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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20170 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RI OV NI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Paolo Ferragonio, di fiducia 2. RI OV AL, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Paolo Ferragonio, di fiducia avverso la sentenza in data 26/04/2023 della Corte di appello di Bari, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20170 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 19/04/2024 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con sentenza in data 26/04/2023, depositata in cancelleria in data 10/05/2023, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia che, in data 20/10/2020, aveva condannato NI RI OV e AL RI OV, in concorso tra loro, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, 110, 648 cod. pen. (unico capo d'imputazione), avente ad oggetto: -cinque autovetture provento di furto;
-due motori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-diciannove pneumatici;
-otto portiere laterali, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-otto gruppi ottici, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due cofani motore, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due portelloni posteriori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-sedici gruppi frizione e sei centratine motore di varie marche e modelli;
-due radiatori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due culle anteriori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-quattro parafanghi anteriori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due rampe con rulli di fattura artigianale;
-un paranco per sollevamento motori;
-una sega elettrica alternativa e relative lame;
-un flessibile elettrico con due dischi;
-un trapano elettrico;
-due trapani a batteria con carica e riserva;
-numerosi utensili e chiavi di officina meccanica. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di NI RI OV e di AL RI OV, sono stati proposti distinti - ma a 2 contenuto identico - ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444, 448, 544 e 546 cod. proc. pen. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 62-bis, 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 544, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. 4. I ricorsi sono inammissibili in quanto gli stessi, pur facendo riferimento al procedimento in parola (individuato con i numeri RG NR 8709/2014, RG APP. 1596/2021 ed RG SENT. 1987/2023) e con corretta intestazione degli atti, avuto riguardo al formale riferimento ai nominativi degli odierni imputati NI RI OV e AL RI OV, sviluppano, nei motivi proposti, temi che fanno riferimento a tale (diverso) imputato di nome "Bruno" e ad altro coimputato non indicato nominativamente nonchè alla (diversa) accusa di ricettazione di n. 29 manufatti artigianali pericolosi e privi di etichettatura (asserito "capo D" della rubrica) e di 1290 manufatti esplosivi di tipo pirotecnico detonante destinato ad usi esclusivamente professionali e non disponibile in libera vendita, del tipo petardo denominato "Storm" (asserito "capo E" della rubrica): riferimenti - oggetto di errore di collazione - del tutto inconferenti rispetto al processo in trattazione e che impediscono qualsivoglia tipo di scrutinio. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20170 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 19/04/2024 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con sentenza in data 26/04/2023, depositata in cancelleria in data 10/05/2023, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia che, in data 20/10/2020, aveva condannato NI RI OV e AL RI OV, in concorso tra loro, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, 110, 648 cod. pen. (unico capo d'imputazione), avente ad oggetto: -cinque autovetture provento di furto;
-due motori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-diciannove pneumatici;
-otto portiere laterali, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-otto gruppi ottici, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due cofani motore, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due portelloni posteriori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-sedici gruppi frizione e sei centratine motore di varie marche e modelli;
-due radiatori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due culle anteriori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-quattro parafanghi anteriori, presumibilmente appartenenti a due delle predette autovetture;
-due rampe con rulli di fattura artigianale;
-un paranco per sollevamento motori;
-una sega elettrica alternativa e relative lame;
-un flessibile elettrico con due dischi;
-un trapano elettrico;
-due trapani a batteria con carica e riserva;
-numerosi utensili e chiavi di officina meccanica. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di NI RI OV e di AL RI OV, sono stati proposti distinti - ma a 2 contenuto identico - ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444, 448, 544 e 546 cod. proc. pen. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 62-bis, 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 544, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. 4. I ricorsi sono inammissibili in quanto gli stessi, pur facendo riferimento al procedimento in parola (individuato con i numeri RG NR 8709/2014, RG APP. 1596/2021 ed RG SENT. 1987/2023) e con corretta intestazione degli atti, avuto riguardo al formale riferimento ai nominativi degli odierni imputati NI RI OV e AL RI OV, sviluppano, nei motivi proposti, temi che fanno riferimento a tale (diverso) imputato di nome "Bruno" e ad altro coimputato non indicato nominativamente nonchè alla (diversa) accusa di ricettazione di n. 29 manufatti artigianali pericolosi e privi di etichettatura (asserito "capo D" della rubrica) e di 1290 manufatti esplosivi di tipo pirotecnico detonante destinato ad usi esclusivamente professionali e non disponibile in libera vendita, del tipo petardo denominato "Storm" (asserito "capo E" della rubrica): riferimenti - oggetto di errore di collazione - del tutto inconferenti rispetto al processo in trattazione e che impediscono qualsivoglia tipo di scrutinio. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese