Art. 35. Leggi regionali
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilita' e di indifferibilita' e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennita', dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilita' e di indifferibilita' e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennita', dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.