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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12045 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6171/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Udienza cartolare del 19.12.2025
Nella causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Il giudice, dando preliminarmente atto che le parti costituite hanno partecipato all'udienza cartolare del 19.12.2025 depositando in data 18.12.2025 rispettive note di trattazione scritta, con le quali hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo della lite e chiesto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 317/2021 (r.g. n.
27404/2020) emesso in data 17.1.2021 dal Tribunale di Napoli, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6171/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo di Monte (c.f.
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli, galleria Umberto I n. 27;
- Opponente
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
LO NA ( ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 18;
- Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – noleggio
Conclusioni: come da verbali e rispettivi atti di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2021, reso il 17.01.2021 dal Tribunale di Napoli sezione civile II e pubblicato in data 18.01.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta società, della complessiva somma di € 556.130,78 oltre interessi e spese, per la mancata corresponsione delle fatture emesse a seguito dei noleggi di diverse autovetture fornite dalla ricorrente alla società ingiunta. L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, Sospendere il presente giudizio per i motivi indicati sopra al capo I); - Sempre in via preliminare, 1. Autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. Via Cappella Vecchia 3 Controparte_2
Napoli, disponendo lo spostamento della suindicata udienza e/o autorizzandolo alla prima udienza, al fine di essere garantita e manlevata da ogni pregiudizio derivante dal presente procedimento;
2. Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motvazioni esposte, con consequenziale condanna alle spese di lite;
- Nel merito, 3. Accogliere la presente opposizione perché fondata su prova scritta;
e per l'effetto o Revocare il D.I. n° 317/2021 perché nullo, ingiusto, illegittimo, improponibile, infondato, nonché inammissibile, così come esposto nei motivi di cui alla premessa;
- In subordine, 4. Ridurre le somme
2
eventualmente dovute per il noleggio delle auto in oggetto, anche previa ctu di cui si invoca l'ammissione fin da ora;
- In caso di rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, 5. Condannare il chiamato in causa Ing. al pagamento in favore della delle Controparte_2 Controparte_1 somme a questi dovute e/o in subordine, condannarlo al pagamento in favore della di tutte le somme eventualmente dovute dalla predetta Parte_1 società in favore della opposta società; - In ogni caso, 6. Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento”.
Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato gli avversi assunti, impugnando in fatto ed in diritto i motivi di opposizione. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In rito- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 317/21, non essendo
l'opposizione di fondata su prova scritta e/o di pronta Parte_1 soluzione.- rigettare comunque la richiesta dell'Opponente di autorizzazione alla chiamata in causa dell' ing. al quale la causa non è Controparte_2 comune. Nel merito: - (1) rigettare l'opposizione proposta da
[...] perché inammissibile e infondata per tutte le ragioni esposte nella Parte_1 presente comparsa;
- (2) confermare il decreto ingiuntivo infondatamente opposto
e comunque condannare con sentenza al pagamento a Parte_1 favore della della complessiva somma di € 556.130,78 Pt_2
(cinquecentocinquantaseimilacentotrenta/78), o della diversa somma che il
Tribunale riterrà dovuta, oltre interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs. 231/02, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture, con ogni altro provvedimento consequenziale e/o necessario;
- (3) rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nella sua opposizione di riduzione delle somme Parte_1 dovute per il noleggio delle auto in oggetto, perché inammissibile e infondata, per le ragioni esposte nella presente comparsa;
- (4) Vittoria di spese e competenze di giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”.
Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto , disattesa, altresì, la richiesta di chiamata in causa del terzo, concessi i termini di cui all'art. 183,
3
comma 6, c.p.c, ed autorizzato il deposito della documentazione in originale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è chiamata all'udienza cartolare odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Con le rispettive note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2025, entrambe le parti costituite hanno concordemente chiesto emettersi sentenza con la quale venga dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 317/2021, r.g. n. 27404/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 17/01/2021, per effetto dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti (prodotto in atti dalla parte opponente) con cui hanno conciliato la lite in oggetto
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, per cessazione della materia del contendere, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione
(Cass. 13085/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2021, r.g. n. 27404/2020, emesso in data
17.1.2021 dal Tribunale di Napoli;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso il 19.12.2025
Il giudice onorario dott. Got Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Udienza cartolare del 19.12.2025
Nella causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Il giudice, dando preliminarmente atto che le parti costituite hanno partecipato all'udienza cartolare del 19.12.2025 depositando in data 18.12.2025 rispettive note di trattazione scritta, con le quali hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo della lite e chiesto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 317/2021 (r.g. n.
27404/2020) emesso in data 17.1.2021 dal Tribunale di Napoli, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6171/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo di Monte (c.f.
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli, galleria Umberto I n. 27;
- Opponente
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
LO NA ( ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 18;
- Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – noleggio
Conclusioni: come da verbali e rispettivi atti di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2021, reso il 17.01.2021 dal Tribunale di Napoli sezione civile II e pubblicato in data 18.01.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta società, della complessiva somma di € 556.130,78 oltre interessi e spese, per la mancata corresponsione delle fatture emesse a seguito dei noleggi di diverse autovetture fornite dalla ricorrente alla società ingiunta. L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, Sospendere il presente giudizio per i motivi indicati sopra al capo I); - Sempre in via preliminare, 1. Autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. Via Cappella Vecchia 3 Controparte_2
Napoli, disponendo lo spostamento della suindicata udienza e/o autorizzandolo alla prima udienza, al fine di essere garantita e manlevata da ogni pregiudizio derivante dal presente procedimento;
2. Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motvazioni esposte, con consequenziale condanna alle spese di lite;
- Nel merito, 3. Accogliere la presente opposizione perché fondata su prova scritta;
e per l'effetto o Revocare il D.I. n° 317/2021 perché nullo, ingiusto, illegittimo, improponibile, infondato, nonché inammissibile, così come esposto nei motivi di cui alla premessa;
- In subordine, 4. Ridurre le somme
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eventualmente dovute per il noleggio delle auto in oggetto, anche previa ctu di cui si invoca l'ammissione fin da ora;
- In caso di rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, 5. Condannare il chiamato in causa Ing. al pagamento in favore della delle Controparte_2 Controparte_1 somme a questi dovute e/o in subordine, condannarlo al pagamento in favore della di tutte le somme eventualmente dovute dalla predetta Parte_1 società in favore della opposta società; - In ogni caso, 6. Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento”.
Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato gli avversi assunti, impugnando in fatto ed in diritto i motivi di opposizione. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In rito- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 317/21, non essendo
l'opposizione di fondata su prova scritta e/o di pronta Parte_1 soluzione.- rigettare comunque la richiesta dell'Opponente di autorizzazione alla chiamata in causa dell' ing. al quale la causa non è Controparte_2 comune. Nel merito: - (1) rigettare l'opposizione proposta da
[...] perché inammissibile e infondata per tutte le ragioni esposte nella Parte_1 presente comparsa;
- (2) confermare il decreto ingiuntivo infondatamente opposto
e comunque condannare con sentenza al pagamento a Parte_1 favore della della complessiva somma di € 556.130,78 Pt_2
(cinquecentocinquantaseimilacentotrenta/78), o della diversa somma che il
Tribunale riterrà dovuta, oltre interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs. 231/02, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture, con ogni altro provvedimento consequenziale e/o necessario;
- (3) rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nella sua opposizione di riduzione delle somme Parte_1 dovute per il noleggio delle auto in oggetto, perché inammissibile e infondata, per le ragioni esposte nella presente comparsa;
- (4) Vittoria di spese e competenze di giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”.
Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto , disattesa, altresì, la richiesta di chiamata in causa del terzo, concessi i termini di cui all'art. 183,
3
comma 6, c.p.c, ed autorizzato il deposito della documentazione in originale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è chiamata all'udienza cartolare odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
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Con le rispettive note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2025, entrambe le parti costituite hanno concordemente chiesto emettersi sentenza con la quale venga dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 317/2021, r.g. n. 27404/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 17/01/2021, per effetto dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti (prodotto in atti dalla parte opponente) con cui hanno conciliato la lite in oggetto
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, per cessazione della materia del contendere, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione
(Cass. 13085/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2021, r.g. n. 27404/2020, emesso in data
17.1.2021 dal Tribunale di Napoli;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso il 19.12.2025
Il giudice onorario dott. Got Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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