Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, della legge 18/4/1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi)è sufficiente la semplice omissione delle cautele necessarie ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma primo della citata disposizione, a nulla rilevando la mancata effettiva apprensione della stessa, tanto evincendosi dalla lettera e dalla ratio della norma incriminatrice, diretta a realizzare una tutela anticipata del bene protetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20950 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/03/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1436
Dott. GIRONI Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 007686/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
nei confronti di:
1) AS EN, N. IL 02/01/1950;
avverso SENTENZA del 22/10/2002 GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI per ann. C.t.;
LA CORTE Vista la sentenza in epigrafe, che - a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 20 bis, co. 2, L. n. 110/1975 per omissione delle cautele necessarie ad impedire che i componenti della sua famiglia e, segnatamente, un figlio minore degli anni 18, giungessero ad impossessarsi agevolmente di tre fucili da caccia, due dei quali appesi ad un muro del corridoio ed un altro appoggiato a terra dietro un armadio della camera da letto, ha assolto SC NN dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, sull'assunto della necessità, per l'integrazione del reato, dell'effettivo impossessamento dell'arma da parte dei soggetti menzionati nel comma 1 dell'articolo citato;
visto il ricorso con cui il P.G. denunzia erronea applicazione della legge penale sull'opposto assunto dell'estraneità dell'elemento dell'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma dell'art. 20 bis L. n. 110/1975 alla previsione di cui al successivo secondo comma e dell'inidoneità delle modalità di conservazione dei fucili in concreto osservate dal SC a prevenire la sua apprensione da parte di soggetti non legittimati;
ritenuta la fondatezza del ricorso, conformemente a quanto già deciso da questa stessa sezione con sentenza 10.12.2003 n. 5870/03, Megaro, dovendosi il reato contestato (in difformità di quanto, invece, ritenuto con sentenza 22.10.1999, Marguglio, in Foro it., 2000, 2^, 336) considerare realizzato con la semplice omissione delle cautele necessarie ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo in esame, a prescindere dalla sua effettiva apprensione, tanto evincendosi dalla lettera e dalla "ratio" della norma incriminatrice, chiaramente volta a realizzare una tutela anticipata del bene protetto, e spettando, pertanto, al giudicante richiesto dell'adozione di decreto penale di condanna pronunciarsi sul merito della fattispecie concreta e, quindi, sull'idoneità della conservazione di armi comuni da sparo appese ad un muro, o poggiate dietro l'armadio di una stanza di una casa di abitazione dove vivono anche minori degli anni 18, a prevenire l'evento considerato dalla disposizione di legge in questione;
rilevato che a tale interpretazione non osta la presenza, nella formulazione normativa, della locuzione "giunga ad impossessarsene agevolmente", valendo essa a descrivere non già l'evento la cui realizzazione concreta debba ritenersi necessaria ad integrare la fattispecie incriminatrice ma soltanto la tipologia di accadimenti ipotetici ad evitare i quali devono essere funzionalmente adeguate le cautele imposte al detentore delle armi;
considerato, altresì, che non sufficienti a giustificare l'opposta opzione ermeneutica appaiono gli argomenti svolti dalla citata sentenza Marguglio con riferimento alla collocazione della fattispecie all'interno del medesimo articolo il cui primo comma contempla l'effettiva consegna dell'arma ai soggetti ivi indicati (criterio c.d. "sistematico") nonché alla determinazione della sanzione in misura superiore a quella stabilita, per la violazione del dovere generico di diligenza nella custodia delle armi, dal comma 1 dell'art. 20 L. n. 110/1975: la natura di reato di evento propria di una fattispecie inserita con altre all'interno di un medesimo articolo di legge non può, invero, di per sè condurre ad attribuire analoga natura a queste ultime ne' impedire che le stesse siano strutturate come reati di pura condotta mentre stimasi del tutto ragionevole che un'imprudenza o negligenza specifiche, come quelle evocate dall'art. 20 bis, comma 2 in relazione alla possibile apprensione dell'arma da parte di determinati soggetti "a rischio", siano sanzionate più gravemente di una mancanza di diligenza generica (tale definita anche dalla sentenza Margiuglio), come quella di cui all'art. 20, comma 1 L. cit..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004