Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10192
TAR
Sentenza 29 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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CS
Parere definitivo 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto che le doglianze procedimentali fossero state trasferite sulla nota ministeriale di diniego formale. Inoltre, ha ritenuto infondata la doglianza sul preavviso di rigetto, dato che la società era stata informata della nuova normativa in riunioni informali.

  • Inammissibile
    Obbligo di concessione dei marchi a titolo oneroso e tramite procedura ad evidenza pubblica

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'accordo di partnership con -OMISSIS- non era stato formalmente impugnato né acquisito agli atti. Il Collegio ha inoltre evidenziato che tale accordo potrebbe configurarsi come cooperazione pubblicistica, escludendo l'applicazione delle norme sull'evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione del principio di preuso e del legittimo affidamento

    Il Collegio ha ritenuto il motivo inconferente, poiché il preuso non è applicabile a stemmi e emblemi di interesse pubblicistico. Ha inoltre precisato che l'utilizzo dei segni distintivi da parte dell'appellante è avvenuto previa autorizzazione e che il preuso riguarda conflitti tra utenti, non tra utente e titolare del segno.

  • Rigettato
    Distinzione tra i due calendari e valutazione autonoma della proposta dell'appellante

    Il motivo è stato ritenuto privo di pregio. Il Collegio ha affermato che l'Amministrazione ha un potere discrezionale di concedere o meno l'uso dei propri stemmi e emblemi, e che la partnership esistente, per le sue finalità benefico-assistenziali, costituisce una valida ragione per non procedere con ulteriori accordi di sfruttamento commerciale.

  • Inammissibile
    Illegittimità della partnership senza procedura ad evidenza pubblica

    Il motivo è stato ritenuto fuori fuoco per fallacia processuale (mancata impugnazione dell'accordo) e sistematico-ricostruttiva (possibile configurazione come cooperazione pubblicistica). Il Collegio ha ribadito che l'accordo con -OMISSIS- non è stato formalmente impugnato e che potrebbe rientrare nelle forme di cooperazione tra organismi di diritto pubblico.

  • Rigettato
    Questioni pregiudiziali di diritto UE e costituzionalità della normativa

    Le questioni sono state ritenute infondate. Il Collegio ha escluso la lesione della libertà di iniziativa economica, affermando il potere discrezionale dell'Amministrazione sull'uso dei propri segni distintivi. Ha altresì escluso la lesione dell'affidamento, poiché l'operatore economico non può presumere di disporre sine die dell'uso di stemmi o emblemi di pregnanza pubblicistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10192
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10192
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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