Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 715
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Litispendenza

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione poiché la proposizione della medesima domanda in questa sede, pendente e affermata la giurisdizione di altro giudice, genera una litispendenza.

  • Inammissibile
    Conseguenza del difetto di giurisdizione

    Essendo inammissibile la domanda principale di difetto di giurisdizione, anche la domanda accessoria di rigetto/revoca della sospensione dell'esecuzione viene dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 715
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 715
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo