Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. NO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Di Giovine e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell'ordinanza del Comune di Campobasso n. 13 del 2 febbraio 2022, con la quale è stata intimata all’interessato la demolizione di opere abusive;
-di tutti gli altri atti e provvedimenti preordinati, connessi e/o conseguenziali, ivi comprese:
-la nota del Comune di Campobasso del 16 dicembre 2021 di comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione;
-la nota del Servizio patrimonio del Comune datata 5 ottobre 2021;
-la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise del 12 novembre 2022;
-il verbale di contestazione dell’abuso edilizio del 4 ottobre 2021;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.10.2022:
-del verbale del Comune di Campobasso prot. n. 284/E del 30.09.2021, avente ad oggetto il sopralluogo presso l’immobile del ricorrente, ivi compresi gli allegati al verbale stesso e le note di trasmissione prot. n. 62670 del 4.10.2021 e prot. n. 43328 del 16.06.2021;
-la nota del Comune prot. n. 63093 del 5.10.2021;
-la nota del Comune prot. n. 8295 del 4.02.2022, di riscontro alla nota prot. n. 7531 del 2.02.2022;
-la nota della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio del Molise prot. n. 22552 del 12.01.2022;
-la nota della Regione Molise, Servizio fitosanitario regionale, assunta al prot. n. 17866 del 1.02.2022, con cui si chiedeva l’accertamento della sussistenza di un’eventuale fattispecie di danno ambientale;
nonché per la revoca e/o modifica dell’ordinanza cautelare n. 82/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Campobasso, con l’ordinanza n. 13 del 2 febbraio 2022, ha ingiunto al sig. NO IN la demolizione delle opere abusive consistenti nella “ Realizzazione di lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria di un immobile in Salita San Bartolomeo n. 45, eseguito in assenza di SCIA, autorizzazione paesaggistica e V.Inc.A, con relativa occupazione di suolo pubblico ”, rilevate presso l’immobile sito nell’area del territorio comunale individuata nei registri catastali al fg. n. 129/ part.lla n. 550.
Il provvedimento ha richiamato i propri presupposti giustificativi come segue:
- “ VISTE le precisazioni fornite dal Servizio Patrimonio con nota Prot. 63093 del 05/10/2021 circa la proprietà comunale del suolo occupato dalla scalinata esterna ”;
- “ VISTA la nota prot. 2252 del 12/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise, circa l’attivazione degli adempimenti conseguenziali alla realizzazione di lavori edili ”;
- “ EVIDENZIATO che … le opere abusive si configurano in violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. trattandosi di intervento in assenza di permesso di costruire e relativo deposito sismico ” cfr. il provvedimento impugnato).
2. Contro siffatto provvedimento il sig. IN ha proposto allora la presente impugnativa, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso così rubricato: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 357/97; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 120/03; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 112/98; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR N. 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 22/1/2004 N. 42; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO "A" DEL D.P.R. 13/02/2017, N.31, ART.2 COMMA 1; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE; ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI; CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE ANCHE PER CONTRADDITTORIETA’; SVIAMENTO; GENERICITA’ ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti:
- della mancata notifica preventiva all’interessato della comunicazione di avvio del procedimento;
- della violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, per non essere stata comunicata una previa diffida all’interessato, sì da promuovere la rimozione spontanea, da parte sua, del presunto abuso (secondo il ricorso, “ L’omissione dell’atto endoprocedimentale rende illegittimo l’atto conclusivo del procedimento” (TAR Lombardia, Milano, sez. II, sentenza 16/05/2019 n. 1115; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, sentenza 31/7/2018 n. 8566; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 16/05/2018 n. 1050/2018) ” (cfr. il ricorso a pag. 5);
- il provvedimento, inoltre, sarebbe inficiato da un deficit motivazionale e istruttorio: in particolare, “ Dalla lettura del provvedimento impugnato appare evidente la genericità dello stesso che, pur imponendo la demolizione di una costruzione già da tempo esistente sulla falsa affermazione della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, non ne concede una precisa identificazione ” (cfr. il ricorso a pag. 5) e “ Lo stesso provvedimento impugnato ammette che, quella oggetto di ipotetici interventi, era una struttura preesistente e che rispetto alla stessa sarebbero stati eseguiti lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria. Il comune di Campobasso, pertanto, non definisce concretamente la violazione ma, in maniera generica, immotivata e senza aver compiuto una reale attività istruttoria, richiama le lettere b) e probabilmente d) dell’art. 3 del D.lgs. n. 380/2001 ” (cfr. il ricorso a pag. 6);
- in realtà, si sarebbe trattato in concreto della semplice manutenzione di una struttura preesistente che non avrebbe però mutato la precedente destinazione dell’immobile, né aumentato il carico urbanistico preesistente: intervento per il quale non sarebbero inoltre serviti il deposito sismico e l’autorizzazione paesaggistica, né tantomeno si porrebbe un problema di omessa valutazione di incidenza ambientale;
- del resto, siccome l’ordinanza aveva rilevato la mancata presentazione di una SCIA, l’intervento sarebbe stato al più soggetto a sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001;
- infine, la demolizione intimata sarebbe impossibile da eseguire, trattandosi di un fondo intercluso e, pertanto, inaccessibile con mezzi meccanici.
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Campobasso opponendo l’infondatezza del ricorso, e tra l’altro fornendo prova dell’avvenuta notificata all’interessato della comunicazione di avvio del procedimento (all. denominato “ Comunicazione avvio del procedimento prot. n. 82544/2021 ” alla produzione comunale del 17 giugno 2022);
3.1. Per la Soprintendenza Archeologiche Belle Arti e Paesaggio del Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito “ l’insussistenza delle ragioni di coinvolgimento dell’Amministrazione…in quanto non risulta impugnato alcun atto della stessa rilevante ai fini dell’emanazione provvedimento finale di demolizione del Comune di Campobasso ” (cfr. la memoria della difesa erariale alle pagine 1 e 2).
4. Con l’ordinanza cautelare n. 82 del 23 giugno 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato avanzata con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: « Rilevato, quanto al fumus boni juris, che le censure poste a base del ricorso non appaiono, alla prima e sommaria delibazione propria della presente fase processuale, di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare richiesta: ciò avuto riguardo, in particolare, all’avvenuta realizzazione sine titulo di una copertura antistante l’immobile (tettoia con pilastrini), e di una modifica delle aperture del prospetto principale del fabbricato (cfr. pagg. 3 e 4 del verbale di sopralluogo del 30 settembre 2021, all. 4 alla memoria del Comune);
Considerato altresì, quanto al periculum in mora, che il ricorrente non ha allegato alcuno specifico profilo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata in relazione alle dette opere, esecuzione che evidentemente non implicherebbe la demolizione dell’intero fabbricato » (T.A.R. Molise, ordinanza n. 82 del 23 giugno 2022).
5. Nel successivo corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato l’atto di motivi aggiunti del 5 ottobre 2022, estendendo così l’impugnativa a una serie di atti del procedimento di cui aveva avuto frattanto conoscenza. In quella sede è stata domandata anche la revoca “e/o” modifica dell’ordinanza cautelare n. 82/2022.
L’impugnativa integrativa è stata affidata ad un motivo così rubricato: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 222/2016 SS.MM.II VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 2.3.2018;.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 357/97; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 120/03; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 112/98; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR N. 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 22/1/2004 N. 42; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO "A" DEL D.P.R. 13/02/2017, N.31, ART.2 COMMA 1; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE; ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI; CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE ANCHE PER CONTRADDITTORIETA’; SVIAMENTO; GENERICITA’ ».
In sintesi, l’intervento in esame non avrebbe richiesto la presentazione di una SCIA, non essendo state modificate le aperture dell’edificio.
Nella prospettiva della parte ricorrente ci si sarebbe limitati “ alla installazione di due colonnine -non ancorate al terreno- meramente ornamentali rispetto ad una tettoia già esistente e parte integrante del tetto dell’immobile ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 14): opere, quindi, riconducibili al novero dell’edilizia libera (come definita dal glossario introdotto dal D.Lgs. n. 222/2016 e ss.mm.ii., e dal D.M. del 2 marzo 2018).
E, ad ogni modo, gli ipotetici abusi configurabili sarebbero stati sanzionabili, al più, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, poiché l’area non sarebbe stata sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico; né tanto meno quelle opere necessitavano dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto dell’esenzione prevista dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 31/2017, Allegato “A”.
Infine, la parte ricorrente ha domandato di essere ammessa a una prova testimoniale.
6. All’atto di motivi aggiunti hanno replicato con apposite memorie le Amministrazioni resistenti.
Più in dettaglio, la difesa comunale ha eccepito l’infondatezza del gravame integrativo e, ancor prima, la sua stessa inammissibilità, trattandosi dell’impugnazione tardiva di atti endoprocedimentali adottati ben prima dell’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.
La difesa erariale, dal canto suo, ha ribadito l’estraneità ai fatti di causa dell’Amministrazione statale intimata.
7. Il Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 123 del 20 ottobre 2022 ha dichiarato inammissibile la nuova istanza cautelare sulla base della seguente motivazione:
« Vista la domanda cautelare proposta a corredo dei motivi aggiunti in epigrafe, con la quale il ricorrente ha nuovamente chiesto la sospensione dell’ordinanza di demolizione gravata con il ricorso introduttivo;
Richiamata l’ordinanza cautelare n. 82/2022 con cui questo T.A.R. ha già respinto l’istanza di sospensiva promossa dal ricorrente con il ricorso introduttivo, non rilevando la sussistenza dei prescritti requisiti cautelari;
Esaminata la richiesta di modifica/revoca della detta ordinanza cautelare sottoposta all’odierno scrutinio del Collegio;
Considerato che, ai sensi dell’art. 58 del cod. proc. amm., può domandarsi la revoca o la modifica del provvedimento cautelare unicamente al verificarsi di mutamenti nelle circostanze precedentemente dedotte in giudizio, oppure se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza solo successivamente al provvedimento cautelare (vd. art. 58, comma 1°, del cod. proc. amm.), o, infine, alla ricorrenza dei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile (vd. art. 58, comma 2°, del cod. proc. amm.);
Ritenuto che non ricorra alcuno dei requisiti previsti dall’art. 58, comma 1°, del cod. proc. amm. per l’ammissibilità della domanda di modifica/revoca della statuizione cautelare, non essendo stati allegati e, conseguentemente, dimostrati gli elementi costitutivi indicati dalle fattispecie ivi delineate;
Rilevata altresì, in ogni caso, l’insussistenza di un pregiudizio connotato dai necessari requisiti di stringente attualità del danno, atteso che il Comune non ha manifestato l’intenzione di provvedere alla demolizione delle opere nelle more della fissazione dell’udienza di merito » (T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 123 del 20 ottobre 2022).
8. Nel corso del giudizio sono state depositate ulteriori memorie e documenti.
9. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, uditi i difensori presenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Il ricorso e l’atto dei motivi aggiunti, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre per il resto vanno accolti in considerazione della fondatezza delle censure imperniate sul deficit motivazionale-istruttorio inficiante l’azione amministrativa.
11. Innanzitutto, il Collegio deve rilevare l’avvenuta esecuzione spontanea, nelle more del giudizio, dell’ordinanza di demolizione in epigrafe nella parte in cui essa aveva ordinato la rimozione della scalinata realizzata sullo spazio pubblico.
Al riguardo, infatti, la parte ricorrente -che pure aveva negato ogni responsabilità sulla realizzazione della specifica opera- ha dedotto che la scalinata era comunque stata medio tempore già rimossa. E dell’avvenuta demolizione della scalinata ha dato atto anche la difesa comunale, rilevando che “ le foto … da cui si evince che la scala è stata successivamente demolita, confermano che l’abuso era presente al momento dell’accertamento ” (cfr. la memoria dell’avvocatura comunale del 13 maggio 2025 a pag. 3).
Sicché l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione con riferimento alla detta scalinata risulta avere ormai perduto ogni utilità pratica.
Ne consegue che il ricorso e l’atto di motivi aggiunti vanno, in parte qua , entrambi dichiarati improcedibili per carenza di interesse.
12. Rispetto ad ogni atto profilo dell’impugnativa, invece, risulta assorbente la fondatezza delle censure veicolate dal ricorso introduttivo e dall’atto di motivi aggiunti sul rilievo di fondo del deficit istruttorio-motivazionale affliggente il provvedimento impugnato.
In primo luogo, l’ordinanza di demolizione non ha individuato con sufficiente precisione le opere abusive che intendeva reprimere.
Inoltre, trattandosi di opere di mera manutenzione, non implicanti interventi di tipo strutturale né aumenti di volumetria, l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre la demolizione integrale del manufatto.
Infine, un ulteriore elemento di criticità dell’azione amministrativa si rinviene nel contraddittorio riferimento a interventi che sarebbero stati eseguiti, da un lato, in assenza di SCIA, e dall’altro in presunta violazione dell’art. 31 (in luogo dell’art. 37) del d.P.R. n. 327/2001: anche sotto questo profilo è riscontrabile un deficit istruttorio e motivazionale nel provvedimento in epigrafe.
13. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata è effettivamente carente della motivazione necessaria all’individuazione delle opere abusive, non risultando evincibile la fisionomia e tipologia delle opere qualificate solo genericamente come “ Realizzazione di lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria di un immobile in Salita San Bartolomeo n. 45, eseguito in assenza di SCIA, autorizzazione paesaggistica e V.Inc.A, con relativa occupazione di suolo pubblico ” (cfr. l’ordinanza impugnata).
13.1. Né una simile individuazione può trarsi, per relationem , attraverso il richiamo a ulteriori note e provvedimenti del procedimento.
13.1.1. Il primo documento richiamato nell’ordinanza di demolizione è il “ verbale di contestazione di abuso edilizio n. 62670 del 4 ottobre 2021 ” (cfr. l’ordinanza impugnata), il quale però ha, a sua volta, ad oggetto la “ trasmissione verbale di Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia del 21/09/2021 a firma dell’istruttore tecnico comunale …” (si tratta dell’allegato denominato “ Copia nota comunale prot. n. 62670/2021 ”, incluso nella produzione comunale del 17 giugno 2022).
Il documento a sua volta così richiamato non è altro che il verbale di sopralluogo n. 284/E del 30 settembre 2021 (allegato alla medesima produzione comunale del 17 giugno 2022), in occasione del quale sono stati riscontrati i seguenti interventi edilizi:
- “ Lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria di un piccolo immobile, realizzato antecedentemente al 1967, inquadrabili tra quelli individuati all’art. 3 comma 1 lett. b) del DPR n. 380/2001 e smii (Foto 1 e 2) ” (punto 1 del verbale);
- “ Manutenzione straordinaria dell’area esterna al suddetto immobile (Foto 3 e 4) ” (cfr. il citato verbale di sopralluogo, punto 2).
Le fotografie allegate al verbale di sopralluogo raffigurano manufatti senza alcuna indicazione specifica, al di là delle seguenti didascalie:
- per le foto nn. 1 e 2 si registra “ Immobile oggetto di manutenzione straordinaria ” rispettivamente “ Prospetto est ” e “ Prospetto sud ”;
- per le foto nn. 3 e 4 si verbalizza genericamente “ Sistemazioni esterne ” (cfr. il verbale di sopralluogo).
Solo in una nota conclusiva il verbalizzante ha poi annotato quanto segue: “ Ѐ stata rilevata la presenza di una piccola scalinata su suolo pubblico, insistente su area frontista rispetto alla particella 550 del foglio 129, occupante una superficie di circa 5,00 mq e per la quale si rimanda ad apposito verbale di occupazione di suolo pubblico ” (cfr. pag. 4 del verbale di sopralluogo): ma in parte qua, si è già detto, il ricorso risulta improcedibile, essendo stata la scalinata già rimossa.
Peraltro, l’ordinanza di demolizione non ha fatto alcun riferimento ad abusi su aree “esterne”: ragion per la quale, comunque, il contenuto precettivo dell’ordinanza non può essere esteso alla repressione delle opere, peraltro del tutto vagamente indicate come “Manutenzione straordinaria dell’area esterna”, richiamate nel punto 2 del verbale di sopralluogo.
Ed è essenziale sottolineare che la descrizione dei “Lavori di ristrutturazione/manutenzione” di cui al punto 1 del verbale di sopralluogo è del tutto insufficiente ad individuare con la debita precisione gli abusi che l’ordinanza di demolizione ha inteso reprimere, trattandosi di indicazioni del tutto generiche.
13.1.2. Proseguendo con ordine, il testo dell’ordinanza di demolizione ha richiamato poi la “ nota prot. n. 82544 del 16/12/2021 relativa all’avvio del procedimento ”, la quale, però, si è limitata a costatare la presenza di opere abusive consistenti in “ lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria di un immobile in Salita San Bartolomeo n. 45 (Fg. 129 particella 550), eseguito in assenza di SCIA ecc., con relativa occupazione di suolo pubblico ” (cfr. allegato denominato “ Comunicazione avvio del procedimento prot. 82544/2021 ”, incluso nella produzione comunale del 17 giugno 2022).
Sicché neppure questa nota recava un’adeguata specificazione dei presunti abusi.
13.1.3. In terzo luogo, l’ordinanza di demolizione ha richiamato “ le precisazioni fornite dal Servizio Patrimonio con nota Prot. 63093 del 05/10/2021 circa la proprietà comunale del suolo occupato dalla scalinata esterna ” (cfr. l’ordinanza impugnata): nota la quale si è limitata, tuttavia, a “ precisare che la strada prospiciente il suolo censito al Foglio 129, p.lla n. 550, ove codesto ufficio ha accertato la realizzazione di una scalinata in cemento, con conseguente occupazione senza titolo di suolo comunale, è denominata “Via Porta fredda” e non “Salita San Bartolomeo”…” (cfr. “ Copia nota servizio patrimonio prot. 63093/2021 ”, in produzione comunale del 17 giugno 2022).
Donde la conferma che, al di là della scalinata esterna di cui si è già detto, per il resto le opere abusive evocate dall’ordinanza sono rimaste non identificate.
13.1.4. Infine, l’ordinanza impugnata ha richiamato la “ nota prot. n. 2252 del 12/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise, circa l’attivazione degli adempimenti conseguenziali alla realizzazione di lavori edili ”, la quale neppure contiene, però, un’indicazione delle opere abusive.
Dalla lettura della cit. nota n. 2252/2022 si desume, infatti, come la Soprintendenza abbia inteso con essa rispondere alla nota comunale che dava “ conto di opere eseguite in assenza di prescritta autorizzazione in area sottoposta a tutela paesaggistica ”, invitando in via precauzionale il Comune a “ disporre l’immediata sospensione di ogni attività edilizia -qualora in corso- e l’attivazione degli adempimenti di competenza consequenziali alla realizzazione di lavori edilizi eseguiti senza le prescritte autorizzazioni ” (cfr. allegato “ Nota Ministero della Cultura prot. n. 2252 /2022” alla produzione comunale già menzionata).
Ma la Soprintendenza, nel formulare simili richieste, non ha svolto alcun accertamento diretto in ordine all’esistenza e all’eventuale portata di quegli abusi.
13.2. Da quanto precede emerge, allora, la fondatezza del ricorso nella parte in cui parte ricorrente ha contestato che:
- “ Dalla lettura del provvedimento impugnato appare evidente la genericità dello stesso che, pur imponendo la demolizione di una costruzione già da tempo esistente sulla falsa affermazione della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, non ne concede una precisa identificazione ” (cfr. il ricorso a pag. 5);
- “ Lo stesso provvedimento impugnato ammette che, quella oggetto di ipotetici interventi, era una struttura preesistente e che rispetto alla stessa sarebbero stati eseguiti lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria. Il comune di Campobasso, pertanto, non definisce concretamente la violazione ma, in maniera generica, immotivata e senza aver compiuto una reale attività istruttoria, richiama le lettere b) e probabilmente d) dell’art. 3 del D.lgs. n. 380/2001 ” (cfr. il ricorso a pag. 6).
Infatti, l’ordinanza di demolizione non ha identificato neppure per relationem la precisa tipologia e consistenza delle opere di manutenzione-ristrutturazione riscontrate di cui pure ha preteso di affermare l’abusività.
In altre parole, non si comprende cosa l’Amministrazione abbia effettivamente rinvenuto (a mero titolo di esempio, l’edificazione di una parete, l’apertura di una finestra, o altro ancora), né se di tanto se ne possa pertanto desumere l’abusività. E in ciò si rileva l’insanabile deficit provvedimentale consistente nella mancata identificazione delle opere abusive oggetto di repressione.
Solo nel corso del giudizio, invero, la difesa comunale ha specificato che siffatti interventi sarebbero consistiti “ nella realizzazione della copertura antistante l’immobile (tettoia con pilastrini) e la modifica delle aperture del prospetto principale del fabbricato ” (cfr. la memoria della difesa comunale a pag. 6). Ma una simile integrazione postuma del contenuto del provvedimento è inammissibile, e non vale pertanto a sanare, ora per allora, l’irrimediabile deficit istruttorio-motivazionale del provvedimento impugnato e degli atti posti a base della relativa istruttoria.
13.3. Quanto precede già vale a denotare l’assorbente ragione di illegittimità dell’ordinanza di demolizione in contestazione, dovendosi applicare, al riguardo, il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione solo se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301; Sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 1733; Sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3279; id. 5 novembre 2018, n. 6233; id. 7 giugno 2021, n. 4319).
14. L’inadeguatezza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato emerge poi ancor più chiaramente se si tiene conto che dallo stesso verbale di sopralluogo era risultato che gli interventi in rilievo avevano riguardato “ un piccolo immobile, realizzato antecedentemente al 1967 ”.
Quindi, anche a voler ipoteticamente prescindere dall’evanescente identificazione provvedimentale degli interventi, e avere riguardo alla descrizione fornita nel corso del giudizio dalla difesa comunale, resterebbe comunque un’assoluta incertezza in ordine all’effettiva entità degli abusi, in quanto l’Amministrazione non si è fatta mai carico di specificare la fisionomia e consistenza della preesistenza edilizia (per sua stessa ammissione da considerare edificata ante 1967) che il Comune stesso ha mostrato di non voler mettere in discussione.
E questo rilievo non può che aggravare il deficit istruttorio-motivazionale dell’azione amministrativa in contestazione, non potendosi ricostruire, né comprendere, quali siano state le difformità che l’Amministrazione ha riscontrato rispetto al manufatto preesistente.
In pratica, quindi, l’ordinanza di demolizione, così come è stata impostata, sarebbe anche ineseguibile, non avendo il Comune individuato le parti dell’immobile da rimuovere, rispetto alla consistenza edilizia che invece risaliva ad epoca anteriore al 1967.
15. Quanto appena esposto comporta, infine, la fondatezza del ricorso anche nella parte in cui con questo si è lamentato che non poteva essere disposta la demolizione integrale delle opere, trattandosi di attività di mera manutenzione, non implicante interventi di tipo strutturale né aumenti di volumetria.
L’ordinanza impugnata ha affermato che l’intervento manutentivo sarebbe stato “ eseguito in assenza di SCIA ”, per poi contraddittoriamente aggiungere, però, che “ le opere abusive si configurano in violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. trattandosi di intervento in assenza di permesso di costruire e relativo deposito sismico ”.
Onde anche sotto questa angolazione la valutazione amministrativa si rivela carente e deficitaria, rendendo incomprensibile la ratio della scelta comunale di ordinare l’abbattimento integrale del manufatto, pur avendo gli uffici riscontrato la natura manutentiva dell’intervento e la risalenza dell’immobile all’epoca anteriore al 1967.
16. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti risultano nei termini esposti fondati, e, pertanto, vanno accolti con il conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata, potendo rimanere assorbite le censure non espressamente considerate. Tutto ciò ferma restando, naturalmente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnativa riguardante la parte dell’ordinanza comunale relativa alla demolizione della scalinata esterna (cfr. paragr. 11 supra ).
17. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni prevista dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ossia con riferimento alla contestazione dell’ordinanza di demolizione della scalinata esterna, e per il resto li accoglie nei sensi di cui in motivazione, annullando il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO