CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2766/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15632/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJDTJDM000612 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1928/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato l' avviso di accertamento n. TJDTJDM000612/2024 notificato il 19/07/2024 avente ad oggetto IRPEF ed Addizionali Regionali e
Comunali 2018.
La ricorrente notificava in data 10/10/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate e depositava lo stesso presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 16/10/2024. Con l'avviso di accertamento n.
TJDTJDM000612/2024, notificato il 19 luglio 2024, l'Ufficio Territoriale di Albano Laziale, esaminata la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF presentata, per il periodo d'imposta 2018, dalla signora Ricorrente_1
, a seguito della segnalazione n. TJDTJDM000612 del 08/07/2024 effettuata dalla Divisione Contribuenti, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, dalla quale è risultato che la ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a quelli dichiarati ed ha recuperato ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R.
n. 600/73 le maggiori imposte dovute oltre interessi e sanzioni. La differenza calcolata deriva dalla certificazione unica (CU) presentata dal sostituto d'imposta Società_1 SR in liquidazione, con sede in Indirizzo_1. Con il proprio ricorso la ricorrente eccepiva con unico motivo di ricorso la falsità della CU emesso dall'
Società_1 SR in liquidazione contenente emolumenti alla stessa mai corrisposti. A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente affermava di aver presentato presso la Guardia di Finanza – Compagnia di Velletri due esposti rispettivamente in data 22/08/2019 e 04/09/2019. Nel primo dichiarava che la falsità del CU
2018 derivava dal fatto che vi erano indicati come corrisposti stipendi fino al luglio del 2018, data in cui era stata recapitata la lettera di licenziamento, mentre, di fatto, avrebbe ricevuto lo stipendio solo fino al mese di marzo. Nel secondo sporgeva querela nei confronti del signor _1 per i medesimi fatti sopra descritti. Allegava a comprova di quanto affermato l'estratto conto dove venivano accreditati gli stipendi.
In data 18/10/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, il quale Ente, affermava che, con la documentazione allegata, parte ricorrente non aveva assolto l'onore probatorio;
la copia dell'estratto conto bancario riportante gli accrediti dello stipendio fino al mese di marzo non provava alcunché e che una persona poteva avere contemporaneamente due conti/corrente diversi, mentre l'esposto denuncia alla Guardia di
Finanza non provava che quanto dichiarato corrispondesse alla realtà dei fatti. Sempe secondo l' Ufficio, dalle interrogazioni al Sistema dell'Anagrafe Tributaria risultava che nessuna verifica era stata posta in essere dalla GdF nei confronti dell'Società_1 né nei confronti del suo legale rappresentante _1 . L'Ufficio affermava che, la ricorrente per dimostrare l'eventuale errore da parte dell'Ufficio avrebbe dovuto produrre un documento dell'Società_1 SR (CU rettificativo) da cui risultasse in modo inequivocabile, la legittimità delle proprie doglianze.
Con memorie illustrative presentate in data 22 gennaio 2026, la parte ricorrente contestava tutto quanto ex- adverso affermato dall'Ufficio, segnalando che, il Tribunale Ordinario Fallimentare di Roma ha dichiarato il fallimento della società Società_1 SR in data 03/07/2019 e che, a fronte della sentenza dichiarativa di fallimento, la signora Ricorrente_1 ha presentato istanza per ammissione al passivo, richiedendo i crediti vantate per retribuzione mai percepite a partire dal mese di aprile 2018 in poi. Le somme richieste sono state ammesse al passivo con provvedimento del 20/02/2020.
La causa era trattenuta in decisione in data 10/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Questo Giudice, per quanto riguarda l'argomentazione posta in essere dell' Ufficio, circa l' esistenza di un secondo conto corrente, dove potrebbero essere stati accreditati gli stipendi non pagati dal datore dilavoro, considerato che il D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, ha istituito l'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF), ritiene che, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un secondo conto corrente intestato alla Sig.ra
Ricorrente_1, avendo a disposizione la sopra indicata banca dati. Con riferimento alla denuncia/querela presentata dalla contribuente alla Guardia di Finanza e depositata anche all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, così come documentato nel ricorso, la tesi dell'Ufficio secondo cui non risulterebbero poste in essere verifiche a carico dell'Società_1 e del suo legale rappresentante Sig. _1, tale circostanza fa si che l' argomentazione risulta ingiustificata, giacchè gli Uffici di fronte ad una circostanziata denuncia presentata dalla contribuente e che gli stessi non abbiano svolto alcun tipo di indagine, non può essere oggetto di esonero per l'Ufficio da responsabilità e che tale mancanza non può essere addebitata al contribuente.
Quanto alla Certificazione CU inviata alla Sig.ra Ricorrente_1, questo Organo Giudicante accerta la non conformità dei redditi tra quanto dichiarato dal sostituto di imposta con quanto effettivamente percepito, ragione per la quale, risulta infondata la considerazione svolta dall'Ufficio che sarebbe stata sufficiente la produzione di una CU rettificativa per dimostrare “l'errore” dei dati, dal momento che detto documento è stato oggetto di denuncia/querela alla Guardia di Finanza. Se si afferma nella denuncia che l'atto presupposto
è non veritiero, non è possibile richiederne una rettifica al datore di lavoro.
Da documentazione depositata in atti, si accerta che il Tribunale Ordinario Fallimentare di Roma ha dichiarato con sentenza n. 536/2019 del 03 luglio 2019 il fallimento della Soc. Società_1 SRL in liquidazione attribuendo alla procedura il n. 511/2019 e contestuale nomina del Curatore il Dott. Nominativo_2. A fronte della sentenza dichiarativa di fallimento, la Sig.ra Ricorrente_1, presentava istanza per l'ammissione al passivo del fallimento, richiedendo i crediti vantati per retribuzioni mai percepite a partire dal mese di aprile
2018 in poi (periodo contestato). Le somme sono state ammesse al passivo con provvedimento del 20 febbraio 2020. Questo dimostra l'erroneità della tesi dell'Ufficio e la veridicità del mancato pagamento, dal mese di Aprile 2018, delle retribuzione alla parte ricorrente da parte del datore di lavoro. Per quanto sopra esposto l'Amministrazione Finanziaria dovrà rideterminare l'esatto imponibile della CU considerando le retribuzione fino al mese di marzo 2018, mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni e rettificare la dichiarazione dei redditi per l' anno d' imposta 2018 e procedere alla rettifica dell'avviso di accertamento oggetto di contestazione, con l'esatta rideterminazione dell' IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovute.
Il ricorso è parzialmente accolto. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese di lite compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15632/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJDTJDM000612 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1928/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato l' avviso di accertamento n. TJDTJDM000612/2024 notificato il 19/07/2024 avente ad oggetto IRPEF ed Addizionali Regionali e
Comunali 2018.
La ricorrente notificava in data 10/10/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate e depositava lo stesso presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 16/10/2024. Con l'avviso di accertamento n.
TJDTJDM000612/2024, notificato il 19 luglio 2024, l'Ufficio Territoriale di Albano Laziale, esaminata la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF presentata, per il periodo d'imposta 2018, dalla signora Ricorrente_1
, a seguito della segnalazione n. TJDTJDM000612 del 08/07/2024 effettuata dalla Divisione Contribuenti, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, dalla quale è risultato che la ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a quelli dichiarati ed ha recuperato ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R.
n. 600/73 le maggiori imposte dovute oltre interessi e sanzioni. La differenza calcolata deriva dalla certificazione unica (CU) presentata dal sostituto d'imposta Società_1 SR in liquidazione, con sede in Indirizzo_1. Con il proprio ricorso la ricorrente eccepiva con unico motivo di ricorso la falsità della CU emesso dall'
Società_1 SR in liquidazione contenente emolumenti alla stessa mai corrisposti. A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente affermava di aver presentato presso la Guardia di Finanza – Compagnia di Velletri due esposti rispettivamente in data 22/08/2019 e 04/09/2019. Nel primo dichiarava che la falsità del CU
2018 derivava dal fatto che vi erano indicati come corrisposti stipendi fino al luglio del 2018, data in cui era stata recapitata la lettera di licenziamento, mentre, di fatto, avrebbe ricevuto lo stipendio solo fino al mese di marzo. Nel secondo sporgeva querela nei confronti del signor _1 per i medesimi fatti sopra descritti. Allegava a comprova di quanto affermato l'estratto conto dove venivano accreditati gli stipendi.
In data 18/10/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, il quale Ente, affermava che, con la documentazione allegata, parte ricorrente non aveva assolto l'onore probatorio;
la copia dell'estratto conto bancario riportante gli accrediti dello stipendio fino al mese di marzo non provava alcunché e che una persona poteva avere contemporaneamente due conti/corrente diversi, mentre l'esposto denuncia alla Guardia di
Finanza non provava che quanto dichiarato corrispondesse alla realtà dei fatti. Sempe secondo l' Ufficio, dalle interrogazioni al Sistema dell'Anagrafe Tributaria risultava che nessuna verifica era stata posta in essere dalla GdF nei confronti dell'Società_1 né nei confronti del suo legale rappresentante _1 . L'Ufficio affermava che, la ricorrente per dimostrare l'eventuale errore da parte dell'Ufficio avrebbe dovuto produrre un documento dell'Società_1 SR (CU rettificativo) da cui risultasse in modo inequivocabile, la legittimità delle proprie doglianze.
Con memorie illustrative presentate in data 22 gennaio 2026, la parte ricorrente contestava tutto quanto ex- adverso affermato dall'Ufficio, segnalando che, il Tribunale Ordinario Fallimentare di Roma ha dichiarato il fallimento della società Società_1 SR in data 03/07/2019 e che, a fronte della sentenza dichiarativa di fallimento, la signora Ricorrente_1 ha presentato istanza per ammissione al passivo, richiedendo i crediti vantate per retribuzione mai percepite a partire dal mese di aprile 2018 in poi. Le somme richieste sono state ammesse al passivo con provvedimento del 20/02/2020.
La causa era trattenuta in decisione in data 10/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Questo Giudice, per quanto riguarda l'argomentazione posta in essere dell' Ufficio, circa l' esistenza di un secondo conto corrente, dove potrebbero essere stati accreditati gli stipendi non pagati dal datore dilavoro, considerato che il D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, ha istituito l'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF), ritiene che, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un secondo conto corrente intestato alla Sig.ra
Ricorrente_1, avendo a disposizione la sopra indicata banca dati. Con riferimento alla denuncia/querela presentata dalla contribuente alla Guardia di Finanza e depositata anche all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, così come documentato nel ricorso, la tesi dell'Ufficio secondo cui non risulterebbero poste in essere verifiche a carico dell'Società_1 e del suo legale rappresentante Sig. _1, tale circostanza fa si che l' argomentazione risulta ingiustificata, giacchè gli Uffici di fronte ad una circostanziata denuncia presentata dalla contribuente e che gli stessi non abbiano svolto alcun tipo di indagine, non può essere oggetto di esonero per l'Ufficio da responsabilità e che tale mancanza non può essere addebitata al contribuente.
Quanto alla Certificazione CU inviata alla Sig.ra Ricorrente_1, questo Organo Giudicante accerta la non conformità dei redditi tra quanto dichiarato dal sostituto di imposta con quanto effettivamente percepito, ragione per la quale, risulta infondata la considerazione svolta dall'Ufficio che sarebbe stata sufficiente la produzione di una CU rettificativa per dimostrare “l'errore” dei dati, dal momento che detto documento è stato oggetto di denuncia/querela alla Guardia di Finanza. Se si afferma nella denuncia che l'atto presupposto
è non veritiero, non è possibile richiederne una rettifica al datore di lavoro.
Da documentazione depositata in atti, si accerta che il Tribunale Ordinario Fallimentare di Roma ha dichiarato con sentenza n. 536/2019 del 03 luglio 2019 il fallimento della Soc. Società_1 SRL in liquidazione attribuendo alla procedura il n. 511/2019 e contestuale nomina del Curatore il Dott. Nominativo_2. A fronte della sentenza dichiarativa di fallimento, la Sig.ra Ricorrente_1, presentava istanza per l'ammissione al passivo del fallimento, richiedendo i crediti vantati per retribuzioni mai percepite a partire dal mese di aprile
2018 in poi (periodo contestato). Le somme sono state ammesse al passivo con provvedimento del 20 febbraio 2020. Questo dimostra l'erroneità della tesi dell'Ufficio e la veridicità del mancato pagamento, dal mese di Aprile 2018, delle retribuzione alla parte ricorrente da parte del datore di lavoro. Per quanto sopra esposto l'Amministrazione Finanziaria dovrà rideterminare l'esatto imponibile della CU considerando le retribuzione fino al mese di marzo 2018, mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni e rettificare la dichiarazione dei redditi per l' anno d' imposta 2018 e procedere alla rettifica dell'avviso di accertamento oggetto di contestazione, con l'esatta rideterminazione dell' IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovute.
Il ricorso è parzialmente accolto. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese di lite compensate.