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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/05/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4863/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MONDINI SIMONE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 Le parti, con nota di deposito del 14/05/2025, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto per divorzio, che qui di seguito si riportano:
“9) Darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio una
volta decorso il termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione, in sede di separazione, avanti al
Giudice ai sensi dell'art. 473bis.51 cpc e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di
divorzio, disporsi l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio celebrato tra le parti in
data 10/06/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio (VR),
anno 2012, numero 13, parte I, scegliendo il regime della separazione dei beni.
10) Darsi atto che le parti si dichiarano autonome dal punto di vista economico ad ogni effetto di legge
e dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile ex art. 5 Legge 898/70 non ritenendo sussistenti i
presupposti di legge.
11) Le parti confermano, altresì, di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla
reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e/o a qualsivoglia altro pregresso
rapporto economico e, quindi, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo,
causa o ragione, dedotta o deducibile, ritenendo di dover chiudere tombalmente ogni ed eventuale
pregressa posizione.
12) Per quanto non espressamente e/o diversamente previsto vengono confermate le restanti condizioni
di separazione.
13) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza dep. il 16/07/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato tra Pt_1
con contestuale ordinanza è stata rimessa la causa sul ruolo in
[...] Parte_2
merito all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc , hanno depositato nota il 14/05/2025 con la quale hanno dichiarato altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN
BONIFACIO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa,
la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN BONIFACIO il 10/06/2012 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di SAN BONIFACIO (VR) ( anno 2012, numero 13, parte I), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN
BONIFACIO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4863/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MONDINI SIMONE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 Le parti, con nota di deposito del 14/05/2025, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto per divorzio, che qui di seguito si riportano:
“9) Darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio una
volta decorso il termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione, in sede di separazione, avanti al
Giudice ai sensi dell'art. 473bis.51 cpc e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di
divorzio, disporsi l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio celebrato tra le parti in
data 10/06/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio (VR),
anno 2012, numero 13, parte I, scegliendo il regime della separazione dei beni.
10) Darsi atto che le parti si dichiarano autonome dal punto di vista economico ad ogni effetto di legge
e dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile ex art. 5 Legge 898/70 non ritenendo sussistenti i
presupposti di legge.
11) Le parti confermano, altresì, di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla
reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e/o a qualsivoglia altro pregresso
rapporto economico e, quindi, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo,
causa o ragione, dedotta o deducibile, ritenendo di dover chiudere tombalmente ogni ed eventuale
pregressa posizione.
12) Per quanto non espressamente e/o diversamente previsto vengono confermate le restanti condizioni
di separazione.
13) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza dep. il 16/07/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato tra Pt_1
con contestuale ordinanza è stata rimessa la causa sul ruolo in
[...] Parte_2
merito all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc , hanno depositato nota il 14/05/2025 con la quale hanno dichiarato altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN
BONIFACIO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa,
la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN BONIFACIO il 10/06/2012 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di SAN BONIFACIO (VR) ( anno 2012, numero 13, parte I), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN
BONIFACIO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4