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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5417/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5417/2023
Il 6 maggio 2025 ad ore 12.14 sono presenti dinanzi al Giudice:
Per 'avv. VICINI ROBERTA;
Parte_1 Per l'avv. ZACCARIA GIACOMO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 7 N. R.G. 5417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5417/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINI ROBERTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BELLINI.70/2 presso il difensore avv. VICINI CP_1
ROBERTA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA Controparte_1 P.IVA_1 GIACOMO e dell'avv. MAINI STEFANO PIAZZA GRANDE N. 16 elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA GRANDE 16 presso il difensore avv. ZACCARIA GIACOMO CP_1
APPELLATO
In punto a: appello sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'impugnata sentenza annullare il verbale
n. 63363 elevato dal Corpo di Polizia Locale, in data 17/01/2022, presso Via Severino CP_1
Fabriani n. 46, riferito ad accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n.
19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche) con riferimento a art. 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 Marzo 2021 ”quale titolare del posteggio 114 del mercato del novi sad, ometteva di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, all'invito di indossare la mascherina declinava l'invito gli veniva oralmente contestata la sanzione” in relazione all'ordinanza del sindaco N. 131309/2020, notificato in data 15/03/2023.
2 di 7 Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente l'appello avversario, con condanna a compensi
e spese di causa, diritti, onorari e oneri come per legge compresi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/4/2023 dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il verbale n. 63363 elevato dal Corpo di Polizia Locale di CP_1
in data 17/01/2022, notificato il 15/03/2023, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020 n. 35) con riferimento all'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021, in relazione all'ordinanza del Sindaco n.
131309/2020, per aver omesso di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, quale titolare del posteggio n. 114 del mercato del Novi Sad.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 733/2023 depositata il 31/07/2023, il Giudice di Pace di accoglieva CP_1
parzialmente il ricorso, limitandosi a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale di € 400,00, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il 20/09/2023, Parte_1
censurando la decisione di primo grado per non aver considerato che al momento dell'accertamento vigeva il D.P.C.M. del 02/03/2021, che prevedeva l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto solo quando non fosse garantito il distanziamento di almeno un metro e mezzo, circostanza che nel caso di specie era assicurata dalla presenza del banco del mercato tra l'opponente e gli avventori.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 07/02/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con decreto del 19.11.2024 la causa veniva rinviata al 06/05/2025 per precisazione delle conclusioni e decisione.
§§§§§
3 di 7 1. Va preliminarmente ricordato che il giudice del gravame ha, fra gli altri, il dovere di confermare la sentenza impugnata, correggendone od integrandone la motivazione, ove il decisum corrisponda alla pronuncia di merito da rendersi.
2. Il Giudice di Pace ha motivato il rigetto dell'opposizione esclusivamente in relazione all'accertamento compiuto dalla Polizia Locale, riconoscendo implicitamente l'esistenza di legittime norme impositive dell'obbligo di mascherina nelle circostanze oggetto di causa.
3. Con l'appello non viene contestato l'elemento materiale oggetto dell'accertamento compiuto dalla
Polizia Locale, ovvero che l'appellante, mentre era impegnato in attività commerciale presso il proprio banco nel mercato del Novi Sad, non indossasse alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
L'appellante lamenta invece l'illegittimità della fonte normativa che prevedeva tale obbligo, costituita dall'ordinanza del Sindaco di prot. n. 131309 del 20/05/2020, sostenendo che CP_1
questa fosse in conflitto con una fonte di rango superiore, il D.P.C.M. del 2/03/2021, vigente al momento della contestazione (17/1/2022).
Tale censura è infondata. Il denunciato conflitto normativo è infatti inesistente per le seguenti ragioni:
a) L'art. 1 del D.P.C.M. 2/03/2021 prevedeva sì l'obbligo "di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto" (comma 1), con esenzione nei casi in cui "per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi" (comma 2, prima parte);
b) Tuttavia, lo stesso articolo stabiliva espressamente che: "Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico" (comma 2, seconda parte).
c) All'epoca dei fatti era vigente il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" di cui all'allegato 1 al d.p.RER n. 82 del 17 maggio 2020, che alla lettera C, punto 3, prescriveva fra le
"Misure a carico del titolare di posteggio" che "è obbligatorio l'uso delle mascherine".
4 di 7 L'obbligo di utilizzo della mascherina previsto dall'ordinanza sindacale prot. n. 131309 del
20/05/2020, pacificamente violato dall'appellante, era dunque stato legittimamente e validamente prescritto in attuazione del suddetto protocollo, espressamente richiamato nelle premesse dell'ordinanza stessa.
Trattandosi di divieto incondizionato, risulta irrilevante ogni accertamento sull'afflusso delle persone presenti nella circostanza in cui la condotta vietata è stata accertata.
Il divieto posto dall'ordinanza sindacale, in sostanza, replicava il divieto già imposto da norma di rango superiore (il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, reso in veste di autorità territoriale in materia di sanità e protezione civile, in cui la Regione è titolare della potestà legislativa concorrente) e, quindi, non si presta ad autonome censure relative alla sua compatibilità con i principi generali dell'ordinamento, del diritto dell'Unione europea e della Costituzione.
4. Le censure relative alla illegittimità costituzionale dei DPCM emanati nel corso del periodo di emergenza epidemiologica sono infondate. La compatibilità di tali provvedimenti con le norme ad essi sovraordinate è stata già positivamente affermata dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 198 del 22/10/2021, n. 31 del 3/02/2022 e n. 127 del 26/05/2022.
5. L'appellante invoca il principio di retroattività della norma più favorevole in materia sanzionatoria amministrativa. Tale principio non può essere invocato nel caso di specie.
In generale, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto (sentenza Corte Cost. n. 63/2019) che il principio della "lex mitior" si applica alle sanzioni amministrative solo se queste hanno natura sostanzialmente penale, in base ai criteri c.c. “Engel”.
Tuttavia, il Tribunale osserva che, anche assumendo che le sanzioni per violazione del D.L.
19/2020 abbiano natura nella sostanza punitiva, sarebbe illogico applicare in via analogica il principio della lex mitior – di cui i commi 2, 3, 4 dell'art. 2 cp sono espressione – senza applicare anche la disposizione del comma 5 che esclude l'applicabilità del principio in questione nei casi di leggi temporanee e urgenti: in tal modo si verrebbe a creare – paradossalmente – per le sanzioni amministrative un sistema ancora più garantista di quello previsto per le sanzioni di tipo penale e ciò in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Del resto, nell'ambito degli illeciti penali, la deroga al principio del favor rei contenuta nell'art. 2, comma V, c.p.c. è stata tradizionalmente ritenuta non incostituzionale, atteso che l'art. 25 Cost. prevede unicamente il divieto di retroattività della legge penale e, d'altro canto, tenuto conto della specificità delle ragioni che inducono di volta in volta il legislatore ad emanare norme temporanee
5 di 7 od eccezionali, essa non si pone neppure in contrasto con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. : quest'ultimo rilievo consente di confermare il giudizio di legittimità costituzionale della norma anche in presenza della indiretta e limitata costituzionalizzazione (ex art. 117 Cost. e 7
C.E.D.U.) del principio di retroattività della legge penale favorevole.
Dato che il D.L. 19/2020 è stato adottato in via temporanea ed eccezionale per fronteggiare l'emergenza pandemica, non si applica pertanto il principio della retroattività della disciplina più favorevole, anche se la legge successiva ha eliminato la condotta.
In breve: le sanzioni amministrative irrogate durante la vigenza delle norme emergenziali restano valide anche se successivamente abrogate o modificate, senza applicazione del favor rei. Tale principio trova conferma nella ratio stessa della normativa emergenziale, che ha introdotto misure straordinarie e temporalmente limitate per far fronte a una situazione di eccezionale gravità per la salute pubblica.
L'applicazione retroattiva di disposizioni più favorevoli frustrerebbe la finalità preventiva e deterrente delle sanzioni, compromettendo l'efficacia dell'intero sistema di prevenzione del contagio predisposto dal legislatore durante la fase emergenziale.
6. Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata merita conferma, come sopra emendata ed integrata nella sua motivazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria - escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta - previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione a controversie di valore fino ad € 1.100, tenuto conto dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, che costituisce il corretto parametro di riferimento secondo quanto stabilito da Cass. n. 26800/2014.
