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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16553/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Olevano Romano - Via Del Municipio 00035 Olevano Romano RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240164911456000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9099/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione nonché contro il Comune di Olevano Romano avverso la cartella di pagamento n. 09720240164911456000, per mancato pagamento dell'importo di euro 418,88 a titolo di TARI/TEFA anno 2017/2018 e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) avvenuta decadenza dalla riscossione delle somme richieste - In particolare, il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) dovrebbe essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La contestazione si riferisce all'anno 2017/2018 mentre la cartella è stata notificata il 20 luglio 2024,oltre il termine previsto dalla legge per poter esigere il pagamento.
2) nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione;
3) nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
4) nullità della cartella per violazione dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 - nessuna richiesta di chiarimenti è pervenuta alla ricorrente, in aperto contrasto con quanto stabilito dallo Statuto del contribuente;
5) nullità per prescrizione delle somme portate dalla cartella di pagamento;
La ricorrente chiede annullamento con vittoria delle spese processuali relative a questo grado di giudizio e con condanna dell'Agente della riscossione – Servizi di Riscossione – al pagamento di quanto eventualmente riscosso, il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Olevano Romano sostenendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento in data 5.1.2021 e 27.9.2021 e pertanto nessuna prescrizione o decadenza si sarebbe verificata. Chiede rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di sottoscrizione è infondata in quanto la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. sentenza del
16/02/2023 n. 481 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 4). Non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana, è sufficiente l'intestazione e la indicazione del funzionario responsabile.
Relativamente alla lamentata decadenza, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, avendo abrogato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007, il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Nel caso di specie il Comune di Olevano Romano ha provato l'intervenuta tempestiva notifica di entrambi i sottesi avvisi di accertamento, notificati il primo per compiuta giacenza ed il secondo a mezzo raccomandata a mani proprie. Nessuna prescrizione è in proposito maturata, poichè il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato nuovamente a decorrere dalla notifica degli avvisi di accertamento.
Per quanto attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con i commi 161 e 163 dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione, essendo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, codice civile. In particolare, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Pertanto, per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (cfr. ordinanza del 11/07/2022 n. 21810 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5).
Nessuna norma di legge prescrive l'invio di avvisi bonari o inviti al contraddittorio per i tributi locali, la cui riscossione è regolata appunto autonomamente dalla legge n. 296 del 2006.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 26 settembre 2025 Il
Giudice Monocratico ( dott. Giovanni Barone )
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16553/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Olevano Romano - Via Del Municipio 00035 Olevano Romano RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240164911456000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9099/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione nonché contro il Comune di Olevano Romano avverso la cartella di pagamento n. 09720240164911456000, per mancato pagamento dell'importo di euro 418,88 a titolo di TARI/TEFA anno 2017/2018 e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) avvenuta decadenza dalla riscossione delle somme richieste - In particolare, il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) dovrebbe essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La contestazione si riferisce all'anno 2017/2018 mentre la cartella è stata notificata il 20 luglio 2024,oltre il termine previsto dalla legge per poter esigere il pagamento.
2) nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione;
3) nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
4) nullità della cartella per violazione dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 - nessuna richiesta di chiarimenti è pervenuta alla ricorrente, in aperto contrasto con quanto stabilito dallo Statuto del contribuente;
5) nullità per prescrizione delle somme portate dalla cartella di pagamento;
La ricorrente chiede annullamento con vittoria delle spese processuali relative a questo grado di giudizio e con condanna dell'Agente della riscossione – Servizi di Riscossione – al pagamento di quanto eventualmente riscosso, il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Olevano Romano sostenendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento in data 5.1.2021 e 27.9.2021 e pertanto nessuna prescrizione o decadenza si sarebbe verificata. Chiede rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di sottoscrizione è infondata in quanto la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. sentenza del
16/02/2023 n. 481 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 4). Non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana, è sufficiente l'intestazione e la indicazione del funzionario responsabile.
Relativamente alla lamentata decadenza, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, avendo abrogato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007, il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Nel caso di specie il Comune di Olevano Romano ha provato l'intervenuta tempestiva notifica di entrambi i sottesi avvisi di accertamento, notificati il primo per compiuta giacenza ed il secondo a mezzo raccomandata a mani proprie. Nessuna prescrizione è in proposito maturata, poichè il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato nuovamente a decorrere dalla notifica degli avvisi di accertamento.
Per quanto attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con i commi 161 e 163 dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione, essendo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, codice civile. In particolare, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Pertanto, per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (cfr. ordinanza del 11/07/2022 n. 21810 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5).
Nessuna norma di legge prescrive l'invio di avvisi bonari o inviti al contraddittorio per i tributi locali, la cui riscossione è regolata appunto autonomamente dalla legge n. 296 del 2006.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 26 settembre 2025 Il
Giudice Monocratico ( dott. Giovanni Barone )