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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 930/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Concetta Maria Di Stefano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Luciana Clerici Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
e contro
C.F. Controparte_2
- P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Harald Bonura P.IVA_2 P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Nel merito
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della contribuzione previdenziale;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig. , nato a [...] il [...], Parte_1
, non è tenuto ad alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria in favore della CodiceFiscale_2 ed al relativo pagamento della Controparte_2 complessiva somma di €.6.145,65 asseritamente dovuta a titolo di contribuzione previdenziale obbligatoria per l'anno 2016 per avere provveduto nel 2015 alla richiesta di cancellazione dall'Albo Professionale dei Geometri;
- dichiarare nulla la cartella di pagamento per omissione della notifica dell'avviso di accertamento;
- Annullare, dichiarare nulla ovvero inefficace, la cartella di pagamento n. 29220180003839145000, ricevuta dal ricorrente in data 19.05.2024, con la quale la Controparte_2
a richiesto il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni, pari ad €.6.145,65 relativi all'anno
[...] lare, dichiarare nulla ovvero inefficace, ogni e qualsiasi deliberazione, di iscrizione obbligatoria e di assoggettamento del ricorrente alla Controparte_3 CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE Controparte_2
[...]
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento indicata in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del sig. al pagamento Parte_1 degli stessi. In via istruttoria, ove occorra, si fa istanza per l'ammissione di una richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al Collegio dei geometri di Caltanissetta in relazione al periodo d'iscrizione all'albo professionale del sig. . Pt_1
Con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia sez. Lavoro, omnibus contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di in relazione ai motivi Controparte_1 di ricorso/eccezioni nn. 2) e 3) (cfr. § A) dellla presente memoria difensiva e di costituzione) attinenti ad attività riferibili all'Ente impositore/creditore (nella specie, la Controparte_2 e dunque al merito della controversia;
motivi/eccezio Controparte_1 non accetta e non può accettare il contraddittorio;
NEL MERITO:
-RIGETTARE comunque tutte le domande ed eccezioni avversarie, compresa quella di prescrizione del credito previdenziale, perché infondate in fatto ed in diritto, anche per i motivi tutti esposti nel § B) del presente atto. CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07920190002383154000 con la quale Parte_1
l (di seguito, per brevità, “ ”) gli ha richiesto il pagamento dell'importo Controparte_1 CP_4 di € 6.145,65, per contributi dovuti alla (nel prosieguo, Controparte_2 più brevemente, “ ”) relativamente all'anno 2016. CP_5
Il ricorrente ha chiesto che sia accertata l'assenza dell'obbligo contributivo sotteso alla cartella e che la stessa sia annullata o dichiarata inefficace. Ha, altresì, domandato l'annullamento di “qualsiasi deliberazione di iscrizione obbligatoria e di assoggettamento del ricorrente alla” Cassa. Ha eccepito la prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi da parte di , nonché la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di CP_4 accertamento. In ogni caso, ha contestato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi, evidenziando di aver inviato, il 31 dicembre 2015, la richiesta di cancellazione dal Collegio dei geometri, dopo aver chiuso la partita I.V.A. sin dal dicembre 2006, essendo stato assunto quale lavoratore dipendente di Eni S.p.A. fin dall'anno 2005. La si è costituita per il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza. CP_2
, costituendosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla dedotta CP_4 omissione della notifica dell'avviso di accertamento e all'asserita illegittimità della pretesa a seguito della richiesta di cancellazione;
ha chiesto, per il resto, il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.
2. I documenti utilizzabili per la decisione. Con ordinanza in data 31 gennaio 2025 questa giudice ha ordinato a parte ricorrente di provvedere a un nuovo deposito, conforme alle norme sul processo civile telematico, dei documenti che erano stati allegati al ricorso in un unico file, e quindi in modo tale da renderne assai difficile la consultazione. Parte ricorrente ha provveduto in tal senso, ma i documenti contenuti nella cartella depositata il 19 febbraio 2025 non coincidono perfettamente con quelli precedentemente depositati. Ne deriva che non possono essere considerati per la decisione i documenti non tempestivamente depositati con il ricorso, tranne il certificato storico di residenza del ricorrente che la difesa di quest'ultimo, durante l'udienza del 28 gennaio 2025, ha domandato di depositare. Infatti, l'esigenza di dimostrare dove risiedesse il ricorrente nel corso del tempo è sorta a seguito del deposito, con la costituzione delle resistenti, degli atti che le stesse hanno dichiarato di aver notificato al geom. , con le prove delle notifiche. Pt_1
3. L'eccezione di prescrizione dei contributi di cui si tratta.
Come s'è accennato, l'anno di contribuzione cui si riferisce la cartella oggetto di lite è il 2016; è, poi, pacifico che il ricorrente non abbia trasmesso alla la dichiarazione annuale dei redditi relativi a quell'anno. CP_2
La giurisprudenza di legittimità e di merito non sono costanti in merito al decorso della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni alle casse professionali. Questa giudice ritiene preferibile seguire l'orientamento, ribadito anche molto recentemente dalla Suprema Corte, secondo cui la mancata trasmissione della dichiarazione annuale impedisce il decorso del termine. Così è stato osservato nell'ordinanza n. 5338/2025: “si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte, laddove si è ritenuto che «in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_2 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della Controparte_2 dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale» (da ultimo Cass. Sez. Lav. 06/06/2023 n.15787)”. Nello stesso senso si è espressa, seppure incidentalmente, la Corte d'Appello di Milano (sentenza dell'8 maggio 2024). In ogni caso, anche a voler seguire la diversa tesi secondo cui si dovrebbe calcolare il termine quinquennale di prescrizione dal momento in cui avrebbe potuto sorgere il credito della va rilevato che nel caso di CP_2 specie il dies a quo deve essere individuato nel giorno 16 settembre 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e anche in tal caso il quinquennio non risulta maturato. Deve, infatti, osservarsi che il termine di decorrenza della prescrizione è stato interrotto con la missiva depositata dalla quale doc. 11: il sollecito di pagamento ha chiaro contenuto di atto interruttivo della CP_2 prescrizione, come precisamente riportato nell'oggetto e nel testo dell'atto stesso, che è stato notificato al geom. per compiuta giacenza in data 2 maggio 2022, dunque prima del decorso del quinquennio di Pt_1 prescrizione. Va rilevato che l'indirizzo a Gela, in via Mazzara del Vallo n. 36 è corretto, secondo quanto riportato nel citato certificato storico di residenza di parte ricorrente. Ne deriva che risulta irrilevante accertare la regolarità degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione indicati dalle parti resistenti. Deve, quindi, essere respinta l'eccezione in esame.
4. L'irrilevanza della mancata notifica di un avviso di accertamento prima dell'emissione della cartella oggetto di causa.
Parte ricorrente sostiene che la mancata notifica di un avviso di accertamento prima dell'emissione della cartella opposta si riverberi sulla validità di quest'ultima. Deve, tuttavia, rilevarsi che i princìpi invocati da parte ricorrente non riguardano crediti per contributivi previdenziali, bensì esclusivamente crediti fiscali, e si riferiscono al necessario rispetto della sequenza secondo una progressione di determinati atti, stabilita dalle norme tributarie (c.d. “statuto del contribuente”), che impongono scadenze temporali precise per la riscossione delle imposte (v. S.U. Cass. n. 16412/2007 e altre conformi). Una sequenza di tal genere non è, invece, prevista dalle norme in materia previdenziale e non può, quindi, essere pronunciata una nullità priva di aggancio normativo. Va, anzi, ricordato che la Suprema Corte ha ribadito, in tema di opposizione a cartella esattoriale, che “non ostano all'esame … della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella, considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . E' CP_6 stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che 'in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito' ” (dalla motivazione di Cass. n. 6753/2020). Del resto, non deve dimenticarsi che, secondo giurisprudenza consolidata, “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale” (dalla motivazione di Cass. n. 5550/2021, che richiama altresì Cass. n. 16051/2013). Infine, con specifico riferimento alle controversie come quella in esame, si deve osservare che l'opposizione agli avvisi di mora per prescrizione quinquennale del credito non preceduti da valida notifica della cartella di pagamento è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi, proprio al fine di consentire l'esame nel merito della pretesa contributiva, non avendo potuto, il debitore, proporre azione giudiziale al riguardo in precedenza proprio a causa dell'assenza della notifica della cartella stessa (v. Cass. Sez. Lav. n. 28583/2018 e Cass. Sez. Lav. n. 4901/2021): anche da questo punto di vista, dunque, la decisione che ci occupa deve essere assunta verificando la sussistenza o meno del credito della nei confronti del ricorrente, non tenendo conto del CP_2 fatto che la cartella non sia stata validamente notificata al ricorrente stesso.
5. La sussistenza del credito.
Come s'è accennato, il ricorrente afferma di non essere tenuto alla contribuzione per l'anno 2016, sostenendo di aver chiesto al Collegio dei geometri di Caltanisetta la cancellazione dall'albo professionale il 30 dicembre 2015 e imputando a tale Collegio il ritardo nella cancellazione, avvenuta solo il 20 ottobre 2016. In ogni caso, sostiene che l'efficacia della cancellazione, al fine dell'imposizione contributiva, debba decorrere dalla propria istanza e non dalla delibera del Collegio. Nessuna norma, né di legge, né dello statuto della consente tuttavia di retrodatare, ai fini dell'obbligo CP_2 contributivo, la cancellazione dall'albo al momento dell'istanza, posto che sino alla cancellazione il professionista può esercitare la professione. Eventuali ritardi da parte del Collegio nella cancellazione potrebbero, semmai, comportarne una responsabilità risarcitoria, ove sia dimostrato un comportamento colposo o doloso;
proprio per questo motivo non è stato disposto l'ordine di esibizione richiesto dalla CP_2 nei confronti del Collegio. In ogni caso, a fini di completezza, pare opportuno sottolineare che il ricorrente non ha depositato alcun atto di sollecito alla cancellazione dall'albo e dal contenuto della sua stessa istanza (doc. 2 di parte ricorrente) emerge, anzi, come si sia messo egli stesso nelle condizioni per non essere immediatamente cancellato. Invero, nonostante sin dal febbraio del 2014 fossero sorte contestazioni in ordine al mantenimento dell'iscrizione e alla doverosità della contribuzione (docc. 6/9 di parte ricorrente), il geom. ha atteso il Pt_1 penultimo giorno del 2015 per inviare l'istanza, nella quale ha dichiarato di non essere in quel momento in grado di restituire il timbro, a causa dei propri impegni lavorativi. Vista l'utilizzabilità del timbro per l'esercizio della professione, il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto provvedere alla consegna a mezzo di un delegato o di un corriere contestualmente all'istanza di cancellazione. Nel ricorso non è neppure stato specificato quando sia stato consegnato il timbro e, alla domanda di questa giudice all'udienza del 28 gennaio 2025, la difesa del ricorrente ha parlato di una spedizione del timbro a mezzo raccomandata, senza saperne indicarne la data né, tanto meno, chiedere di dimostrare, con documenti, l'invio del plico con il timbro e la ricezione del medesimo da parte del Collegio. Inoltre, all'istanza non risulta neppure allegato il certificato di chiusura della partita I.V.A. e la relativa parte contenuta nel modulo riporta la dizione N.D., che presumibilmente significa “non disponibile”. È, dunque, evidente come il ricorrente si sia messo nelle condizioni per non poter essere immediatamente cancellato dall'albo, imponendo al Collegio un'attività istruttoria, e pertanto non v'è alcun elemento per ritenere illegittimo il mantenimento della sua iscrizione nel corso del 2016 (v., in proposito, sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 27 maggio 2025). Proprio in ragione del mantenimento dell'iscrizione, i contributi, determinati nella misura minima, devono ritenersi dovuti, indipendentemente dal fatto che il geom. abbia o meno svolto attività professionale in Pt_1 quell'anno. Pare opportuno, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è più volte espressa in fattispecie analoghe a quella che ci occupa. Nella motivazione della recente ordinanza n. 5338/25 la Suprema Corte ha così osservato: “Il ricorrente, richiamando il precedente di Cass. 5375/2019, sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere la legittimità della disposizione regolamentare — art.5 dello Statuto — posto a fondamento della iscrizione obbligatoria alla perché tale disposizione regolamentare viola i limiti stabiliti dalle fonti primarie in CP_2 materia di autonomia regolamentare delle casse privatizzate. Sul punto si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte consolidatosi dopo l'arresto di Cass.5375/2019, nei termini che seguono, «la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed CP_2 esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del CP_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
l'iscrizione all'albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della
CP_2 professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere
CP_2 dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
CP_2 all'esito della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri”. CP_ È stato, altresì, osservato che: “Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla
CP_2
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_2 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione CP_
non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla
[...]
è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia
CP_2 contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto,
CP_2 legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la svolgere i
CP_2 CP_2 CP_2 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il
CP_2 geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione - ad opera della corte territoriale - di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa CP_2 alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare” (dalla motivazione di Cass. n. 28188/22). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui richiamato e considerando che il geom. è Pt_1 rimasto iscritto all'albo professionale fino all'ottobre 2016, senza trasmettere alla cassa l'autodichiarazione di mancato esercizio della professione contestualmente o successivamente alla cancellazione, la contribuzione risulta dovuta. Infatti, l'unico modello di autocertificazione di mancato esercizio della professione diretto alla risulta CP_2 datato 12 febbraio 2014 (doc. 4 allegato al ricorso), senza peraltro che risulti prova dell'invio né, tanto meno, della ricezione;
in ogni caso, tale dichiarazione è stata smentita dagli accertamenti effettuati dalla in CP_2 quanto dalla certificazione depositata dalla medesima quale doc. 5, non contestata dal ricorrente, risulta che il geom. ha svolto numerose pratiche edilizie quale geometra anche successivamente all'assunzione Pt_1 come dipendente e alla chiusura della partita I.V.A., come peraltro confermato in sede giudiziale nelle due sentenze della Corte d'Appello di Caltanisetta depositate dalla resistente (docc. 14 e 15). CP_2
Poco importa, ai fini che ci occupano, rilevare che la certificazione in esame non indica pratiche nell'anno 2016: la stessa, invero, si limita a esaminare il periodo dal 2008 al 2015 e pertanto non può avere alcun rilievo per l'anno di cui ora si tratta. Ciò che rileva è che l'autodichiarazione del febbraio 2014 è stata smentita dagli accertamenti e nessuna autodichiarazione successiva risulta essere stata inoltrata. Né, del resto, in questo giudizio il ricorrente ha offerto alcun elemento adeguato a superare la presunzione di esercizio dell'attività stabilita dall'art. 5 dello statuto della essendosi limitato a reiterare le CP_2 argomentazioni sul fatto di essere stato assunto quale lavoratore dipendente senza incarichi come geometra professionista (docc. 3 e 10 di parte ricorrente) e sulla chiusura della partita I.V.A., avvenuta il 29 dicembre 2006 (allegato al doc. 4 depositato con il ricorso). Ma, come s'è visto, la citata certificazione della CP_2 estratta dalla piattaforma delle pratiche edilizie e non contestata da parte ricorrente evidenzia che dal 2008 al 2015, e quindi in un periodo successivo all'assunzione quale dipendente e alla chiusura della partita I.V.A., il ricorrente ha compiuto ben 118 atti professionali e pertanto le argomentazioni di cui si tratta, in quanto infondate per il periodo considerato, non possono valere neppure per l'anno 2016 oggetto di lite. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte con il ricorso risultano infondate e devono, quindi, essere rigettate.
