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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5705/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice OB EL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
OB EL
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OB EL, all'esito dell'udienza del 7 novembre
2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2025 promossa da:
● , GIÀ Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fabbri, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Novara, alla via San Francesco d'Assisi n. 5/C, presso il difensore attore/opponente contro
● (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
AR OS AL, ZA AL e ES DE IG VA, elettivamente domiciliato in
, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale CP_1
convenuto/opposto in punto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 04-02-2025 Parte_1
, già ha convenuto avanti questo Tribunale il ,
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
2024043010757883006507717 per euro 15.735,75 emessa dal in data 29-11-2024 Controparte_1 pagina 2 di 11 e notificata in data 08-01-2025; nel merito, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica dei verbali da n. 1 a n. 36 e n. 38 e per errata notifica alla precedente sede legale dei verbali n. 37 e da n. 39 a n. 56; in via subordinata, con riferimento ai verbale da n. 1 a n. 36 e n. 38,
l'applicazione del beneficio di cui all'art. 204, comma 7, C.d.S. con riduzione della sanzione per ciascuno dei verbali alla sola pena base e con ulteriore riduzione del 30% per pagamento in termine pari a euro 56,00 per verbale, tenuto conto che i trasporti eseguiti riguardavano ammalati di Sclerosi
Laterale Amiotrofica per e da strutture ospedaliere e di cura.
Parte attrice/opponente ha dedotto quanto segue:
- in data 08-01-2025 riceveva presso la sua attuale sede legale in , alla via G.B. Parte_1 CP_1
Pergolesi n. 6, l'ingiunzione di pagamento avversata avente ad oggetto una serie di infrazioni al Codice della Strada relative al veicolo per trasporto disabili targato EB425BV, commesse tra il 04-01-2017 e il
29-12-2017, con riferimento a verbali notificati e non impugnati;
- dopo aver ricevuto dal l'avviso bonario n. 20200430252492094636707 del 18-12- Controparte_1
2020, primo atto ricevuto, stante l'omessa notifica degli atti prodromici, in data 24-02-2020
l'associazione inviava all'Ente una richiesta di riesame in autotutela della posizione, che rimaneva senza esito;
- nelle more del trasloco tra la vecchia sede in , alla via Ortles n. 22/4 - ove sono stati notificati i CP_1
verbali - e la nuova sede posta in , alla via Pergolesi n. 6, l'associazione aveva attivato il servizio CP_1
SEGUIMI di per il periodo 03-08-2016/02-08-2017; Controparte_2
- il cambio di sede veniva comunicato all'Agenzia delle Entrate in data 06-05-2017;
- nonostante la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e l'attivazione della procedura i CP_3
verbali hanno continuato ad essere notificati presso la vecchia sede legale;
- inoltre, il verbale n. 38 riguardava l'infrazione commessa da altro veicolo destinato al trasporto malati, con targa EB423VB, che disponeva di autorizzazione alla circolazione in area riservata.
In data 10-04-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato;
nel merito, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e, in via subordinata, di respingere le domande formulate dall'attore con conferma dell'ingiunzione impugnata.
Parte convenuta ha dedotto quanto segue:
pagina 3 di 11 - le n. 56 infrazioni al C.d.S. poste a fondamento dell'ingiunzione opposta sono state tutte regolarmente notificate all'attrice nel periodo 17-03-2017/19-03-2018 e nei termini di legge;
- la notifica è stata effettuata alla sede legale quale risultante dal PRA ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e cioè in , al viale Ortles n. 22/4 e si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; CP_1
- in mancanza di aggiornamento della carta di circolazione, le notifiche sono state correttamente effettuate presso l'indirizzo risultante al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli;
- in mancanza di pagamento ovvero di opposizione, i verbali sono diventati titolo esecutivo, acquistando il carattere della definitività e dell'intangibilità;
- le contestazioni elevate sono corrette perché i due veicoli di proprietà dell'associazione, nel periodo gennaio-dicembre 2017, erano privi del contrassegno necessario per circolare nelle corsie riservate/ZTL/area C;
- in data 29-01-2021, l'Ente ha inviato all'attrice un avviso bonario presso la sede legale risultante dall'Agenzia delle Entrate, al quale non ha fatto seguito alcun pagamento.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17-04-2025 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. al 24-06-2025. All'esito di tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 07-11-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata da è fondata e deve essere accolta per la ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. In via generale, pare utile rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisca il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale.
I citati principi sono pacificamente applicabili anche all'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910, concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, data la facoltà per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al citato regio decreto e considerato che anche in tal caso l'attività di riscossione si fonda su verbali di contestazione divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione.
2.2. Ciò posto, l'ingiunzione opposta si fonda su n. 56 verbali di accertamento di violazioni del codice pagina 4 di 11 della strada.
Dalla documentazione prodotta dal emerge che tutti i verbali sono stati notificati tra il 09-03- CP_1
2017 e il 19-03-2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e che per tali notifiche il ha prodotto la relata CP_1
di notifica redatta dal messo notificatore attestante l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in considerazione dell'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di , al viale Ortles n. 22/4 (doc. da CP_1
n. 1 a n. 56).
Ciò posto, per verificare la correttezza del procedimento notificatorio, occorre esaminare separatamente le notifiche effettuate prima del 06-05-2017 – cioè, della data di comunicazione della variazione di sede legale dell'associazione all'Agenzia delle Entrate (doc. n. 4 di parte opponente e n.
59 di parte convenuta) – da quelle effettuate successivamente.
Ora, sebbene le notifiche anteriori al 06-05-2017 siano state correttamente eseguite presso la sede legale della società per come risultante dai pubblici registri in , al viale Ortles n. 22/4, CP_1
risultando del tutto irrilevante e non opponibile all'Ente l'attivazione del servizio “seguimi” di
[...]
il procedimento notificatorio non si è, però, perfezionato. Controparte_2
Ciò vale per i seguenti n. 38 verbali:
pagina 5 di 11 pagina 6 di 11 In particolare, si osserva che ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e
141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Analogamente la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati si esegue nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, c.p.c. cioè dove svolgono la loro attività in modo continuativo ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di irreperibilità della persona giuridica ovvero degli enti privi di personalità giuridica, è necessario tentare la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza, effettuando le opportune ricerche anagrafiche (Cass. n. 2924/2024; n. 25219/2023).
Solo qualora anche il legale rappresentante risulti irreperibile, si può procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti di quest'ultimo (Cass. n. 17251/2023).
Pertanto, come insegna la Suprema Corte, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è ammissibile solo nei pagina 7 di 11 confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, non verso l'ente stesso in forma impersonale.
Pertanto, non è permesso effettuare una notifica per irreperibilità assoluta direttamente alla società/ente.
Nel caso di specie, con riferimento alle modalità di notifica dei suindicati verbali di accertamento, la circostanza che l'ente creditore non indichi nell'atto da notificare la persona del legale rappresentante di imponeva di non applicare l'art. 145 c.p.c., comma 3, c.p.c. , ma di effettuare le Parte_1
dovute ricerche sulla residenza/dimora abituale del legale rappresentante (cfr. Cass. n. 25219/2023).
La notifica è, quindi, nulla.
Quanto alle notifiche effettuate dopo la data del 06-05-2017, quindi, con riferimento agli ulteriori n.
18 verbali, anche per questi – tutti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. direttamente all'associazione - il procedimento notificatorio non si è perfezionato per le medesime ragioni già esposte.
In questo caso, le risultanze documentali non consentono di ritenere il perfezionarsi del procedimento di notificazione anche per un'altra ragione: le notifiche non risultano eseguite presso l'effettiva/reale sede legale dell'associazione che, in base alla certificazione prodotta, dal 06-05-2017
– e non dal 28-06-2024 come erroneamente ritenuto dal - si individua nell'indirizzo di CP_1
, alla via Pergolesi n. 6, e quindi in un recapito diverso da quello indicato nelle relate prodotte, CP_1
rientrando sempre nella sfera di disponibilità del notificante compiere gli accertamenti sulla correttezza ed attualità del luogo di residenza/domicilio/sede.
2.3. A fronte di ciò, la questione controversa attiene alla possibilità di fare valere in questa sede tale doglianza, attraverso la contestazione dell'ingiunzione di pagamento notificata dal CP_1
nonostante risulti documentata la ricezione da parte dell'opponente della notifica in data 18-12-2020 di un avviso bonario richiedente il pagamento della somma di euro 10.076,00 in forza degli stessi verbali di contestazione (doc. n. 58 di parte convenuta).
Occorre partire dai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza
22080/2017. In tale pronuncia la Corte ha, in particolare, rilevato che l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, è quella prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e che tale azione va esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento nel caso in cui l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione per l'omessa od invalida notificazione del verbale o dell'ordinanza- ingiunzione.
Diversamente, nel caso di atto conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma pagina 8 di 11 intervenuta oltre il termine di cui all'art. 201 C.d.S., l'azione va esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento.
La Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 01 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Secondo la prospettazione del nel caso in esame difettano i presupposti delineati da tale CP_1
pronuncia e dalle successive sentenze di legittimità per poter far valere tale vizio con l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, in quanto non sarebbe il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza delle sanzioni, richiamando l'avviso bonario notificato il 29-01-2021.
Al riguardo ritiene il Tribunale, differentemente da quanto prospettato dal convenuto, che l'azione volta a fare valere il mancato perfezionarsi della notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada non sia preclusa.
Innanzitutto, è risultato che per tutti i verbali notificati ex art. 143 c.p.c non vi è stata una valida notifica degli atti, neppure tardiva rispetto al termine di cui all'art. 201 C.d.S., dal momento che per effetto dell'errore nel procedimento notificatorio e, dopo il 06-05-2017, anche nell'indirizzo, nessuno dei verbali stessi è pervenuto nella sfera di conoscibilità della parte, il che, nell'escludere l'acquisizione di efficacia di titolo esecutivo in capo ai citati verbali, porta già di per sé a considerare ammissibile la presente opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento fondata su tali titoli, tempestivamente proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione opposta (08-01-
2025/04-02-2025).
In secondo luogo, l'individuazione del primo atto con cui il trasgressore viene portato a conoscenza della sanzione irrogata presuppone pur sempre che si sia in presenza di un atto suscettibile di essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria.
Nel caso in esame è dubbio che tale requisito sussista in relazione all'avviso bonario, che è un atto pagina 9 di 11 considerato non impugnabile per vizi propri al di fuori della materia tributaria.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20919/2021, dopo avere affermato la non impugnabilità di tale atto per vizi propri, si è limitata a prospettare la possibile estensione del principio affermato da Cass. S.U. n. 22080/2017 sulla esperibilità dell'azione recuperatoria, anche all'avviso bonario, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e l'eventuale possibilità per il debitore di proporre un'azione di accertamento negativo.
Tuttavia, vertendo la sentenza su una fattispecie diversa, non vi è stata una espressa pronuncia su tale aspetto.
In ogni caso, l'eventuale possibile esperimento di un'azione di accertamento negativo attraverso un avviso che non è equivalente al precetto, né costituisce atto esecutivo e che non costituisce un atto autonomamente impugnabile, non può essere ritenuta preclusiva della possibilità per il destinatario di svolgere l'azione recuperatoria all'atto della notifica di un atto, quale l'ingiunzione ex R.D. n.
639/1910, che è pacificamente contestabile davanti all'autorità giurisdizionale, data la sua funzione sostitutiva del precetto, oltre che del titolo esecutivo.
Diversamente, si verrebbe a configurare a carico della parte che non ha ricevuto una valida notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione un'ipotesi di decadenza - non sorretta da alcuna previsione normativa - dalla possibilità di agire in giudizio per fare valere tale vizio proprio contestando il primo atto impugnabile nell'ambito del procedimento di accertamento e riscossione mediante gli strumenti processuali approntati dall'ordinamento.
Peraltro, la proponibilità di un'autonoma azione di accertamento negativo a fronte della notifica di un atto non impugnabile è dato non pacifico in giurisprudenza.
Infine, in ogni caso, anche a volere accedere ad una diversa ricostruzione, occorre considerare che, come emerge dall'esame dell'avviso bonario, è lo stesso ad avere indicato – nell'avviso CP_1
stesso - che si tratta di un mero atto informativo e come tale non è impugnabile, preannunciando, in caso di mancato pagamento della somma ivi esposta, l'emissione dell'ingiunzione “per regolarizzare questo sollecito” (doc. n. 58 di parte convenuta).
Alla luce dei formulati rilievi, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta in relazione all'intero credito portato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte attrice/opponente e a carico della parte convenuta nella misura direttamente determinata in pagina 10 di 11 dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria e decisionale liquidate ai valori minimi, stante l'assenza di istruttoria e la trattazione cartolare dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, già , annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2024043010757883006507717
[...] Parte_2
per euro 15.735,75 emessa dal in data 29-11-2024 e notificata in data 08-01-2025; Controparte_1
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice/opponente, che Controparte_1
liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
OB EL
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice OB EL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
OB EL
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OB EL, all'esito dell'udienza del 7 novembre
2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2025 promossa da:
● , GIÀ Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fabbri, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Novara, alla via San Francesco d'Assisi n. 5/C, presso il difensore attore/opponente contro
● (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
AR OS AL, ZA AL e ES DE IG VA, elettivamente domiciliato in
, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale CP_1
convenuto/opposto in punto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 04-02-2025 Parte_1
, già ha convenuto avanti questo Tribunale il ,
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
2024043010757883006507717 per euro 15.735,75 emessa dal in data 29-11-2024 Controparte_1 pagina 2 di 11 e notificata in data 08-01-2025; nel merito, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica dei verbali da n. 1 a n. 36 e n. 38 e per errata notifica alla precedente sede legale dei verbali n. 37 e da n. 39 a n. 56; in via subordinata, con riferimento ai verbale da n. 1 a n. 36 e n. 38,
l'applicazione del beneficio di cui all'art. 204, comma 7, C.d.S. con riduzione della sanzione per ciascuno dei verbali alla sola pena base e con ulteriore riduzione del 30% per pagamento in termine pari a euro 56,00 per verbale, tenuto conto che i trasporti eseguiti riguardavano ammalati di Sclerosi
Laterale Amiotrofica per e da strutture ospedaliere e di cura.
Parte attrice/opponente ha dedotto quanto segue:
- in data 08-01-2025 riceveva presso la sua attuale sede legale in , alla via G.B. Parte_1 CP_1
Pergolesi n. 6, l'ingiunzione di pagamento avversata avente ad oggetto una serie di infrazioni al Codice della Strada relative al veicolo per trasporto disabili targato EB425BV, commesse tra il 04-01-2017 e il
29-12-2017, con riferimento a verbali notificati e non impugnati;
- dopo aver ricevuto dal l'avviso bonario n. 20200430252492094636707 del 18-12- Controparte_1
2020, primo atto ricevuto, stante l'omessa notifica degli atti prodromici, in data 24-02-2020
l'associazione inviava all'Ente una richiesta di riesame in autotutela della posizione, che rimaneva senza esito;
- nelle more del trasloco tra la vecchia sede in , alla via Ortles n. 22/4 - ove sono stati notificati i CP_1
verbali - e la nuova sede posta in , alla via Pergolesi n. 6, l'associazione aveva attivato il servizio CP_1
SEGUIMI di per il periodo 03-08-2016/02-08-2017; Controparte_2
- il cambio di sede veniva comunicato all'Agenzia delle Entrate in data 06-05-2017;
- nonostante la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e l'attivazione della procedura i CP_3
verbali hanno continuato ad essere notificati presso la vecchia sede legale;
- inoltre, il verbale n. 38 riguardava l'infrazione commessa da altro veicolo destinato al trasporto malati, con targa EB423VB, che disponeva di autorizzazione alla circolazione in area riservata.
In data 10-04-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato;
nel merito, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e, in via subordinata, di respingere le domande formulate dall'attore con conferma dell'ingiunzione impugnata.
Parte convenuta ha dedotto quanto segue:
pagina 3 di 11 - le n. 56 infrazioni al C.d.S. poste a fondamento dell'ingiunzione opposta sono state tutte regolarmente notificate all'attrice nel periodo 17-03-2017/19-03-2018 e nei termini di legge;
- la notifica è stata effettuata alla sede legale quale risultante dal PRA ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e cioè in , al viale Ortles n. 22/4 e si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; CP_1
- in mancanza di aggiornamento della carta di circolazione, le notifiche sono state correttamente effettuate presso l'indirizzo risultante al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli;
- in mancanza di pagamento ovvero di opposizione, i verbali sono diventati titolo esecutivo, acquistando il carattere della definitività e dell'intangibilità;
- le contestazioni elevate sono corrette perché i due veicoli di proprietà dell'associazione, nel periodo gennaio-dicembre 2017, erano privi del contrassegno necessario per circolare nelle corsie riservate/ZTL/area C;
- in data 29-01-2021, l'Ente ha inviato all'attrice un avviso bonario presso la sede legale risultante dall'Agenzia delle Entrate, al quale non ha fatto seguito alcun pagamento.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17-04-2025 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. al 24-06-2025. All'esito di tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 07-11-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata da è fondata e deve essere accolta per la ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. In via generale, pare utile rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisca il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale.
I citati principi sono pacificamente applicabili anche all'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910, concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, data la facoltà per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al citato regio decreto e considerato che anche in tal caso l'attività di riscossione si fonda su verbali di contestazione divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione.
2.2. Ciò posto, l'ingiunzione opposta si fonda su n. 56 verbali di accertamento di violazioni del codice pagina 4 di 11 della strada.
Dalla documentazione prodotta dal emerge che tutti i verbali sono stati notificati tra il 09-03- CP_1
2017 e il 19-03-2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e che per tali notifiche il ha prodotto la relata CP_1
di notifica redatta dal messo notificatore attestante l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in considerazione dell'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di , al viale Ortles n. 22/4 (doc. da CP_1
n. 1 a n. 56).
Ciò posto, per verificare la correttezza del procedimento notificatorio, occorre esaminare separatamente le notifiche effettuate prima del 06-05-2017 – cioè, della data di comunicazione della variazione di sede legale dell'associazione all'Agenzia delle Entrate (doc. n. 4 di parte opponente e n.
59 di parte convenuta) – da quelle effettuate successivamente.
Ora, sebbene le notifiche anteriori al 06-05-2017 siano state correttamente eseguite presso la sede legale della società per come risultante dai pubblici registri in , al viale Ortles n. 22/4, CP_1
risultando del tutto irrilevante e non opponibile all'Ente l'attivazione del servizio “seguimi” di
[...]
il procedimento notificatorio non si è, però, perfezionato. Controparte_2
Ciò vale per i seguenti n. 38 verbali:
pagina 5 di 11 pagina 6 di 11 In particolare, si osserva che ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e
141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Analogamente la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati si esegue nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, c.p.c. cioè dove svolgono la loro attività in modo continuativo ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di irreperibilità della persona giuridica ovvero degli enti privi di personalità giuridica, è necessario tentare la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza, effettuando le opportune ricerche anagrafiche (Cass. n. 2924/2024; n. 25219/2023).
Solo qualora anche il legale rappresentante risulti irreperibile, si può procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti di quest'ultimo (Cass. n. 17251/2023).
Pertanto, come insegna la Suprema Corte, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è ammissibile solo nei pagina 7 di 11 confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, non verso l'ente stesso in forma impersonale.
Pertanto, non è permesso effettuare una notifica per irreperibilità assoluta direttamente alla società/ente.
Nel caso di specie, con riferimento alle modalità di notifica dei suindicati verbali di accertamento, la circostanza che l'ente creditore non indichi nell'atto da notificare la persona del legale rappresentante di imponeva di non applicare l'art. 145 c.p.c., comma 3, c.p.c. , ma di effettuare le Parte_1
dovute ricerche sulla residenza/dimora abituale del legale rappresentante (cfr. Cass. n. 25219/2023).
La notifica è, quindi, nulla.
Quanto alle notifiche effettuate dopo la data del 06-05-2017, quindi, con riferimento agli ulteriori n.
18 verbali, anche per questi – tutti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. direttamente all'associazione - il procedimento notificatorio non si è perfezionato per le medesime ragioni già esposte.
In questo caso, le risultanze documentali non consentono di ritenere il perfezionarsi del procedimento di notificazione anche per un'altra ragione: le notifiche non risultano eseguite presso l'effettiva/reale sede legale dell'associazione che, in base alla certificazione prodotta, dal 06-05-2017
– e non dal 28-06-2024 come erroneamente ritenuto dal - si individua nell'indirizzo di CP_1
, alla via Pergolesi n. 6, e quindi in un recapito diverso da quello indicato nelle relate prodotte, CP_1
rientrando sempre nella sfera di disponibilità del notificante compiere gli accertamenti sulla correttezza ed attualità del luogo di residenza/domicilio/sede.
2.3. A fronte di ciò, la questione controversa attiene alla possibilità di fare valere in questa sede tale doglianza, attraverso la contestazione dell'ingiunzione di pagamento notificata dal CP_1
nonostante risulti documentata la ricezione da parte dell'opponente della notifica in data 18-12-2020 di un avviso bonario richiedente il pagamento della somma di euro 10.076,00 in forza degli stessi verbali di contestazione (doc. n. 58 di parte convenuta).
Occorre partire dai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza
22080/2017. In tale pronuncia la Corte ha, in particolare, rilevato che l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, è quella prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e che tale azione va esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento nel caso in cui l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione per l'omessa od invalida notificazione del verbale o dell'ordinanza- ingiunzione.
Diversamente, nel caso di atto conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma pagina 8 di 11 intervenuta oltre il termine di cui all'art. 201 C.d.S., l'azione va esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento.
La Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 01 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Secondo la prospettazione del nel caso in esame difettano i presupposti delineati da tale CP_1
pronuncia e dalle successive sentenze di legittimità per poter far valere tale vizio con l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, in quanto non sarebbe il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza delle sanzioni, richiamando l'avviso bonario notificato il 29-01-2021.
Al riguardo ritiene il Tribunale, differentemente da quanto prospettato dal convenuto, che l'azione volta a fare valere il mancato perfezionarsi della notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada non sia preclusa.
Innanzitutto, è risultato che per tutti i verbali notificati ex art. 143 c.p.c non vi è stata una valida notifica degli atti, neppure tardiva rispetto al termine di cui all'art. 201 C.d.S., dal momento che per effetto dell'errore nel procedimento notificatorio e, dopo il 06-05-2017, anche nell'indirizzo, nessuno dei verbali stessi è pervenuto nella sfera di conoscibilità della parte, il che, nell'escludere l'acquisizione di efficacia di titolo esecutivo in capo ai citati verbali, porta già di per sé a considerare ammissibile la presente opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento fondata su tali titoli, tempestivamente proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione opposta (08-01-
2025/04-02-2025).
In secondo luogo, l'individuazione del primo atto con cui il trasgressore viene portato a conoscenza della sanzione irrogata presuppone pur sempre che si sia in presenza di un atto suscettibile di essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria.
Nel caso in esame è dubbio che tale requisito sussista in relazione all'avviso bonario, che è un atto pagina 9 di 11 considerato non impugnabile per vizi propri al di fuori della materia tributaria.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20919/2021, dopo avere affermato la non impugnabilità di tale atto per vizi propri, si è limitata a prospettare la possibile estensione del principio affermato da Cass. S.U. n. 22080/2017 sulla esperibilità dell'azione recuperatoria, anche all'avviso bonario, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e l'eventuale possibilità per il debitore di proporre un'azione di accertamento negativo.
Tuttavia, vertendo la sentenza su una fattispecie diversa, non vi è stata una espressa pronuncia su tale aspetto.
In ogni caso, l'eventuale possibile esperimento di un'azione di accertamento negativo attraverso un avviso che non è equivalente al precetto, né costituisce atto esecutivo e che non costituisce un atto autonomamente impugnabile, non può essere ritenuta preclusiva della possibilità per il destinatario di svolgere l'azione recuperatoria all'atto della notifica di un atto, quale l'ingiunzione ex R.D. n.
639/1910, che è pacificamente contestabile davanti all'autorità giurisdizionale, data la sua funzione sostitutiva del precetto, oltre che del titolo esecutivo.
Diversamente, si verrebbe a configurare a carico della parte che non ha ricevuto una valida notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione un'ipotesi di decadenza - non sorretta da alcuna previsione normativa - dalla possibilità di agire in giudizio per fare valere tale vizio proprio contestando il primo atto impugnabile nell'ambito del procedimento di accertamento e riscossione mediante gli strumenti processuali approntati dall'ordinamento.
Peraltro, la proponibilità di un'autonoma azione di accertamento negativo a fronte della notifica di un atto non impugnabile è dato non pacifico in giurisprudenza.
Infine, in ogni caso, anche a volere accedere ad una diversa ricostruzione, occorre considerare che, come emerge dall'esame dell'avviso bonario, è lo stesso ad avere indicato – nell'avviso CP_1
stesso - che si tratta di un mero atto informativo e come tale non è impugnabile, preannunciando, in caso di mancato pagamento della somma ivi esposta, l'emissione dell'ingiunzione “per regolarizzare questo sollecito” (doc. n. 58 di parte convenuta).
Alla luce dei formulati rilievi, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta in relazione all'intero credito portato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte attrice/opponente e a carico della parte convenuta nella misura direttamente determinata in pagina 10 di 11 dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria e decisionale liquidate ai valori minimi, stante l'assenza di istruttoria e la trattazione cartolare dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, già , annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2024043010757883006507717
[...] Parte_2
per euro 15.735,75 emessa dal in data 29-11-2024 e notificata in data 08-01-2025; Controparte_1
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice/opponente, che Controparte_1
liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
OB EL
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