Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 461
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata determinazione delle ritenute alla fonte su indennità aggiuntiva di fine rapporto

    Il giudice ha ritenuto corretta la tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR e imponibile ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR. Ha applicato l'aliquota del 23,42% considerando l'anzianità di servizio. Ha escluso il diritto al rimborso della differenza richiesta, poiché l'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR si applica solo in presenza di contributi versati dal dipendente al Fondo, cosa non avvenuta nel caso di specie.

  • Rigettato
    Silenzio-rifiuto dell'Amministrazione

    Il giudice ha ritenuto non applicabile l'art. 2 della L. 241/90, sia per la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, del D.L. n.5/2012, sia perché si tratta di un silenzio qualificato che esclude l'operatività delle norme sulla tutela del contribuente in materia di silenzio dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Interessi legali sul rimborso parziale

    Il giudice ha rilevato che l'importo rimborsato dall'Ufficio (€ 3.152,90) è superiore all'importo dovuto a titolo di rimborso (€ 2.771,18), e che tale differenza è sufficiente a coprire gli interessi richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 461
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 461
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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