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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1296/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14435/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150249486802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150249486802 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 890/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistenti: Si riportano ai motivi esposti negli atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF[...]), nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società Società_1 snc di Nominativo_1 (CF P.IVA_1), difesa dagli avv.ti Nominativo_2 e Difensore_1, la cartella di pagamento n. 07120240150249486802, avente ad oggetto imposta TARI per gli anni 2011/2012, relativa all'avviso di accertamento n. AV 22660/29 del
30/10/2016 emesso dalla Sapna per la provincia di Napoli per l'importo di euro 25.714,88.
Illustra la ricorrente la pendenza di analogo giudizio avente il medesimo oggetto relativo alla medesima cartella in quanto già notificata alla società debitrice Società_1 di cui la ricorrente è socia illimitatamente responsabile, iscritta al Rg n.3188/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli con cui chiede la riunione, nel merito ed in diritto contesta la legittimità della pretesa impositiva per l'esistenza di un intervenuto giudicatpo essendo stata la materia già oggetto di precedente impugnativa relativa proprio ai prodromici avvisi di acertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che con sentenza n. 3431/2018 aveva accolto parzialmente il ricorso annullando l'avviso di accertamento limitatamente all'anno 2010 ed aveva ridotto la superficie accertata, rilevava, altresì, di aver provveduto al pagamento dell'importo ancora dovuto e di aver presentato Istanza di annullamento al Comune di Napoli ed per i su indicati motivi chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della cartella di pagamento.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC che ha contestato la propria mancanza di legittimazione passiva, essendo estranea al processo di formazione del ruolo in quanto esso
è di competenza esclusiva dell'ente impositore, la legittimità della cartella di pagamento e chiedeva, l'integrazione del contraddittorio con la Società_2 quale ente impositore, concludendo con la richiesta del rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Società_2 ha, pur se regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta l'attività accertativa di competenza esclusiva della Società_2 spa
Con ulteriori memorie aggiunte la parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 16746/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, sezione 26, ha accolto il prodromico ricorso proposto dalla società il Società_1 snc di Nominativo_1 avverso la medesima cartella di pagamento già notificata alla società.
Il ricorso è stato trattato nella Pubblica Udienza del 21 gennaio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non può che essere preso atto che con la sentenza n. 16476/2025 la Corte di Giustizia di Napoli ha già statuito, in accoglimento del ricorso proposto dalla garage Società_1 snc di cui la ricorrente è socia illimitatamente responsabile, sulla medesima cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e come tale prodromica al presente giudizio.
La suddetta sentenza fa, pertanto, stato per cui il ricorso non può che essere accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO Nominativo_3 L'ATTO IMPUGNATO E CONDANNA LA SAPNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 1500,00 OLTRE IVA E CPA ED
ONERI ACCESSORI COME PER LEGGE SE DOVUTI E RIMBORSO CUT DA DISTRARSI A FAVORE
DEL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14435/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150249486802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150249486802 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 890/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistenti: Si riportano ai motivi esposti negli atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la sig.ra Ricorrente_1 (CF[...]), nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società Società_1 snc di Nominativo_1 (CF P.IVA_1), difesa dagli avv.ti Nominativo_2 e Difensore_1, la cartella di pagamento n. 07120240150249486802, avente ad oggetto imposta TARI per gli anni 2011/2012, relativa all'avviso di accertamento n. AV 22660/29 del
30/10/2016 emesso dalla Sapna per la provincia di Napoli per l'importo di euro 25.714,88.
Illustra la ricorrente la pendenza di analogo giudizio avente il medesimo oggetto relativo alla medesima cartella in quanto già notificata alla società debitrice Società_1 di cui la ricorrente è socia illimitatamente responsabile, iscritta al Rg n.3188/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli con cui chiede la riunione, nel merito ed in diritto contesta la legittimità della pretesa impositiva per l'esistenza di un intervenuto giudicatpo essendo stata la materia già oggetto di precedente impugnativa relativa proprio ai prodromici avvisi di acertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che con sentenza n. 3431/2018 aveva accolto parzialmente il ricorso annullando l'avviso di accertamento limitatamente all'anno 2010 ed aveva ridotto la superficie accertata, rilevava, altresì, di aver provveduto al pagamento dell'importo ancora dovuto e di aver presentato Istanza di annullamento al Comune di Napoli ed per i su indicati motivi chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della cartella di pagamento.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC che ha contestato la propria mancanza di legittimazione passiva, essendo estranea al processo di formazione del ruolo in quanto esso
è di competenza esclusiva dell'ente impositore, la legittimità della cartella di pagamento e chiedeva, l'integrazione del contraddittorio con la Società_2 quale ente impositore, concludendo con la richiesta del rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Società_2 ha, pur se regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta l'attività accertativa di competenza esclusiva della Società_2 spa
Con ulteriori memorie aggiunte la parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 16746/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, sezione 26, ha accolto il prodromico ricorso proposto dalla società il Società_1 snc di Nominativo_1 avverso la medesima cartella di pagamento già notificata alla società.
Il ricorso è stato trattato nella Pubblica Udienza del 21 gennaio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non può che essere preso atto che con la sentenza n. 16476/2025 la Corte di Giustizia di Napoli ha già statuito, in accoglimento del ricorso proposto dalla garage Società_1 snc di cui la ricorrente è socia illimitatamente responsabile, sulla medesima cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e come tale prodromica al presente giudizio.
La suddetta sentenza fa, pertanto, stato per cui il ricorso non può che essere accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO Nominativo_3 L'ATTO IMPUGNATO E CONDANNA LA SAPNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 1500,00 OLTRE IVA E CPA ED
ONERI ACCESSORI COME PER LEGGE SE DOVUTI E RIMBORSO CUT DA DISTRARSI A FAVORE
DEL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.