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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3970 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Via Parte_1 Valdemone n. 31, presso lo studio dell'avv. Manzone Monica che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Via Empedocle Restivo n. 4, presso lo studio dell'avv. Graviano Caterina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25 agosto 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I IGg.ri e vivranno separati con l'obbligo reciproco e mutuo Parte_1 Controparte_1 rispetto.
Per_ B) Le figlie della coppia, e , rimarranno affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà sulle minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica e seguendone le naturali inclinazioni e aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, creeranno le condizioni affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno mantenere un costante confronto concordando le migliori scelte per le minori. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la potestà sulle minori, non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata. I genitori concordano sin d'ora che avranno cura di essere entrambi presenti allorquando particolari circostanze lo renderanno necessario e\o le figlie lo richiederanno espressamente (incontri con i professori, saggi scolastici, recite, particolari ricorrenze quali compleanni, onomastici, visite mediche specialistiche, etc.).
B.1) Le minori manterranno la propria residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale, di proprietà di questa ultima e sita in via Insalaco Giuseppe n. 20 a Palermo.
B.2) In ordine ai tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore le parti stabiliscono che Per_ salvo diverso accordo tra le parti, al fine di garantire a e una continuità di rapporti e di Per_2 intesa con entrambi i genitori e dare una concreta regolamentazione alle giornate delle minori queste ultime staranno presso la casa coniugale nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, mentre dimoreranno presso l'abitazione scelta dal IG. nei giorni di lunedì e giovedì di ogni CP_1 settimana dall'uscita della scuola e sino al mattino successivo quando verranno riaccompagnate, nei giorni di scuola, presso l'istituto scolastico frequentato. Le minori trascorreranno i fine settimana alternati ora con l'uno ora con l'altro genitore dalla ora CP_ 19:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. Durante il fine settimana di spettanza del questo ultimo riaccompagnerà le minori presso la casa materna entro le ore 20:00 della CP_1 domenica sera. Per quanto attiene, invece, alla calendatura dei giorni festivi, le vacanze di Natale, salvo diverso accordo tra le parti saranno trascorse dalle figlie alternativamente ora con l'uno ora con l'altro genitore 7 giorni consecutivi, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel caso in cui entrambi i genitori dovessero rimanere nel territorio palermitano i genitori concordano sin d'ora che le minori possano alternare le principali festività calendate a casa dell'uno e dell'altro genitore (facendo riferimento in particolare al 24 e al 25 dicembre al 31 dicembre e al 1° gennaio). Il regime dell'alternanza regolerà anche le altre festività calendate. I genitori salvo diversi accordi avranno facoltà di trascorrere con le figlie dalle ore 10.00 del giorno festivo sino alle ore 21.30 del medesimo giorno. Le vacanze estive saranno oggetto di preventivo accordo tra i coniugi (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno); in ogni caso ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé la minore per quindici giorni, anche non consecutivi. Durante detto periodo continuativo le parti avranno l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro genitore il prescelto luogo di vacanza e dimora, nonché di consentire i contatti telefonici, tra l'altro, genitore e le figlie almeno una volta al giorno. La presente calendatura di incontri genitori-figlio potrà variare in relazione ai diversi accordi intercorsi tra le parti, e comunque in relazione alle rispettive esigenze, ovvero in vista dei bisogni, degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore stesso. Le predette variazioni, tuttavia, dovranno esser preventivamente concordate tra i coniugi, con congruo anticipo, rispetto ai giorni o agli orari originariamente stabiliti.
Per_ B. 3) Visto il verbale di invalidità della figlia i coniugi godo di 3 giorni di permessi retribuiti al mese per Legge 104. Detti permessi verranno suddivisi nel seguente modo: due permessi alla sig.ra e 1 permesso al sig. . Parte_1 Controparte_1
B. 4) I coniugi, nel superiore interesse delle figlie, dovranno sempre comunicare preventivamente ogni loro cambio di domicilio e residenza, nonché comunicare e concordare la destinazione di ogni loro viaggio o spostamento fuori Palermo, effettuati con il figlio e ciò sempre con congruo anticipo rispetto alla data prevista per ogni viaggio.
B.5) In ordine ai rapporti patrimoniali, i genitori concordano di provvedere al mantenimento delle Per_ figlie, e , in misura proporzionale alla propria capacità reddituale, anche in base ai tempi Per_2 di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e alla cura da ciascun genitore prestata, cercando di far mantenere alle minori lo stesso tenore di vita goduto dalla famiglia durante l'unione coniugale. L'assegno unico corrisposto dall' verrà erogato in pari misura a i IGg.ti – . CP_3 Pt_1 CP_1 Tenuto quanto sopra, il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie e , entro i primi 5 giorni di ogni mese e per 12 Per_2 mensilità, la somma di € 400,00. Detto contributo verrà annualmente rivalutato in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologazione del presente atto.
