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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7909 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa LI SI in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 30.10.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 10948/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso – dagli avv.ti Pasquale Lauri e Francesca Franco, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
sito in via Ponte della Maddalena n. 55.
[...] CP_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.25 il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e l Controparte_1 Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione. II) conseguentemente condannare il
al riconoscimento della somma totale di euro 962,40 frutto del Controparte_1 calcolo di cui sopra;
III) condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese, diritti ed onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Premetteva di essere attualmente in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione IPSEOA "I. Cavalcanti" di con contratto a tempo determinato dal 04/12/2024 al CP_1
30/06/2025; di essere stata docente precaria per i seguenti anni scolastici e per i periodi, come da prospetto che segue:
- a.s. 2020/2021 dal 21/12/2020 al 30/06/2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso IST “G. Rossini” di Napoli (NA);
- a.s. 2021/2022 dal 12/11/2021 al 30/06/2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso Istituto Superiore “C. Levi” di Portici (NA);
- a.s. 2022/2023 dal 28/09/2022 al 30/06/2023, per n. 10 ore di servizio settimanali, presso Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano (NA);
- a.s. 2023/2024 dal 18/11/2023 al 08/06/2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso IST “G. Rossini” di Napoli (NA).
Egli sosteneva di avere accumulato un residuo ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in tale anno scolastico e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti;
di non avere usufruito di alcun giorno di ferie, maturando giorni di ferie per un importo pari a € 962,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, a titolo di indennità sostitutiva;
di avere infruttuosamente diffidato il a mezzo pec in data 24/04/2025. CP_1
Nel merito richiamava l'art. 19 CCNL Scuola 2006/2009 e la giurisprudenza di merito.
Il e l convenuti, costituitisi, eccepivano l'infondatezza della domanda e CP_1 Pt_2 la prescrizione quinquennale dei benefici economici in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Nel merito si riportavano ai rapporti informativi delle istituzioni scolastiche deducendo per l'a.s. 2020/2021 -17 giorni di ferie maturate -2 giorni di festività soppresse maturate
-19 giorni di sospensione delle attività didattiche per un totale ferie non godute pari a 0, per l'a.s. 2023/2024 -18 giorni di ferie maturate -2 giorni di festività soppresse maturate
-19 giorni di sospensione delle attività didattiche per un totale ferie non godute pari a 1; mentre per l'a.s. 2022/2023 si riportavano al rapporto informativo dell' CP_2 allegato in memoria. Concludevano chiedendo: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, con conseguente ricalcolo sulla scorta di quanto rappresentato. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”
2 In esito all'odierna udienza come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è in massima parte fondata, in adesione a numerosi e condivisibili precedenti giurisprudenziali versati in atti (v. sentenze di questa sezione lavoro nn. 7755/24, g.l. dr. , n. 2575/25 g.l. dr. , n. 1083/25 g.l. dr. Persona_1 Per_2
), che vengono in questa sede menzionati ai sensi dell'art. 118 disp. att. Persona_3
c.p.c..
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
3 Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa dei convenuti, che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. D'altra parte, la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito già da tempo tali principi, ritenendo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C1684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268). Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico come assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc. Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data
4 nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. (...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715; Cass. n. 11968/25). Non rileva il fatto che l'attività di docenza sia stata svolta dal ricorrente nell'a.s. 2023/24 fino al 8.6.24 e non anche fino al 30 giugno, trattandosi in buona sostanza di condizione equiparabile, avendo il ricorrente svolto la propria attività in quell'anno scolastico per un tempo superiore nel complesso ai 180 giorni.
Più specificatamente, quanto al ricorrente, in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente stesso, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione deve CP_1 osservarsi quanto segue. Residua infatti la questione relativa al computo dei giorni, che ridonda sul quantum. Deve ritenersi la sostanziale equiparazione dei giorni di festività soppresse a quelli di ferie (in tal senso, Cass., n. 13613/2016, che ha riconosciuto il diritto alla relativa monetizzazione, affermando che: 'La perdita delle festività soppresse può avvenire solo ove sia imputabile al lavoratore e non per fatto del datore di lavoro”; Cass., n. 8926/2024: Anche in assenza di una specifica regolamentazione contrattuale per i dipendenti degli enti pubblici non economici, la mancata fruizione dei riposi per festività soppresse può essere monetizzata al termine del rapporto di lavoro, purché
5 sussistano le stesse condizioni previste per la monetizzazione delle ferie. Ciò è possibile in virtù delle disposizioni dell'art. 2 della legge n. 937 del 1977, che equiparano sostanzialmente i riposi per festività soppresse alle ferie, consentendo così l'applicazione analogica delle norme relative a quest'ultime”) .
Pertanto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 769,92, così come correttamente quantificata nel ricorso, dovendo essere accolta tuttavia in parte la domanda attorea, con riferimento a tutti gli anni scolastici, eccetto quello 2020/21, atteso che il relativo calcolo si è basato su192 giorni servizio, su 16 giorni di ferie maturate, sulla sottrazione di 19 giorni di sospensione scolastica come da calendario Regione Campania, il tutto conformemente a quanto rimarcato dai convenuti, essendo però poi parte ricorrente incorsa nell'errore di considerare un residuo di 0 giorni di ferie, laddove di fatto il ricorrente stesso ne ha goduti in termini di sospensione per tre giorni in più, con la conseguenza che il reale residuo in tal caso, anche considerati i 3 giorni di festività soppresse, è pari a zero. A tanto consegue che il numero complessivo di giorni di ferie non goduti, conteggiati nel ricorso come pari a quindici, risulta invece di dodici. Deve pertanto essere sottratto dall'importo totale richiesto di euro 962,40 quello di euro 192,48, calcolato nel ricorso come dovuto per le tre festività soppresse. Il a sua volta non ha allegato né dimostrato di aver inutilmente invitato il CP_1 docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Segue pertanto la condanna del convenuto ( unico nei confronti del quale CP_1 risulta spiegata la relativa domanda nelle conclusioni del ricorso) alla corresponsione dell'importo sopra indicato.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020).
Sull'importo sopra indicato, ai sensi della L.724/94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
6 Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto anche della natura seriale della causa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, stante la relativa dichiarazione in ricorso, anche se l'accoglimento parziale ne rende corretta la compensazione nei limiti di un terzo .
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024 a ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di dodici giorni di ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna il al pagamento della somma di € 769,92 in favore Controparte_1 di , su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione Parte_1 del maggior danno da svalutazione monetaria. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il , al pagamento di due terzi delle spese di lite, due Controparte_1 terzi liquidati in € 621,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese . Si comunichi. Napoli, 31.10.25
IL GIUDICE
Dr. LI SI
7
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa LI SI in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 30.10.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 10948/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso – dagli avv.ti Pasquale Lauri e Francesca Franco, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
sito in via Ponte della Maddalena n. 55.
[...] CP_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.25 il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e l Controparte_1 Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione. II) conseguentemente condannare il
al riconoscimento della somma totale di euro 962,40 frutto del Controparte_1 calcolo di cui sopra;
III) condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese, diritti ed onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Premetteva di essere attualmente in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione IPSEOA "I. Cavalcanti" di con contratto a tempo determinato dal 04/12/2024 al CP_1
30/06/2025; di essere stata docente precaria per i seguenti anni scolastici e per i periodi, come da prospetto che segue:
- a.s. 2020/2021 dal 21/12/2020 al 30/06/2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso IST “G. Rossini” di Napoli (NA);
- a.s. 2021/2022 dal 12/11/2021 al 30/06/2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso Istituto Superiore “C. Levi” di Portici (NA);
- a.s. 2022/2023 dal 28/09/2022 al 30/06/2023, per n. 10 ore di servizio settimanali, presso Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano (NA);
- a.s. 2023/2024 dal 18/11/2023 al 08/06/2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso IST “G. Rossini” di Napoli (NA).
Egli sosteneva di avere accumulato un residuo ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in tale anno scolastico e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti;
di non avere usufruito di alcun giorno di ferie, maturando giorni di ferie per un importo pari a € 962,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, a titolo di indennità sostitutiva;
di avere infruttuosamente diffidato il a mezzo pec in data 24/04/2025. CP_1
Nel merito richiamava l'art. 19 CCNL Scuola 2006/2009 e la giurisprudenza di merito.
Il e l convenuti, costituitisi, eccepivano l'infondatezza della domanda e CP_1 Pt_2 la prescrizione quinquennale dei benefici economici in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Nel merito si riportavano ai rapporti informativi delle istituzioni scolastiche deducendo per l'a.s. 2020/2021 -17 giorni di ferie maturate -2 giorni di festività soppresse maturate
-19 giorni di sospensione delle attività didattiche per un totale ferie non godute pari a 0, per l'a.s. 2023/2024 -18 giorni di ferie maturate -2 giorni di festività soppresse maturate
-19 giorni di sospensione delle attività didattiche per un totale ferie non godute pari a 1; mentre per l'a.s. 2022/2023 si riportavano al rapporto informativo dell' CP_2 allegato in memoria. Concludevano chiedendo: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, con conseguente ricalcolo sulla scorta di quanto rappresentato. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”
2 In esito all'odierna udienza come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è in massima parte fondata, in adesione a numerosi e condivisibili precedenti giurisprudenziali versati in atti (v. sentenze di questa sezione lavoro nn. 7755/24, g.l. dr. , n. 2575/25 g.l. dr. , n. 1083/25 g.l. dr. Persona_1 Per_2
), che vengono in questa sede menzionati ai sensi dell'art. 118 disp. att. Persona_3
c.p.c..
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
3 Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa dei convenuti, che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. D'altra parte, la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito già da tempo tali principi, ritenendo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C1684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268). Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico come assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc. Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data
4 nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. (...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715; Cass. n. 11968/25). Non rileva il fatto che l'attività di docenza sia stata svolta dal ricorrente nell'a.s. 2023/24 fino al 8.6.24 e non anche fino al 30 giugno, trattandosi in buona sostanza di condizione equiparabile, avendo il ricorrente svolto la propria attività in quell'anno scolastico per un tempo superiore nel complesso ai 180 giorni.
Più specificatamente, quanto al ricorrente, in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente stesso, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione deve CP_1 osservarsi quanto segue. Residua infatti la questione relativa al computo dei giorni, che ridonda sul quantum. Deve ritenersi la sostanziale equiparazione dei giorni di festività soppresse a quelli di ferie (in tal senso, Cass., n. 13613/2016, che ha riconosciuto il diritto alla relativa monetizzazione, affermando che: 'La perdita delle festività soppresse può avvenire solo ove sia imputabile al lavoratore e non per fatto del datore di lavoro”; Cass., n. 8926/2024: Anche in assenza di una specifica regolamentazione contrattuale per i dipendenti degli enti pubblici non economici, la mancata fruizione dei riposi per festività soppresse può essere monetizzata al termine del rapporto di lavoro, purché
5 sussistano le stesse condizioni previste per la monetizzazione delle ferie. Ciò è possibile in virtù delle disposizioni dell'art. 2 della legge n. 937 del 1977, che equiparano sostanzialmente i riposi per festività soppresse alle ferie, consentendo così l'applicazione analogica delle norme relative a quest'ultime”) .
Pertanto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 769,92, così come correttamente quantificata nel ricorso, dovendo essere accolta tuttavia in parte la domanda attorea, con riferimento a tutti gli anni scolastici, eccetto quello 2020/21, atteso che il relativo calcolo si è basato su192 giorni servizio, su 16 giorni di ferie maturate, sulla sottrazione di 19 giorni di sospensione scolastica come da calendario Regione Campania, il tutto conformemente a quanto rimarcato dai convenuti, essendo però poi parte ricorrente incorsa nell'errore di considerare un residuo di 0 giorni di ferie, laddove di fatto il ricorrente stesso ne ha goduti in termini di sospensione per tre giorni in più, con la conseguenza che il reale residuo in tal caso, anche considerati i 3 giorni di festività soppresse, è pari a zero. A tanto consegue che il numero complessivo di giorni di ferie non goduti, conteggiati nel ricorso come pari a quindici, risulta invece di dodici. Deve pertanto essere sottratto dall'importo totale richiesto di euro 962,40 quello di euro 192,48, calcolato nel ricorso come dovuto per le tre festività soppresse. Il a sua volta non ha allegato né dimostrato di aver inutilmente invitato il CP_1 docente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Segue pertanto la condanna del convenuto ( unico nei confronti del quale CP_1 risulta spiegata la relativa domanda nelle conclusioni del ricorso) alla corresponsione dell'importo sopra indicato.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020).
Sull'importo sopra indicato, ai sensi della L.724/94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
6 Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto anche della natura seriale della causa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, stante la relativa dichiarazione in ricorso, anche se l'accoglimento parziale ne rende corretta la compensazione nei limiti di un terzo .
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024 a ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di dodici giorni di ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna il al pagamento della somma di € 769,92 in favore Controparte_1 di , su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione Parte_1 del maggior danno da svalutazione monetaria. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il , al pagamento di due terzi delle spese di lite, due Controparte_1 terzi liquidati in € 621,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese . Si comunichi. Napoli, 31.10.25
IL GIUDICE
Dr. LI SI
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