Ordinanza cautelare 27 novembre 2019
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2019, proposto da
CO AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuditta Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ozzano dell'Emilia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Delucca, Alessandro Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione e di messa in pristino n. 87/2019, prot. n. 18441, del 15 luglio 2019, notificata il successivo 26 luglio, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ozzano dell'Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2025 il dott. IC RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un fabbricato residenziale situato su un fondo agricolo assoggettato a vincolo idrogeologico e ubicato all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, zona C. Con concessione edilizia n. 9299 del 19 aprile 1996, il Comune di Ozzano dell’Emilia autorizzava la ristrutturazione del fabbricato, originariamente costituito da un unico piano.
L’intervento edilizio veniva realizzato in difformità dal titolo autorizzatorio, con la creazione di un nuovo piano sottostante a quello preesistente, trasformando il piano originario da piano terra a primo piano. Tale modifica comportava la realizzazione di un volume tecnico seminterrato, che alterava il profilo della collina mediante la rimozione di una massa di terreno e la creazione di un piazzale antistante.
Il Comune, accertato il carattere abusivo delle opere, respingeva l’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 e, con ordinanza n. 23556 del 29 dicembre 1999, ingiungeva la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Successivamente, il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione e i successivi provvedimenti di accertamento di inottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, che con sentenze n. 236/2002 e n. 464/2006 annullava tali atti, ritenendo le modalità di ripristino indicate dal Comune non eseguibili e incongrue rispetto alla situazione di fatto.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1648/2019, confermava la pronuncia di questo Tribunale, imponendo al Comune di adottare modalità esecutive di ripristino che tenessero conto della conformazione originaria dell’immobile e delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.
2. In data 15 luglio 2019, il Comune emetteva l’ordinanza di demolizione e messa in pristino di cui in epigrafe, ora impugnata dal ricorrente, che lamenta la violazione dei precedenti giudicati e le norme di legge applicabili, nonché che le modalità di ripristino prescritte siano illegittime e inattuabili.
Nelle more, il ricorrente ha, inoltre, presentato una nuova istanza di sanatoria in data 21 ottobre 2019, dichiarata improcedibile dal Comune per carenze documentali e formali.
3. Il ricorso è fondato su un unico motivo, articolato come segue:
(1) Violazione dei precedenti giudicati e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 . L’ordinanza impugnata ripropone modalità di ripristino già dichiarate illegittime dalle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.
(2) Violazione dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 e delle norme regionali di riferimento . Viene contestata la legittimità della preannunciata acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e delle pertinenze.
(3) Eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le modalità di ripristino prescritte siano generiche e inattuabili, non tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del terreno e delle indicazioni dell’Ente Parco.
4. Il Comune di Ozzano dell’Emilia, costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le argomentazioni del ricorrente, sostenendo la legittimità dell’ordinanza impugnata e delle modalità di ripristino prescritte, professandone la conformità rispetto al decisum del Consiglio di Stato.
Chiamata all’udienza straordinaria del 17 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non merita accoglimento.
5.1 Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata violi i precedenti giudicati, in particolare le sentenze n. 236/2002 del TAR e n. 1648/2019 del Consiglio di Stato, che avevano dichiarato illegittime le modalità di ripristino indicate dal Comune.
La censura è infondata. Il gravato provvedimento risulta adottato in puntuale ottemperanza alle indicazioni del Consiglio di Stato, che aveva prescritto modalità esecutive alternative per il ripristino dello stato dei luoghi.
Invero, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1648/2019 ha chiaramente stabilito che il Comune di Ozzano dell’Emilia, nel rieditare il potere amministrativo, avrebbe dovuto indicare modalità esecutive di ripristino che tenessero conto della conformazione originaria dell’immobile e delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.
L’ordinanza impugnata, lungi dal violare il giudicato, si è conformata alle predette indicazioni del Consiglio di Stato, prevedendo modalità di ripristino che non comportano la demolizione integrale del fabbricato, ma la chiusura degli accessi al piano terra abusivo e la rimodulazione della morfologia dell’area mediante riporto di terreno, rispettando, in tal modo, la situazione del fabbricato preesistente alla realizzazione dell’abuso.
La tesi del ricorrente, secondo cui l’ordinanza riproporrebbe modalità di ripristino già dichiarate illegittime, non trova dunque riscontro nei fatti. Le modalità indicate dal Comune sono state modificate rispetto ai precedenti provvedimenti annullati e risultano conformi alle prescrizioni del Consiglio di Stato.
5.2 Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che le modalità di ripristino prescritte siano generiche e inattuabili, non tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del terreno e delle indicazioni dell’Ente Parco.
Anche tale censura è infondata.
L’ordinanza impugnata fornisce indicazioni chiare e dettagliate sulle modalità di ripristino, che prevedono la chiusura degli accessi al piano terra abusivo e il riporto di terreno per ripristinare la conformazione originaria dell’area. Non si può ritenere che tali indicazioni siano generiche, né che il Comune sia tenuto a predisporre un progetto esecutivo delle opere di ripristino. La responsabilità di eseguire le opere di ripristino ricade, infatti, sull’autore dell’abuso, che è tenuto a conformarsi alle prescrizioni dell’Amministrazione.
Quanto alla presunta inattuabilità delle modalità di ripristino, si rileva che il Comune ha espressamente previsto che il ripristino debba avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, idrogeologica e sismica. Non vi è, dunque, alcun profilo di ambiguità, né risulta comprovato l’assunto secondo cui le opere eseguite risulterebbero ineseguibili o sarebbe comunque impossibile ottenere le necessarie autorizzazioni.
5.3 Infondato è anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta – evidentemente pro futuro - la legittimità della preannunciata acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e delle pertinenze, sostenendo che tale acquisizione sia impossibile e contraddittoria.
Invero, l’acquisizione al patrimonio comunale costituisce sanzione prevista dalla normativa vigente per i casi di inottemperanza all’ordine di demolizione. La porzione abusiva del fabbricato, pur non essendo autonoma, può essere resa inaccessibile e inutilizzabile, garantendo l’effettività del ripristino dello stato legittimo dei luoghi. L’ordinanza impugnata prevede modalità di ripristino che consentono di separare la porzione abusiva dal resto del fabbricato, rendendola inutilizzabile e inaccessibile, in modo tale da neutralizzare in toto la portata abilitativa della porzione assentita (Cons. St., Sez. II, n. 2814/2025 e Sez. VI, n. 4279/2021). Non vi è, pertanto, alcun ostacolo all’acquisizione al patrimonio comunale della porzione abusiva e delle pertinenze, posto che detta acquisizione non preclude la fruizione della porzione preesistente.
In conclusione, la tesi del ricorrente, secondo cui l’acquisizione sarebbe impossibile perché la porzione abusiva funge da fondamenta e pavimentazione del fabbricato legittimo, non tiene conto delle modalità di ripristino prescritte dal Comune, che prevedono, del resto, la conservazione della soletta e del pavimento del piano legittimo soprastante, proprio al fine di conservarne l’integrità.
6. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO AM, Presidente
IC RD, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC RD | CO AM |
IL SEGRETARIO