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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.11.2025
Causa n. 336 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Sabrina Pichiri e per la parte convenuta l'avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Pichiri dà atto che la sentenza n. 537/2025 pronunciata da questo tribunale e relativa al procedimento r.g. 268/2024, vertente su analoga fattispecie, è passata in giudicato.
L'avv. Guarino contesta la rilevanza, trattandosi di contribuzione diversa per periodi differenti relativi a soggetti differenti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 336 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
15.2.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PICHIRI SABRINA e dell'avv. BUFI AMEDEO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PICHIRI SABRINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 - 37122 VERONA, presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2023 00022688 29 000, notificato il 9.1.2024, con il quale l ha richiesto il pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 6.096,26, a titolo di contributi a percentuale
1 sul reddito eccedenti il minimale, dovuti alla gestione commercianti dell' per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2016. CP_1
Rilevando l'assenza dell'indicazione di alcun codice di azienda nell'opposto avviso, ha dedotto di essere sia socio amministratore della sia della Società Agricola Parte_2 Controparte_2
e , di essere iscritto alla
[...] Controparte_3
CP_ Gestione Separata per i compensi percepiti dalla in Parte_2
qualità di amministratore, di non svolgere alcuna attività lavorativa per tale società che è organizzata e diretta da personale regolarmente assunto in uno all'attività svolta da professionisti esterni. Ha ritenuto pertanto erronea
CP_ l'iscrizione d'ufficio operata dall' alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli Esercenti attività commerciali, poiché ricopre esclusivamente la carica di amministratore senza partecipare in modo diretto all'attività della azienda e poiché per tale attività di amministratore è già iscritto alla gestione cd. separata ex art. 2, comma
26, L. 335/1995. Ha chiesto dunque dichiararsi inefficace e/o illegittimo l'avviso di addebito opposto.
Si è costituito l' ed ha contestato ogni deduzione di parte opponente. CP_1
In via preliminare ha evidenziato la connessione dell'attuale causa con altre due cause di opposizione ad altri due avvisi di addebito proposte da
CP_ entrambi i fratelli , con i quali l ha richiesto ad entrambi il Pt_1
pagamento dei contributi fissi per il periodo 2021-2022, pur precisando i diversi presupposti processuali e temporali che interessano l'odierno giudizio.
Nel merito, ha dedotto che l'iscrizione del ricorrente per l'assicurazione obbligatoria IVS nella gestione speciale commercianti era stata richiesta direttamente dallo stesso il 13 dicembre 2007 in qualità di socio lavoratore
2 della Re Foia S.r.l. ma successivamente, già nel 2008, aveva contestato la permanenza della sua iscrizione assumendo di essere amministratore della senza svolgere attività con carattere di abitualità e Parte_2
prevalenza ma solo di gestione amministrativa. La richiesta di cancellazione, non accettata dall' , venne respinta dal Tribunale di CP_1
Verona con la sentenza n 675/10 a definizione del giudizio nr r.g.
2644/2009 intentato da parte avversa in opposizione alle cartelle emesse per il mancato pagamento della contribuzione per il lavoro autonomo svolto nella stessa veste di amministratore della medesima Società di cui ancora oggi ricopre la carica. Inoltre, ha dedotto che il ricorrente ha pagato fino a tutto l'anno di competenza 2019, anche se in forma rateale a seguito di istanza in tal senso inoltrata all'Agenzia
[...]
, i contributi fissi dovuti a tale titolo, prestando in tal Controparte_4
modo acquiescenza. Ha evidenziato che la contribuzione è unica per titolo, natura e presupposti, diversificandosi soltanto per date di scadenza del pagamento e per variabilità nel quantum di quella eccedente il minimale e che il ricorrente ha pagato i contributi fissi relativi al periodo
2015-2016.
In ogni caso ha sottolineato comunque che il ricorrente è socio ed amministratore della con sede legale in Sona (Verona), Parte_2
che la società è costituita dai soci e , Controparte_3 Parte_1
soci al 50%, che il ricorrente ha sempre lavorato nella Parte_2
in maniera abituale e prevalente, che l'attività della è di Parte_2
natura prettamente commerciale, consistendo nella commercializzazione delle uova in guscio, che l'attività svolta da ha avuto Parte_1
sempre carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, da cui traeva i suoi redditi, essendo quotidianamente in azienda, dirigendo e
3 organizzando e controllando il lavoro dei dipendenti, autorizzandone le ferie ed eventuali straordinari, stipulando i contratti e intrattenendo i rapporti con clienti e fornitori e con gli istituti di credito. Anche per tali motivi, ritenendo la legittimità dell'iscrizione alla gestione IVS commercianti, ritenendo l'ininfluenza della ulteriore iscrizione alla gestione cd. separata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali articolate da entrambe le parti.
All'esito è stata fissata l'udienza di discussione con concessione di termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa. Parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 537/2025 resa da questo tribunale, in quanto passata in giudicato.
La causa è stata decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente ha proposto opposizione all'avviso di addebito notificato
CP_ dall' ed oggetto di giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art. 24
D. Lgs. 46/99.
La Cassazione ha chiarito che, anche a prescindere dalla esistenza del requisito della natura commerciale dell'attività imprenditoriale, che in questo giudizio non è stato contestato da parte opponente, la qualità di
Pa socio amministratore di non è di per sé il presupposto per l'iscrizione nella gestione commercianti, in quanto deve essere sempre dimostrata la partecipazione del socio all'attività imprenditoriale con abitualità e prevalenza, anche in presenza di doppia iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli
4 esercenti attività commerciali, come nel caso in esame: “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico
CP_ dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi
è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa. (Cass. Civ. Sez. L., sent.
24439/2023).
CP_ La vicenda in esame attiene alla richiesta di pagamento da parte dell' dei contributi a percentuale eccedenti il minimale per il periodo da gennaio
2015 a dicembre 2016 contestata da parte opponente.
Parte ricorrente, in sede di discussione, ha richiamato la sentenza n.
537/2025 resa da questo tribunale, in quanto passata in giudicato. Il richiamo non è pertinente in quanto la citata sentenza riguarda questioni diverse analizzate da questo tribunale in riferimento alla contribuzione
CP_ fissa, e non a percentuale sul reddito, richiesta dall' all'altro socio amministratore della per periodi diversi (2021-2022), Parte_2
successivi rispetto a quello in esame.
CP_ L' ha dimostrato, producendo i doc. 4 bis ter quater quinquies e sexies e con il doc. 5, che l'opponente ha pagato la contribuzione fissa sul reddito prodotto nell'anno 2015 e nell'anno 2016. Parte opponente non ha contestato tale circostanza.
5 La natura della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto è
CP_ la medesima di quella per la quale l'opponente ha già corrisposto all' , sebbene in forma rateale per aver fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate una rateizzazione del debito, la quota parte fissa di contribuzione calcolata sul reddito prodotto negli anni 2015 e 2016. Quella oggetto della attuale richiesta ha il medesimo titolo, con l'unica variazione dovuta all'eccedenza di reddito rispetto al minimale. Con il pagamento dei contributi fissi,
l'opponente ha prestato acquiescenza all'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in contestazione, alla quale è sottesa l'abitualità
e prevalenza dell'attività lavorativa dell'opponente in seno alla società
, in continuità con quanto già accertato da questo Tribunale Parte_2
con la sentenza n. 675/2010, almeno fino agli anni oggetto di causa (2015
e 2016).
L'istruttoria comunque svolta, del resto, ha dimostrato un cambio di passo nell'attività della società . Parte_2
La teste ha dichiarato “Lavoro per la sin dalla Tes_1 Parte_2
costituzione e fino ad oggi. La ha due soci, i fratelli e Parte_2 CP_3
. Sono impiegata e mi occupo della gestione acquisti, Parte_1
vendite, produzione documenti, certificati relativi alle merci, emetto DDT, fatture. La società nel corso del tempo ha modificato la tipologia delle attività poiché i margini si sono ridotti. Si occupa pur sempre di commercio di uova all'ingrosso, soltanto che adesso trattiamo di più prodotto pastorizzato. …. Fino al 2018 circa, l'attività della società consisteva esclusivamente nel la commercializzazione di uova in guscio che, a sua, volta, richiedeva la necessità dello scarico e del carico dei camion. Nel
2018 circa, a tale attività si è affiancata, fino poi a sostituirla quasi del
6 tutto, quella della commercializzazione degli ovoprodotti, che non necessita più del passaggio e giacenza nel nostro magazzino”.
Tali circostanze, ancorché di carattere indiziario, inducono a ritenere che il ruolo svolto dall'opponente nella società abbia subìto Parte_2
modifiche soltanto dal 2018 in poi. Analizzate anche alla luce dell'acquiescenza prestata dall'opponente all'iscrizione alla gestione commercianti, confermano la correttezza per gli anni in contestazione
CP_ dell'iscrizione operata dall' e conferiscono legittimità alla richiesta di pagamento contestata soltanto in questa sede da parte opponente.
Alla luce delle considerazioni espresse l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei vigenti parametri per cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 18 novembre 2018
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.11.2025
Causa n. 336 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Sabrina Pichiri e per la parte convenuta l'avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Pichiri dà atto che la sentenza n. 537/2025 pronunciata da questo tribunale e relativa al procedimento r.g. 268/2024, vertente su analoga fattispecie, è passata in giudicato.
L'avv. Guarino contesta la rilevanza, trattandosi di contribuzione diversa per periodi differenti relativi a soggetti differenti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 336 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
15.2.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PICHIRI SABRINA e dell'avv. BUFI AMEDEO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PICHIRI SABRINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 - 37122 VERONA, presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2023 00022688 29 000, notificato il 9.1.2024, con il quale l ha richiesto il pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 6.096,26, a titolo di contributi a percentuale
1 sul reddito eccedenti il minimale, dovuti alla gestione commercianti dell' per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2016. CP_1
Rilevando l'assenza dell'indicazione di alcun codice di azienda nell'opposto avviso, ha dedotto di essere sia socio amministratore della sia della Società Agricola Parte_2 Controparte_2
e , di essere iscritto alla
[...] Controparte_3
CP_ Gestione Separata per i compensi percepiti dalla in Parte_2
qualità di amministratore, di non svolgere alcuna attività lavorativa per tale società che è organizzata e diretta da personale regolarmente assunto in uno all'attività svolta da professionisti esterni. Ha ritenuto pertanto erronea
CP_ l'iscrizione d'ufficio operata dall' alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli Esercenti attività commerciali, poiché ricopre esclusivamente la carica di amministratore senza partecipare in modo diretto all'attività della azienda e poiché per tale attività di amministratore è già iscritto alla gestione cd. separata ex art. 2, comma
26, L. 335/1995. Ha chiesto dunque dichiararsi inefficace e/o illegittimo l'avviso di addebito opposto.
Si è costituito l' ed ha contestato ogni deduzione di parte opponente. CP_1
In via preliminare ha evidenziato la connessione dell'attuale causa con altre due cause di opposizione ad altri due avvisi di addebito proposte da
CP_ entrambi i fratelli , con i quali l ha richiesto ad entrambi il Pt_1
pagamento dei contributi fissi per il periodo 2021-2022, pur precisando i diversi presupposti processuali e temporali che interessano l'odierno giudizio.
Nel merito, ha dedotto che l'iscrizione del ricorrente per l'assicurazione obbligatoria IVS nella gestione speciale commercianti era stata richiesta direttamente dallo stesso il 13 dicembre 2007 in qualità di socio lavoratore
2 della Re Foia S.r.l. ma successivamente, già nel 2008, aveva contestato la permanenza della sua iscrizione assumendo di essere amministratore della senza svolgere attività con carattere di abitualità e Parte_2
prevalenza ma solo di gestione amministrativa. La richiesta di cancellazione, non accettata dall' , venne respinta dal Tribunale di CP_1
Verona con la sentenza n 675/10 a definizione del giudizio nr r.g.
2644/2009 intentato da parte avversa in opposizione alle cartelle emesse per il mancato pagamento della contribuzione per il lavoro autonomo svolto nella stessa veste di amministratore della medesima Società di cui ancora oggi ricopre la carica. Inoltre, ha dedotto che il ricorrente ha pagato fino a tutto l'anno di competenza 2019, anche se in forma rateale a seguito di istanza in tal senso inoltrata all'Agenzia
[...]
, i contributi fissi dovuti a tale titolo, prestando in tal Controparte_4
modo acquiescenza. Ha evidenziato che la contribuzione è unica per titolo, natura e presupposti, diversificandosi soltanto per date di scadenza del pagamento e per variabilità nel quantum di quella eccedente il minimale e che il ricorrente ha pagato i contributi fissi relativi al periodo
2015-2016.
In ogni caso ha sottolineato comunque che il ricorrente è socio ed amministratore della con sede legale in Sona (Verona), Parte_2
che la società è costituita dai soci e , Controparte_3 Parte_1
soci al 50%, che il ricorrente ha sempre lavorato nella Parte_2
in maniera abituale e prevalente, che l'attività della è di Parte_2
natura prettamente commerciale, consistendo nella commercializzazione delle uova in guscio, che l'attività svolta da ha avuto Parte_1
sempre carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, da cui traeva i suoi redditi, essendo quotidianamente in azienda, dirigendo e
3 organizzando e controllando il lavoro dei dipendenti, autorizzandone le ferie ed eventuali straordinari, stipulando i contratti e intrattenendo i rapporti con clienti e fornitori e con gli istituti di credito. Anche per tali motivi, ritenendo la legittimità dell'iscrizione alla gestione IVS commercianti, ritenendo l'ininfluenza della ulteriore iscrizione alla gestione cd. separata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali articolate da entrambe le parti.
All'esito è stata fissata l'udienza di discussione con concessione di termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa. Parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 537/2025 resa da questo tribunale, in quanto passata in giudicato.
La causa è stata decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente ha proposto opposizione all'avviso di addebito notificato
CP_ dall' ed oggetto di giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art. 24
D. Lgs. 46/99.
La Cassazione ha chiarito che, anche a prescindere dalla esistenza del requisito della natura commerciale dell'attività imprenditoriale, che in questo giudizio non è stato contestato da parte opponente, la qualità di
Pa socio amministratore di non è di per sé il presupposto per l'iscrizione nella gestione commercianti, in quanto deve essere sempre dimostrata la partecipazione del socio all'attività imprenditoriale con abitualità e prevalenza, anche in presenza di doppia iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli
4 esercenti attività commerciali, come nel caso in esame: “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico
CP_ dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi
è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa. (Cass. Civ. Sez. L., sent.
24439/2023).
CP_ La vicenda in esame attiene alla richiesta di pagamento da parte dell' dei contributi a percentuale eccedenti il minimale per il periodo da gennaio
2015 a dicembre 2016 contestata da parte opponente.
Parte ricorrente, in sede di discussione, ha richiamato la sentenza n.
537/2025 resa da questo tribunale, in quanto passata in giudicato. Il richiamo non è pertinente in quanto la citata sentenza riguarda questioni diverse analizzate da questo tribunale in riferimento alla contribuzione
CP_ fissa, e non a percentuale sul reddito, richiesta dall' all'altro socio amministratore della per periodi diversi (2021-2022), Parte_2
successivi rispetto a quello in esame.
CP_ L' ha dimostrato, producendo i doc. 4 bis ter quater quinquies e sexies e con il doc. 5, che l'opponente ha pagato la contribuzione fissa sul reddito prodotto nell'anno 2015 e nell'anno 2016. Parte opponente non ha contestato tale circostanza.
5 La natura della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto è
CP_ la medesima di quella per la quale l'opponente ha già corrisposto all' , sebbene in forma rateale per aver fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate una rateizzazione del debito, la quota parte fissa di contribuzione calcolata sul reddito prodotto negli anni 2015 e 2016. Quella oggetto della attuale richiesta ha il medesimo titolo, con l'unica variazione dovuta all'eccedenza di reddito rispetto al minimale. Con il pagamento dei contributi fissi,
l'opponente ha prestato acquiescenza all'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in contestazione, alla quale è sottesa l'abitualità
e prevalenza dell'attività lavorativa dell'opponente in seno alla società
, in continuità con quanto già accertato da questo Tribunale Parte_2
con la sentenza n. 675/2010, almeno fino agli anni oggetto di causa (2015
e 2016).
L'istruttoria comunque svolta, del resto, ha dimostrato un cambio di passo nell'attività della società . Parte_2
La teste ha dichiarato “Lavoro per la sin dalla Tes_1 Parte_2
costituzione e fino ad oggi. La ha due soci, i fratelli e Parte_2 CP_3
. Sono impiegata e mi occupo della gestione acquisti, Parte_1
vendite, produzione documenti, certificati relativi alle merci, emetto DDT, fatture. La società nel corso del tempo ha modificato la tipologia delle attività poiché i margini si sono ridotti. Si occupa pur sempre di commercio di uova all'ingrosso, soltanto che adesso trattiamo di più prodotto pastorizzato. …. Fino al 2018 circa, l'attività della società consisteva esclusivamente nel la commercializzazione di uova in guscio che, a sua, volta, richiedeva la necessità dello scarico e del carico dei camion. Nel
2018 circa, a tale attività si è affiancata, fino poi a sostituirla quasi del
6 tutto, quella della commercializzazione degli ovoprodotti, che non necessita più del passaggio e giacenza nel nostro magazzino”.
Tali circostanze, ancorché di carattere indiziario, inducono a ritenere che il ruolo svolto dall'opponente nella società abbia subìto Parte_2
modifiche soltanto dal 2018 in poi. Analizzate anche alla luce dell'acquiescenza prestata dall'opponente all'iscrizione alla gestione commercianti, confermano la correttezza per gli anni in contestazione
CP_ dell'iscrizione operata dall' e conferiscono legittimità alla richiesta di pagamento contestata soltanto in questa sede da parte opponente.
Alla luce delle considerazioni espresse l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei vigenti parametri per cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 18 novembre 2018
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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