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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3110/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava 'avviso di accertamento n.451 del 18 marzo 2024 con il quale si intimava il pagamento di € 3.021,00 ed avente per oggetto la TARI per gli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Rilevava che l'avviso si riferisse a 1 unità immobiliare, in Indirizzo_1 p.2, identificata:
1) Sez. GNA FG 0003 n.01535 sub 0008 n. utenza 15087/00001;
Eccepiva che detta unità immobiliare fosse identificata come di proprietà del sig. Ricorrente_1 ma in realtà non fosse di proprietà o in possesso o detenzione del sig. Ricorrente_1 come confermato dal certificato storico catastale, da cui si evince che l'unica proprietà immobiliare detenuta è ubicata in Indirizzo_2 Piano T con i seguenti identificativi catastali:
1) Sez. Urb. RC Foglio 38 Particella 46, zona censuaria 4, categoria A/4 classe 2, consistenza 3,5 rendita
€ 86,76
Si costituiva l'ente impositore Comune di Reggio Calabria che documentava (certificato di residenza storico) che si trattava dell'immobile di residenza del contribuente (un evasore totale) e che la pretesa trae origine dal sopralluogo effettuato il 12/03/2024 (allegato).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente con memoria del 2.2.2026 rinunciava al ricorso.
Attesa la rinunica al ricorso deve dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.L.vo 31.12.1992 n. 546.
Ricorrono nel caso di specie giusti motivi (l'intervenuta rinuncia con deflazione anche di eventuali gradi di giudizio) per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3110/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 451 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava 'avviso di accertamento n.451 del 18 marzo 2024 con il quale si intimava il pagamento di € 3.021,00 ed avente per oggetto la TARI per gli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Rilevava che l'avviso si riferisse a 1 unità immobiliare, in Indirizzo_1 p.2, identificata:
1) Sez. GNA FG 0003 n.01535 sub 0008 n. utenza 15087/00001;
Eccepiva che detta unità immobiliare fosse identificata come di proprietà del sig. Ricorrente_1 ma in realtà non fosse di proprietà o in possesso o detenzione del sig. Ricorrente_1 come confermato dal certificato storico catastale, da cui si evince che l'unica proprietà immobiliare detenuta è ubicata in Indirizzo_2 Piano T con i seguenti identificativi catastali:
1) Sez. Urb. RC Foglio 38 Particella 46, zona censuaria 4, categoria A/4 classe 2, consistenza 3,5 rendita
€ 86,76
Si costituiva l'ente impositore Comune di Reggio Calabria che documentava (certificato di residenza storico) che si trattava dell'immobile di residenza del contribuente (un evasore totale) e che la pretesa trae origine dal sopralluogo effettuato il 12/03/2024 (allegato).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente con memoria del 2.2.2026 rinunciava al ricorso.
Attesa la rinunica al ricorso deve dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.L.vo 31.12.1992 n. 546.
Ricorrono nel caso di specie giusti motivi (l'intervenuta rinuncia con deflazione anche di eventuali gradi di giudizio) per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite