Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 803
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla prescrizione del credito, sia perché la cartella di pagamento sottostante all'intimazione non è stata impugnata nei termini, sia perché la deduzione della prescrizione successiva è stata effettuata per la prima volta con una memoria, in violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 546/1992. Inoltre, anche nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la prescrizione, dato che la cartella è stata notificata in data 18/03/2023 e l'intimazione di pagamento in data 18/12/2024, rispettando il termine triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 803
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 803
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo