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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NO EF VI EUG, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 5292/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso C.da Bruca 9 89030 Benestare RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 IMPOST REGISTRO
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 IRPEF-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 IRAP
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate Riscossione agisce in riassunzione del procedimento avviato dalla ricorrente Resistente_1
, innanzi al Tribunale di Locri Sezione Esecuzione Mobiliare, avverso il pignoramento presso terzi n. 09484202400000187001, emesso dal citato Concessionario e iscritto al n. Numero_2 Es. Mob.. In particolare, nell'ambito del citato giudizio, quel Giudice dell'Esecuzione aveva deciso con ordinanza del
24/04/2025, comunicata il 05/05/2025, provvedendo nei termini che seguono:
“…CONFERMA la sospensione del pignoramento esattoriale oggetto di opposizione, limitatamente alle cartelle 09420160023930464000; 09420170014458805000; 09420180020584046000, 09420200010985192000,
09420210022660319000, 09420230017243738000, 09420230018649856000, revoca la sospensione nel resto, non rientrando la valutazione delle altre nella giurisdizione del GE…OMISSIS…FISSA il termine di
90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà, ovvero per la riassunzione della causa…”. La decisione era parzialmente impugnata con reclamo ex art. 669 – terdecies c.p.c. da Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi al Tribunale di Locri (proc. n. Numero_1) che in data 16 luglio 2025 (comunicato al reclamante il giorno seguente), definiva il reclamo dichiarando inammissibile.
In esito a tale provvedimento e nei 90 giorni da questo Agenzia delle Entrate riassumeva il processo innanzi a questa Corte, per contestare la decisione del G.O. locrese, chiedendo: “…la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione in favore della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO DI REGGIO CALABRIA relativamente alle cartelle n. 09420170014458805000,
09420180020584046000, 09420200010985192000, 09420210022660319000, 09420230017243738000,
09420230018649856000, tutte originate da crediti tributari complessivamente per Euro 7.710,28, sottese al pignoramento presso terzi ex art 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 n. 09484202400000187001 opposto da Resistente_1, con conseguente richiesta di rigetto/revoca dell'istanza di sospensione all'esecuzione con riferimento alle medesime sottese cartelle…”.
In sostanza, la parte che ha riassunto il processo chiede che questa Corte si pronunci sulla medesima questione già decisa dal Tribunale di Locri, ma in termini difformi da questo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Non può essere la diretta individuazione del giudice avente la giurisdizione di una delle parti di un processo già avviato, la modalità per contestare la giurisdizione già affermata da un giudice. Nella specie, Agenzia delle Entrate avrebbe potuto agire in sede ordinaria con gli strumenti ivi consentiti per provocare una pronuncia sulla giurisdizione che smentisse quella assunta dal Tribunale di Locri, mentre pendente e affermata la giurisdizione di quel giudice, la proposizione della medesima domanda in questa sede, genera una litispendenza che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NO EF VI EUG, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 5292/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso C.da Bruca 9 89030 Benestare RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 IMPOST REGISTRO
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 IRPEF-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 IRAP
- PIGNORAMENTO n. 0948420240000018700 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate Riscossione agisce in riassunzione del procedimento avviato dalla ricorrente Resistente_1
, innanzi al Tribunale di Locri Sezione Esecuzione Mobiliare, avverso il pignoramento presso terzi n. 09484202400000187001, emesso dal citato Concessionario e iscritto al n. Numero_2 Es. Mob.. In particolare, nell'ambito del citato giudizio, quel Giudice dell'Esecuzione aveva deciso con ordinanza del
24/04/2025, comunicata il 05/05/2025, provvedendo nei termini che seguono:
“…CONFERMA la sospensione del pignoramento esattoriale oggetto di opposizione, limitatamente alle cartelle 09420160023930464000; 09420170014458805000; 09420180020584046000, 09420200010985192000,
09420210022660319000, 09420230017243738000, 09420230018649856000, revoca la sospensione nel resto, non rientrando la valutazione delle altre nella giurisdizione del GE…OMISSIS…FISSA il termine di
90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà, ovvero per la riassunzione della causa…”. La decisione era parzialmente impugnata con reclamo ex art. 669 – terdecies c.p.c. da Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi al Tribunale di Locri (proc. n. Numero_1) che in data 16 luglio 2025 (comunicato al reclamante il giorno seguente), definiva il reclamo dichiarando inammissibile.
In esito a tale provvedimento e nei 90 giorni da questo Agenzia delle Entrate riassumeva il processo innanzi a questa Corte, per contestare la decisione del G.O. locrese, chiedendo: “…la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione in favore della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO DI REGGIO CALABRIA relativamente alle cartelle n. 09420170014458805000,
09420180020584046000, 09420200010985192000, 09420210022660319000, 09420230017243738000,
09420230018649856000, tutte originate da crediti tributari complessivamente per Euro 7.710,28, sottese al pignoramento presso terzi ex art 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 n. 09484202400000187001 opposto da Resistente_1, con conseguente richiesta di rigetto/revoca dell'istanza di sospensione all'esecuzione con riferimento alle medesime sottese cartelle…”.
In sostanza, la parte che ha riassunto il processo chiede che questa Corte si pronunci sulla medesima questione già decisa dal Tribunale di Locri, ma in termini difformi da questo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Non può essere la diretta individuazione del giudice avente la giurisdizione di una delle parti di un processo già avviato, la modalità per contestare la giurisdizione già affermata da un giudice. Nella specie, Agenzia delle Entrate avrebbe potuto agire in sede ordinaria con gli strumenti ivi consentiti per provocare una pronuncia sulla giurisdizione che smentisse quella assunta dal Tribunale di Locri, mentre pendente e affermata la giurisdizione di quel giudice, la proposizione della medesima domanda in questa sede, genera una litispendenza che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.