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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 204/2012 emessa dalla prima sezione civile di questa Corte (in diversa composizione) il 12 aprile 2012, iscritto al n. 482/2019 R. G., promosso da
c. f.: nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
c. f.: , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
c. f.: , nato a [...] il [...], n. q. di eredi Parte_3 CodiceFiscale_3 di c. f.: , rappresentati e difesi dall'avvocato G. Persona_1 CodiceFiscale_4
Davide La Rosa (con PEC indicata) per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione e dall'avv. Paolo Giovanni Turiano (con PEC indicata) per procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione depositata il 31 ottobre 2019,
ATTORI in RIASSUNZIONE contro
PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f.: rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (con PEC indicata), domiciliato presso gli uffici della stessa, siti in Messina, via dei Mille, is. 221,
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
e nei confronti di e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
1 CONVENUTI (a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio) – non costituiti
********
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 204/2012 del 12 aprile 2012, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza emessa il 12 giugno 2019 n. 15780 in materia di determinazione giudiziale di indennità di espropriazione.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli attori in riassunzione: “il sottoscritto difensore, nell'interesse dei propri rappresentati, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo e nei successivi atti
e verbali di causa ed insistendo in tutte le domande ivi spiegate, con conseguente rigetto di tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte. Chiede, in particolare, che vengano accolte e trasferite nella emananda sentenza le statuizioni contenute nella sentenza n. 15780/2019 del 7.2.2019, depositata in data 12.6.2019, della Prima Sezione Civile della Corte di cassazione al cui contenuto espressamente si richiama per come già debitamente richiesto nella comparsa conclusionale depositata in data 11 novembre 2021. Con ogni altra statuizione necessaria e conseguenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi sia del presente grado di giudizio sia di quello di legittimità in conformità a quanto statuito al riguardo dalla Suprema Corte nella citata decisione, di cui, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che, al riguardo, dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per la convenuta in riassunzione: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e chiesto nei propri atti difensivi, e chiede che l'adita Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere tutte le difese ed eccezioni svolte nella comparsa di risposta ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2019 e Parte_1 Parte_2
n. q. di eredi di hanno riassunto, nei confronti della Parte_3 Persona_1
, in persona del legale rappresentante p. t., e del Controparte_4 [...]
, in Controparte_5 persona del Dirigente p. t., il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con la sentenza indicata in oggetto) della sentenza n. 204/2012 di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) emessa in data 12 aprile 2012.
Con essa, per quanto qui di specifico interesse, in accoglimento della domanda proposta (in unico grado) da – nelle more deceduto -, sono stati condannati la Persona_1 CP_6
[...
[...] , in persona del legale rappresentante p. t., e il
[...] [...]
, in persona del Dirigente p. t., al pagamento, in Controparte_7 favore dell'attore, della somma di € 58.538,75 oltre interessi (come in motivazione), nonché al rimborso delle spese processuali liquidate come in dispositivo, previa compensazione delle spese stesse in ragione della metà.
Proposti distinti ricorsi per cassazione da parte di e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di e, rispettivamente, da parte di Parte_3 Persona_1
e quali eredi di cui ha Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 resistito con altrettanto distinti controricorsi l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p. t., la Suprema Controparte_8
Corte li ha accolti, cassando per l'effetto la pronuncia impugnata, e ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il causa è stata riassunta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella suddetta qualità di eredi di i quali, premessa nell'atto introduttivo una Persona_1 sintetica ricostruzione dell'intera vicenda processuale, hanno chiesto che, in accoglimento della domanda da loro proposta ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, fossero condannati, in solido tra loro, la e il Controparte_4 Controparte_5 convenuto, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p. t., a corrispondere loro l'indennità dovuta, pari a 1/3 della complessiva somma di € 117.000,00, in relazione all'espropriazione dei fondi siti nel Comune di Francavilla di Sicilia in catasto alla partita 7904, foglio 44, particella 1045 e particella 1046, appartenuti a nonché al pagamento degli interessi a decorrere Persona_1 dal 7 aprile 2003, data in cui è stata pronunciata l'espropriazione definitiva dei suddetti terreni in virtù del decreto n. 5519 del Dirigente del Servizio del PA
, sino alla data del ricorso in riassunzione, oltre che alle spese del
[...]
procedimento davanti alla Corte di appello, a quello davanti alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17 ottobre 2019 si è costituito l' PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'applicazione del
[...]
principio di diritto fissato dalla Suprema Corte ed il rigetto di ogni istanza da considerarsi nuova o ulteriore rispetto all'originario oggetto del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 15 novembre 2019 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 gennaio 2021, differita poi d'ufficio, con decreti presidenziali in atti, sino al
13 settembre 2021.
3 In tale udienza, svoltasi in modalità “cartolare” ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 e s. m. i., precisate dalle parti le conclusioni, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e (eventuali) memorie di replica.
Con ordinanza del 19 febbraio 2022 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento svoltosi in unico grado, fissando per tale adempimento e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 maggio 2022, poi differita, per carico di ruolo, al 16 maggio 2022.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 e s. m.
i., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p.
c..
Con ordinanza del 29 marzo 2023 la Corte, rilevata la non integrità del contraddittorio per non essere stati citati nel giudizio di rinvio e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3
eredi di (i quali, come si è detto, avevano partecipato al giudizio davanti alla Persona_1
Corte di cassazione), ne ha disposto l'integrazione entro il termine perentorio del 2 maggio 2023, fissando la data del 18 settembre 2023 per il prosieguo.
Con successiva ordinanza del 25 settembre 2023, rilevata la nullità delle notifiche degli atti di integrazione del contradditorio per le ragioni specificate nel provvedimento (cui qui si rimanda), la
Corte ne ha disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c. p. c. entro il termine di 150 giorni prima dell'udienza (trattandosi di notifiche da effettuarsi all'estero, segnatamente negli Stati Uniti
d'America), fissando all'uopo l'udienza del 25 marzo 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte, rigettata l'istanza di parte attrice in riassunzione - volta ad ottenere un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione a e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3
-, ha fissato ex art. 127 ter c. p. c. la data del 17 giugno 2024 per la Persona_1
precisazione delle conclusioni, nella quale, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di (eventuali) memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte di Cassazione – dopo avere puntualizzato che i due ricorsi proposti distintamente da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di e, rispettivamente, da
[...] Persona_1 Controparte_2
e nella qualità di eredi di andavano esaminati Controparte_3 Persona_1 congiuntamente stante “il carattere unitario del giudizio della indennità di esproprio, che investe il diritto nella sua interezza” e rimarcato, in questa prospettiva, anche che, in caso di determinazione
4 giudiziale dell'indennità di espropriazione, tutti gli opponenti “devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi di giudizio, anche se non abbiano proposto impugnazione”- ha ritenuto fondati i ricorsi, accogliendo sia la doglianza relativa all'importo dell'indennità di espropriazione liquidato dalla Corte di appello in loro favore, pari a € 58.538,75 in luogo di € 117.000,00 corrispondente all'intero valore venale del bene stabilito dalla c. t. u., sia la critica riguardante la decorrenza degli interessi legali, che il primo Giudice ha fissato nella data della domanda e non già in quella, corretta, del decreto di esproprio. Con conseguente erroneità (anche) della pronuncia di compensazione delle spese.
Gli attori in epigrafe nominati hanno riassunto la causa davanti a questo giudice del rinvio nei soli confronti della e dell' suddetto, senza notificare Controparte_4 Controparte_8
la citazione anche a e nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
(originario attore). Persona_1
Si è reso necessario, dunque, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti – come da ordinanza del 29 marzo 2023 sopra richiamata - in virtù ed esecuzione del granitico insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, e ciò indipendentemente dalla natura inscindibile o scindibile della causa sul piano sostanziale.
Il Giudice nomofilattico ha ripetutamente affermato, in tale prospettiva, che dalla mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio nei confronti di qualcuna delle parti non deriva l'estinzione del processo (o la necessità della cassazione senza rinvio) con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità dell'integrazione del contraddittorio da disporsi dal giudice del rinvio (tra le numerosissime in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 15400/2025;
5555/2025; 28333/2024; 18671/2024; 975/2020;320/2019; 18853/2014).
Ciò premesso, come si è accennato sopra, la prima notifica ai predetti e Controparte_2
nella qualità di eredi di è stata dichiarata nulla dalla Controparte_3 Persona_1
Corte per le ragioni meglio indicate nella citata ordinanza del 25 settembre 2023 (che si conferma in questa sede), essendone stata conseguentemente disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c. p.
c., norma (quest'ultima) pacificamente applicabile anche all'istituto dell'integrazione del contraddittorio (v. Cass. civ. nn. 7732/2016; 25307/2014; 28640/2011).
Della seconda notifica, tuttavia, effettuata verosimilmente mediante il procedimento consolare, non vi è prova alcuna dell'avvenuto perfezionamento, non essendo stato prodotto da parte attrice alcun
5 documento di riscontro da parte dell'Autorità consolare (cui gli atti da notificare sono stati inviati), attestante l'avvenuta notifica ovvero la mancata consegna.
Risulta documentata, invero, la sola consegna degli atti all'Ufficiale giudiziario che, nella relata, ha dato atto dell'avvenuta spedizione delle copie da notificare al Consolato Generale di New York tramite raccomandata A/R, senza che, peraltro, sia stata prodotta la relativa cartolina, né – si ripete - altra documentazione di riferimento.
La notifica, dunque, non risulta essersi perfezionata, né è stato possibile concedere alla parte interessata ulteriore termine per la sua rinnovazione – come statuito con la citata ordinanza del 27 marzo 2024, che si conferma in questa sede – essendo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c. p. c. (com'è accaduto nella specie), è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (tra le tante v. Cass. civ. nn. 10778/2025; 9541/2023; 19218/2019, 4867/2006;
2899/2005).
In un caso analogo a quello in esame riguardante proprio l'ordine di integrazione del contraddittorio
(seppure in appello), il Giudice nomofilattico ha testualmente affermato: “se infatti in materia di cause inscindibili la notificazione dell'impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell'appellato, cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art.291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 13.12.2002 n. 17828), occorre peraltro osservare che la fissazione di un ulteriore termine - rispetto a quello già concesso per nullità della prima notifica della impugnazione - in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame non trova giustificazione alcuna nel sistema processuale, ed è anzi precluso dalla considerazione che il termine assegnato alla parte a norma dell'art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria (…) e non può essere prorogato o rinnovato ai sensi della disciplina di cui agli artt. 152 - 153 e 331 c.p.c. (…) (così, in parte motiva, Cass. civ. n. 1069/2007).
Nel caso in esame, pur se la parte attrice in riassunzione ha avviato con una certa tempestività il procedimento notificatorio (avendo ricevuto la comunicazione dell'ordinanza suddetta il 26 settembre
2023 ed avendo chiesto all'Ufficiale giudiziario di procedere alla notifica il 16 ottobre 2023), la stessa non ha poi né allegato, né a fortiori fornito alcun dato da cui potere inferire che il mancato
6 completamento del procedimento medesimo non sia dipeso da causa ad essa non imputabile, né qualsivoglia altro elemento, né tanto meno ha chiesto in tempo utile - ossia entro la scadenza del suddetto termine di 150 giorni prima dell'udienza come sopra fissata – di essere rimessa in termini, essendosi limitata a versare in atti, solo in occasione della udienza di prosecuzione del 25 marzo 2024, copia della relata di notifica, priva della cartolina a. r., ed a allegare la mera circostanza che “nessuna notizia dell'avvenuta notifica” era pervenuta al difensore.
Va ribadito, in questo contesto di fatto e alla luce dei principi di diritto testé richiamati, il provvedimento di diniego di un nuovo termine per effettuare la notificazione (pur chiesto dalla parte attrice) come statuito con ordinanza del 27 marzo 2024, dovendosi rimarcare che, per espressa previsione normativa, il termine previsto dal primo comma dell'art. 291 c. p. c. (applicato nella specie a seguito della rilevata nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio) è senz'altro
“perentorio”.
L'ordine di integrazione del contraddittorio non è stato, dunque, ottemperato e ciò comporterebbe in tesi, secondo la regola sopra richiamata – per la quale il giudizio di rinvio deve svolgersi necessariamente tra tutte le parti del giudizio di cassazione, quali litisconsorti necessari processuali -
, l'estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 393 c. p. c., trattandosi di una causa di estinzione avveratasi successivamente alla riassunzione del giudizio stesso.
Sul punto vale ricordare il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, già sopra richiamato, secondo il quale la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza e, quindi, ad impedire l'estinzione del processo di cui all'art. 393 c. p. c., purché però la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti venga effettuato nel termine assegnato dal giudice (così Cass. civ. n. 3154/1989; in senso conforme, da ultimo, la già citata Cass. Civ. n. 5555/2025); cosa – quest'ultima – che nella specie è mancata.
Se ciò è innegabile, rileva però la Corte che in concreto l'estinzione del processo non può essere dichiarata in quanto non risulta essere stata sollevata la relativa eccezione da chi di interesse (ossia dalla parte convenuta in riassunzione), non potendo essa essere dichiarata d'ufficio dato che il presente procedimento è iniziato (in primo grado) in data 23 settembre 2004, tale che rimane assoggettato perciò al regime anteriore alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, ed in particolare alla disposizione di cui all'art. 307, comma 4, c. p. c. che testualmente stabiliva: “l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”.
Questa disposizione trova applicazione anche con riferimento alla fattispecie in esame (ex art. 393 c.
p. c.) avendo la Suprema Corte affermato in più occasioni che anche nel giudizio di rinvio l'estinzione del processo, pur operando di diritto, non può essere dichiarata d'ufficio, ma deve essere eccepita
7 dalla parte nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo (così tra le tante Cass. civ. nn.
30994/2018; 4979/2015; 21255/2010; 15483/2006; 1067/2000; 12649/1998; 1706/1975).
Nondimeno, rileva la Corte, l'impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo per difetto della relativa eccezione di parte e l'impossibilità di concedere un nuovo termine per la integrazione del contraddittorio, stante la natura perentoria del termine medesimo (come si è spiegato meglio sopra), non consentono di definire il presente giudizio con una decisione di merito, ostandovi la circostanza oggettiva che esso non si è svolto nei confronti di tutte le parti necessarie e che, per questa ragione, la sentenza che decida nel merito sarebbe “inutiliter data”.
L'unico esito consentito, in questa situazione, è l'emanazione di una pronuncia di mero rito con la quale si deve dare atto dell'impossibilità di prosecuzione del processo per mancanza di due parti necessarie, quali sono pacificamente da considerare e Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di eredi dell'originario attore , alla luce di quanto si è detto sin qui in merito al rapporto tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium e sulla base dello stesso dictum della
Suprema Corte sopra riportato circa “il carattere unitario del giudizio della indennità di esproprio, che investe il diritto nella sua interezza”.
In tal senso è l'insegnamento espresso in materia dal Giudice nomofilattico che, in una fattispecie analoga alla presente, ha affermato il principio per cui “in caso di cassazione con rinvio, tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti
è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che, qualora non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio - disposto ai sensi dell'art.
393 cod. proc. civ. - il processo va dichiarato estinto, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima di ogni altra difesa;
in difetto di tale eccezione va emessa una pronuncia di rito ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe inutiliter data” (così Cass. civ. n. 10322/2004).
In senso sostanzialmente analogo più di recente v. Cass. civ. n. 32207/2021 che, seppure riferita ad un caso non identico al presente (che riguardava la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione dell'atto di appello emesso ai sensi dell'art. 164 c. p. c.), afferma tuttavia una regola di portata più generale, costantemente ribadita dal Giudice nomofilattico (soprattutto con riguardo ad ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, come la presente), secondo la quale l'effetto estintivo conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario (così
8 come alla mancata rinnovazione della citazione affetta da vizio di nullità della vocatio in ius) è immediato ed automatico e come tale deve ritenersi operante anche in difetto di formulazione della relativa eccezione di parte (pur nella vigenza del vecchio testo del quarto comma dell'art. 307 c. p.
c.), perché altrimenti resterebbe elusa la sua portata precettiva.
Ciò comporta necessariamente che, pur in assenza di eccezione di parte, si debba pervenire ad una decisione di mero rito, ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria: si legge in tale pronuncia testualmente anche che “tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio sulla base di una disciplina positiva per tale (…) ipotesi rinvenibile nel comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ. (v. Cass. 14/04/2015 n. 7460; Cass. 10/01/1998 n. 157)”.
Stante l'insegnamento granitico e condivisibile appena riportato, non vi è ragione per pervenire ad una diversa ricostruzione degli effetti della mancata osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di specie, dove i dati fattuali e processuali presupposti sono pressocché identici a quelli presi in considerazione dal Giudice di legittimità nei casi in cui ha enunciato il principio in parola, trattandosi anche nella presente fattispecie di un'integrazione del contraddittorio necessaria ed imprescindibile ai fini di evitare ogni decadenza dalla riassunzione del giudizio di rinvio, che però è mancata.
Ed invero, come detto più in alto, la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio nei confronti di uno dei litisconsorti, quale atto di impulso processuale, in tanto può evitare ogni decadenza, e dunque impedire l'estinzione del processo, in quanto la riassunzione sia effettuata nei confronti di tutti gli altri litisconsorti nel termine assegnato dal giudice;
in mancanza della quale non può che trovare applicazione la regola di diritto vivente sopra illustrata, per cui, se in mancanza di eccezione di parte, all'epoca in cui era necessaria ai sensi del vecchio testo del quarto comma dell'art. 307 c. p. c., non può dichiararsi d'ufficio l'estinzione del processo, tuttavia, per non incorrere nell'elusione della regola fondamentale secondo cui la sentenza di merito deve essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutte le parti necessarie, pena la sua inutilità, il giudice non può che arrestarsi ad una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se
9 rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis
Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, quanto qui di specifico interesse - l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che
l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024; S. U. n. 32906/2022; Cass. Civ. nn.
15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole si rileva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta nel caso di specie a provvedere sulle spese dell'intero giudizio, stante il suo travolgente epilogo in rito: tale che, seppure in sede di ricorso per cassazione la parte odierna attrice in riassunzione sia risultata vittoriosa nel merito, non si può prescindere però dalla peculiarità del caso processuale de quo, che ha dato luogo ad una mera pronuncia in rito a seguito di vicende processuali ascrivibili essenzialmente alla predetta parte, senza che l'altra parte abbia preso posizione su di esse e che, come si è visto, sono state rilevate d'ufficio, reputandosi perciò sussistenti giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio secondo il (vecchio) testo dell'art. 92, comma 2,
c. p. c. vigente ratione temporis (si rammenta che la presente causa è iniziata nel settembre 2004), a mente del quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto notificato l'8 luglio 2019, nei confronti dell' Persona_1 PA
e dell' , in persona
[...] PA
del legale rappresentante pro tempore, a seguito dell'annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 204/2012 del 12 aprile 2012, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza emessa il 12 giugno 2019 n. 15780, così provvede:
• dichiara l'impossibilità di proseguire la causa in mancanza delle parti necessarie CP_2
e nella qualità di eredi di stante la
[...] Controparte_3 Persona_1
10 mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei loro confronti da questa Corte;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 204/2012 emessa dalla prima sezione civile di questa Corte (in diversa composizione) il 12 aprile 2012, iscritto al n. 482/2019 R. G., promosso da
c. f.: nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
c. f.: , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
c. f.: , nato a [...] il [...], n. q. di eredi Parte_3 CodiceFiscale_3 di c. f.: , rappresentati e difesi dall'avvocato G. Persona_1 CodiceFiscale_4
Davide La Rosa (con PEC indicata) per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione e dall'avv. Paolo Giovanni Turiano (con PEC indicata) per procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione depositata il 31 ottobre 2019,
ATTORI in RIASSUNZIONE contro
PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f.: rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (con PEC indicata), domiciliato presso gli uffici della stessa, siti in Messina, via dei Mille, is. 221,
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
e nei confronti di e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
1 CONVENUTI (a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio) – non costituiti
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OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 204/2012 del 12 aprile 2012, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza emessa il 12 giugno 2019 n. 15780 in materia di determinazione giudiziale di indennità di espropriazione.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli attori in riassunzione: “il sottoscritto difensore, nell'interesse dei propri rappresentati, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo e nei successivi atti
e verbali di causa ed insistendo in tutte le domande ivi spiegate, con conseguente rigetto di tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte. Chiede, in particolare, che vengano accolte e trasferite nella emananda sentenza le statuizioni contenute nella sentenza n. 15780/2019 del 7.2.2019, depositata in data 12.6.2019, della Prima Sezione Civile della Corte di cassazione al cui contenuto espressamente si richiama per come già debitamente richiesto nella comparsa conclusionale depositata in data 11 novembre 2021. Con ogni altra statuizione necessaria e conseguenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi sia del presente grado di giudizio sia di quello di legittimità in conformità a quanto statuito al riguardo dalla Suprema Corte nella citata decisione, di cui, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che, al riguardo, dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per la convenuta in riassunzione: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e chiesto nei propri atti difensivi, e chiede che l'adita Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere tutte le difese ed eccezioni svolte nella comparsa di risposta ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2019 e Parte_1 Parte_2
n. q. di eredi di hanno riassunto, nei confronti della Parte_3 Persona_1
, in persona del legale rappresentante p. t., e del Controparte_4 [...]
, in Controparte_5 persona del Dirigente p. t., il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con la sentenza indicata in oggetto) della sentenza n. 204/2012 di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) emessa in data 12 aprile 2012.
Con essa, per quanto qui di specifico interesse, in accoglimento della domanda proposta (in unico grado) da – nelle more deceduto -, sono stati condannati la Persona_1 CP_6
[...
[...] , in persona del legale rappresentante p. t., e il
[...] [...]
, in persona del Dirigente p. t., al pagamento, in Controparte_7 favore dell'attore, della somma di € 58.538,75 oltre interessi (come in motivazione), nonché al rimborso delle spese processuali liquidate come in dispositivo, previa compensazione delle spese stesse in ragione della metà.
Proposti distinti ricorsi per cassazione da parte di e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di e, rispettivamente, da parte di Parte_3 Persona_1
e quali eredi di cui ha Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 resistito con altrettanto distinti controricorsi l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p. t., la Suprema Controparte_8
Corte li ha accolti, cassando per l'effetto la pronuncia impugnata, e ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il causa è stata riassunta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella suddetta qualità di eredi di i quali, premessa nell'atto introduttivo una Persona_1 sintetica ricostruzione dell'intera vicenda processuale, hanno chiesto che, in accoglimento della domanda da loro proposta ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, fossero condannati, in solido tra loro, la e il Controparte_4 Controparte_5 convenuto, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p. t., a corrispondere loro l'indennità dovuta, pari a 1/3 della complessiva somma di € 117.000,00, in relazione all'espropriazione dei fondi siti nel Comune di Francavilla di Sicilia in catasto alla partita 7904, foglio 44, particella 1045 e particella 1046, appartenuti a nonché al pagamento degli interessi a decorrere Persona_1 dal 7 aprile 2003, data in cui è stata pronunciata l'espropriazione definitiva dei suddetti terreni in virtù del decreto n. 5519 del Dirigente del Servizio del PA
, sino alla data del ricorso in riassunzione, oltre che alle spese del
[...]
procedimento davanti alla Corte di appello, a quello davanti alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17 ottobre 2019 si è costituito l' PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'applicazione del
[...]
principio di diritto fissato dalla Suprema Corte ed il rigetto di ogni istanza da considerarsi nuova o ulteriore rispetto all'originario oggetto del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 15 novembre 2019 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 gennaio 2021, differita poi d'ufficio, con decreti presidenziali in atti, sino al
13 settembre 2021.
3 In tale udienza, svoltasi in modalità “cartolare” ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 e s. m. i., precisate dalle parti le conclusioni, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e (eventuali) memorie di replica.
Con ordinanza del 19 febbraio 2022 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento svoltosi in unico grado, fissando per tale adempimento e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 maggio 2022, poi differita, per carico di ruolo, al 16 maggio 2022.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 e s. m.
i., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p.
c..
Con ordinanza del 29 marzo 2023 la Corte, rilevata la non integrità del contraddittorio per non essere stati citati nel giudizio di rinvio e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3
eredi di (i quali, come si è detto, avevano partecipato al giudizio davanti alla Persona_1
Corte di cassazione), ne ha disposto l'integrazione entro il termine perentorio del 2 maggio 2023, fissando la data del 18 settembre 2023 per il prosieguo.
Con successiva ordinanza del 25 settembre 2023, rilevata la nullità delle notifiche degli atti di integrazione del contradditorio per le ragioni specificate nel provvedimento (cui qui si rimanda), la
Corte ne ha disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c. p. c. entro il termine di 150 giorni prima dell'udienza (trattandosi di notifiche da effettuarsi all'estero, segnatamente negli Stati Uniti
d'America), fissando all'uopo l'udienza del 25 marzo 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte, rigettata l'istanza di parte attrice in riassunzione - volta ad ottenere un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione a e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3
-, ha fissato ex art. 127 ter c. p. c. la data del 17 giugno 2024 per la Persona_1
precisazione delle conclusioni, nella quale, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di (eventuali) memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte di Cassazione – dopo avere puntualizzato che i due ricorsi proposti distintamente da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di e, rispettivamente, da
[...] Persona_1 Controparte_2
e nella qualità di eredi di andavano esaminati Controparte_3 Persona_1 congiuntamente stante “il carattere unitario del giudizio della indennità di esproprio, che investe il diritto nella sua interezza” e rimarcato, in questa prospettiva, anche che, in caso di determinazione
4 giudiziale dell'indennità di espropriazione, tutti gli opponenti “devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi di giudizio, anche se non abbiano proposto impugnazione”- ha ritenuto fondati i ricorsi, accogliendo sia la doglianza relativa all'importo dell'indennità di espropriazione liquidato dalla Corte di appello in loro favore, pari a € 58.538,75 in luogo di € 117.000,00 corrispondente all'intero valore venale del bene stabilito dalla c. t. u., sia la critica riguardante la decorrenza degli interessi legali, che il primo Giudice ha fissato nella data della domanda e non già in quella, corretta, del decreto di esproprio. Con conseguente erroneità (anche) della pronuncia di compensazione delle spese.
Gli attori in epigrafe nominati hanno riassunto la causa davanti a questo giudice del rinvio nei soli confronti della e dell' suddetto, senza notificare Controparte_4 Controparte_8
la citazione anche a e nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
(originario attore). Persona_1
Si è reso necessario, dunque, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti – come da ordinanza del 29 marzo 2023 sopra richiamata - in virtù ed esecuzione del granitico insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, e ciò indipendentemente dalla natura inscindibile o scindibile della causa sul piano sostanziale.
Il Giudice nomofilattico ha ripetutamente affermato, in tale prospettiva, che dalla mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio nei confronti di qualcuna delle parti non deriva l'estinzione del processo (o la necessità della cassazione senza rinvio) con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità dell'integrazione del contraddittorio da disporsi dal giudice del rinvio (tra le numerosissime in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 15400/2025;
5555/2025; 28333/2024; 18671/2024; 975/2020;320/2019; 18853/2014).
Ciò premesso, come si è accennato sopra, la prima notifica ai predetti e Controparte_2
nella qualità di eredi di è stata dichiarata nulla dalla Controparte_3 Persona_1
Corte per le ragioni meglio indicate nella citata ordinanza del 25 settembre 2023 (che si conferma in questa sede), essendone stata conseguentemente disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c. p.
c., norma (quest'ultima) pacificamente applicabile anche all'istituto dell'integrazione del contraddittorio (v. Cass. civ. nn. 7732/2016; 25307/2014; 28640/2011).
Della seconda notifica, tuttavia, effettuata verosimilmente mediante il procedimento consolare, non vi è prova alcuna dell'avvenuto perfezionamento, non essendo stato prodotto da parte attrice alcun
5 documento di riscontro da parte dell'Autorità consolare (cui gli atti da notificare sono stati inviati), attestante l'avvenuta notifica ovvero la mancata consegna.
Risulta documentata, invero, la sola consegna degli atti all'Ufficiale giudiziario che, nella relata, ha dato atto dell'avvenuta spedizione delle copie da notificare al Consolato Generale di New York tramite raccomandata A/R, senza che, peraltro, sia stata prodotta la relativa cartolina, né – si ripete - altra documentazione di riferimento.
La notifica, dunque, non risulta essersi perfezionata, né è stato possibile concedere alla parte interessata ulteriore termine per la sua rinnovazione – come statuito con la citata ordinanza del 27 marzo 2024, che si conferma in questa sede – essendo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c. p. c. (com'è accaduto nella specie), è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (tra le tante v. Cass. civ. nn. 10778/2025; 9541/2023; 19218/2019, 4867/2006;
2899/2005).
In un caso analogo a quello in esame riguardante proprio l'ordine di integrazione del contraddittorio
(seppure in appello), il Giudice nomofilattico ha testualmente affermato: “se infatti in materia di cause inscindibili la notificazione dell'impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell'appellato, cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art.291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 13.12.2002 n. 17828), occorre peraltro osservare che la fissazione di un ulteriore termine - rispetto a quello già concesso per nullità della prima notifica della impugnazione - in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame non trova giustificazione alcuna nel sistema processuale, ed è anzi precluso dalla considerazione che il termine assegnato alla parte a norma dell'art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria (…) e non può essere prorogato o rinnovato ai sensi della disciplina di cui agli artt. 152 - 153 e 331 c.p.c. (…) (così, in parte motiva, Cass. civ. n. 1069/2007).
Nel caso in esame, pur se la parte attrice in riassunzione ha avviato con una certa tempestività il procedimento notificatorio (avendo ricevuto la comunicazione dell'ordinanza suddetta il 26 settembre
2023 ed avendo chiesto all'Ufficiale giudiziario di procedere alla notifica il 16 ottobre 2023), la stessa non ha poi né allegato, né a fortiori fornito alcun dato da cui potere inferire che il mancato
6 completamento del procedimento medesimo non sia dipeso da causa ad essa non imputabile, né qualsivoglia altro elemento, né tanto meno ha chiesto in tempo utile - ossia entro la scadenza del suddetto termine di 150 giorni prima dell'udienza come sopra fissata – di essere rimessa in termini, essendosi limitata a versare in atti, solo in occasione della udienza di prosecuzione del 25 marzo 2024, copia della relata di notifica, priva della cartolina a. r., ed a allegare la mera circostanza che “nessuna notizia dell'avvenuta notifica” era pervenuta al difensore.
Va ribadito, in questo contesto di fatto e alla luce dei principi di diritto testé richiamati, il provvedimento di diniego di un nuovo termine per effettuare la notificazione (pur chiesto dalla parte attrice) come statuito con ordinanza del 27 marzo 2024, dovendosi rimarcare che, per espressa previsione normativa, il termine previsto dal primo comma dell'art. 291 c. p. c. (applicato nella specie a seguito della rilevata nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio) è senz'altro
“perentorio”.
L'ordine di integrazione del contraddittorio non è stato, dunque, ottemperato e ciò comporterebbe in tesi, secondo la regola sopra richiamata – per la quale il giudizio di rinvio deve svolgersi necessariamente tra tutte le parti del giudizio di cassazione, quali litisconsorti necessari processuali -
, l'estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 393 c. p. c., trattandosi di una causa di estinzione avveratasi successivamente alla riassunzione del giudizio stesso.
Sul punto vale ricordare il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, già sopra richiamato, secondo il quale la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza e, quindi, ad impedire l'estinzione del processo di cui all'art. 393 c. p. c., purché però la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti venga effettuato nel termine assegnato dal giudice (così Cass. civ. n. 3154/1989; in senso conforme, da ultimo, la già citata Cass. Civ. n. 5555/2025); cosa – quest'ultima – che nella specie è mancata.
Se ciò è innegabile, rileva però la Corte che in concreto l'estinzione del processo non può essere dichiarata in quanto non risulta essere stata sollevata la relativa eccezione da chi di interesse (ossia dalla parte convenuta in riassunzione), non potendo essa essere dichiarata d'ufficio dato che il presente procedimento è iniziato (in primo grado) in data 23 settembre 2004, tale che rimane assoggettato perciò al regime anteriore alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, ed in particolare alla disposizione di cui all'art. 307, comma 4, c. p. c. che testualmente stabiliva: “l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”.
Questa disposizione trova applicazione anche con riferimento alla fattispecie in esame (ex art. 393 c.
p. c.) avendo la Suprema Corte affermato in più occasioni che anche nel giudizio di rinvio l'estinzione del processo, pur operando di diritto, non può essere dichiarata d'ufficio, ma deve essere eccepita
7 dalla parte nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo (così tra le tante Cass. civ. nn.
30994/2018; 4979/2015; 21255/2010; 15483/2006; 1067/2000; 12649/1998; 1706/1975).
Nondimeno, rileva la Corte, l'impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo per difetto della relativa eccezione di parte e l'impossibilità di concedere un nuovo termine per la integrazione del contraddittorio, stante la natura perentoria del termine medesimo (come si è spiegato meglio sopra), non consentono di definire il presente giudizio con una decisione di merito, ostandovi la circostanza oggettiva che esso non si è svolto nei confronti di tutte le parti necessarie e che, per questa ragione, la sentenza che decida nel merito sarebbe “inutiliter data”.
