Art. 1.
E' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione in favore dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.
E' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione in favore dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.