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Articolo 4 della Legge 1 novembre 1957, n. 1058
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Legge 1 novembre 1957, n. 1058
Articolo 4 della Legge 1 novembre 1957, n. 1058
Versione
6 dicembre 1957
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1957
Vedi fonte istituzionale
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