Articolo 15 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 14Articolo 16
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27 novembre 1949
Art. 15.
L'alinea c) dell' art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito come appresso:
"c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata, all'esercizio di tale attivita'".
Entrata in vigore il 27 novembre 1949