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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00228/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2021, proposto da
AR IO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Porto Cesareo, via Gran Sasso n. 27;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.c. e 22 ss. l. 241/1990
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. C. Summa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Ostuni, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello RETR-PENS, modello UNICARPE, modello TE/08, Modello ECOCERT.
- rilevato che:
a) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, nonché del mancato riscontro di quest’ultimo alla richiesta di chiarimenti disposta da questo TAR con ordinanza n. 1409/21, questo Collegio, con successiva ordinanza n. 1838/21, ha rinviato all’udienza camerale del 2.2.2022, ordinando contestualmente all’INPS di produrre una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (ad eccezione del mod. TE08, osteso al ricorrente), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, preavvisando altresì che: “ in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a. ” (cfr. ord. n. 1838/21 cit.);
c) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 1838/21 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione di quest’ultima presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è stato espressamente onerato), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Laddove l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell' art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell' art. 116 comma 2, c.p.c. ” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che:
1) con riferimento ai modelli RETR PENS e UNICARPE, è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e, dunque, detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
2) con riferimento al modello Ecocert, invece, trattasi di modello che, proprio perché fornisce ai dati che ne costituiscono l’oggetto carattere formale e certificativo (attestazione dei contributi versati dal lavoratore nell’ambito della propria vita lavorativa), presuppone una specifica istanza di parte ai fini della sua elaborazione, e per tale ragione non può ritenersi atto preesistente alla richiesta ostensiva. Per tali ragioni, in riferimento al suddetto modello (Ecocert), non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Oggetto dell’accesso è e deve essere il c.d. documento amministrativo intendendosi per esso ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale […]. In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l’Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso ” (TAR Napoli, VI, 3.7.2020, n. 2862);
- ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di:
a) accogliere il ricorso relativamente ai modelli Retr. Pens. e Unicarpe, con conseguente ordine all’INPS, sede di Ostuni, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
b) rigettare il ricorso con riferimento alla richiesta di ostensione del modello Ecocert, ferma restando la facoltà del soggetto interessato, ricorrendone i presupposti, di richiedere specificamente l’elaborazione di tale modello;
- ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo accoglie relativamente ai modelli Retr. Pens. e Unicarpe, con conseguente ordine all’INPS, sede di Ostuni, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – e con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
b) lo rigetta con riferimento alla richiesta di ostensione del modello Ecocert.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 500 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv.to C. Summa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO