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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 17 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 18 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6437, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. RAIMONDO PIETRO,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore,
- convenuti (contumaci) -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2023 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe Parte_1
e, premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 5 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, di accertare il proprio diritto al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti in riferimento al servizio prestato negli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e, per l'effetto, di condannare le parti convenute al pagamento di euro 5.810,85, oltre accessori di legge).
Le parti convenute, ancorché regolarmente evocate in giudizio dalla parte ricorrente (vd. all.ti alla nota di deposito di parte ricorrente del 19.12.2024), sono rimaste contumaci.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti ora indicate.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte ricorrente ha dedotto (1) di avere prestato attività di lavoro subordinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto e CP_1 in forza di incarichi di supplenza breve e/o temporanea, nei periodi indicati alle pagg.
1-2 del ricorso (cioè in vari periodi, per lo più privi di continuità, ricompresi negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e aventi durata complessiva pari a 999 giorni), (2) che l'attività di insegnamento svolta nell'ambito dei suddetti incarichi di supplenza breve e/o temporanea è stata assolutamente analoga a quella svolta dai suoi colleghi a tempo indeterminato nel medesimo periodo considerato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità, (3) di non avere ricevuto – differentemente dai colleghi che prestano la medesima attività con contratti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale fino al 31
2 agosto (cioè fino al termine dell'anno scolastico) oppure fino al 30 giugno
(cioè fino al termine delle attività didattiche) – l'indennità fissa e continuativa denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), non legata a particolari modalità di svolgimento della prestazione e corrisposta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", prevista dall'art. 7, co. 1, del CCNL per il personale comparto Scuola del 15.03.2001, dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dall'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 e dai successivi CCNL di rinnovo.
Ad avviso della parte ricorrente l'omesso pagamento, per opera del convenuto, della indennità di cui sopra costituirebbe una disparità di CP_1 trattamento e/o una arbitraria discriminazione contrastante con la direttiva
1999/70/CE, sul lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto va ricordato che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio della veridicità delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. ,
03/05/2007 , n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777;
Cassazione civile , sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III ,
06/02/1998 , n. 1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898;
Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. ,
04/12/1986 , n. 7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410;
Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. ,
28/06/1984 , n. 3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa
3 della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Nel caso di specie, la parte ricorrente era pertanto onerata – in ragione della contumacia delle parti convenute – di fornire la prova dell'esistenza dei servizi svolti in forza di incarichi di supplenza breve (costituendo siffatti servizi i fatti costitutivi delle domande attoree).
La parte ricorrente non ha tuttavia prodotto alcun documento attestante l'esistenza dei suddetti servizi: manca difatti, nel fascicolo della parte ricorrente, l'allegato n. 1 menzionato nell'indice della produzione documentale attorea (asseritamente recante “contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria”).
La parte ricorrente, inoltre, non ha chiesto l'ammissione di altre prove idonee a dimostrare l'esistenza dei servizi di cui sopra e, in ogni caso, è ormai incorsa nelle preclusioni processuali di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c.
In ragione di quanto sopra illustrato e argomentato, il ricorso deve essere rigettato per difetto di prova dei fatti costitutivi delle pretese attoree.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite, in ragione della contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara che non vi è da provvedere sulle spese di lite.
Velletri, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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