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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 329/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 329/2022 R.G., promossa da
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Parte_1
ND UN;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. Consolo per mandato generali alle liti ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Enna, via Roma 419/423;
-resistente-
Avente ad oggetto: indennizzo da infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 03.03.2022 il ricorrente di cui in epigrafe premesso di essere dipendente, con mansioni di manutentore, presso l'OASI MARIA S.S. S.R.L., esponeva di aver presentato denuncia di infortunio all' riferendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data CP_1
9.6.2016, nell'atto di richiudere una pesante finestra basculante, sul posto di lavoro. Riferiva in certificazione medica che il suddetto evento avesse causato un trauma distorsivo scapolo omerale destro,
In data 2.7.2019 l' comunicava il rigetto della domanda, confermando in sede di opposizione, CP_1
proposta nell'aprile 2019, il provvedimento di rigetto.
Lamentava di aver riportato reliquati permanenti ( quantificati nella misura del 12%) i quali erano stati tuttavia valutati come insussistenti dall' infruttuosamente era stato inoltre esperito il ricorso CP_1
in via amministrativa.
Assumeva, in contrario, di aver riportato in conseguenza dell'infortunio de quo, postumi invalidanti tali da determinare un grado d'inabilità pari al 10% o alla maggiore o minore percentuale da accertare.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennizzo in capitale commisurato alle sue reali condizioni fisiche e, per l'effetto, la condanna dell' resistente a corrispondere quanto CP_1
di spettanza.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
in ordine all'esito degli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda. In via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto.
In particolare si deduceva la insussistenza di postumi permanenti indennizzabili conseguenti all'evento infortunistico occorso.
Essendosi profilata questione squisitamente medico legale, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa veniva quindi decisa come da sentenza contestuale.
*******
L' eccepisce la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art 112 dpr 1124/1965. CP_1
A dire del resistente “La domanda è stata definitivamente rigettata con provvedimento del 2.7.2019,
gli atti interruttivi della prescrizione sono atti ricettizi, l' ha ricevuto la notifica del ricorso, CP_1
unico atto successivo alla definizione della fase amministrativa, solo il 2.5.2023, per cui oltre tre anni dalla definizione del procedimento con rigetto della domanda del .7.2019, per cui il diritto, nella non creduta ipotesi realmente esistesse, è irrimediabilmente prescritto”.
Si premetta che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III – 15 settembre
2021, n. 24891): “... il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità
"naturale" di proporre la domanda”.
Ora alla data di deposito del ricorso (03.03.2022) non era ancora decorso il termine di tre anni, di qui l'infondatezza della eccezione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare cause, grado, stato e decorrenza della inabilità
del ricorrente, procedendo alla complessiva valutazione delle accertate patologie, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, ha da una parte confermato che le lesioni riportate siano riconducili eziologicamente all'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente ma ha escluso che questi possa aver subito per effetto dell'infortunio descritto in ricorso, postumi invalidanti permanenti valutabili quale danno biologico in misura indennizzabile.
In particolare il consulente ha accertato quanto segue:
Alla fine di tutto quanto precedentemente detto, si perviene alla conclusione che il signor Pt_1
nell'evento del 9 giugno 2016 riferimento 512565161 ebbe e riportare “Lesione del
[...] CP_1
sovraspinoso della spalla destra.” Trattasi di evento acuto traumatico e quindi di infortunio lavorativo, in discorde con le osservazioni proposte dal medico di sede nelle note del 16-12-2024 che rileva che non trattasi di evento acuto traumatico in quanto nella rmn dell'1 -7 2016 ci sia assenza di edema versamento ematico nella borsa, di versamento endoarticolare, di falda fluida del distretto, indici tutti deponenti per danno traumatico acuto, essi di contro sono presenti già in ecografia presso studio radiologico convenzionato di del 13 giugno 2016 dalla quale “non è rilevabile il tendine del muscolo CP_2
sovraspinoso, esito di lesione totale? congestione edematosa diffusa. Ipertrofico e parzialmente disomogeneo il terzo prossimale del tendine del capo lungo del m.brachiale bicipitale. Tendine del m.sottospinoso congesto ed edematoso”.e sono presenti a rmn spalla dx del 3 dicembre 2016 presso clinica Morgagni di Catania: ”esile falda fluida a carattere borsitico in sede subacromion deltoidea.
Tendine sovraspinoso che oltre al diffuso sfrangiamento mostra lesione continua longitudinale.Normale sottospinoso e sottoscapolare,normale bicipite brachiale.”
E' presente quindi sia congestione edematosa, sia falda liquida a carattere borsitico.
E' presente anche la lesione anatomica ove si riporta a rmn “Tendine sovraspinoso che oltre al diffuso sfrangiamento mostra lesione continua longitudinale.”
E' anche presente l'evento acuto : nel sollevare e spingere una finestra bascullante avvertiva dolore alla spalla dx e impotenza funzionale immediata e gonfiore.
Si ritiene che siano presenti i criteri per poter considerare infortunio lavorativo quanto denunciato.
Sulla valutazione postumi invalidanti c'è da dire che sono passati 8 anni e mezzo dall'evento all'attuale visita peritale per cui l'esame obiettivo lascia il tempo che trova dovendosi considerare nella limitazione funzionale ed articolare della spalla concorrenza di fattori extralavorativi, l'età del periziando 73 anni attuali ,processi degenerativi artrosici a carico del distretto osteomuscolare,per cui non potendosi stabilire quanto la limitazione sia dovuta a questo infortunio e quanto a processi cronici degenerativi osteostrutturali in persistenza lavorativa del soggetto che ha continuato a lavorare nonostante il divieto del medico competente della movimentazione di carichi pesanti oltre i menomazioni, dove alla voce 227 troviamo gli “Esiti di lesioni strutture muscolo tendinee della spalla, strumentalmente accertate, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funziona-
le” con percentuale fino al 4%.
Soddisfano gli”esiti”,”strumentalmente accertati” e non potendosi stabilire quanto la limitazione funzionale sia dovuta a questo infortunio e quanto a processi cronici degenerativi artrosici osteo-
strutturali età correlati, concorrenti, opereremo questa valutazione “non comprensiva” delle limitazioni funzionali della spalla, attribuendo 4 punti di percentuale invalidante.
Espone poi il ctu che All'invio della bozza di ctu, seguono osservazione da parte del dr. Per_1
.ctp del periziando che rileva che “deve essere valutata oltre alla voce della tabella del 2000
[...]
n.227,anche la voce 228 ,per equivalenza, riguardante “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda del deficit di forza”, per un danno complessivo del 10%.
Il ctp pertanto richiede che venga rivalutata la percentuale del 4% espressa in ctu,in quanto la valutazione del danno non può essere limitata ai meri esiti strumentalmente accertati senza tenere conto delle limitazioni funzionali, richiedendo il 10%.
A tali osservazioni il ctu ha risposto
1°)Non può essere presa con “carattere equivalente” la lesione del tendine sovraspinoso presente nel periziando con la lesione del tendine del muscolo bicipite brachiale,in quandosono due entità
muscolo tendinee completamente differenti sia per consistenza anatomico strutturale che per funzionalità specifica.
2°)Inoltre il valore stabilito in tabella alla voce richiamata dal ctp 228 è stabilita in “fino a 6%”,per cui non troverebbe giustificazione la percentuale prospettata del 10%.
3°) l'incidenza funzionale della spalla,dovuta limitatamente alla lesione del sovraspinoso, non può
essere stabilita, non potendosi suddividere quanto la limitazione funzionale della spalla sia dovuta a questo infortunio che ha interessato il sovraspinoso e quanta limitazione sia dovuta a processi cronici degenerativi artrosici osteostrutturali, età correlati, concorrenti, presenti nel distretto anatomo funzionale della spalla del soggetto, dovuti a causa extralavorativa.
Si ritengono pertanto non condivisibili le osservazioni formulate dal ctp di parte attrice, dr. Per_1
alla bozza di ctu trasmessa.
[...]
Si conferma pertanto la conclusione che il soggetto ha subito infortunio lavorativo a carico del sovraspinoso con danno quantizzato nella percentuale del 4%.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo decidente, perché
coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, siccome infondato.
Nulla sulle spese di lite ex art 152 disp. Att. Cpc.
Rimangono invece a carico dell' le spese di Ctu, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano in complessivi € CP_1
300,00 in favore del dott. CP_3
Enna, 26.11.2025.
Il Giudice del lavoro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 kg,possiamo rifarci a valutazione tabellare di cui al dm del 12 luglio 2000 tabelle valutative delle