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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3147/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299820249009086576 IMU 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1778/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 numero RGR 3147/2024, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dall'avv. Difensore_1 impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 1.465,56, relativa alla imposta IMU anno 2009 , notificata il 25/10/2026.
Con il presente ricorso, la ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito preteso e la maturata decadenza in difetto di notifica dell'atto presupposto;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce la relata di notifica della cartella di pagamento;
evidenzia, altresì, il difetto di legittimazione passiva;
Il Comune di Siracusa costituito in giudizio evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato e sull'omesa notifica della cartella di pagamento.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia il difetto di legittimazione passiva del Comune di Siracusa, stante che la controversia verte esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri della intimazine di pagamento e sulla intervenuta prescrizione del credito azionato.
In relazione a ciò, la riscossione del credito azionata dall'agente della riscossione è prescritta, giacché dalla data di notifica del credito tributario preteso contenuto nella cartella di pagamento notificata il
22/05/2014, alla data di notifica intimazione di pagamento impugnata, notificata il 4/10/2024 , sono trascorsi più di cinque anni e nessun atto interruttivo risulta notificato al contribuente. Il credito intimato con l'atto impugnato riferito a tributi ICI anno 2009 è prescritto, trattandosi di tributi locali, ICI ANNO 2009, che si prescrivono in cinque anni, ex art. 2948 codice civile.
L'Agente della riscossione ha prodotto una ricevuta di notifica cartella effettuata il 22/05/2014, senza produrre atti interruttivi della prescrizione, per cui non è provata l'interruzione dei termini di prescrizione. Tuttavia, volendo considerare regolarmente notificato l'atto interruttivo dei termini di prescrizione prodotto dall'esattore, notificato il 4/10/2024, in ogni caso, è intervenuta la prescrizione del credito, giacché per l'imposta ICI, il termine di prescrizione del credito è quinquennale per effetto dell'art. 2948 codice civile: ne consegue che l'atto impugnato va annullato.
Per il principio della soccombenza, si condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo. Compensa le spese di giudizio con il Comune di Siracusa, sussistendo il difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito. Spese compensate per il Comune di Siracusa.
Così deciso a Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3147/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299820249009086576 IMU 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1778/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 numero RGR 3147/2024, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dall'avv. Difensore_1 impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 1.465,56, relativa alla imposta IMU anno 2009 , notificata il 25/10/2026.
Con il presente ricorso, la ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito preteso e la maturata decadenza in difetto di notifica dell'atto presupposto;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce la relata di notifica della cartella di pagamento;
evidenzia, altresì, il difetto di legittimazione passiva;
Il Comune di Siracusa costituito in giudizio evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato e sull'omesa notifica della cartella di pagamento.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia il difetto di legittimazione passiva del Comune di Siracusa, stante che la controversia verte esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri della intimazine di pagamento e sulla intervenuta prescrizione del credito azionato.
In relazione a ciò, la riscossione del credito azionata dall'agente della riscossione è prescritta, giacché dalla data di notifica del credito tributario preteso contenuto nella cartella di pagamento notificata il
22/05/2014, alla data di notifica intimazione di pagamento impugnata, notificata il 4/10/2024 , sono trascorsi più di cinque anni e nessun atto interruttivo risulta notificato al contribuente. Il credito intimato con l'atto impugnato riferito a tributi ICI anno 2009 è prescritto, trattandosi di tributi locali, ICI ANNO 2009, che si prescrivono in cinque anni, ex art. 2948 codice civile.
L'Agente della riscossione ha prodotto una ricevuta di notifica cartella effettuata il 22/05/2014, senza produrre atti interruttivi della prescrizione, per cui non è provata l'interruzione dei termini di prescrizione. Tuttavia, volendo considerare regolarmente notificato l'atto interruttivo dei termini di prescrizione prodotto dall'esattore, notificato il 4/10/2024, in ogni caso, è intervenuta la prescrizione del credito, giacché per l'imposta ICI, il termine di prescrizione del credito è quinquennale per effetto dell'art. 2948 codice civile: ne consegue che l'atto impugnato va annullato.
Per il principio della soccombenza, si condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo. Compensa le spese di giudizio con il Comune di Siracusa, sussistendo il difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito. Spese compensate per il Comune di Siracusa.
Così deciso a Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO