la stalla, alimentando le bestie, curando le lettiere ed effettuando le operazioni di mungitura necessarie;
c) di non essere mai stato adibito a mansioni corrispondenti ad attività precarie e saltuarie, tipiche delle categorie dei “braccianti”, degli “avventizi” e dei “giornalieri di campagna”; d) di avere prestato la propria attività lavorativa per tutti i giorni, senza godere di alcun riposo e senza assentarsi per alcuna ragione al di fuori dei periodi di ferie e di malattia;
e) di avere osservato un orario di lavoro dalle ore 15:00 alle ore
19:00 dal 22.01.2019 al 31.01.2019 e dalle ore 04:00 alle ore 07:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 a partire dal 01.02.2019; f) di avere sottoscritto, nel corso degli anni, molteplici contratti di lavoro, e segnatamente: - un “contratto di assunzione a tempo determinato per sostituzione”, con riguardo al periodo dal 01.02.2019 al 28.02.2019, prevedente mansioni di operaio qualificato addetto al bestiame ed inquadramento economico al 4° livello del CCNL Operai Agricoli (doc. 3 fasc. parte ricorrente); - un contratto di apprendistato professionalizzante, con riguardo al periodo dal 01.03.2019 al 30.09.2019, prevedente qualifica di “apprendista bracciante” ed inquadramento economico al livello “qualificato super” del CCNL di categoria (doc. 4 fasc. parte ricorrente); - un “contratto di assunzione a tempo determinato per sostituzione”, con riguardo al periodo dal 01.10.2019 al 31.03.2020, successivamente prorogato sino al
30.04.2021, prevedente mansioni di operaio addetto al bestiame ed inquadramento economico al 4° livello del CCNL di categoria (doc.ti 5-7 fasc. parte ricorrente); g) che, in realtà, il rapporto di lavoro, di fatto instauratosi anteriormente alla sottoscrizione dei predetti contratti, era da considerarsi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno;
h) di essersi dovuto assentare per malattia, a causa di sopravvenuti gravi problemi cardiaci che lo avevano altresì costretto a un ricovero ospedaliero in data 19.12.2020, per il periodo dal 14.12.2020 al 25.01.2021
e, successivamente, dal 09.03.2021 al 22.03.2021 (doc.ti 13 e 14 fasc. parte ricorrente); i) di essersi dovuto nuovamente assentare per malattia dal 09.03.2021 al
22.03.2021; l) che il datore di lavoro, in data 23.03.2021, ordinava al ricorrente di fruire delle ferie fino al 30.04.2021; m) di essersi ripresentato a lavoro in data
30.04.2021, alle ore 18:00 circa, per concordare con il datore di lavoro le modalità di ripresa dell'attività lavorativa, ma quest'ultimo così gli comunicava: “dato che ti sei ammalato, non c'è più posto per te”, intimandogli di non presentarsi più in azienda;
n) di avere contestato, con lettere del 23.06.2021 e del 30.09.2021, la legittimità dei contratti a termine sottoscritti con il datore di lavoro, impugnando altresì il licenziamento comminatogli in data 30.04.2021 ed offrendo la propria prestazione lavorativa (doc.ti 9 e 10 fasc. parte ricorrente); o) che il datore di lavoro forniva riscontro unicamente alla missiva del 30.09.2021, senza tuttavia nulla dire in ordine all'intimato licenziamento (doc. 11 fasc. parte ricorrente); p) di avere, poi, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale in data 10.20.2021
(doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di avere percepito, come ultima retribuzione globale di fatto, la somma complessiva di Euro 1.797,15 mensili, comprensiva dell'incidenza del TFR (doc. 16 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse chiedeva che – accertata l'invalidità del contratto di apprendistato e dei contratti a termine sottoscritti, (nonché delle relative proroghe) e, dunque,
l'esistenza inter partes, a far data dal 22.1.2019, di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro full time ed a tempo indeterminato – fosse dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale del 30.04.2021, e, per l'effetto, disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità risarcitoria dovuta, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo.1
Alla luce di tali premesse, instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa, occorrendo, la integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell' e dell' ove ritenuti litisconsorti necessari;
CP_3 CP_4
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse e previo il mutamento del rito o la separazione dei giudizi che occorressero, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
dichiarata, occorrendo, la invalidità del contratto di apprendistato, e dei contratti a termine di cui in premesse, nonché delle proroghe di questi ultimi avutesi nel periodo dal 22.1.2019 al 30.4.2021;
affermata la esistenza inter partes, dal 22.1.2019 o dall'altra successiva data meglio vista dal Giudice, di un rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato, di tipo ordinario;
in via principale:
dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque (se del caso entrando nel merito) inefficace, nullo in quanto discriminatorio, ovvero invalido ed ingiustificato il licenziamento oralmente intimato da al sig. CP_1
in data 30.4.2021; conseguentemente: ai sensi e per gli effetti tutti di cui Pt_1
all'art. 18 S.L. commi 1 e 2 (o di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015) e della contrattazione collettiva nazionale e provinciale di settore richiamata e versata in atti, condannare a reintegrare in servizio il sig. e a risarcirgli i CP_1 Pt_1
danni patiti e patiendi con una indennità pari alla ultima retribuzione globale da esso percepita per tutto il periodo dal licenziamento alla reintegrazione (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione Pt_1 di cui all'art. 18, 3° comma S.L. o di cui all'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso art. 18 S.L. o dal d.lgs. n.
23/2015 che risulteranno del caso. Con condanna dello stesso al CP_1
pagamento delle somme dovute, nella misura che sarà determinata all'esito di apposita CTU tecnico-contabile.
in subordine: dichiarata o meno la nullità o comunque la invalidità del licenziamento, che fosse ritenuto esistente, in ogni caso condannare a CP_1
riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in Pt_1
misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
C) IN ALTRA IPOTESI, ove fosse negata l'esistenza di un licenziamento e ritenuto costituito un rapporto a termine, condannare , ex art. 28 del d.lgs. n. CP_1
81/2015, a corrispondere al sig. un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità Pt_1
di retribuzione utile al TFR, nonché a riammetterla immediatamente in servizio.
In tutti i casi:
D) condannare, inoltre, a regolarizzare la posizione previdenziale del CP_1
ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, sostitutiva della maggiore pensione percipienda ovvero, ove neppure ciò fosse possibile, condannarla a risarcire al ricorrente i danni patiti e patiendi, nella misura che risulterà in separato giudizio.
E) Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate, anche a mezzo di
C.T.U., escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Dando atto della riserva del ricorrente di agire in separato giudizio per
l'accertamento di ogni suo maggior diritto, anche con riguardo alle somme che gli saranno liquidate con l'emananda sentenza.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
IVA.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.04.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del rito c.d. “OR” CP_1
e contestando, nel merito, la fondatezza delle deduzioni attoree.
1.3. All'udienza del 03.05.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito da c.d.
“OR” a ordinario, così argomentando:
“Premesso che, con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. Legge n. 92/2012, depositato il
26.2.2022, il signor impugnava il provvedimento di Parte_1
licenziamento comminato dalla convenuta impresa individuale , CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recesso inflitto al ricorrente e, conseguentemente, di condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 S.L., come novellato ex lege 92/2012, a reintegrare in servizio il lavoratore e a risarcirgli i danni patiti e patiendi;
considerato che la percorribilità del alla fattispecie in controversia è Persona_1
stata sostenuta da parte ricorrente alla stregua dell'art. 52 del contratto collettivo provinciale del lavoro del 17.5.2017 - applicato anche dall'impresa convenuta – ai sensi del quale “a livello provinciale, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire soltanto per raggiunti limiti di età, per dimissioni del lavoratore, ovvero per motivi di giusta causa o per giustificato motivo in base alle norme di cui alle Leggi 604/1966 e 300/1970, norme che convenzionalmente si intendono estese a tutte le Aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti”;
osservato che l'individuazione dei presupposti per l'applicabilità del rito previsto dall'art. 1, comma 48 e segg. L. 92/2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, al quale compete in via preliminare verificare la compatibilità della domanda con il tipo di rito e di tutela prescelta;
rilevato, invero, che il rito speciale previsto dalle norme citate non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente, bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari per ottenere una decisione definitiva ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento ascrivibile ad una delle ipotesi regolate dall'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, essendo funzionale la specialità del rito al perseguimento di finalità di carattere pubblicistico, ossia da un lato “accelerare le controversie” e, dall'altro, lato ridurre
i “costi indiretti” derivanti dalla durata del processo;
osservato che, dunque, dall'obbligatorietà del rito scaturisce, come logica conseguenza, l'attribuzione, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria, secondo il principio iura novit curia, del potere di qualificare la domanda in base al petitum sostanziale e di individuare così il rito concretamente applicabile (cfr. C. Cass. n.
23073/2015);
considerato che la questione relativa alla validità della pattuizione contrattuale diretta alla riconduzione della fattispecie, astrattamente rientrante nell'ambito di applicazione del “contratto a tutele crescenti”, alla disciplina dell'art. 18 Statuto dei
Lavoratori risulta ampiamente dibattuta tra giuristi ed interpreti;
rilevato che, ad avviso di questo giudice, anche a voler ammettere tale facoltà ad opera della contrattazione collettiva decentrata, tale potestà deve considerarsi confinata ai soli profili sostanziali, essendo la disciplina processuale, preordinata alla tutela di interessi pubblicistici, sottratta alla derogabilità pattizia;
considerato, dunque, che - previa applicazione analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. nonché dell'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, da cui è possibile trarre conferma dell'esistenza di un principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento piuttosto che quella della conclusione della definizione del giudizio con una pronuncia d'inammissibilità – occorre disporre, per le ragioni ampiamente sviluppate, il mutamento del rito da rito del lavoro “speciale” a rito del lavoro “ordinario”;
P.Q.M.
in applicazione analogica delle citate disposizioni, dispone il mutamento del rito da
c.d. OR ex art. 1, co. 47 ss l. n. 92/2012 ad ordinario”.
1.4. Fallito il tentativo di conciliazione della lite, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché dell'istruttoria orale.
1.5. Integrato il contradditorio nei riguardi di l si costituiva in CP_3 CP_2
giudizio con memoria del 18.11.2025, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, il convenuto fosse condannato alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore.
1.6. All'udienza del giorno 9.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Il ricorrente, come precisato, ha sostenuto di aver iniziato a lavorare sin dal 22 gennaio 2019 e di aver lavorato per il convenuto, senza soluzione di continuità, sino al 30 aprile 2021, prestando, quindi, la propria attività lavorativa già da prima della stipula del primo contratto a termine stipulato, avvenuta solo in data 31 gennaio 2019.
Il lavoratore ha, poi, dedotto di avere svolto – nel corso del rapporto di lavoro – oltreché un rilevante numero di ore di lavoro supplementare, anche mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente assunte e riconducibili entro il livello
“qualificato super” ai sensi del CCPL Operai Agricoli del-la Provincia di Parma.
2.3. Ciò posto, è, anzitutto, documentalmente provato (v. doc. 3 fasc. parte ricorrente) che, in data 31 gennaio 2019, tra e , quale Parte_1 CP_1
titolare dell'omonima impresa individuale, è stato stipulato un contratto di lavoro a termine, con decorrenza dall'1.02.2019 e scadenza al 28.02.2019, indicante le mansioni di operaio addetto al bestiame, inquadramento del lavoratore nel livello IV° del CCNL settore operai agricoli nonché un orario di lavoro pari a 39 ore settimanali.
È pacifico, poi, che, alla scadenza di tale contratto, sono stati stipulati tra le parti una serie di ulteriori contratti2 e che il ricorrente non ha più lavorato per il convenuto a far data dal 30.04.2021.
È, infine, documentalmente provato che, con PEC inviate, rispettivamente, in data
23.06.2021 (doc. 9 fasc. parte ricorrente) e in data 30.09.2021, il ricorrente ha impugnato il licenziamento comminato e l'allontanamento con effetto dal
30.04.2021, formulando l'offerta delle proprie prestazioni lavorative.
Giova, a questo punto, richiamare le emergenze della prova testi.
Ebbene, la prova per testi svolta ha senz'altro confermato gli assunti attorei, innanzi tutto relativamente all'inizio del rapporto di lavoro presso l'impresa convenuta sin dal
22.01.2019 nonché il protrarsi del suddetto rapporto, senza soluzione di continuità, sino alla data del 30.04.2021.
In particolare, il teste , ex collega di lavoro del ricorrente e tuttora dipendente Tes_1
del ha confermato, in merito alle circostanze di cui al capitolo A della memoria CP_1 integrativa di parte ricorrente3, che il sig. ha iniziato a lavorare presso Pt_1
l'impresa convenuta nel gennaio 2019 (e, quindi, prima di sottoscrivere il contratto di lavoro), così riferendo: “non ricordo la data precisa, ma ricordo che era gennaio. Si trattava di due o tre giorni prima rispetto al periodo in cui io sono andato in ferie. Io sono partito il 29 o 30 di gennaio”.
Al di là, quindi, del periodo di regolarizzazione del rapporto in forza dei contratti di lavoro via via sottoscritti, può, in conclusione, ritenersi provata l'instaurazione, tra il ricorrente e il Sig. , in qualità di titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale, di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 22 gennaio 2019 (e sino al
30.04.2021), stante, per l'intero periodo sopra indicato, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la sua soggezione al potere di etero organizzazione e di etero direzione della prestazione lavorativa.
Ciò posto, il ricorrente ha, anzitutto, lamentato la nullità del termine (al 28.02.2019) apposto al primo contratto stipulato tra le parti, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine.
Va ricordato, in proposito, che, secondo la disciplina legislativa vigente e applicabile al caso di specie, l'apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Viene in rilievo, sul punto, il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 1 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 4, in virtù dei quali il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam, e, cioè, ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria. Un rapporto che si instauri senza la stipulazione di un contratto scritto non può che essere, quindi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non sono previsti particolari oneri formali, ma non certo un rapporto a tempo determinato.
È costante, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che “l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro”, “in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine - non di rado utilizzato per eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali - e, dall'altro, nell'esigenza che, mediante l'impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).
Preso atto, quindi, del fatto che il ricorrente ha lavorato “in nero” anche nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto a termine con l'impresa convenuta, deve ritenersi la nullità della clausola del termine ad esso apposta, stante, come detto, la stipulazione di un contratto a tempo determinato, solo dopo l'effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Stante la predetta nullità, deve disporsi la conversione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al ripristino dello stesso e alla riammissione in servizio.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve, quindi, applicarsi l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 cit. secondo cui “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Stante, quindi, la pacifica natura forfetaria, automatica ed omnicomprensiva del meccanismo di risarcimento del danno previsto dalla norma richiamata, in aggiunta alla misura della conversione, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la declaratoria di sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 22 gennaio 2019, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, pari ad una somma di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (pari ad euro 1.797,154), stante la contenuta durata del rapporto di lavoro e le modeste dimensioni della parte convenuta.
Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass. 3027/2014, proprio in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori vizi del predetto contratto a termine lamentati dalla parte ricorrente.
2.3. Deve essere, per contro, rigettata – non avendo parte ricorrente provato la ricorrenza, nella fattispecie in controversia, dei relativi elementi costitutivi -
l'ulteriore domanda avanzata dal lavoratore, a seguito del mutamento del rito disposto dal Giudice, con atto integrativo del 6.06.2022; domanda a mezzo della quale il ricorrente ha richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, da parametrare al livello “qualificato super” ai sensi del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Parma (anziché a quello posseduto di “qualificato”) e al maggior orario di lavoro ordinariamente svolto, e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni al medesimo dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo nonché alla relativa regolarizzazione contributiva.
Ora – in disparte l'estrema genericità della predetta domanda (in relazione alla quale la difesa del ricorrente, limitandosi a produrre i cedolini paga via via consegnati da parte datoriale, ha omesso di indicare, oltreché la somma asseritamente dovuta in relazione ai parametri contrattuali indicati, anche la somma percepita in corso di rapporto)5 – deve evidenziarsi, come precisato, che il ricorrente non ha assolto al rigoroso onere allegatorio e probatorio sul medesimo incombente.
2.3.1. Giova, anzitutto, rilevare che, oggetto della predetta domanda giudiziale è
l'ammontare della retribuzione in ragione della quantità e qualità di lavoro effettivamente espletate dal ricorrente.
Nella quantificazione del “dovuto”, l'istante muove dalla premessa di avere percepito la retribuzione indicata nei cedolini paga versati in atti (retribuzione, peraltro, come detto, nemmeno riportata nel corpo del ricorso), ma che la somma ricevuta è inadeguata rispetto all'effettiva attività lavorativa disimpegnata in favore del datore di lavoro. Il ricorrente ha, pertanto, calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discenderebbe – a detta del ricorrente - dalle mansioni superiori asseritamente svolte nonché dal lavoro supplementare svolto.
2.3.2. Tanto premesso, appare utile ricordare che l'onere della prova incombe, ex art. 2697 codice civile, sul ricorrente.
A riguardo, invero, è bene rammentare che, secondo la normale distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio l'onere di provare la durata e la natura del rapporto di lavoro nonché le mansioni e le articolazioni orarie dello stesso e, quindi, la fondatezza della correlata pretesa creditoria.
In particolare, qualora il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, prima ancora di provare, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del
2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ.
n. 3528 del 1999).
Infine, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
A riguardo, si è, altresì, sostenuto che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa”, gravando, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che, al riguardo, possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/200; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita, non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009); di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
2.3.3. Orbene, tenuto conto dei predetti principi, va escluso che il ricorrente abbia assolto allo stringente onere deduttivo e probatorio su di esso gravante, tanto in punto di mansioni superiori, quanto in punto di lavoro supplementare, avendo il medesimo omesso, da un lato, di descrivere, in termini puntuali e dettagliati, oltreché le mansioni in concreto disimpegnate (ed il relativo livello di autonomia e responsabilità nello svolgimento delle stesse), le categorie e le qualifiche contrattuali onde, poi, operare il raffronto tra le attività e le declaratorie contrattuali, e, dall'altro, di allegare,
l'orario di lavoro contrattualmente dovuto, e, dunque, giocoforza, l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Per le considerazioni svolte, tale domanda deve essere, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del termine al
28.02.2019 apposto al contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con , e, CP_1 per l'effetto dispone la conversione, a decorrere dal 22 gennaio 2022, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. CO, , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro1.797,15), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A seguito del mutamento del rito disposto dal Giudice, con atto integrativo del 6.06.2022, il ricorrente chiedeva, inoltre, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, da parametrare al livello “qualificato super” ai sensi del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Parma e al maggior orario di lavoro ordinariamente svolto, e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni al medesimo dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo nonché alla relativa regolarizzazione contributiva. 2 E, in particolare:
a) senza soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto, un contratto di apprendistato professionalizzante (doc. 4 fasc. parte ricorrente) per il periodo dall'1.3.2019 al 30.9.2019 (7 mesi), prevedente l'inquadramento come “apprendista bracciante” e il livello di uscita di “qualificato super”, ai sensi del menzionato CCNL;
c) sempre senza soluzione di continuità e senza che il rapporto di apprendistato fosse dichiarato risolto, un “contratto di assunzione a tempo determinato per sostituzione”, durante il periodo dall'1.10.2019 al 31.3.2020, contratto prevedente il suo inquadramento nel 4° livello, ai sensi del CCNL Operai Agricoli, per lo svolgimento di “mansioni (di) operaio addetto al bestiame” (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
c) il predetto termine è stato prorogato per due volte, dapprima, fino al 31.10.2020 (doc. 6 fasc. parte ricorrente), e, poi, fino al 30.4.2021 (doc. 7 fasc. parte ricorrente). 3 “Vero che il 22.1.2019, alle ore 15, il sig. – titolare di regolare permesso di Parte_1 soggiorno (doc. 1 da rammostrarsi al rispondente) – ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa di addetto al bestiame in favore dell'impresa individuale [impresa agricola dedicata CP_1 allo allevamento stabile di bovini, alla produzione di latte e alla coltivazione di cereali e foraggi: doc. 17 da rammostrarsi al rispondente”. 4 Così come quantificato dal lavoratore in sede di ricorso e non specificatamente contestato dalla datrice di lavoro. 5 Sul punto, il ricorrente ha, così, domandato:
“dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni comportanti l'inquadramento nel livello qualificato super ai sensi del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Parma (ovvero nell'altro livello meglio visto dal Giudice); conseguentemente condannare al pagamento al sig. delle CP_1 Pt_1 maggiori retribuzioni ad esso dovute, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettante ad esso per mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, Pt_1 integrazione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, ferie, rol, permessi e relati-va indennità sostitutiva per la parte di esse che non sia stata fruita, indennità di ogni genere e specie, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, ecc. …, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettante a qualsiasi titolo;
somme che saranno liquidate, se del caso anche ex art. 36 Cost., in applicazione del CCNL Operai Agricoli e del CCPL Operai
Agricoli, nella misura che risulterà da apposita CTU tecnico-contabile; con condanna di CP_1 alla regolarizzazione della posi-zione previdenziale della ricorrente”.