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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6862/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 6862 dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PINCA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] convenuti contumaci OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia Codesto Ecc.mo G.U. dichiarare trasferita a titolo originario – per ultraventennale possesso uti dominus – in favore del Sig. , nato a [...]_1 il 26/12/1983 e residente in [...], la piena proprietà del fondo rustico in agro del Comune di Galatone(LE) alla c.da “Orelle”, identificato nel catasto terreni del Comune di Galatone(LE) al Fg.35 particella 454 e nel catasto fabbricati al Fg.35, particella 454 sub 1, cat. A/4 cl.2, consistenza 3,5 vani, rendita 142,80, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione epurata da ogni formalità pregiudizievole”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18/10/2024 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce e l' CP_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
A sostegno delle rassegnate conclusioni il ricorrente assumeva che: - era proprietario di un fondo rustico con fabbricato in Galatone (LE), alla c.da Vorelle identificato nel catasto terreni del ridetto Comune al foglio 35, part. 636, 637 e 638 e nel catasto fabbricati al foglio 35, part. 454, sub. 2; - aveva posseduto per oltre venti anni, già dal 2002, il fondo rustico confinante, il cui fabbricato era posto a confine delle proprietà, identificato nel catasto terreni del Comune di Galatone (LE) al fg. 35, part. 454 e nel catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 35,
part. 454, sub 1, cat. A/4, cl.2, consistenza 3,5 vani, rendita 142,80; - in particolare, si era occupato della coltivazione, della raccolta dei frutti della terra (alberi di ulivo e da frutto), vi aveva transitato con i propri mezzi agricoli effettuando arature e concimazioni, aveva sfalciato l'erba e manutenuto i confini, vi aveva piantato e raccolto ortaggi e verdure, vi aveva manutenuto il fabbricato dotandolo di idonee chiusure per evitare l'ingresso di estranei;
- catastalmente il proprietario formale risultava essere . CP_1
All'udienza del 13.3.2025, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti delle parti convenute, stante la mancata costituzione, il giudice assegnatario ne dichiarava la contumacia. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante prova testi, escussi all'udienza del 25.6.2025, e successivamente, giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare che la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti degli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Ebbene, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attore, può affermarsi che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con il soggetto a cui è formalmente intestata la proprietà del bene conteso. Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario anche il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale, risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes. Il contraddittorio risulta, infatti, ritualmente integrato anche nei confronti del creditore ipotecario CP_3
Tuttavia, si ricorda che, secondo il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte e condiviso da codesto Ufficio, “l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente (cfr. Cass. n. 565 del 09/01/2025). Passando al merito, va ricordato che l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge. Nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario. Dalle convergenti e precise dichiarazioni dei testi escussi è, infatti, emerso che l'attore si occupava in via esclusiva della potatura degli alberi di ulivo, tagliava la legna, murava la
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porta d'ingresso e le finestre del fabbricato esistente sul fondo al fine di evitare l'ingresso di estranei;
è emerso altresì che raccoglieva i frutti della terra e le olive, sfalciava l'erba nel terreno conteso, mantenendolo in buono stato di conservazione e pulito;
attività che venivano svolte pubblicamente e senza rivendicazioni da parte di terzi già dal 2002. In conclusione, sulla base di quanto emerso e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c.. La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale competente
3. L'attore ha chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione alla sua domanda giudiziale. Stante la mancata costituzione dei convenuti, le spese rimangono a carico dell'attore che le ha anticipate, quale effetto dell'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di (C.F. ) sul fondo rustico in agro del Parte_1 C.F._1
Comune di Galatone (LE) alla c.da “Orelle”, identificato nel catasto terreni del Comune di Galatone (LE) al fg. 35, part. 454 e nel catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 35, part. 454, sub. 1, cat. A/4, cl. 2, consistenza 3,5 vani, rendita 142,80;
- dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, senza necessità di ordine del Giudice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 20/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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