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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di GG BR dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3822/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/07/2024
proposto da (difeso dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo), viste le note di trattazione scritta ,così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda . CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio all' e che liquida complessivamente, in 850,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso all'invito a regolarizzare ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DM 30 Gennaio 2015 emesso dall' il 30.05.2024 alle ore 13:28 ed elencato dettagliatamente nel ricorso ed oggetto CP_1 delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo e per tutti i motivi indicati in atto introduttivo del giudizio.
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per gli anni 2013 – 2016 - 2017, in carico presso la sede di GG BR , in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. CP_1
335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme a titolo di contributi previdenziali complessivamente risultanti dall'invito a regolarizzare ed oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
1 Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, e deduceva che i contributi CP_1 oggetto dell'invito a regolarizzare (i periodi ivi indicati si riferiscono all'anno di emissione degli avvisi di addebito), sono stati iscritti a ruolo con emissione e notifica di tre avvisi di addebito:
• n. 39420130003359419000, periodo 12/2012 (notificato il 06.03.2014)
• n. 39420160004398132000, periodo 2/2015 (notificato il 12.12.2016)
• n. 39420170003338420000, periodo 4/2015 (notificato il 24.11.2017).
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
La domanda contesta un invito a regolarizzare , ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DM 30
Gennaio 2015 emesso dall' il 30.05.2024 alle ore 13:28 su gestione datori di lavoro agricolo CP_1 con dipendenti per gli anni 2013 – 2016 – 2017.
Parte ricorrente ha delimitato la domanda Giudiziale a :
Anno 2013 gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per l'importo di €uro 1.304,03;
Anno 2016 gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per l'importo di €uro 508,62.
Anno 2017 gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per l'importo di €uro 1.446,92.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione delle somme .
Va detto che la prescrizione è quinquennale ex lege 335/95 art 3 , a cui si aggiunge il periodo di 311 giorni di proroga per emergenza covid (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.)
CP_ Orbene l' associa le inadempienze a tre avvisi di addebito:
n. 39420130003359419000, periodo 12/2012 (notificato il 06.03.2014)( vedi avviso giacenza )
n.39420160004398132000, periodo 2/2015 (notificato il 12.12.2016) v. avviso di ricevimento postale;
2 n. 39420170003338420000, periodo 4/2015 (notificato il 24.11.2017). v. ricevuta di consegna telematica .
CP_ Gli atti interruttivi prodotti dall' sono, in relazione a ciascuno degli ava contestati :
Avviso di addebito 39420130003359419000 - le intimazioni di pagamento n.
09420189006552057000 notificata in data 14/10/2018, n. 09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019, n. 09420229000405800000 notificata in data 14/05/2022, n.
09420249002701040000 notificata in data 12/02/2024, n. 09420239008661953000 notificata in data 08/04/2024, la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201700000258000 notificata in data 16/02/2017, i pignoramenti presso terzi n. 09484202300000643001 notificato in data
07/04/2023, n. 09484202400007049001 notificato in data 30/10/2024;
• Avviso di addebito 39420160004398132000 le intimazioni di pagamento n.
09420189007566060000 notificata in data 01/11/2018, n.
09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019, n.
09420229000405800000 notificata in data 14/05/2022, n.
09420249002701040000 notificata in data 12/02/2024, n.
09420239008661953000 notificata in data 08/04/2024, i pignoramenti presso terzi n. 09484202300000643001 notificato in data 07/04/2023, n.
09484202400007049001 notificato in data 30/10/2024;
• Avviso di addebito 39420170003338420000 le intimazioni di pagamento n.
09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019, n.
09420229000405800000 notificata in data 14/05/2022, n.
09420249002701040000 notificata in data 12/02/2024, n.
09420239008661953000 notificata in data 08/04/2024, i pignoramenti presso terzi n. n. 09484201800000931001 notificato in data 23/09/2018, n.
09484202300000643001 notificato in data 07/04/2023, n.
09484202400007049001 notificato in data 30/10/2024. CP_ Sostiene l' che in relazione ai suddetti avvisi di addebito il contribuente aveva presentato istanza rateizzazione in data 14/05/2019, per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano (revoca piano del 08/02/2020).
***
3 Orbene sul punto è già sufficiente l'avi 09420189006552057000 notificata in data 14/10/2018 ( per il primo avviso ) e l'avi 09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019 per tutti i tre avvisi di addebito.
Parte ricorrente non muove alcuna contestazione alle notifiche di tali atti
***
Tuttavia parte ricorrente ha eccepito che rileva che l'Ente creditore non ha prodotto in atti e fornito la prova di avere validamente interrotto il decorso della prescrizione per il debito oggetto di giudizio (afferente gli anni 2013 – 2016 e 2017), nell'arco di un quinquennio con riferimento al periodo contributivo ostativo al rilascio del UR (anni 2013 – 2016 e 2017) e la data di rigetto alla richiesta di documento unico di regolarità contributiva formulata dall' il 30.05.2 024. CP_1
Dalle risultanze degli atti di causa non è emersa la correlazione tra i contributi oggetto del presente giudizio e gli atti esattoriali e amministrativi prodotti dall' Quest'ultima produce CP_1 una serie di atti esattoriali (la cui reale e valida notificazione viene contestata da questa difesa) che non sono in alcun modo correlati ai debiti previdenziali ostativi al rilascio del Documento UNICO di
Regolarità Contributiva. Tale conclusione è il risultato del fatto che i crediti oggetto di giudizio non risultano essere oggetto di ruolo esattoriale in quanto sono ancora in fase amministrativa gestita direttamente dall' per come si evince dal documento di rigetto alla richiesta di UR CP_1 prodotto dal ricorrente.
Ed ancora gli avvisi di addebito prodotti dall' sono afferenti agli anni 2012 (Modello Dm 10 CP_1
Novembre e Dicembre) ad anno 2015 (II Trimestre) ed anno 2015 (IV Trimestre) che non risultano essere oggetto di domanda giudiziale.
Pertanto, la domanda giudiziale de quo, sempre ammissibile e sorretta da interesse ad agire, è meritevole di accoglimento per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
Tanto premesso in fatto e diritto, questa difesa deve insistere per l'accoglimento della domanda giudiziale per come formulata nel ricorso introduttivo.>
***
Ad avviso del decidente però gli anni 2013- 2016 – 2017 dell'invito a regolarizzare sono inseriti nella colonna anno cartella /avviso e non sono quindi anno dell'inadempienza o della emissione CP_ del ruolo ma della emissione ( come ha sin da subito chiarito l' )
4 Nello stesso invito a regolarizzare nella colonna estremi cartello /avviso sono indicati in forma riassuntiva alcuni numeri ( 33594- 43981 e 33384) e tali numeri rientrano nei numeri identificativi degli avvisi di addebito. 39420130003359419000, .39420160004398132000, e n. 39420170003338420000.
Anche le somme dell'invito a regolarizzare sono all'interno degli avvisi di addebito come si evince sommando contributi e somme aggiuntive
Ne discende confermata la corrispondenza degli avvisi di addebito con le somme oggetto della contestazione per cui la prescrizione non è maturata essendo stata interrotto il suo corso
L'assunto del ricorrente non è fondato
La domanda va dunque rigettata
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
GG di BR, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
Il Giudice del lavoro di GG BR dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3822/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/07/2024
proposto da (difeso dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo), viste le note di trattazione scritta ,così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda . CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio all' e che liquida complessivamente, in 850,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso all'invito a regolarizzare ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DM 30 Gennaio 2015 emesso dall' il 30.05.2024 alle ore 13:28 ed elencato dettagliatamente nel ricorso ed oggetto CP_1 delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo e per tutti i motivi indicati in atto introduttivo del giudizio.
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per gli anni 2013 – 2016 - 2017, in carico presso la sede di GG BR , in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. CP_1
335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme a titolo di contributi previdenziali complessivamente risultanti dall'invito a regolarizzare ed oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
1 Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, e deduceva che i contributi CP_1 oggetto dell'invito a regolarizzare (i periodi ivi indicati si riferiscono all'anno di emissione degli avvisi di addebito), sono stati iscritti a ruolo con emissione e notifica di tre avvisi di addebito:
• n. 39420130003359419000, periodo 12/2012 (notificato il 06.03.2014)
• n. 39420160004398132000, periodo 2/2015 (notificato il 12.12.2016)
• n. 39420170003338420000, periodo 4/2015 (notificato il 24.11.2017).
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
La domanda contesta un invito a regolarizzare , ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DM 30
Gennaio 2015 emesso dall' il 30.05.2024 alle ore 13:28 su gestione datori di lavoro agricolo CP_1 con dipendenti per gli anni 2013 – 2016 – 2017.
Parte ricorrente ha delimitato la domanda Giudiziale a :
Anno 2013 gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per l'importo di €uro 1.304,03;
Anno 2016 gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per l'importo di €uro 508,62.
Anno 2017 gestione datori di lavoro agricolo con dipendenti per l'importo di €uro 1.446,92.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione delle somme .
Va detto che la prescrizione è quinquennale ex lege 335/95 art 3 , a cui si aggiunge il periodo di 311 giorni di proroga per emergenza covid (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.)
CP_ Orbene l' associa le inadempienze a tre avvisi di addebito:
n. 39420130003359419000, periodo 12/2012 (notificato il 06.03.2014)( vedi avviso giacenza )
n.39420160004398132000, periodo 2/2015 (notificato il 12.12.2016) v. avviso di ricevimento postale;
2 n. 39420170003338420000, periodo 4/2015 (notificato il 24.11.2017). v. ricevuta di consegna telematica .
CP_ Gli atti interruttivi prodotti dall' sono, in relazione a ciascuno degli ava contestati :
Avviso di addebito 39420130003359419000 - le intimazioni di pagamento n.
09420189006552057000 notificata in data 14/10/2018, n. 09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019, n. 09420229000405800000 notificata in data 14/05/2022, n.
09420249002701040000 notificata in data 12/02/2024, n. 09420239008661953000 notificata in data 08/04/2024, la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201700000258000 notificata in data 16/02/2017, i pignoramenti presso terzi n. 09484202300000643001 notificato in data
07/04/2023, n. 09484202400007049001 notificato in data 30/10/2024;
• Avviso di addebito 39420160004398132000 le intimazioni di pagamento n.
09420189007566060000 notificata in data 01/11/2018, n.
09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019, n.
09420229000405800000 notificata in data 14/05/2022, n.
09420249002701040000 notificata in data 12/02/2024, n.
09420239008661953000 notificata in data 08/04/2024, i pignoramenti presso terzi n. 09484202300000643001 notificato in data 07/04/2023, n.
09484202400007049001 notificato in data 30/10/2024;
• Avviso di addebito 39420170003338420000 le intimazioni di pagamento n.
09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019, n.
09420229000405800000 notificata in data 14/05/2022, n.
09420249002701040000 notificata in data 12/02/2024, n.
09420239008661953000 notificata in data 08/04/2024, i pignoramenti presso terzi n. n. 09484201800000931001 notificato in data 23/09/2018, n.
09484202300000643001 notificato in data 07/04/2023, n.
09484202400007049001 notificato in data 30/10/2024. CP_ Sostiene l' che in relazione ai suddetti avvisi di addebito il contribuente aveva presentato istanza rateizzazione in data 14/05/2019, per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano (revoca piano del 08/02/2020).
***
3 Orbene sul punto è già sufficiente l'avi 09420189006552057000 notificata in data 14/10/2018 ( per il primo avviso ) e l'avi 09420199005590100000 notificata in data 21/05/2019 per tutti i tre avvisi di addebito.
Parte ricorrente non muove alcuna contestazione alle notifiche di tali atti
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Tuttavia parte ricorrente ha eccepito che rileva che l'Ente creditore non ha prodotto in atti e fornito la prova di avere validamente interrotto il decorso della prescrizione per il debito oggetto di giudizio (afferente gli anni 2013 – 2016 e 2017), nell'arco di un quinquennio con riferimento al periodo contributivo ostativo al rilascio del UR (anni 2013 – 2016 e 2017) e la data di rigetto alla richiesta di documento unico di regolarità contributiva formulata dall' il 30.05.2 024. CP_1
Dalle risultanze degli atti di causa non è emersa la correlazione tra i contributi oggetto del presente giudizio e gli atti esattoriali e amministrativi prodotti dall' Quest'ultima produce CP_1 una serie di atti esattoriali (la cui reale e valida notificazione viene contestata da questa difesa) che non sono in alcun modo correlati ai debiti previdenziali ostativi al rilascio del Documento UNICO di
Regolarità Contributiva. Tale conclusione è il risultato del fatto che i crediti oggetto di giudizio non risultano essere oggetto di ruolo esattoriale in quanto sono ancora in fase amministrativa gestita direttamente dall' per come si evince dal documento di rigetto alla richiesta di UR CP_1 prodotto dal ricorrente.
Ed ancora gli avvisi di addebito prodotti dall' sono afferenti agli anni 2012 (Modello Dm 10 CP_1
Novembre e Dicembre) ad anno 2015 (II Trimestre) ed anno 2015 (IV Trimestre) che non risultano essere oggetto di domanda giudiziale.
Pertanto, la domanda giudiziale de quo, sempre ammissibile e sorretta da interesse ad agire, è meritevole di accoglimento per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
Tanto premesso in fatto e diritto, questa difesa deve insistere per l'accoglimento della domanda giudiziale per come formulata nel ricorso introduttivo.>
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Ad avviso del decidente però gli anni 2013- 2016 – 2017 dell'invito a regolarizzare sono inseriti nella colonna anno cartella /avviso e non sono quindi anno dell'inadempienza o della emissione CP_ del ruolo ma della emissione ( come ha sin da subito chiarito l' )
4 Nello stesso invito a regolarizzare nella colonna estremi cartello /avviso sono indicati in forma riassuntiva alcuni numeri ( 33594- 43981 e 33384) e tali numeri rientrano nei numeri identificativi degli avvisi di addebito. 39420130003359419000, .39420160004398132000, e n. 39420170003338420000.
Anche le somme dell'invito a regolarizzare sono all'interno degli avvisi di addebito come si evince sommando contributi e somme aggiuntive
Ne discende confermata la corrispondenza degli avvisi di addebito con le somme oggetto della contestazione per cui la prescrizione non è maturata essendo stata interrotto il suo corso
L'assunto del ricorrente non è fondato
La domanda va dunque rigettata
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
GG di BR, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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