Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
Con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio della sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2007, n. 36868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36868 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/03/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 449
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 007246/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) AN MA N. IL 23/08/1959;
avverso SENTENZA del 21/10/2004 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Martusciello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'annessa applicazione della sanzione accusatoria. OSSERVA
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2004 dal Gup presso il Tribunale di Foggia che ha applicato a LA AR, ex art. 444 c.p.p., la pena (sospesa) di otto mesi di reclusione, in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 2, per avere cagionato la morte, trovandosi alla guida del proprio veicolo, del pedone DZ MA in conseguenza di un incidente stradale da lui stesso provocato.
Deduce il ricorrente violazione di legge per avere il Giudice omesso di applicare al LA la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'alt. 222 C.d.S..
Il ricorso è fondato.
In realtà, l'obbligo per il giudice di applicare detta sanzione discende dall'art. 222 C.d.S., il quale prevede che, qualora dalla violazione di una norma dello stesso codice derivino danni alle persone, il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida del responsabile del sinistro, nei termini specificati sub comma 2, dello stesso articolo.
L'applicazione di tale sanzione, peraltro, non può ritenersi esclusa allorché, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all'istituto dell'applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., ne' allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l'applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell'applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell'applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata nell'art. 222 C.d.S.. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.
In altri termini, l'applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti. La sentenza impugnata, quindi, deve essere, sul punto, annullata con rinvio al Tribunale di Foggia perché provveda all'applicazione della sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Foggia, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007