6. Le spese di lite.
La peculiarità della situazione di fatto comporta la compensazione per un mezzo delle spese di lite. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte ricorrente e a favore delle due resistenti secondo il criterio di soccombenza. Le spese vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività prestata.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 3 giugno 2024:
1) respinge tutte le domande proposte con il ricorso;
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla
[...] le spese di lite, che liquida in € 1.348,50 Parte_2 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.348,50 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 9 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 930/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Concetta Maria Di Stefano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Luciana Clerici Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
e contro
C.F. Controparte_2
- P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Harald Bonura P.IVA_2 P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Nel merito
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della contribuzione previdenziale;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig. , nato a [...] il [...], Parte_1
, non è tenuto ad alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria in favore della CodiceFiscale_2 ed al relativo pagamento della Controparte_2 complessiva somma di €.6.145,65 asseritamente dovuta a titolo di contribuzione previdenziale obbligatoria per l'anno 2016 per avere provveduto nel 2015 alla richiesta di cancellazione dall'Albo Professionale dei Geometri;
- dichiarare nulla la cartella di pagamento per omissione della notifica dell'avviso di accertamento;
- Annullare, dichiarare nulla ovvero inefficace, la cartella di pagamento n. 29220180003839145000, ricevuta dal ricorrente in data 19.05.2024, con la quale la Controparte_2
a richiesto il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni, pari ad €.6.145,65 relativi all'anno
[...] lare, dichiarare nulla ovvero inefficace, ogni e qualsiasi deliberazione, di iscrizione obbligatoria e di assoggettamento del ricorrente alla Controparte_3 CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE Controparte_2
[...]
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento indicata in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del sig. al pagamento Parte_1 degli stessi. In via istruttoria, ove occorra, si fa istanza per l'ammissione di una richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al Collegio dei geometri di Caltanissetta in relazione al periodo d'iscrizione all'albo professionale del sig. . Pt_1
Con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia sez. Lavoro, omnibus contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di in relazione ai motivi Controparte_1 di ricorso/eccezioni nn. 2) e 3) (cfr. § A) dellla presente memoria difensiva e di costituzione) attinenti ad attività riferibili all'Ente impositore/creditore (nella specie, la Controparte_2 e dunque al merito della controversia;
motivi/eccezio Controparte_1 non accetta e non può accettare il contraddittorio;
NEL MERITO:
-RIGETTARE comunque tutte le domande ed eccezioni avversarie, compresa quella di prescrizione del credito previdenziale, perché infondate in fatto ed in diritto, anche per i motivi tutti esposti nel § B) del presente atto. CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07920190002383154000 con la quale Parte_1
l (di seguito, per brevità, “ ”) gli ha richiesto il pagamento dell'importo Controparte_1 CP_4 di € 6.145,65, per contributi dovuti alla (nel prosieguo, Controparte_2 più brevemente, “ ”) relativamente all'anno 2016. CP_5
Il ricorrente ha chiesto che sia accertata l'assenza dell'obbligo contributivo sotteso alla cartella e che la stessa sia annullata o dichiarata inefficace. Ha, altresì, domandato l'annullamento di “qualsiasi deliberazione di iscrizione obbligatoria e di assoggettamento del ricorrente alla” Cassa. Ha eccepito la prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi da parte di , nonché la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di CP_4 accertamento. In ogni caso, ha contestato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi, evidenziando di aver inviato, il 31 dicembre 2015, la richiesta di cancellazione dal Collegio dei geometri, dopo aver chiuso la partita I.V.A. sin dal dicembre 2006, essendo stato assunto quale lavoratore dipendente di Eni S.p.A. fin dall'anno 2005. La si è costituita per il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza. CP_2
, costituendosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla dedotta CP_4 omissione della notifica dell'avviso di accertamento e all'asserita illegittimità della pretesa a seguito della richiesta di cancellazione;
ha chiesto, per il resto, il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.
2. I documenti utilizzabili per la decisione. Con ordinanza in data 31 gennaio 2025 questa giudice ha ordinato a parte ricorrente di provvedere a un nuovo deposito, conforme alle norme sul processo civile telematico, dei documenti che erano stati allegati al ricorso in un unico file, e quindi in modo tale da renderne assai difficile la consultazione. Parte ricorrente ha provveduto in tal senso, ma i documenti contenuti nella cartella depositata il 19 febbraio 2025 non coincidono perfettamente con quelli precedentemente depositati. Ne deriva che non possono essere considerati per la decisione i documenti non tempestivamente depositati con il ricorso, tranne il certificato storico di residenza del ricorrente che la difesa di quest'ultimo, durante l'udienza del 28 gennaio 2025, ha domandato di depositare. Infatti, l'esigenza di dimostrare dove risiedesse il ricorrente nel corso del tempo è sorta a seguito del deposito, con la costituzione delle resistenti, degli atti che le stesse hanno dichiarato di aver notificato al geom. , con le prove delle notifiche. Pt_1
3. L'eccezione di prescrizione dei contributi di cui si tratta.
Come s'è accennato, l'anno di contribuzione cui si riferisce la cartella oggetto di lite è il 2016; è, poi, pacifico che il ricorrente non abbia trasmesso alla la dichiarazione annuale dei redditi relativi a quell'anno. CP_2
La giurisprudenza di legittimità e di merito non sono costanti in merito al decorso della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni alle casse professionali. Questa giudice ritiene preferibile seguire l'orientamento, ribadito anche molto recentemente dalla Suprema Corte, secondo cui la mancata trasmissione della dichiarazione annuale impedisce il decorso del termine. Così è stato osservato nell'ordinanza n. 5338/2025: “si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte, laddove si è ritenuto che «in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_2 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della Controparte_2 dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale» (da ultimo Cass. Sez. Lav. 06/06/2023 n.15787)”. Nello stesso senso si è espressa, seppure incidentalmente, la Corte d'Appello di Milano (sentenza dell'8 maggio 2024). In ogni caso, anche a voler seguire la diversa tesi secondo cui si dovrebbe calcolare il termine quinquennale di prescrizione dal momento in cui avrebbe potuto sorgere il credito della va rilevato che nel caso di CP_2 specie il dies a quo deve essere individuato nel giorno 16 settembre 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e anche in tal caso il quinquennio non risulta maturato. Deve, infatti, osservarsi che il termine di decorrenza della prescrizione è stato interrotto con la missiva depositata dalla quale doc. 11: il sollecito di pagamento ha chiaro contenuto di atto interruttivo della CP_2 prescrizione, come precisamente riportato nell'oggetto e nel testo dell'atto stesso, che è stato notificato al geom. per compiuta giacenza in data 2 maggio 2022, dunque prima del decorso del quinquennio di Pt_1 prescrizione. Va rilevato che l'indirizzo a Gela, in via Mazzara del Vallo n. 36 è corretto, secondo quanto riportato nel citato certificato storico di residenza di parte ricorrente. Ne deriva che risulta irrilevante accertare la regolarità degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione indicati dalle parti resistenti. Deve, quindi, essere respinta l'eccezione in esame.
4. L'irrilevanza della mancata notifica di un avviso di accertamento prima dell'emissione della cartella oggetto di causa.
Parte ricorrente sostiene che la mancata notifica di un avviso di accertamento prima dell'emissione della cartella opposta si riverberi sulla validità di quest'ultima. Deve, tuttavia, rilevarsi che i princìpi invocati da parte ricorrente non riguardano crediti per contributivi previdenziali, bensì esclusivamente crediti fiscali, e si riferiscono al necessario rispetto della sequenza secondo una progressione di determinati atti, stabilita dalle norme tributarie (c.d. “statuto del contribuente”), che impongono scadenze temporali precise per la riscossione delle imposte (v. S.U. Cass. n. 16412/2007 e altre conformi). Una sequenza di tal genere non è, invece, prevista dalle norme in materia previdenziale e non può, quindi, essere pronunciata una nullità priva di aggancio normativo. Va, anzi, ricordato che la Suprema Corte ha ribadito, in tema di opposizione a cartella esattoriale, che “non ostano all'esame … della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella, considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . E' CP_6 stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che 'in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito' ” (dalla motivazione di Cass. n. 6753/2020). Del resto, non deve dimenticarsi che, secondo giurisprudenza consolidata, “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale” (dalla motivazione di Cass. n. 5550/2021, che richiama altresì Cass. n. 16051/2013). Infine, con specifico riferimento alle controversie come quella in esame, si deve osservare che l'opposizione agli avvisi di mora per prescrizione quinquennale del credito non preceduti da valida notifica della cartella di pagamento è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi, proprio al fine di consentire l'esame nel merito della pretesa contributiva, non avendo potuto, il debitore, proporre azione giudiziale al riguardo in precedenza proprio a causa dell'assenza della notifica della cartella stessa (v. Cass. Sez. Lav. n. 28583/2018 e Cass. Sez. Lav. n. 4901/2021): anche da questo punto di vista, dunque, la decisione che ci occupa deve essere assunta verificando la sussistenza o meno del credito della nei confronti del ricorrente, non tenendo conto del CP_2 fatto che la cartella non sia stata validamente notificata al ricorrente stesso.
5. La sussistenza del credito.
Come s'è accennato, il ricorrente afferma di non essere tenuto alla contribuzione per l'anno 2016, sostenendo di aver chiesto al Collegio dei geometri di Caltanisetta la cancellazione dall'albo professionale il 30 dicembre 2015 e imputando a tale Collegio il ritardo nella cancellazione, avvenuta solo il 20 ottobre 2016. In ogni caso, sostiene che l'efficacia della cancellazione, al fine dell'imposizione contributiva, debba decorrere dalla propria istanza e non dalla delibera del Collegio. Nessuna norma, né di legge, né dello statuto della consente tuttavia di retrodatare, ai fini dell'obbligo CP_2 contributivo, la cancellazione dall'albo al momento dell'istanza, posto che sino alla cancellazione il professionista può esercitare la professione. Eventuali ritardi da parte del Collegio nella cancellazione potrebbero, semmai, comportarne una responsabilità risarcitoria, ove sia dimostrato un comportamento colposo o doloso;
proprio per questo motivo non è stato disposto l'ordine di esibizione richiesto dalla CP_2 nei confronti del Collegio. In ogni caso, a fini di completezza, pare opportuno sottolineare che il ricorrente non ha depositato alcun atto di sollecito alla cancellazione dall'albo e dal contenuto della sua stessa istanza (doc. 2 di parte ricorrente) emerge, anzi, come si sia messo egli stesso nelle condizioni per non essere immediatamente cancellato. Invero, nonostante sin dal febbraio del 2014 fossero sorte contestazioni in ordine al mantenimento dell'iscrizione e alla doverosità della contribuzione (docc. 6/9 di parte ricorrente), il geom. ha atteso il Pt_1 penultimo giorno del 2015 per inviare l'istanza, nella quale ha dichiarato di non essere in quel momento in grado di restituire il timbro, a causa dei propri impegni lavorativi. Vista l'utilizzabilità del timbro per l'esercizio della professione, il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto provvedere alla consegna a mezzo di un delegato o di un corriere contestualmente all'istanza di cancellazione. Nel ricorso non è neppure stato specificato quando sia stato consegnato il timbro e, alla domanda di questa giudice all'udienza del 28 gennaio 2025, la difesa del ricorrente ha parlato di una spedizione del timbro a mezzo raccomandata, senza saperne indicarne la data né, tanto meno, chiedere di dimostrare, con documenti, l'invio del plico con il timbro e la ricezione del medesimo da parte del Collegio. Inoltre, all'istanza non risulta neppure allegato il certificato di chiusura della partita I.V.A. e la relativa parte contenuta nel modulo riporta la dizione N.D., che presumibilmente significa “non disponibile”. È, dunque, evidente come il ricorrente si sia messo nelle condizioni per non poter essere immediatamente cancellato dall'albo, imponendo al Collegio un'attività istruttoria, e pertanto non v'è alcun elemento per ritenere illegittimo il mantenimento della sua iscrizione nel corso del 2016 (v., in proposito, sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 27 maggio 2025). Proprio in ragione del mantenimento dell'iscrizione, i contributi, determinati nella misura minima, devono ritenersi dovuti, indipendentemente dal fatto che il geom. abbia o meno svolto attività professionale in Pt_1 quell'anno. Pare opportuno, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è più volte espressa in fattispecie analoghe a quella che ci occupa. Nella motivazione della recente ordinanza n. 5338/25 la Suprema Corte ha così osservato: “Il ricorrente, richiamando il precedente di Cass. 5375/2019, sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere la legittimità della disposizione regolamentare — art.5 dello Statuto — posto a fondamento della iscrizione obbligatoria alla perché tale disposizione regolamentare viola i limiti stabiliti dalle fonti primarie in CP_2 materia di autonomia regolamentare delle casse privatizzate. Sul punto si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte consolidatosi dopo l'arresto di Cass.5375/2019, nei termini che seguono, «la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed CP_2 esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del CP_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
l'iscrizione all'albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della
CP_2 professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere
CP_2 dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
CP_2 all'esito della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri”. CP_ È stato, altresì, osservato che: “Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla
CP_2
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_2 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione CP_
non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla
[...]
è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia
CP_2 contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto,
CP_2 legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la svolgere i
CP_2 CP_2 CP_2 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il
CP_2 geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione - ad opera della corte territoriale - di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa CP_2 alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare” (dalla motivazione di Cass. n. 28188/22). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui richiamato e considerando che il geom. è Pt_1 rimasto iscritto all'albo professionale fino all'ottobre 2016, senza trasmettere alla cassa l'autodichiarazione di mancato esercizio della professione contestualmente o successivamente alla cancellazione, la contribuzione risulta dovuta. Infatti, l'unico modello di autocertificazione di mancato esercizio della professione diretto alla risulta CP_2 datato 12 febbraio 2014 (doc. 4 allegato al ricorso), senza peraltro che risulti prova dell'invio né, tanto meno, della ricezione;
in ogni caso, tale dichiarazione è stata smentita dagli accertamenti effettuati dalla in CP_2 quanto dalla certificazione depositata dalla medesima quale doc. 5, non contestata dal ricorrente, risulta che il geom. ha svolto numerose pratiche edilizie quale geometra anche successivamente all'assunzione Pt_1 come dipendente e alla chiusura della partita I.V.A., come peraltro confermato in sede giudiziale nelle due sentenze della Corte d'Appello di Caltanisetta depositate dalla resistente (docc. 14 e 15). CP_2
Poco importa, ai fini che ci occupano, rilevare che la certificazione in esame non indica pratiche nell'anno 2016: la stessa, invero, si limita a esaminare il periodo dal 2008 al 2015 e pertanto non può avere alcun rilievo per l'anno di cui ora si tratta. Ciò che rileva è che l'autodichiarazione del febbraio 2014 è stata smentita dagli accertamenti e nessuna autodichiarazione successiva risulta essere stata inoltrata. Né, del resto, in questo giudizio il ricorrente ha offerto alcun elemento adeguato a superare la presunzione di esercizio dell'attività stabilita dall'art. 5 dello statuto della essendosi limitato a reiterare le CP_2 argomentazioni sul fatto di essere stato assunto quale lavoratore dipendente senza incarichi come geometra professionista (docc. 3 e 10 di parte ricorrente) e sulla chiusura della partita I.V.A., avvenuta il 29 dicembre 2006 (allegato al doc. 4 depositato con il ricorso). Ma, come s'è visto, la citata certificazione della CP_2 estratta dalla piattaforma delle pratiche edilizie e non contestata da parte ricorrente evidenzia che dal 2008 al 2015, e quindi in un periodo successivo all'assunzione quale dipendente e alla chiusura della partita I.V.A., il ricorrente ha compiuto ben 118 atti professionali e pertanto le argomentazioni di cui si tratta, in quanto infondate per il periodo considerato, non possono valere neppure per l'anno 2016 oggetto di lite. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte con il ricorso risultano infondate e devono, quindi, essere rigettate.
6. Le spese di lite.
La peculiarità della situazione di fatto comporta la compensazione per un mezzo delle spese di lite. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte ricorrente e a favore delle due resistenti secondo il criterio di soccombenza. Le spese vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività prestata.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 3 giugno 2024:
1) respinge tutte le domande proposte con il ricorso;
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla
[...] le spese di lite, che liquida in € 1.348,50 Parte_2 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.348,50 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 9 ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani