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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2024, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV^Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 24 settembre 2024, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 33033 del ruolo generale per l'anno 2023 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Velletri, piazza Cairoli Parte_1
n.37, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ferrelli che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso;
ricorrente
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura metropolitana sita nella sede provinciale di Roma, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Carla Attanasio per procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2023, , esponendo di Parte_1
aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84 ed esponendo di aver altresì esperito procedimento giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e di aver contestato tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il relativi requisito medico legale – ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1
prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei CP_2
pregressi, oltre accessori. L' ritualmente citato si costituiva in giudizio, CP_1
eccependo l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni mosse alla ctu della fase di atp.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'udienza in data
16 gennaio 2024 con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è inammissibile. Parte ricorrente non ha specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero rispondenti alle reali condizioni di salute della parte ricorrente, caratterizzate dalla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione sopra indicata. Secondo parte attrice, tali condizioni sarebbero da ritenere sussistenti in considerazione della superficiale valutazione complessiva di tutte le patologie da cui sarebbe affetta l'interessata; per tale ragione, il CTU non avrebbe ritenuto sussistente il requisito sanitario prescritto per le provvidenze oggetto di giudizio.
Tale tesi non risulta condivisibile.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e, in particolare, dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante dal quale è risultata affetta la ricorrente, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere le prestazioni oggetto di causa, tenendo altresì conto delle contestazioni mosse all'elaborato peritale dal consulente di parte ricorrente.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che: “Il CTP Dott. , nel Per_1
discordare con le conclusioni della scrivente, richiede di argomentare in maniera più approfondita le motivazioni a sostegno del diniego espresso in merito al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della L. 222/84. È indubbiamente apprezzabile l'esaustiva premessa scientifica formulata dal
Dott. sulla “miastenia gravis”, ma occorre considerare Per_1
l'espressività clinica della malattia che varia da soggetto a soggetto. Nel caso della SI.ra , come detto nelle considerazioni, vi sono state delle Pt_1
fasi di recrudescenza della malattia (durante la gravidanza) ma attualmente, anche sulla scorta di quanto certificato (vedasi in tal senso visita neurologica del 03/05/2022) il corteo sintomatologico appare sostanzialmente contenuto dalla terapia. In risposta alle domande formulate dal CTP, in conclusione delle sue osservazioni, si risponde sinteticamente che la ricorrente svolge attività amministrativa di ufficio, fruendo, presumibilmente in qualità di soggetto fragile, di lavoro agile da casa per circa il 50% dell'orario lavorativo. Un'attività così descritta rientra genericamente in attività di tipo intellettuale, non certo manuale/operaia, sulla quale la patologia da cui risulta affetta, che non si connota per elementi psicopatologici, non determina una riduzione a meno di un terzo in attività confacenti. Come ben saprà il Dott. non vi è Per_1
un sistema tabellare di riferimento per la valutazione della inabilità lavorativa ex art. 1 della L. 222/84 né è prevista una “traslazione” delle percentuali riconosciute in altri ambiti valutativi né tantomeno di eventuali prescrizioni/limitazioni di cui fruisce la lavoratrice ai sensi del Dlgs
81/2008. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI Sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, nonché delle considerazioni postulate anche in risposta alle osservazioni del CTp Dott. , così si risponde in ordine ai quesiti Per_2
posti dal SI. Magistrato: la Ricorrente, SI.ra , né Parte_1
all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (02/03/2022) né allo stato attuale, per la malattia da cui risulta essere affetta, presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie abitudini in misura inferiore ad un terzo. Non risultano soddisfatti
i requisiti medico legali necessari al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della L. 222/84.”
Come detto, le conclusioni del c.t.u. non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene l'erroneità della valutazione espressa dal perito nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, senza alcun confronto con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, limitandosi a riconsiderare in termini favorevoli alla ricorrente le certificazioni mediche in atti e le conclusioni evidenziate nella c.t.p. di parte.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda, in considerazione della genericità delle censure sopra riportate. Nulla sulle spese in considerazione dei redditi dichiarati dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Roma, 24 settembre 2024
Il Giudice
Paola Crisanti