Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 393
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, atto prodromico, sia stata regolarmente notificata e che, non essendo stata impugnata, le eccezioni relative ai vizi dell'atto prodromico non possano essere fatte valere con l'impugnazione della cartella successiva.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non sia stata impugnata, rendendo inammissibile l'eccezione di decadenza formulata successivamente. Si applica il principio dell'irretrattabilità del credito in caso di mancata impugnazione degli atti di riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendo che l'intimazione di pagamento sia stata notificata nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenendo conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 393
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo