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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031018279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249031018279000, portante la cartella di pagamento n. 29320200038914263000 concernente tassa automobilistica anno 2017, per un importo totale dovuto pari a € 287,13, notificata in data 18/12/2024 da Agenzia delle Entrate-
Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e alla Regione Sicilia-Dipartimento delle Finanze, a mezzo pec del 30/12/2024, deduceva la prescrizione del credito tributario contestato;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento del ricorso.
In data 04/03/2025 si costituiva l'Agente della riscossione per eccepire l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
In data 06/01/2025 parte ricorrente depositava memorie con cui insisteva nella censura relativa alla prescrizione del credito tributario contestato.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È agli atti prova della regolare notificazione della cartella di pagamento n. 29320200038914263000 sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata, avvenuta in data 18/03/2023 (copia della relata di notifica, dell'avviso di deposito di atti nella Casa comunale e distinta di postalizzazione raccomandate a. r.). Tale cartella è rimasta inoppugnata, con conseguente consolidamento del credito oggi contestato ed inammissibilità della censura relativa alla prescrizione del predetto credito, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992. Quanto alla prescrizione successiva, anche a voler superare il vaglio di inammissibilità della censura, per genericità, essa è, comunque, inammissibile sotto altro aspetto, in quanto proposta in violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 546/1992, atteso che è stata dedotta per la prima volta con semplice memoria (del 06/01/2026) anziché con motivi aggiunti. Essa è comunque infondata, giacché la cartella risulta notificata in data 18/03/2023 e la successiva intimazione di pagamento, oggi avversata, è stata notificata in data 18/12/2024 e, quindi, nel pieno rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma
51, d. l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in € 100,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031018279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249031018279000, portante la cartella di pagamento n. 29320200038914263000 concernente tassa automobilistica anno 2017, per un importo totale dovuto pari a € 287,13, notificata in data 18/12/2024 da Agenzia delle Entrate-
Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e alla Regione Sicilia-Dipartimento delle Finanze, a mezzo pec del 30/12/2024, deduceva la prescrizione del credito tributario contestato;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento del ricorso.
In data 04/03/2025 si costituiva l'Agente della riscossione per eccepire l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
In data 06/01/2025 parte ricorrente depositava memorie con cui insisteva nella censura relativa alla prescrizione del credito tributario contestato.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È agli atti prova della regolare notificazione della cartella di pagamento n. 29320200038914263000 sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata, avvenuta in data 18/03/2023 (copia della relata di notifica, dell'avviso di deposito di atti nella Casa comunale e distinta di postalizzazione raccomandate a. r.). Tale cartella è rimasta inoppugnata, con conseguente consolidamento del credito oggi contestato ed inammissibilità della censura relativa alla prescrizione del predetto credito, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992. Quanto alla prescrizione successiva, anche a voler superare il vaglio di inammissibilità della censura, per genericità, essa è, comunque, inammissibile sotto altro aspetto, in quanto proposta in violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 546/1992, atteso che è stata dedotta per la prima volta con semplice memoria (del 06/01/2026) anziché con motivi aggiunti. Essa è comunque infondata, giacché la cartella risulta notificata in data 18/03/2023 e la successiva intimazione di pagamento, oggi avversata, è stata notificata in data 18/12/2024 e, quindi, nel pieno rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma
51, d. l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in € 100,00.