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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5425 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], cod. fisc.:
, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di C.F._1
Riva, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pasquale Di Cara (C.F.
, fax: 0942151282, pec: che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], cod. fisc. , C.F._3
elettivamente domiciliato in Nizza di Sicilia Via Umberto I° n.°453, presso lo studio dell'Avv. Giovanni A. Caminiti Interdonato, C.F._4
– Pec tel e fax
[...] Email_2
0942715335 - che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 30.12.2024, premesso che in Parte_1
data 01.09.2004 a Antillo aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2004); che da tale unione erano nati tre figli, nato a [...] il [...], Per_1 Per_2
nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Persona_3
il 05.05.2015; che la convivenza era stata sin dall'inizio difficile a causa dei comportamenti del marito, affetto da malattia psichiatrica, di cui ella non era a conoscenza al momento del matrimonio;
che a seguito della nascita del figlio primogenito, lo aveva subito un vistoso CP_1
peggioramento del carattere e dell'umore ed ella, ritenendo che ciò fosse dovuto a problemi di coppia, aveva deciso di allontanarsi da casa, anche perché temeva per l'incolumità propria e del neonato;
che ella non aveva comunque abbandonato il marito, continuando ad accudirlo ed a seguirlo nelle cure mediche;
che alcuni anni dopo, poichè il comportamento dello sembrava essere migliorato ed essendo nato anche il figlio CP_1
secondo genito, i coniugi avevano ripreso la convivenza;
che nell'anno
2019 lo stato psichiatrico dello era nuovamente degenerato e CP_1
solo allora, essendosi ella rivolta alla famiglia di origine del marito per chiedere aiuto, aveva appreso che sin dalla giovinezza allo era CP_1
stato diagnosticato un "disturbo paranoide di personalità - disturbo episodico dell'umore NAS"; che ella era entrata, quindi, in possesso della documentazione medica del marito ed aveva così scoperto che lo stesso nel
2 1999 aveva tentato il suicidio mediante l'ingestione di medicinali;
che in data 01.07.29019 lo era stato ricoverato nel reparto di CP_1
Psichiatria dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina con la diagnosi "stato ansioso depressivo, stati di ansia, vaghi propositi autolesivi" ed era stato dimesso il 06.07.2019; che in data 08.08.2019 lo stesso era stato nuovamente ricoverato presso il policlinico Universitario di Messina, UOC di Psichiatria per "crisi di rabbia quotidiane, agitazione psicomotoria, aggressività auto/eterodiretta detta da un'ideazione delirante a sfondo paranoideo con sospettosità gelosia nei confronti della moglie"; che in data
16.08.2019 lo stesso era stato dimesso ma in data 22.09.2019 era stato nuovamente ricoverato, sempre presso la UOC di Psichiatria del Policlinico di Messina, da dove era stato dimesso in data 16.10.2019 con la diagnosi di
"disturbo schizoaffettivo"; che nel mese di novembre 2019 lo CP_1
aveva manifestato una sintomatologia denominata dai medici "delirio mistico"; che in data 27.11.2019 lo era stato nuovamente CP_1
ricoverato presso la UOC di Psichiatria del Policlinico di Messina per
"tendenza alla clinofilia, sonnolenza diurna, tendenza al ritoso socio - relazionale, labilità emotiva con crisi di pianto, ideazione pervasiva", venendo dimesso in data 04.12.2019; che i ricoveri erano continuati nel
2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023; che le cure non avevano dato i risultati sperati ed il 28.02.2023 ella aveva accompagnato il marito all'ospedale di
Taormina, in quanto lo stesso aveva tentato nuovamente il suicidio;
che al momento delle dimissioni effettuate il 06.04.2023 allo era CP_1
stata diagnosticata una "psicosi tipo schizoaffettivo cronico con esacerbazione acuta. Disturbo di personalità"; che in data 06.11.2023 lo aveva nuovamente tentato il suicidio;
che appariva CP_1
impossibile condurre una normale vita coniugale;
che lo CP_1
mostrava anche totale disaffezione nei confronti dei figli, con i quali non
3 voleva avere alcun rapporto benché gli stessi, consapevoli delle condizioni di salute del padre, avessero cercato di stargli vicino;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla deducente e che fosse posto a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno per il CP_1
mantenimento dei tre figli, tenendo conto del fatto che lo stesso percepiva circa € 1.00,00 al mese mentre lei era disoccupata e svolgeva solo qualche lavoretto saltuario. Chiedeva, inoltre, che le spese straordinarie nell'interesse dei figli fossero ripartite tra le parti nella misura del 50 % ciascuno ed evidenziava, con riferimento alla casa coniugale, che, di fatto, il godimento dell'immobile era stato ripatito, in quanto lo CP_1
viveva da qualche tempo al piano terra, mentre il resto della casa era rimasto nella disponibilità della famiglia, sicché detta porzione avrebbe potuto essere assegnata alla deducente, disponendo la separazione delle utenze domestiche.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.09.2025 si costituiva il quale evidenziava che le parti Controparte_1
avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale, allegato al fascicolo. Pertanto, chiedeva il mutamento di rito da giudiziale a consensuale e la fissazione di un'udienza per la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Giudice, al fine di procedere alla separazione consensuale ed alla relativa omologazione da parte del Tribunale, conformemente alle condizioni pattuite nell'accordo prodotto.
All'udienza del 18.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., le parti personalmente presenti, ribadivano di volere mutare il rito da contenzioso in consensuale alle condizioni indicate nell'accordo
4 sottoscritto dalle parti e depositato unitamente alla comparsa di costituzione di in data 16.09.2025, che venivano lette in Controparte_1
udienza e confermate dalle parti stesse.
I procuratori delle parti chiedevano, quindi, l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto
5 dalle parti e depositato unitamente alla comparsa di costituzione di in data 16.09.2025. Infatti, i coniugi hanno Controparte_1
prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza del 18.12.2025. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato ad [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] alle Parte_1
condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato nel fascicolo del presente procedimento unitamente alla comparsa di costituzione di in data 16.09.2025; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Antillo (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 01.09.2004 ad Antillo con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2004;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5425 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], cod. fisc.:
, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di C.F._1
Riva, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pasquale Di Cara (C.F.
, fax: 0942151282, pec: che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], cod. fisc. , C.F._3
elettivamente domiciliato in Nizza di Sicilia Via Umberto I° n.°453, presso lo studio dell'Avv. Giovanni A. Caminiti Interdonato, C.F._4
– Pec tel e fax
[...] Email_2
0942715335 - che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 30.12.2024, premesso che in Parte_1
data 01.09.2004 a Antillo aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2004); che da tale unione erano nati tre figli, nato a [...] il [...], Per_1 Per_2
nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Persona_3
il 05.05.2015; che la convivenza era stata sin dall'inizio difficile a causa dei comportamenti del marito, affetto da malattia psichiatrica, di cui ella non era a conoscenza al momento del matrimonio;
che a seguito della nascita del figlio primogenito, lo aveva subito un vistoso CP_1
peggioramento del carattere e dell'umore ed ella, ritenendo che ciò fosse dovuto a problemi di coppia, aveva deciso di allontanarsi da casa, anche perché temeva per l'incolumità propria e del neonato;
che ella non aveva comunque abbandonato il marito, continuando ad accudirlo ed a seguirlo nelle cure mediche;
che alcuni anni dopo, poichè il comportamento dello sembrava essere migliorato ed essendo nato anche il figlio CP_1
secondo genito, i coniugi avevano ripreso la convivenza;
che nell'anno
2019 lo stato psichiatrico dello era nuovamente degenerato e CP_1
solo allora, essendosi ella rivolta alla famiglia di origine del marito per chiedere aiuto, aveva appreso che sin dalla giovinezza allo era CP_1
stato diagnosticato un "disturbo paranoide di personalità - disturbo episodico dell'umore NAS"; che ella era entrata, quindi, in possesso della documentazione medica del marito ed aveva così scoperto che lo stesso nel
2 1999 aveva tentato il suicidio mediante l'ingestione di medicinali;
che in data 01.07.29019 lo era stato ricoverato nel reparto di CP_1
Psichiatria dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina con la diagnosi "stato ansioso depressivo, stati di ansia, vaghi propositi autolesivi" ed era stato dimesso il 06.07.2019; che in data 08.08.2019 lo stesso era stato nuovamente ricoverato presso il policlinico Universitario di Messina, UOC di Psichiatria per "crisi di rabbia quotidiane, agitazione psicomotoria, aggressività auto/eterodiretta detta da un'ideazione delirante a sfondo paranoideo con sospettosità gelosia nei confronti della moglie"; che in data
16.08.2019 lo stesso era stato dimesso ma in data 22.09.2019 era stato nuovamente ricoverato, sempre presso la UOC di Psichiatria del Policlinico di Messina, da dove era stato dimesso in data 16.10.2019 con la diagnosi di
"disturbo schizoaffettivo"; che nel mese di novembre 2019 lo CP_1
aveva manifestato una sintomatologia denominata dai medici "delirio mistico"; che in data 27.11.2019 lo era stato nuovamente CP_1
ricoverato presso la UOC di Psichiatria del Policlinico di Messina per
"tendenza alla clinofilia, sonnolenza diurna, tendenza al ritoso socio - relazionale, labilità emotiva con crisi di pianto, ideazione pervasiva", venendo dimesso in data 04.12.2019; che i ricoveri erano continuati nel
2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023; che le cure non avevano dato i risultati sperati ed il 28.02.2023 ella aveva accompagnato il marito all'ospedale di
Taormina, in quanto lo stesso aveva tentato nuovamente il suicidio;
che al momento delle dimissioni effettuate il 06.04.2023 allo era CP_1
stata diagnosticata una "psicosi tipo schizoaffettivo cronico con esacerbazione acuta. Disturbo di personalità"; che in data 06.11.2023 lo aveva nuovamente tentato il suicidio;
che appariva CP_1
impossibile condurre una normale vita coniugale;
che lo CP_1
mostrava anche totale disaffezione nei confronti dei figli, con i quali non
3 voleva avere alcun rapporto benché gli stessi, consapevoli delle condizioni di salute del padre, avessero cercato di stargli vicino;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla deducente e che fosse posto a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno per il CP_1
mantenimento dei tre figli, tenendo conto del fatto che lo stesso percepiva circa € 1.00,00 al mese mentre lei era disoccupata e svolgeva solo qualche lavoretto saltuario. Chiedeva, inoltre, che le spese straordinarie nell'interesse dei figli fossero ripartite tra le parti nella misura del 50 % ciascuno ed evidenziava, con riferimento alla casa coniugale, che, di fatto, il godimento dell'immobile era stato ripatito, in quanto lo CP_1
viveva da qualche tempo al piano terra, mentre il resto della casa era rimasto nella disponibilità della famiglia, sicché detta porzione avrebbe potuto essere assegnata alla deducente, disponendo la separazione delle utenze domestiche.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.09.2025 si costituiva il quale evidenziava che le parti Controparte_1
avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale, allegato al fascicolo. Pertanto, chiedeva il mutamento di rito da giudiziale a consensuale e la fissazione di un'udienza per la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Giudice, al fine di procedere alla separazione consensuale ed alla relativa omologazione da parte del Tribunale, conformemente alle condizioni pattuite nell'accordo prodotto.
All'udienza del 18.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., le parti personalmente presenti, ribadivano di volere mutare il rito da contenzioso in consensuale alle condizioni indicate nell'accordo
4 sottoscritto dalle parti e depositato unitamente alla comparsa di costituzione di in data 16.09.2025, che venivano lette in Controparte_1
udienza e confermate dalle parti stesse.
I procuratori delle parti chiedevano, quindi, l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto
5 dalle parti e depositato unitamente alla comparsa di costituzione di in data 16.09.2025. Infatti, i coniugi hanno Controparte_1
prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza del 18.12.2025. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato ad [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] alle Parte_1
condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato nel fascicolo del presente procedimento unitamente alla comparsa di costituzione di in data 16.09.2025; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Antillo (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 01.09.2004 ad Antillo con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2004;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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