TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente rel.
Vincenza Bennici - Giudice
Giovanna Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 653/2025 R.G. volontaria
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Santina Campo del Foro di Palermo CF
PEC elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1
presso lo studio di quest'ultima in Palermo nella Via G. Marconi 67
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO CONCLUSIONI: per le parti, come da ricorso, integrate come da verbale di udienza del 1° luglio 2025
DEL PM: cfr. visto dell'otto maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 19.4.2014, in San Biagio Platani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Biagio
Platani (AG) dell'anno 2014 al n.01 P. 1, alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successiva istanza ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per una opportuna messa a punto dei loro accordi, udienza celebrata il giorno
1 luglio 2025.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita anche alla luce delle precisazioni enunciate in seno al verbale dell'udienza in data 1 luglio 2025, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.51 c.p.c. Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
US (CL), c.f. , e , nata il 2 C.F._1 Parte_2
dicembre 1994 a Santo Stefano Quisquina, i quali hanno contratto matrimonio in data
19.4.2014, in San Biagio Platani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di San Biagio Platani (AG) dell'anno 2014 al n.01 P. 1,alle condizioni concordate in ricorso, integrate come da verbale di udienza in data 1 luglio
2025, qui integralmente richiamate.
Nulla in ordine alle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della Cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
5 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente rel.
Vincenza Bennici - Giudice
Giovanna Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 653/2025 R.G. volontaria
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Santina Campo del Foro di Palermo CF
PEC elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1
presso lo studio di quest'ultima in Palermo nella Via G. Marconi 67
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO CONCLUSIONI: per le parti, come da ricorso, integrate come da verbale di udienza del 1° luglio 2025
DEL PM: cfr. visto dell'otto maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 19.4.2014, in San Biagio Platani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Biagio
Platani (AG) dell'anno 2014 al n.01 P. 1, alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successiva istanza ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per una opportuna messa a punto dei loro accordi, udienza celebrata il giorno
1 luglio 2025.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita anche alla luce delle precisazioni enunciate in seno al verbale dell'udienza in data 1 luglio 2025, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.51 c.p.c. Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
US (CL), c.f. , e , nata il 2 C.F._1 Parte_2
dicembre 1994 a Santo Stefano Quisquina, i quali hanno contratto matrimonio in data
19.4.2014, in San Biagio Platani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di San Biagio Platani (AG) dell'anno 2014 al n.01 P. 1,alle condizioni concordate in ricorso, integrate come da verbale di udienza in data 1 luglio
2025, qui integralmente richiamate.
Nulla in ordine alle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della Cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
5 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni