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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3220 dell'anno 2025, promossa da e , entrambi con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2
LL IE LO e CA IR
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2 affinché pronunciasse la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio concordatario in data 15 giugno 2002 in Torri in Sabina, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torri in Sabina dell'anno 2002, Parte 2, n. 17, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli a Roma il 7 agosto 2004 e a Per_1 Per_2
Roma il 20 luglio 2009;
- dopo un periodo di serena e felice convivenza i rapporti tra i coniugi si sono gradualmente deteriorati e, allo stato, la convivenza tra gli stessi è divenuta insostenibile;
- in data 4 ottobre 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 6 giugno 2025, le parti hanno dichiarato personalmente di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
– dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
15/06/2002 nel Comune di Torri in Sabina (RI) trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 17 - Parte II Serie A, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
– confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui ricorso.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3220 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_3
e , e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Torri in Sabina, alle medesime condizioni stabilite nella separazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente dott. Michele Cappai