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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano
Consigliere 3. dr. Francesca Romana Amarelli
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 919/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
, in proprio e nella qualità di Via Toraldo n. 15 (C.F. C.F. 1 '
CP_1 con sede in Sant'Agata amm.re unico e 1.r.p.t. della società dei Goti (BN) al Viale Vittorio Emanuele III n. 27, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso in opposizione di I grado, dall'avv. Giovanni Marfella
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F. 2 questi in Casal di Principe (CE), alla via I. Nievo n. 13, per ogni comunicazione relativa al presente procedimento si invita all'invio presso il n. di fax
081/8164243 e/o al seguente indirizzo рес :
Email_1 appellanti
CONTRO (già Controparte_2
), in persona del Direttore p.t. Controparte_3 dell' Controparte_4 Controparte_5 rappresentato e difeso, dott.
,
congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D. Lgs.
14.09.2015 n. 149, giusta delega che si deposita, dalla dr.ssa Mauro Maria
RI e dal dr. Luigi De Marco, che chiedono che tutte le comunicazioni siano E effettuate alla рес al fax Email_2
0824378211; appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. n. 945/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro, depositata in data 13.10.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna parte appellante in epigrafe indicata impugnava l'ordinanza di ingiunzione n 138/2022 del 18.11.2022 con la quale le era stato ingiunto il pagamento di € 3.610,00 per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice Persona_1 in data 30.3.2022. Parte ricorrente eccepiva l'illogicità della determinazione della sanzione amministrativa, la nullità per mancata allegazione delle dichiarazioni della lavoratrice, la nullità della violazione in quanto accertata da persona non presente ai fatti nonché la mancata autorizzazione della Guardia di Finanza a svolgere i controlli sui dipendenti.
L' P_ si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 11.4.2024 deducendo:
1. Illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata stante l'impossibilità di comprendere su quali dati e ragionamento logico la stessa fosse stata comminata.
2. Nullità della violazione accertata da persona non presente ai fatti in quanto l' ordinanza impugnata era stata redatta da agenti diversi rispetto al verbale delel operazioni compiute dalla G.d.F. .
3. Mancata autorizzazione degli agenti della Pt_2 a svolgere i controlli sui dipendenti trovati all'interno del locale commerciale. Chiedeva pertanto in riforma dell'impugnata sentenza di "dichiararsi
, ,
l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per tutte le proposte argomentazioni;
in subordine, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati già in primo grado;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio al sottoscritto procuratore antistatario. che, sulla
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' P_ base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Indi a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata
,
riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'ordinanza di ingiunzione n. 138/2022 opposta, scaturisce da un atto di controllo della Guardia di Finanza di Montesarchio (Bn) in data 30.03.2022 presso la sede della esercente attività di commercio al dettaglio di CP_1 materiale per ottica e fotografia, ove rinvenivano intenta al lavoro la sig.ra Per_1
[...] che dichiarava di aver iniziato a lavorare come commessa da ottobre
2020.
All'atto dell'accesso il datore di lavoro non esibiva la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione della lavoratrice e solo successivamente esibiva la comunicazione Pt_3 inoltrata il 05.04.2022, con decorrenza inizio rapporto di lavoro 10 marzo 2022.
E' palese che l'originaria parte ricorrente ha provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo e nel caso di specie la lavoratrice è stata trovata intenta al lavoro di commessa.
Pertanto, l' P_ ha correttamente acquisito i verbali redatti dalla Guardia di
Finanza, il cui contenuto non è stato validamente contrastato dal datore di lavoro ed, in ogni caso, è stato lo stesso datore ad assumere la Per_1 solo in data successiva all'accesso, retrodatando la data di assunzione. Trattasi, pertanto, di un'ammissione da parte del datore di lavoro di aver occupato in nero la lavoratrice.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la Guardia di Finanza ben poteva effettuare controlli sui dipendenti, come da motivazione della sentenza appellata, in quanto esercitando funzioni di Polizia Giudiziaria permanente ha competenza all'accertamento di tutte le violazioni penali ed amministrative, ivi comprese quelle in materia di lavoro e di previdenza. Tale potere di accertamento degli illeciti in capo alla Guardia di Finanza rinviene conferma nel l'art. 4, comma 1, della L. n. 183/2010 oltre che nell'art. 13 legge n.689/1981, opportunamente richiamati dal primo giudice.
Di conseguenza la Guardia di Finanza dopo avere constatato gli illeciti e redatto il verbale deve trasmetterlo all'Ispettorato del lavoro competente ad irrogare le sanzioni amministrative.
Nella specie la Guardia di Finanza ha notificato all'esito degli accertamenti, il verbale unico di accertamento e notificazione n.11 del 2022 riportando le dichiarazioni della lavoratrice la quale in sede di accesso ispettivo aveva dichiarato di lavorare in nero dal 22.10.2020 ovvero da quasi due anni "
considerato che all'atto dell'accesso del 30 marzo 2022 la Per_1 non risultava assunta.
E tali dichiarazioni non sono state in alcun modo sconfessate dal datore di lavoro in sede giudiziale, non avendo articolato alcuna prova in tal senso.
In proposito, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Alla luce di quanto innanzi, nella carenza di un benchè minimo elemento di prova contraria offerto dal datore di lavoro, trovano fondamento le violazioni accertate e contestate, così come dettagliatamente indicate nel suddetto verbale unico di accertamento e notificazione, le quali trovano corrispondenza nelle sommarie informazioni rilasciate agli agenti accertatori,che hanno effettuato il controllo al momento dell'accesso nonché nel comportamento dello stesso datore di lavoro che nulla ha contestato anzi ha ammesso di avere assunto la Per_1 solo in data successiva all'accesso, retrodatando la data di assunzione al 10.3.2022 come da successiva comunic. Unilav del 5.4.2022 . è anche il motivo di doglianza relativo alla quantificazione della Infondato sanzione.
Sul punto, con argomentazione immune da censure, il Tribunale dopo aver richiamato l'art. 3 D.L. n. 12/2002 e l'art. 11 della Legge n. 689/1981 che enunciano i criteri per i quali si ottiene la determinazione della sanzione, ha affermato che Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni 66
amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare dettagliatamente i criteri seguiti. Tale valutazione, una volta riscontrata l'astratta corrispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11" (Cass. sent..
n. 11481 del 2020).
Questi principi sono stati ribaditi nella recente pronuncia della S. C.n. 10357 del
2024.
,Ebbene premesso che, nella specie la sanzione amministrativa non è ( né poteva esserlo) quella comminata dagli ispettori con il verbale ispettivo bensì quella definita nell'ordinanza ingiunzione opposta che è stata irrogata nel rispetto dei parametri massimi e minimi di legge, pari ad euro 3.610,00 mentre l'odierno appellante neppure ha inteso avvalersi del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 L 689/81, in accordo con il primo giudice, ritiene la Corte che le deduzioni di parte ricorrente siano del tutto generiche in quanto non risultano indicati i motivi per cui la sanzione dovrebbe essere ridotta. Di contro il Tribunale ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali la sanzione irrogata al ricorrente doveva ritenersi congrua, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 11 della l. n. 689 del 1981 (assolvendo in tal modo all'onere del cd. minimo costituzionale della motivazione Cass. S.U. n.
-
8053/2014) e valutando la gravità del fatto alla luce delle dichiarazioni della lavoratrice che " in sede di accesso ispettivo dichiarava di lavorare in nero dal
22.10.2020 ovvero da quasi due anni considerato che all'atto dell'accesso (30 marzo 2022) la Per_1 non risultava assunta" nonché del comportamento del datore di lavoro che come si è detto-- non aveva in alcun modo sconfessato tali dichiarazioni, non articolando alcuna prova testimoniale. come accertato anche dal Pertanto la sanzione comminata dall' P_ , giudice di primo grado, è congrua essendo, dagli accertamenti svolti, risultate prove univoche e conducenti relative all'irregolarità contestate, come confermate dalle risultanze processuali versate in atti.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza,discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 bis, del d.p.r. n. 115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.458,00 oltre rimborso delle spese generali IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 13.11.2025
Il Presidente. Il Cons. est. rel dr.ssa Anna Carla Catalano Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano
Consigliere 3. dr. Francesca Romana Amarelli
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 919/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
, in proprio e nella qualità di Via Toraldo n. 15 (C.F. C.F. 1 '
CP_1 con sede in Sant'Agata amm.re unico e 1.r.p.t. della società dei Goti (BN) al Viale Vittorio Emanuele III n. 27, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso in opposizione di I grado, dall'avv. Giovanni Marfella
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F. 2 questi in Casal di Principe (CE), alla via I. Nievo n. 13, per ogni comunicazione relativa al presente procedimento si invita all'invio presso il n. di fax
081/8164243 e/o al seguente indirizzo рес :
Email_1 appellanti
CONTRO (già Controparte_2
), in persona del Direttore p.t. Controparte_3 dell' Controparte_4 Controparte_5 rappresentato e difeso, dott.
,
congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D. Lgs.
14.09.2015 n. 149, giusta delega che si deposita, dalla dr.ssa Mauro Maria
RI e dal dr. Luigi De Marco, che chiedono che tutte le comunicazioni siano E effettuate alla рес al fax Email_2
0824378211; appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. n. 945/2023 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro, depositata in data 13.10.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna parte appellante in epigrafe indicata impugnava l'ordinanza di ingiunzione n 138/2022 del 18.11.2022 con la quale le era stato ingiunto il pagamento di € 3.610,00 per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice Persona_1 in data 30.3.2022. Parte ricorrente eccepiva l'illogicità della determinazione della sanzione amministrativa, la nullità per mancata allegazione delle dichiarazioni della lavoratrice, la nullità della violazione in quanto accertata da persona non presente ai fatti nonché la mancata autorizzazione della Guardia di Finanza a svolgere i controlli sui dipendenti.
L' P_ si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 11.4.2024 deducendo:
1. Illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata stante l'impossibilità di comprendere su quali dati e ragionamento logico la stessa fosse stata comminata.
2. Nullità della violazione accertata da persona non presente ai fatti in quanto l' ordinanza impugnata era stata redatta da agenti diversi rispetto al verbale delel operazioni compiute dalla G.d.F. .
3. Mancata autorizzazione degli agenti della Pt_2 a svolgere i controlli sui dipendenti trovati all'interno del locale commerciale. Chiedeva pertanto in riforma dell'impugnata sentenza di "dichiararsi
, ,
l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per tutte le proposte argomentazioni;
in subordine, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati già in primo grado;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio al sottoscritto procuratore antistatario. che, sulla
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' P_ base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Indi a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata
,
riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'ordinanza di ingiunzione n. 138/2022 opposta, scaturisce da un atto di controllo della Guardia di Finanza di Montesarchio (Bn) in data 30.03.2022 presso la sede della esercente attività di commercio al dettaglio di CP_1 materiale per ottica e fotografia, ove rinvenivano intenta al lavoro la sig.ra Per_1
[...] che dichiarava di aver iniziato a lavorare come commessa da ottobre
2020.
All'atto dell'accesso il datore di lavoro non esibiva la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione della lavoratrice e solo successivamente esibiva la comunicazione Pt_3 inoltrata il 05.04.2022, con decorrenza inizio rapporto di lavoro 10 marzo 2022.
E' palese che l'originaria parte ricorrente ha provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo e nel caso di specie la lavoratrice è stata trovata intenta al lavoro di commessa.
Pertanto, l' P_ ha correttamente acquisito i verbali redatti dalla Guardia di
Finanza, il cui contenuto non è stato validamente contrastato dal datore di lavoro ed, in ogni caso, è stato lo stesso datore ad assumere la Per_1 solo in data successiva all'accesso, retrodatando la data di assunzione. Trattasi, pertanto, di un'ammissione da parte del datore di lavoro di aver occupato in nero la lavoratrice.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la Guardia di Finanza ben poteva effettuare controlli sui dipendenti, come da motivazione della sentenza appellata, in quanto esercitando funzioni di Polizia Giudiziaria permanente ha competenza all'accertamento di tutte le violazioni penali ed amministrative, ivi comprese quelle in materia di lavoro e di previdenza. Tale potere di accertamento degli illeciti in capo alla Guardia di Finanza rinviene conferma nel l'art. 4, comma 1, della L. n. 183/2010 oltre che nell'art. 13 legge n.689/1981, opportunamente richiamati dal primo giudice.
Di conseguenza la Guardia di Finanza dopo avere constatato gli illeciti e redatto il verbale deve trasmetterlo all'Ispettorato del lavoro competente ad irrogare le sanzioni amministrative.
Nella specie la Guardia di Finanza ha notificato all'esito degli accertamenti, il verbale unico di accertamento e notificazione n.11 del 2022 riportando le dichiarazioni della lavoratrice la quale in sede di accesso ispettivo aveva dichiarato di lavorare in nero dal 22.10.2020 ovvero da quasi due anni "
considerato che all'atto dell'accesso del 30 marzo 2022 la Per_1 non risultava assunta.
E tali dichiarazioni non sono state in alcun modo sconfessate dal datore di lavoro in sede giudiziale, non avendo articolato alcuna prova in tal senso.
In proposito, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Alla luce di quanto innanzi, nella carenza di un benchè minimo elemento di prova contraria offerto dal datore di lavoro, trovano fondamento le violazioni accertate e contestate, così come dettagliatamente indicate nel suddetto verbale unico di accertamento e notificazione, le quali trovano corrispondenza nelle sommarie informazioni rilasciate agli agenti accertatori,che hanno effettuato il controllo al momento dell'accesso nonché nel comportamento dello stesso datore di lavoro che nulla ha contestato anzi ha ammesso di avere assunto la Per_1 solo in data successiva all'accesso, retrodatando la data di assunzione al 10.3.2022 come da successiva comunic. Unilav del 5.4.2022 . è anche il motivo di doglianza relativo alla quantificazione della Infondato sanzione.
Sul punto, con argomentazione immune da censure, il Tribunale dopo aver richiamato l'art. 3 D.L. n. 12/2002 e l'art. 11 della Legge n. 689/1981 che enunciano i criteri per i quali si ottiene la determinazione della sanzione, ha affermato che Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni 66
amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare dettagliatamente i criteri seguiti. Tale valutazione, una volta riscontrata l'astratta corrispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11" (Cass. sent..
n. 11481 del 2020).
Questi principi sono stati ribaditi nella recente pronuncia della S. C.n. 10357 del
2024.
,Ebbene premesso che, nella specie la sanzione amministrativa non è ( né poteva esserlo) quella comminata dagli ispettori con il verbale ispettivo bensì quella definita nell'ordinanza ingiunzione opposta che è stata irrogata nel rispetto dei parametri massimi e minimi di legge, pari ad euro 3.610,00 mentre l'odierno appellante neppure ha inteso avvalersi del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 L 689/81, in accordo con il primo giudice, ritiene la Corte che le deduzioni di parte ricorrente siano del tutto generiche in quanto non risultano indicati i motivi per cui la sanzione dovrebbe essere ridotta. Di contro il Tribunale ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali la sanzione irrogata al ricorrente doveva ritenersi congrua, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 11 della l. n. 689 del 1981 (assolvendo in tal modo all'onere del cd. minimo costituzionale della motivazione Cass. S.U. n.
-
8053/2014) e valutando la gravità del fatto alla luce delle dichiarazioni della lavoratrice che " in sede di accesso ispettivo dichiarava di lavorare in nero dal
22.10.2020 ovvero da quasi due anni considerato che all'atto dell'accesso (30 marzo 2022) la Per_1 non risultava assunta" nonché del comportamento del datore di lavoro che come si è detto-- non aveva in alcun modo sconfessato tali dichiarazioni, non articolando alcuna prova testimoniale. come accertato anche dal Pertanto la sanzione comminata dall' P_ , giudice di primo grado, è congrua essendo, dagli accertamenti svolti, risultate prove univoche e conducenti relative all'irregolarità contestate, come confermate dalle risultanze processuali versate in atti.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza,discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 bis, del d.p.r. n. 115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.458,00 oltre rimborso delle spese generali IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 13.11.2025
Il Presidente. Il Cons. est. rel dr.ssa Anna Carla Catalano Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.