TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 234
TAR
Ordinanza cautelare 27 novembre 2019
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Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei precedenti giudicati e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990

    Il gravato provvedimento risulta adottato in puntuale ottemperanza alle indicazioni del Consiglio di Stato, che aveva prescritto modalità esecutive alternative per il ripristino dello stato dei luoghi. Le modalità indicate dal Comune sono state modificate rispetto ai precedenti provvedimenti annullati e risultano conformi alle prescrizioni del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 e delle norme regionali di riferimento

    L’acquisizione al patrimonio comunale costituisce sanzione prevista dalla normativa vigente per i casi di inottemperanza all’ordine di demolizione. La porzione abusiva del fabbricato può essere resa inaccessibile e inutilizzabile, garantendo l’effettività del ripristino dello stato legittimo dei luoghi. L’ordinanza impugnata prevede modalità di ripristino che consentono di separare la porzione abusiva dal resto del fabbricato, rendendola inutilizzabile e inaccessibile. Non vi è, pertanto, alcun ostacolo all’acquisizione al patrimonio comunale della porzione abusiva e delle pertinenze.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    L’ordinanza impugnata fornisce indicazioni chiare e dettagliate sulle modalità di ripristino, che prevedono la chiusura degli accessi al piano terra abusivo e il riporto di terreno per ripristinare la conformazione originaria dell’area. Il Comune ha espressamente previsto che il ripristino debba avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, idrogeologica e sismica. Non vi è, dunque, alcun profilo di ambiguità, né risulta comprovato l’assunto secondo cui le opere eseguite risulterebbero ineseguibili o sarebbe comunque impossibile ottenere le necessarie autorizzazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 234
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 234
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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