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% secondo le “LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO” approvate dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019 il cui schema si riporta per intero Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci di uso ordinario la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovare la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al PREVENTIVO ACCORDO tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovarne la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
C) I coniugi concordano che , animale d'affezione della famiglia , sia affidato Pt_2 Controparte_4 alla cure di entrambi i coniugi. dimorerà, a settimane alterne, presso le rispettive abitazioni dei Pt_2 coniugi e le spese per il di lei accudimento verranno condivise al 50%
D) Nell'ambito della sistemazione degli ulteriori RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI, i IG.ri – rappresentato quanto segue: Pt_1 CP_5
- i coniugi nell'anno 2017 hanno contratto mutuo con l'istituto di credito Banca Nuovo per un importo pari a complessivi € 180.000,00 euro e per la durata di 360 Parte_3 mesi. (all.7) Il mutuo è stato concesso con garanzia ipotecaria iscritta sull'abitazione coniugale, sita in Palermo via Insalaco Giuseppe n. 20, di proprietà della sola IG.ra . Parte_1 Nel mese di settembre 2024 i coniugi hanno provveduto ad attivare la surrogazione del mutuo passando da Banca Nuova all'istituto di credito Bper. Attualmente la rata del mutuo è pari ad € 736,37 come da piano di ammortamento che si allega in copia (all. 8) - in data 7 agosto 2017 i coniugi hanno contratto un finanziamento con la UT AN pari ad € 16.500,00 da restituire in 120 rate. Per detto finanziamento vengono versati mensilmente € 200,00 da parte dei IGg.ri . (all.9) Parte_4
- al fine di completare la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, nel 2018, il sig.
, fratello della IG.ra , ha versato in prestito alla coppia di € 50.000,00. Controparte_6 Pt_1 Parte del denaro dato in prestito è stato restituito già restituito dalla coppia per cui oggi il debito ammonta a circa €30.000,00.
Ciò premesso, ai fini della regolamentazione economica le parti convengono quanto segue: D.1) tenuto conto di quanto sopra, tenuto conto che il IG. è coobbligato insieme alla moglie CP_1 e detti impegni sono stati presi in favore della famiglia e più in particolare delle figlie. Tenuto conto di ciò il sig. continuerà sul conto comune dei coniugi, presso l'Istituto Credito IL (Iban CP_1 [...]), la quota allo stesso attribuita come rata del mutuo che per i€ 318,18. La rata del mutuo si considera versata a beneficio e ad interesse della famiglia. Il IG. sarà esonerato dalle refusione della quota di sua spettanza per il finanziamento acceso CP_1 dalla coppia con UT AN. Inoltre, la IG.ra , proprietaria dell'immobile adibito a casa famigliare, che si avvale Pt_1 dell'agevolazione fiscale di detrazione dall'Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati per la ristrutturazione, in virtù di detta agevolazione provvederà a rifondere l'importo del prestito concesso alla coppia dal IG. . Controparte_6
Per_ E) La minore vista la condizione di invalidità, riceve una somma detta l'indennità di frequenza CP_ (erogata dall' da settembre a giugno) che viene accreditata su di un libretto a risparmio alla stessa intestata recante il n. 000053772571. I coniugi concordano che detto libretto verrà custodito dalla madre della minore e che le somme saranno impegnate solo in caso di necessità ed interesse della minore e previo accordo tra i coniugi. La IG.ra provvederà ad inviare, via mail, Pt_1 l'aggiornamento del libretto con tutte le operazioni effettuate.
F) La IG.ra ha provveduto ad aprire un conto corrente presso Pt_1 Controparte_7 Per_ collegato ad una polizza vita (Poste Domani per te Plus) a nome della figlia Solo per mancanza di fondi non è stato possibile provvedere ad accendere due distinti piani di accumulo per le figlie per cui la polizza si intende sottoscritta a beneficio di entrambe le minori. In detta polizza vengono versati somme accantonate dalla nonna materna e dai genitori per le minori. Attualmente su detta polizza sono presenti € 3.500, importo vincolato per 10 anni. La madre della minore continuerà a custodire dette somme provvedendo a rendicontare al marito eventuali impieghi.
G) Le parti rappresentato che nel corso del matrimonio il IG. ha regalato alla moglie un CP_1 anello di fidanzamento con un solitario e un paio di orecchini di perle con brillanti. Le parti concordano che detti gioielli verranno custoditi dalla IG.ra in previsione di destinarli al Pt_1 Per_ compimento del diciottesimo anno di età a e Per_2
H) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I) Le minori verranno dotate di passaporto autonomo e le parti si concedono sin d'ora reciproco Per_ assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per e .” Per_2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25 agosto 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/06/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 126 – Parte II - Serie A – Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3970 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Via Parte_1 Valdemone n. 31, presso lo studio dell'avv. Manzone Monica che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Via Empedocle Restivo n. 4, presso lo studio dell'avv. Graviano Caterina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25 agosto 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I IGg.ri e vivranno separati con l'obbligo reciproco e mutuo Parte_1 Controparte_1 rispetto.
Per_ B) Le figlie della coppia, e , rimarranno affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà sulle minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica e seguendone le naturali inclinazioni e aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, creeranno le condizioni affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno mantenere un costante confronto concordando le migliori scelte per le minori. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la potestà sulle minori, non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata. I genitori concordano sin d'ora che avranno cura di essere entrambi presenti allorquando particolari circostanze lo renderanno necessario e\o le figlie lo richiederanno espressamente (incontri con i professori, saggi scolastici, recite, particolari ricorrenze quali compleanni, onomastici, visite mediche specialistiche, etc.).
B.1) Le minori manterranno la propria residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale, di proprietà di questa ultima e sita in via Insalaco Giuseppe n. 20 a Palermo.
B.2) In ordine ai tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore le parti stabiliscono che Per_ salvo diverso accordo tra le parti, al fine di garantire a e una continuità di rapporti e di Per_2 intesa con entrambi i genitori e dare una concreta regolamentazione alle giornate delle minori queste ultime staranno presso la casa coniugale nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, mentre dimoreranno presso l'abitazione scelta dal IG. nei giorni di lunedì e giovedì di ogni CP_1 settimana dall'uscita della scuola e sino al mattino successivo quando verranno riaccompagnate, nei giorni di scuola, presso l'istituto scolastico frequentato. Le minori trascorreranno i fine settimana alternati ora con l'uno ora con l'altro genitore dalla ora CP_ 19:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. Durante il fine settimana di spettanza del questo ultimo riaccompagnerà le minori presso la casa materna entro le ore 20:00 della CP_1 domenica sera. Per quanto attiene, invece, alla calendatura dei giorni festivi, le vacanze di Natale, salvo diverso accordo tra le parti saranno trascorse dalle figlie alternativamente ora con l'uno ora con l'altro genitore 7 giorni consecutivi, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel caso in cui entrambi i genitori dovessero rimanere nel territorio palermitano i genitori concordano sin d'ora che le minori possano alternare le principali festività calendate a casa dell'uno e dell'altro genitore (facendo riferimento in particolare al 24 e al 25 dicembre al 31 dicembre e al 1° gennaio). Il regime dell'alternanza regolerà anche le altre festività calendate. I genitori salvo diversi accordi avranno facoltà di trascorrere con le figlie dalle ore 10.00 del giorno festivo sino alle ore 21.30 del medesimo giorno. Le vacanze estive saranno oggetto di preventivo accordo tra i coniugi (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno); in ogni caso ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé la minore per quindici giorni, anche non consecutivi. Durante detto periodo continuativo le parti avranno l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro genitore il prescelto luogo di vacanza e dimora, nonché di consentire i contatti telefonici, tra l'altro, genitore e le figlie almeno una volta al giorno. La presente calendatura di incontri genitori-figlio potrà variare in relazione ai diversi accordi intercorsi tra le parti, e comunque in relazione alle rispettive esigenze, ovvero in vista dei bisogni, degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore stesso. Le predette variazioni, tuttavia, dovranno esser preventivamente concordate tra i coniugi, con congruo anticipo, rispetto ai giorni o agli orari originariamente stabiliti.
Per_ B. 3) Visto il verbale di invalidità della figlia i coniugi godo di 3 giorni di permessi retribuiti al mese per Legge 104. Detti permessi verranno suddivisi nel seguente modo: due permessi alla sig.ra e 1 permesso al sig. . Parte_1 Controparte_1
B. 4) I coniugi, nel superiore interesse delle figlie, dovranno sempre comunicare preventivamente ogni loro cambio di domicilio e residenza, nonché comunicare e concordare la destinazione di ogni loro viaggio o spostamento fuori Palermo, effettuati con il figlio e ciò sempre con congruo anticipo rispetto alla data prevista per ogni viaggio.
B.5) In ordine ai rapporti patrimoniali, i genitori concordano di provvedere al mantenimento delle Per_ figlie, e , in misura proporzionale alla propria capacità reddituale, anche in base ai tempi Per_2 di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e alla cura da ciascun genitore prestata, cercando di far mantenere alle minori lo stesso tenore di vita goduto dalla famiglia durante l'unione coniugale. L'assegno unico corrisposto dall' verrà erogato in pari misura a i IGg.ti – . CP_3 Pt_1 CP_1 Tenuto quanto sopra, il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie e , entro i primi 5 giorni di ogni mese e per 12 Per_2 mensilità, la somma di € 400,00. Detto contributo verrà annualmente rivalutato in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologazione del presente atto.
