Art. 25.
Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti".
Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti".