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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 27 gennaio 2025, avverso il silenzio- rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza in merito all'istanza, presentata in data 4 aprile 2023, per ottenere il rimborso della somma di € 6.768,02, trattenuta in eccesso sulla liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto in quanto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanza.
Il ricorrente è stato dipendente del Ministero delle Finanze fino al 31 gennaio 1986 e durante il corso di tale rapporto era iscritto al Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito il “Fondo”) percependo, al termine del rapporto stesso, un'indennità lorda di fine rapporto pari a
€ 62.244,00 00, con una ritenuta alla fonte pari a € 14.415,71.
Tuttavia, il Fondo avrebbe erroneamente determinato le ritenute ai sensi del combinato disposto degli artt.
17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, del TUIR, qualificando l'indennità corrisposta quale “altra indennità”
(avente trattamento impositivo equiparato a quello cui è assoggettato il TFS). Al contrario, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il Fondo avrebbe dovuto considerare l'indennità corrisposta quale “indennità equipollente”, assoggettata ad un trattamento impositivo più favorevole ai sensi dell'art. 19, comma II bis, del TUIR.
Il ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi giurisprudenza della Suprema Corte, di merito e le disposizioni contenute nella Circolare 3 del 28/02/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa - relativa all'imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 del TUIR.
Ritiene, quindi, che la tassazione più favorevole (aliquota del 23,16%) dovrebbe essere applicata sull'intero importo liquidato a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto e, pertanto, ritiene di aver diritto al rimborso dell'importo di € 3.615,12, rispetto alla somma di € 3.152,90, già versata dall'Ufficio.
Chiede, pertanto, di accertare e di dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 del D.P.R. 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari all'importo residuo di € 3.615,12 o la maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali da calcolarsi sull'intero importo richiesto con l'istanza di rimborso e pari a € 6.768,02 o la maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia a decorrere dalla data di maturazione del diritto ossia dal saldo del 14 maggio 2020 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia;
in subordine, di accertare e di dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo di cui all'art. 2 della L. 241/90 per il periodo 3 luglio 2023 - 24 dicembre 2024 e il diritto alla liquidazione degli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della delibera del 14 maggio 2020 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia) sul rimborso parziale erogato il 24 dicembre 2024; per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle
Entrate al pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennizzo dell'importo giornaliero di € 30,00 o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, e, dunque, attraverso una quantificazione forfettaria, oltre agli interessi legali non corrisposti dalla maturazione del diritto o dalla diversa data che si riterrà di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari ivi compresa la rifusione delle spese sostenute a titolo di contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, chiarisce che l'aliquota media da applicare al caso di specie è del 23,62% e che, pertanto, il ricorrente avrebbe subito ritenute eccedenti per € 2.771,18, importo già rimborsato allorquando l'Ufficio ha versato al contribuente la somma di € 3.152,90.
Ritiene, poi, che il ricorrente non avrebbe diritto al rimborso dell'importo di € 3.615,12 e ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del TUIR. Ed, infatti, afferma che avendo il Fondo natura composita essendo alimentato in massima parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto, ma non da contributi versati dai lavoratori, non deve essere applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del T.U.I.R. (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente), mentre va riconosciuta solo la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2-bis del T.U.I.R.
Nel caso di specie, l'Ufficio avrebbe già provveduto a rimborsare in ragione della normativa applicabile l'importo di € 3.152,90, mentre nulla sarebbe dovuto rispetto alla rimanente somma di € 3.409,87.
Quanto agli interessi, la norma richiamata dal ricorrente non si applicherebbe al caso di specie e, in ogni caso, l'importo rimborsato comprenderebbe anche gli interessi in ipotesi maturati.
Chiede, pertanto, di rigettare integralmente il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con memoria depositata telematicamente l'Ufficio, su invito del Giudice, fornisce chiarimenti in merito alle somme di cui qui si tratta mentre il ricorrente deposita, in vista dell'udienza di discussione, giurisprudenza che confermerebbe le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 sono presenti per il ricorrente l'avv. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
Quest'ultimo ha presentato istanza di rimborso all'Ufficio per un importo complessivamente pari a € 6.768,02, ritenendo che il Fondo abbia erroneamente determinato le ritenute alla fonte operate sulla somma a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto corrisposta al ricorrente medesimo, una volta cessato il rapporto di lavoro già in essere con il Ministero delle Finanze. Secondo il ricorrente, infatti, il Fondo avrebbe errato nel ritenere e, quindi, nell'assoggettare a ritenuta tale somma quale “altra indennità”.
Tale rilievo appare corretto. Come del resto, anche riconosciuto dallo stesso Ufficio, l'indennità versata dal
Fondo ai dipendenti iscritti al Fondo stesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a usufruire del trattamento previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2- bis, del TUIR, norma che prevede che “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale”. Conseguentemente, alla somma di cui qui si discute deve essere applicata l'aliquota del 23,42%, tenuto conto dell'anzianità di servizio (42 anni) e di quanto disposto dall'art. 19, comma 2-bis, primo periodo, del
TUIR.
In ragione di quanto sopra l'Ufficio ha provveduto al rimborso dell'importo di € 3.152,90 a fronte di un credito vantato a tale titolo dal contribuente di € 2.771,18.
Non spetta, viceversa, il rimborso della rimanente somma richiesta dal ricorrente in ragione di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, norma che si applica laddove il dipendente abbia provveduto a versare al Fondo propri contributi. Ed infatti, il Fondo si alimenta grazie ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che grazie ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
In assenza di contribuzione al Fondo da parte del ricorrente, quest'ultimo non può giovarsi del criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile ivi previsto e, quindi, non ha diritto al rimborso della ritenuta, così determinata, per l'importo pari a € 3.615,12.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi, sotto un duplice profilo, si ritiene che alla fattispecie in esame non possa applicarsi quanto disposto dall'art. 2 della L. 241/90, in ragione della disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, del D.L. n.5/2012.
Inoltre, la disciplina invocata dal contribuente è applicabile esclusivamente allorquando il silenzio dell'Amministrazione non sia qualificato;
nel caso di specie si è in presenza di un silenzio qualificato che esclude l'operatività delle norme relative alla tutela del contribuente in materia di silenzio dell'Amministrazione
e di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Quanto alla richiesta di liquidazione degli interessi legali dovuti a decorrere dalla data del saldo del 14 maggio
2020 sul rimborso parziale erogato il 24 dicembre 2024, importo che il ricorrente non quantifica, si rileva che rispetto all'importo dovuto a titolo di rimborso (€ 2.771,18) l'Ufficio ha pagato la maggior somma di € 3.152,90.
La differenza certamente è sufficiente a coprire gli interessi nei termini richiesti dal contribuente.
Pertanto, anche la domanda subordinata di liquidazione degli interessi legali dovuti a decorrere dalla data del saldo del 14 maggio 2020 sul rimborso parziale erogato il 24 dicembre 2024 deve essere respinta.
In ragione di quanto sopra, la Corte rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, stante la controvertibilità della questione che solo di recente la giurisprudenza ha risolto negativamente rispetto alle tesi della contribuente, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 13 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
IS De SA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 27 gennaio 2025, avverso il silenzio- rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza in merito all'istanza, presentata in data 4 aprile 2023, per ottenere il rimborso della somma di € 6.768,02, trattenuta in eccesso sulla liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto in quanto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanza.
Il ricorrente è stato dipendente del Ministero delle Finanze fino al 31 gennaio 1986 e durante il corso di tale rapporto era iscritto al Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito il “Fondo”) percependo, al termine del rapporto stesso, un'indennità lorda di fine rapporto pari a
€ 62.244,00 00, con una ritenuta alla fonte pari a € 14.415,71.
Tuttavia, il Fondo avrebbe erroneamente determinato le ritenute ai sensi del combinato disposto degli artt.
17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, del TUIR, qualificando l'indennità corrisposta quale “altra indennità”
(avente trattamento impositivo equiparato a quello cui è assoggettato il TFS). Al contrario, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il Fondo avrebbe dovuto considerare l'indennità corrisposta quale “indennità equipollente”, assoggettata ad un trattamento impositivo più favorevole ai sensi dell'art. 19, comma II bis, del TUIR.
Il ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi giurisprudenza della Suprema Corte, di merito e le disposizioni contenute nella Circolare 3 del 28/02/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa - relativa all'imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 del TUIR.
Ritiene, quindi, che la tassazione più favorevole (aliquota del 23,16%) dovrebbe essere applicata sull'intero importo liquidato a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto e, pertanto, ritiene di aver diritto al rimborso dell'importo di € 3.615,12, rispetto alla somma di € 3.152,90, già versata dall'Ufficio.
Chiede, pertanto, di accertare e di dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 del D.P.R. 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari all'importo residuo di € 3.615,12 o la maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali da calcolarsi sull'intero importo richiesto con l'istanza di rimborso e pari a € 6.768,02 o la maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia a decorrere dalla data di maturazione del diritto ossia dal saldo del 14 maggio 2020 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia;
in subordine, di accertare e di dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo di cui all'art. 2 della L. 241/90 per il periodo 3 luglio 2023 - 24 dicembre 2024 e il diritto alla liquidazione degli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della delibera del 14 maggio 2020 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia) sul rimborso parziale erogato il 24 dicembre 2024; per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle
Entrate al pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennizzo dell'importo giornaliero di € 30,00 o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, e, dunque, attraverso una quantificazione forfettaria, oltre agli interessi legali non corrisposti dalla maturazione del diritto o dalla diversa data che si riterrà di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari ivi compresa la rifusione delle spese sostenute a titolo di contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, chiarisce che l'aliquota media da applicare al caso di specie è del 23,62% e che, pertanto, il ricorrente avrebbe subito ritenute eccedenti per € 2.771,18, importo già rimborsato allorquando l'Ufficio ha versato al contribuente la somma di € 3.152,90.
Ritiene, poi, che il ricorrente non avrebbe diritto al rimborso dell'importo di € 3.615,12 e ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del TUIR. Ed, infatti, afferma che avendo il Fondo natura composita essendo alimentato in massima parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto, ma non da contributi versati dai lavoratori, non deve essere applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del T.U.I.R. (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente), mentre va riconosciuta solo la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2-bis del T.U.I.R.
Nel caso di specie, l'Ufficio avrebbe già provveduto a rimborsare in ragione della normativa applicabile l'importo di € 3.152,90, mentre nulla sarebbe dovuto rispetto alla rimanente somma di € 3.409,87.
Quanto agli interessi, la norma richiamata dal ricorrente non si applicherebbe al caso di specie e, in ogni caso, l'importo rimborsato comprenderebbe anche gli interessi in ipotesi maturati.
Chiede, pertanto, di rigettare integralmente il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con memoria depositata telematicamente l'Ufficio, su invito del Giudice, fornisce chiarimenti in merito alle somme di cui qui si tratta mentre il ricorrente deposita, in vista dell'udienza di discussione, giurisprudenza che confermerebbe le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 sono presenti per il ricorrente l'avv. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
Quest'ultimo ha presentato istanza di rimborso all'Ufficio per un importo complessivamente pari a € 6.768,02, ritenendo che il Fondo abbia erroneamente determinato le ritenute alla fonte operate sulla somma a titolo di indennità aggiuntiva di fine rapporto corrisposta al ricorrente medesimo, una volta cessato il rapporto di lavoro già in essere con il Ministero delle Finanze. Secondo il ricorrente, infatti, il Fondo avrebbe errato nel ritenere e, quindi, nell'assoggettare a ritenuta tale somma quale “altra indennità”.
Tale rilievo appare corretto. Come del resto, anche riconosciuto dallo stesso Ufficio, l'indennità versata dal
Fondo ai dipendenti iscritti al Fondo stesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a usufruire del trattamento previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2- bis, del TUIR, norma che prevede che “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale”. Conseguentemente, alla somma di cui qui si discute deve essere applicata l'aliquota del 23,42%, tenuto conto dell'anzianità di servizio (42 anni) e di quanto disposto dall'art. 19, comma 2-bis, primo periodo, del
TUIR.
In ragione di quanto sopra l'Ufficio ha provveduto al rimborso dell'importo di € 3.152,90 a fronte di un credito vantato a tale titolo dal contribuente di € 2.771,18.
Non spetta, viceversa, il rimborso della rimanente somma richiesta dal ricorrente in ragione di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, norma che si applica laddove il dipendente abbia provveduto a versare al Fondo propri contributi. Ed infatti, il Fondo si alimenta grazie ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che grazie ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
In assenza di contribuzione al Fondo da parte del ricorrente, quest'ultimo non può giovarsi del criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile ivi previsto e, quindi, non ha diritto al rimborso della ritenuta, così determinata, per l'importo pari a € 3.615,12.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi, sotto un duplice profilo, si ritiene che alla fattispecie in esame non possa applicarsi quanto disposto dall'art. 2 della L. 241/90, in ragione della disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, del D.L. n.5/2012.
Inoltre, la disciplina invocata dal contribuente è applicabile esclusivamente allorquando il silenzio dell'Amministrazione non sia qualificato;
nel caso di specie si è in presenza di un silenzio qualificato che esclude l'operatività delle norme relative alla tutela del contribuente in materia di silenzio dell'Amministrazione
e di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Quanto alla richiesta di liquidazione degli interessi legali dovuti a decorrere dalla data del saldo del 14 maggio
2020 sul rimborso parziale erogato il 24 dicembre 2024, importo che il ricorrente non quantifica, si rileva che rispetto all'importo dovuto a titolo di rimborso (€ 2.771,18) l'Ufficio ha pagato la maggior somma di € 3.152,90.
La differenza certamente è sufficiente a coprire gli interessi nei termini richiesti dal contribuente.
Pertanto, anche la domanda subordinata di liquidazione degli interessi legali dovuti a decorrere dalla data del saldo del 14 maggio 2020 sul rimborso parziale erogato il 24 dicembre 2024 deve essere respinta.
In ragione di quanto sopra, la Corte rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, stante la controvertibilità della questione che solo di recente la giurisprudenza ha risolto negativamente rispetto alle tesi della contribuente, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 13 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
IS De SA