Art. 3.
All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, la Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.
All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, la Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.