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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA ROMBI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'Avv. SIMONA LAUTERIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e matrimonio CP_1 Parte_1
contratto con rito concordatario in data 06.10.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Carloforte anno 2002, n. 17, parte II, serie A;
2) confermare le statuizioni assunte in sede di provvedimenti provvisori con decreto n. cronol.
4730/2024 del 23/12/2024, e, quindi, porre in capo al Sig. l'obbligo al versamento in CP_1
favore della Sig.ra dell'importo mensile di euro 1.300, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia (per la quota di euro 400) e del coniuge (per la quota di euro 900), Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, e porre in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di concorrere in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia (quali, esemplificativamente, spese mediche Per_1
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere),
preventivamente concordate, salvo le urgenti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
3) dare atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà, Per_1
come tuttora, ad abitare di fatto con la madre ma manterrà la propria residenza nella casa coniugale di proprietà del Sig. con libero accesso e possibilità di utilizzo, pur rimanendo la stessa CP_1
abitazione nella piena disponibilità del sig. , mentre la Sig.ra si obbliga a CP_1 Parte_1
trasferire altrove la propria residenza;
4) dare atto che il Sig. si obbliga al pagamento integrale dell'assicurazione e del bollo CP_1
dell'auto Citroen C3 e dello scooter Scarabeo Piaggio 50, sino all'indipendenza economica di Per_1
e, quindi, sino al momento in cui la stessa sarà assunta con un contratto a tempo indeterminato. Dare
altresì atto che la Sig.ra dal canto suo si obbliga a mantenere in capo a sé l'intestazione dei Pt_1
predetti beni seppur in uso alla figlia;
5) dare atto che le parti resteranno esclusive proprietarie dei beni presenti negli immobili di rispettiva proprietà ad eccezione di quelli già asportati e/o in loro possesso alla data del 24.04.2025 e di quelli attribuiti con l'atto di transazione nella medesima data;
6) dare ulteriormente atto che tutte le altre questioni pendenti tra le parti sono state definite con atto di transazione sottoscritto in data 24.04.2025 avente piena efficacia tra le parti;
7) con spese legali del giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 28/02/2024, e costituzione del
[...] Pt_1 CP_1
in data 10/07/2024, assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissato il calendario del processo per l'istruttoria, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi formulate.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal collegio in quanto eque e conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI, e , nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 17, parte II, serie A, anno
2002. - Comune ); CP_2
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che sia obbligato a versare in favore di CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 1.300, a titolo di contributo al mantenimento della figlia (euro 400) Per_1
e della moglie (euro 900), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT come per legge;
3. dispone che entrambi i coniugi siano obbligati a sostenere in ragione del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia (quali, esemplificativamente, Per_1
spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4. dà atto che la figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà Persona_2
ad abitare presso la madre ma manterrà la residenza anagrafica nella casa coniugale, di proprietà
esclusiva del padre, con facoltà di libero accesso e utilizzo da parte della figlia, ferma restando la piena disponibilità dell'immobile in capo al genitore, mentre la madre si obbliga a trasferire altrove la propria residenza;
5. dà atto che si è obbligato al pagamento integrale dell'assicurazione e del bollo CP_1
dell'auto Citroen C3 e dello scooter Scarabeo Piaggio 50, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e, quindi, sino al momento in cui sarà assunta con contratto a tempo Per_1
indeterminato. si è invece obbligata a mantenere la propria intestazione dei Parte_1
predetti beni seppure in uso alla figlia Per_1
6. dà atto che i coniugi resteranno esclusivi proprietari dei beni presenti negli immobili di rispettiva proprietà ad eccezione di quelli già asportati e/o in loro possesso alla data del 24.04.2025 e di quelli attribuiti con l'atto di transazione nella medesima data;
7. dà atto che le parti hanno definito tutte le altre questioni pendenti tra loro con atto di transazione sottoscritto in data 24.04.2025 avente piena efficacia tra le parti;
8. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA ROMBI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'Avv. SIMONA LAUTERIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e matrimonio CP_1 Parte_1
contratto con rito concordatario in data 06.10.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Carloforte anno 2002, n. 17, parte II, serie A;
2) confermare le statuizioni assunte in sede di provvedimenti provvisori con decreto n. cronol.
4730/2024 del 23/12/2024, e, quindi, porre in capo al Sig. l'obbligo al versamento in CP_1
favore della Sig.ra dell'importo mensile di euro 1.300, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia (per la quota di euro 400) e del coniuge (per la quota di euro 900), Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, e porre in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di concorrere in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia (quali, esemplificativamente, spese mediche Per_1
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere),
preventivamente concordate, salvo le urgenti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
3) dare atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà, Per_1
come tuttora, ad abitare di fatto con la madre ma manterrà la propria residenza nella casa coniugale di proprietà del Sig. con libero accesso e possibilità di utilizzo, pur rimanendo la stessa CP_1
abitazione nella piena disponibilità del sig. , mentre la Sig.ra si obbliga a CP_1 Parte_1
trasferire altrove la propria residenza;
4) dare atto che il Sig. si obbliga al pagamento integrale dell'assicurazione e del bollo CP_1
dell'auto Citroen C3 e dello scooter Scarabeo Piaggio 50, sino all'indipendenza economica di Per_1
e, quindi, sino al momento in cui la stessa sarà assunta con un contratto a tempo indeterminato. Dare
altresì atto che la Sig.ra dal canto suo si obbliga a mantenere in capo a sé l'intestazione dei Pt_1
predetti beni seppur in uso alla figlia;
5) dare atto che le parti resteranno esclusive proprietarie dei beni presenti negli immobili di rispettiva proprietà ad eccezione di quelli già asportati e/o in loro possesso alla data del 24.04.2025 e di quelli attribuiti con l'atto di transazione nella medesima data;
6) dare ulteriormente atto che tutte le altre questioni pendenti tra le parti sono state definite con atto di transazione sottoscritto in data 24.04.2025 avente piena efficacia tra le parti;
7) con spese legali del giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 28/02/2024, e costituzione del
[...] Pt_1 CP_1
in data 10/07/2024, assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissato il calendario del processo per l'istruttoria, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi formulate.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal collegio in quanto eque e conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI, e , nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 17, parte II, serie A, anno
2002. - Comune ); CP_2
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che sia obbligato a versare in favore di CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 1.300, a titolo di contributo al mantenimento della figlia (euro 400) Per_1
e della moglie (euro 900), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT come per legge;
3. dispone che entrambi i coniugi siano obbligati a sostenere in ragione del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia (quali, esemplificativamente, Per_1
spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
4. dà atto che la figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà Persona_2
ad abitare presso la madre ma manterrà la residenza anagrafica nella casa coniugale, di proprietà
esclusiva del padre, con facoltà di libero accesso e utilizzo da parte della figlia, ferma restando la piena disponibilità dell'immobile in capo al genitore, mentre la madre si obbliga a trasferire altrove la propria residenza;
5. dà atto che si è obbligato al pagamento integrale dell'assicurazione e del bollo CP_1
dell'auto Citroen C3 e dello scooter Scarabeo Piaggio 50, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e, quindi, sino al momento in cui sarà assunta con contratto a tempo Per_1
indeterminato. si è invece obbligata a mantenere la propria intestazione dei Parte_1
predetti beni seppure in uso alla figlia Per_1
6. dà atto che i coniugi resteranno esclusivi proprietari dei beni presenti negli immobili di rispettiva proprietà ad eccezione di quelli già asportati e/o in loro possesso alla data del 24.04.2025 e di quelli attribuiti con l'atto di transazione nella medesima data;
7. dà atto che le parti hanno definito tutte le altre questioni pendenti tra loro con atto di transazione sottoscritto in data 24.04.2025 avente piena efficacia tra le parti;
8. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti