Art. 15.
L'alinea c) dell' art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito come appresso:
"c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata, all'esercizio di tale attivita'".
L'alinea c) dell' art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito come appresso:
"c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata, all'esercizio di tale attivita'".