Articolo 6 della Legge 18 gennaio 1989, n. 14
Articolo 5
Versione
11 febbraio 1989
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.
2. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 138/1984 (Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all' art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ) e' il seguente:
"Art. 7. - Le somme occorrenti per provvedere, dal 1› gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:
a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;
b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla basse di apposite certificazioni, le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
c) le regioni e gli altri enti terrritorali di cui il primo comma dell'art. 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.
Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvedera' sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilita' del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1989
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