Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20950
CASS
Sentenza 19 marzo 2004

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, della legge 18/4/1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi)è sufficiente la semplice omissione delle cautele necessarie ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma primo della citata disposizione, a nulla rilevando la mancata effettiva apprensione della stessa, tanto evincendosi dalla lettera e dalla ratio della norma incriminatrice, diretta a realizzare una tutela anticipata del bene protetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20950
    Data del deposito : 19 marzo 2004

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