Al rigetto consegue altresì l'obbligo, in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/02, del pagamento di "un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 733/2023 del Giudice di Pace di ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 733/2023 del Giudice di Pace di CP_1
6 di 7 2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore del che liquida in € 462 per compenso professionale, Controparte_1
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
7 di 7
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5417/2023
Il 6 maggio 2025 ad ore 12.14 sono presenti dinanzi al Giudice:
Per 'avv. VICINI ROBERTA;
Parte_1 Per l'avv. ZACCARIA GIACOMO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 7 N. R.G. 5417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5417/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINI ROBERTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BELLINI.70/2 presso il difensore avv. VICINI CP_1
ROBERTA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA Controparte_1 P.IVA_1 GIACOMO e dell'avv. MAINI STEFANO PIAZZA GRANDE N. 16 elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA GRANDE 16 presso il difensore avv. ZACCARIA GIACOMO CP_1
APPELLATO
In punto a: appello sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'impugnata sentenza annullare il verbale
n. 63363 elevato dal Corpo di Polizia Locale, in data 17/01/2022, presso Via Severino CP_1
Fabriani n. 46, riferito ad accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n.
19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche) con riferimento a art. 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 Marzo 2021 ”quale titolare del posteggio 114 del mercato del novi sad, ometteva di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, all'invito di indossare la mascherina declinava l'invito gli veniva oralmente contestata la sanzione” in relazione all'ordinanza del sindaco N. 131309/2020, notificato in data 15/03/2023.
2 di 7 Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente l'appello avversario, con condanna a compensi
e spese di causa, diritti, onorari e oneri come per legge compresi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/4/2023 dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il verbale n. 63363 elevato dal Corpo di Polizia Locale di CP_1
in data 17/01/2022, notificato il 15/03/2023, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020 n. 35) con riferimento all'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021, in relazione all'ordinanza del Sindaco n.
131309/2020, per aver omesso di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, quale titolare del posteggio n. 114 del mercato del Novi Sad.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 733/2023 depositata il 31/07/2023, il Giudice di Pace di accoglieva CP_1
parzialmente il ricorso, limitandosi a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale di € 400,00, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il 20/09/2023, Parte_1
censurando la decisione di primo grado per non aver considerato che al momento dell'accertamento vigeva il D.P.C.M. del 02/03/2021, che prevedeva l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto solo quando non fosse garantito il distanziamento di almeno un metro e mezzo, circostanza che nel caso di specie era assicurata dalla presenza del banco del mercato tra l'opponente e gli avventori.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 07/02/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con decreto del 19.11.2024 la causa veniva rinviata al 06/05/2025 per precisazione delle conclusioni e decisione.
§§§§§
3 di 7 1. Va preliminarmente ricordato che il giudice del gravame ha, fra gli altri, il dovere di confermare la sentenza impugnata, correggendone od integrandone la motivazione, ove il decisum corrisponda alla pronuncia di merito da rendersi.
2. Il Giudice di Pace ha motivato il rigetto dell'opposizione esclusivamente in relazione all'accertamento compiuto dalla Polizia Locale, riconoscendo implicitamente l'esistenza di legittime norme impositive dell'obbligo di mascherina nelle circostanze oggetto di causa.
3. Con l'appello non viene contestato l'elemento materiale oggetto dell'accertamento compiuto dalla
Polizia Locale, ovvero che l'appellante, mentre era impegnato in attività commerciale presso il proprio banco nel mercato del Novi Sad, non indossasse alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
L'appellante lamenta invece l'illegittimità della fonte normativa che prevedeva tale obbligo, costituita dall'ordinanza del Sindaco di prot. n. 131309 del 20/05/2020, sostenendo che CP_1
questa fosse in conflitto con una fonte di rango superiore, il D.P.C.M. del 2/03/2021, vigente al momento della contestazione (17/1/2022).
Tale censura è infondata. Il denunciato conflitto normativo è infatti inesistente per le seguenti ragioni:
a) L'art. 1 del D.P.C.M. 2/03/2021 prevedeva sì l'obbligo "di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto" (comma 1), con esenzione nei casi in cui "per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi" (comma 2, prima parte);
b) Tuttavia, lo stesso articolo stabiliva espressamente che: "Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico" (comma 2, seconda parte).
c) All'epoca dei fatti era vigente il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" di cui all'allegato 1 al d.p.RER n. 82 del 17 maggio 2020, che alla lettera C, punto 3, prescriveva fra le
"Misure a carico del titolare di posteggio" che "è obbligatorio l'uso delle mascherine".
4 di 7 L'obbligo di utilizzo della mascherina previsto dall'ordinanza sindacale prot. n. 131309 del
20/05/2020, pacificamente violato dall'appellante, era dunque stato legittimamente e validamente prescritto in attuazione del suddetto protocollo, espressamente richiamato nelle premesse dell'ordinanza stessa.
Trattandosi di divieto incondizionato, risulta irrilevante ogni accertamento sull'afflusso delle persone presenti nella circostanza in cui la condotta vietata è stata accertata.
Il divieto posto dall'ordinanza sindacale, in sostanza, replicava il divieto già imposto da norma di rango superiore (il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, reso in veste di autorità territoriale in materia di sanità e protezione civile, in cui la Regione è titolare della potestà legislativa concorrente) e, quindi, non si presta ad autonome censure relative alla sua compatibilità con i principi generali dell'ordinamento, del diritto dell'Unione europea e della Costituzione.
4. Le censure relative alla illegittimità costituzionale dei DPCM emanati nel corso del periodo di emergenza epidemiologica sono infondate. La compatibilità di tali provvedimenti con le norme ad essi sovraordinate è stata già positivamente affermata dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 198 del 22/10/2021, n. 31 del 3/02/2022 e n. 127 del 26/05/2022.
5. L'appellante invoca il principio di retroattività della norma più favorevole in materia sanzionatoria amministrativa. Tale principio non può essere invocato nel caso di specie.
In generale, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto (sentenza Corte Cost. n. 63/2019) che il principio della "lex mitior" si applica alle sanzioni amministrative solo se queste hanno natura sostanzialmente penale, in base ai criteri c.c. “Engel”.
Tuttavia, il Tribunale osserva che, anche assumendo che le sanzioni per violazione del D.L.
19/2020 abbiano natura nella sostanza punitiva, sarebbe illogico applicare in via analogica il principio della lex mitior – di cui i commi 2, 3, 4 dell'art. 2 cp sono espressione – senza applicare anche la disposizione del comma 5 che esclude l'applicabilità del principio in questione nei casi di leggi temporanee e urgenti: in tal modo si verrebbe a creare – paradossalmente – per le sanzioni amministrative un sistema ancora più garantista di quello previsto per le sanzioni di tipo penale e ciò in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Del resto, nell'ambito degli illeciti penali, la deroga al principio del favor rei contenuta nell'art. 2, comma V, c.p.c. è stata tradizionalmente ritenuta non incostituzionale, atteso che l'art. 25 Cost. prevede unicamente il divieto di retroattività della legge penale e, d'altro canto, tenuto conto della specificità delle ragioni che inducono di volta in volta il legislatore ad emanare norme temporanee
5 di 7 od eccezionali, essa non si pone neppure in contrasto con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. : quest'ultimo rilievo consente di confermare il giudizio di legittimità costituzionale della norma anche in presenza della indiretta e limitata costituzionalizzazione (ex art. 117 Cost. e 7
C.E.D.U.) del principio di retroattività della legge penale favorevole.
Dato che il D.L. 19/2020 è stato adottato in via temporanea ed eccezionale per fronteggiare l'emergenza pandemica, non si applica pertanto il principio della retroattività della disciplina più favorevole, anche se la legge successiva ha eliminato la condotta.
In breve: le sanzioni amministrative irrogate durante la vigenza delle norme emergenziali restano valide anche se successivamente abrogate o modificate, senza applicazione del favor rei. Tale principio trova conferma nella ratio stessa della normativa emergenziale, che ha introdotto misure straordinarie e temporalmente limitate per far fronte a una situazione di eccezionale gravità per la salute pubblica.
L'applicazione retroattiva di disposizioni più favorevoli frustrerebbe la finalità preventiva e deterrente delle sanzioni, compromettendo l'efficacia dell'intero sistema di prevenzione del contagio predisposto dal legislatore durante la fase emergenziale.
6. Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata merita conferma, come sopra emendata ed integrata nella sua motivazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria - escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta - previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione a controversie di valore fino ad € 1.100, tenuto conto dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, che costituisce il corretto parametro di riferimento secondo quanto stabilito da Cass. n. 26800/2014.
Al rigetto consegue altresì l'obbligo, in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/02, del pagamento di "un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 733/2023 del Giudice di Pace di ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 733/2023 del Giudice di Pace di CP_1
6 di 7 2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore del che liquida in € 462 per compenso professionale, Controparte_1
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
7 di 7