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% secondo le “LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO” approvate dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019 il cui schema si riporta per intero Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci di uso ordinario la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovare la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al PREVENTIVO ACCORDO tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovarne la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
C) I coniugi concordano che , animale d'affezione della famiglia , sia affidato Pt_2 Controparte_4 alla cure di entrambi i coniugi. dimorerà, a settimane alterne, presso le rispettive abitazioni dei Pt_2 coniugi e le spese per il di lei accudimento verranno condivise al 50%
D) Nell'ambito della sistemazione degli ulteriori RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI, i IG.ri – rappresentato quanto segue: Pt_1 CP_5
- i coniugi nell'anno 2017 hanno contratto mutuo con l'istituto di credito Banca Nuovo per un importo pari a complessivi € 180.000,00 euro e per la durata di 360 Parte_3 mesi. (all.7) Il mutuo è stato concesso con garanzia ipotecaria iscritta sull'abitazione coniugale, sita in Palermo via Insalaco Giuseppe n. 20, di proprietà della sola IG.ra . Parte_1 Nel mese di settembre 2024 i coniugi hanno provveduto ad attivare la surrogazione del mutuo passando da Banca Nuova all'istituto di credito Bper. Attualmente la rata del mutuo è pari ad € 736,37 come da piano di ammortamento che si allega in copia (all. 8) - in data 7 agosto 2017 i coniugi hanno contratto un finanziamento con la UT AN pari ad € 16.500,00 da restituire in 120 rate. Per detto finanziamento vengono versati mensilmente € 200,00 da parte dei IGg.ri . (all.9) Parte_4
- al fine di completare la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, nel 2018, il sig.
, fratello della IG.ra , ha versato in prestito alla coppia di € 50.000,00. Controparte_6 Pt_1 Parte del denaro dato in prestito è stato restituito già restituito dalla coppia per cui oggi il debito ammonta a circa €30.000,00.
Ciò premesso, ai fini della regolamentazione economica le parti convengono quanto segue: D.1) tenuto conto di quanto sopra, tenuto conto che il IG. è coobbligato insieme alla moglie CP_1 e detti impegni sono stati presi in favore della famiglia e più in particolare delle figlie. Tenuto conto di ciò il sig. continuerà sul conto comune dei coniugi, presso l'Istituto Credito IL (Iban CP_1 [...]), la quota allo stesso attribuita come rata del mutuo che per i€ 318,18. La rata del mutuo si considera versata a beneficio e ad interesse della famiglia. Il IG. sarà esonerato dalle refusione della quota di sua spettanza per il finanziamento acceso CP_1 dalla coppia con UT AN. Inoltre, la IG.ra , proprietaria dell'immobile adibito a casa famigliare, che si avvale Pt_1 dell'agevolazione fiscale di detrazione dall'Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati per la ristrutturazione, in virtù di detta agevolazione provvederà a rifondere l'importo del prestito concesso alla coppia dal IG. . Controparte_6
Per_ E) La minore vista la condizione di invalidità, riceve una somma detta l'indennità di frequenza CP_ (erogata dall' da settembre a giugno) che viene accreditata su di un libretto a risparmio alla stessa intestata recante il n. 000053772571. I coniugi concordano che detto libretto verrà custodito dalla madre della minore e che le somme saranno impegnate solo in caso di necessità ed interesse della minore e previo accordo tra i coniugi. La IG.ra provvederà ad inviare, via mail, Pt_1 l'aggiornamento del libretto con tutte le operazioni effettuate.
F) La IG.ra ha provveduto ad aprire un conto corrente presso Pt_1 Controparte_7 Per_ collegato ad una polizza vita (Poste Domani per te Plus) a nome della figlia Solo per mancanza di fondi non è stato possibile provvedere ad accendere due distinti piani di accumulo per le figlie per cui la polizza si intende sottoscritta a beneficio di entrambe le minori. In detta polizza vengono versati somme accantonate dalla nonna materna e dai genitori per le minori. Attualmente su detta polizza sono presenti € 3.500, importo vincolato per 10 anni. La madre della minore continuerà a custodire dette somme provvedendo a rendicontare al marito eventuali impieghi.
G) Le parti rappresentato che nel corso del matrimonio il IG. ha regalato alla moglie un CP_1 anello di fidanzamento con un solitario e un paio di orecchini di perle con brillanti. Le parti concordano che detti gioielli verranno custoditi dalla IG.ra in previsione di destinarli al Pt_1 Per_ compimento del diciottesimo anno di età a e Per_2
H) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I) Le minori verranno dotate di passaporto autonomo e le parti si concedono sin d'ora reciproco Per_ assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per e .” Per_2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25 agosto 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/06/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 126 – Parte II - Serie A – Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.