L'unico esito consentito, in questa situazione, è l'emanazione di una pronuncia di mero rito con la quale si deve dare atto dell'impossibilità di prosecuzione del processo per mancanza di due parti necessarie, quali sono pacificamente da considerare e Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di eredi dell'originario attore , alla luce di quanto si è detto sin qui in merito al rapporto tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium e sulla base dello stesso dictum della
Suprema Corte sopra riportato circa “il carattere unitario del giudizio della indennità di esproprio, che investe il diritto nella sua interezza”.
In tal senso è l'insegnamento espresso in materia dal Giudice nomofilattico che, in una fattispecie analoga alla presente, ha affermato il principio per cui “in caso di cassazione con rinvio, tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti
è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che, qualora non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio - disposto ai sensi dell'art.
393 cod. proc. civ. - il processo va dichiarato estinto, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima di ogni altra difesa;
in difetto di tale eccezione va emessa una pronuncia di rito ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe inutiliter data” (così Cass. civ. n. 10322/2004).
In senso sostanzialmente analogo più di recente v. Cass. civ. n. 32207/2021 che, seppure riferita ad un caso non identico al presente (che riguardava la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione dell'atto di appello emesso ai sensi dell'art. 164 c. p. c.), afferma tuttavia una regola di portata più generale, costantemente ribadita dal Giudice nomofilattico (soprattutto con riguardo ad ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, come la presente), secondo la quale l'effetto estintivo conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario (così
8 come alla mancata rinnovazione della citazione affetta da vizio di nullità della vocatio in ius) è immediato ed automatico e come tale deve ritenersi operante anche in difetto di formulazione della relativa eccezione di parte (pur nella vigenza del vecchio testo del quarto comma dell'art. 307 c. p.
c.), perché altrimenti resterebbe elusa la sua portata precettiva.
Ciò comporta necessariamente che, pur in assenza di eccezione di parte, si debba pervenire ad una decisione di mero rito, ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria: si legge in tale pronuncia testualmente anche che “tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio sulla base di una disciplina positiva per tale (…) ipotesi rinvenibile nel comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ. (v. Cass. 14/04/2015 n. 7460; Cass. 10/01/1998 n. 157)”.
Stante l'insegnamento granitico e condivisibile appena riportato, non vi è ragione per pervenire ad una diversa ricostruzione degli effetti della mancata osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di specie, dove i dati fattuali e processuali presupposti sono pressocché identici a quelli presi in considerazione dal Giudice di legittimità nei casi in cui ha enunciato il principio in parola, trattandosi anche nella presente fattispecie di un'integrazione del contraddittorio necessaria ed imprescindibile ai fini di evitare ogni decadenza dalla riassunzione del giudizio di rinvio, che però è mancata.
Ed invero, come detto più in alto, la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio nei confronti di uno dei litisconsorti, quale atto di impulso processuale, in tanto può evitare ogni decadenza, e dunque impedire l'estinzione del processo, in quanto la riassunzione sia effettuata nei confronti di tutti gli altri litisconsorti nel termine assegnato dal giudice;
in mancanza della quale non può che trovare applicazione la regola di diritto vivente sopra illustrata, per cui, se in mancanza di eccezione di parte, all'epoca in cui era necessaria ai sensi del vecchio testo del quarto comma dell'art. 307 c. p. c., non può dichiararsi d'ufficio l'estinzione del processo, tuttavia, per non incorrere nell'elusione della regola fondamentale secondo cui la sentenza di merito deve essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutte le parti necessarie, pena la sua inutilità, il giudice non può che arrestarsi ad una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se
9 rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis
Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, quanto qui di specifico interesse - l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che
l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024; S. U. n. 32906/2022; Cass. Civ. nn.
15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole si rileva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta nel caso di specie a provvedere sulle spese dell'intero giudizio, stante il suo travolgente epilogo in rito: tale che, seppure in sede di ricorso per cassazione la parte odierna attrice in riassunzione sia risultata vittoriosa nel merito, non si può prescindere però dalla peculiarità del caso processuale de quo, che ha dato luogo ad una mera pronuncia in rito a seguito di vicende processuali ascrivibili essenzialmente alla predetta parte, senza che l'altra parte abbia preso posizione su di esse e che, come si è visto, sono state rilevate d'ufficio, reputandosi perciò sussistenti giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio secondo il (vecchio) testo dell'art. 92, comma 2,
c. p. c. vigente ratione temporis (si rammenta che la presente causa è iniziata nel settembre 2004), a mente del quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto notificato l'8 luglio 2019, nei confronti dell' Persona_1 PA
e dell' , in persona
[...] PA
del legale rappresentante pro tempore, a seguito dell'annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 204/2012 del 12 aprile 2012, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza emessa il 12 giugno 2019 n. 15780, così provvede:
• dichiara l'impossibilità di proseguire la causa in mancanza delle parti necessarie CP_2
e nella qualità di eredi di stante la
[...] Controparte_3 Persona_1
10 mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei loro confronti da questa Corte;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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