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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LA UI, RE
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2626/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 133085 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 2684/2025 depositato il 04/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046541218000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3693/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR 2626/2025 Ricorrente_1 SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone opposizione avverso diniego di autotutela relativa a cartella di € 42.190,00, con la quale, a seguito di controllo ex art 36-ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi MOD. UNICO/2021, per il 2020, è stato disconosciuto il credito per imposte pagate all'estero di € 42.190,00, oltre sanzioni ed interessi, avendo rilevato che la documentazione prodotta dalla società non forniva concreta prova del presupposto della stabile organizzazione della Ricorrente_1 spa, ed ha quindi disconosciuto il credito relativo alle imposte pagate all'estero comunicato dalla Società.
Eccepisce:
1) esistenza di sentenza di merito di I grado che ha riconosciuto il credito per l'annualità 2019, precedente a quella che ci occupa 2020; 2) sussistenza del presupposto della stabile organizzazione, che sarebbe evidente dalla documentazione;
3) violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Chiede pertanto che il ricorso sia accolto e l'atto annullato.
Con analogo ricorso, rubricato al n. RGR 2684/2025, la medesima ricorrente si oppone a cartella di pagamento n. 06820250046541218000, con la quale l'Agenzia disconosce un credito di € 62.956,00.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, che, preliminarmente faceva istanza di riunione di questo fascicolo con quello avente RGR n. 2684, del quale si è discussa l'stanza di sospensione il 15 luglio 2025, rinviata al 14 ottobre.
Nel merito di entrambe, quindi, ribadisce quanto già sostenuto nel rigettare l'autotutela e chiede che i ricorsi siano respinti, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Sempre in via preliminare, va constatato che i due ricorsi di cui in premessa presentano caratteri di analogia soggettiva ed oggettiva e possono, quindi, essere riuniti, per dar luogo ad una decisione univoca della Corte.
Pertanto, si procede alla riunione del ricorso RGR n. 2684/2025 con quello avente RGR n. 2626/2025.
Va poi osservato, nel merito dell'opposizione, che la questione, per entrambe le opposizioni, verte su cartelle esattoriali emesse con procedura ex art 36-ter DPR 600/1973, quindi in assenza di atto accertativo, fondate sulla negazione dell'esistenza di stabile organizzazione in Cina, ad uso della ricorrente Ricorrente_1 SPA.
Essa esercita l'attività e vendita, attraverso propria specifica rete commerciale, di camiceria, recante il marchio “Società_2”. La ricorrente aveva, infatti, portato a debito i costi relativi a fatture per “Consultant Fees”, inerenti la società “Società_2” in quanto stabile organizzazione di Ricorrente_1 Spa.
Tale assunto è stato negato dall'Agenzia delle entrate, a seguito di esame della documentazione inviata dalla contribuente, in riscontro a comunicazione relativa all'esito di controllo formale ex art. 36ter.
Da detta documentazione, allegata anche in questa sede contenziosa tanto in lingua originale quanto in traduzione giurata e consistente in 1) bilancio al 31 12 2020 corredato da relazione dei revisori di 'Società_2 '; 2) contratti di locazione;
3) contratto di distribuzione., si rileva, al contrario, che detta società estera era ed è esattamente la 'stabile organizzazione' della ditta qui ricorrente, la quale aveva dunque il diritto di formulare le detrazioni relative alle ritenute sulle fatture della propria stabile organizzazione cinese.
Società_2, infatti, oltre ad essere integralmente controllata dalla Ricorrente_1 SPA, dispone di una propria sede fissa in Cina e, dal suo bilancio, si rileva che essa dispone di mezzi, capitali e struttura operativa, che le consentono di commercializzare, anche con notevoli ricavi, con la consequenziale corresponsione di imposte verso Stato cinese, i prodotti con marchio “Società_2”, di proprietà della ricorrente. Tali circostanze, ampiamente provate dalla parte ricorrente, attraverso la produzione documentale allegata ai ricorsi e già a suo tempo inviata all'Agenzia delle entrate DP I di Milano, palesano l'assoluta mancanza di motivazione della procedura attivata ex art. 36ter, culminata nell'emissione delle cartelle esattoriali e dell'ancor più evidente, e grave, diniego di autotutela, per il quale si ricorre.
Su quest'ultimo punto va quindi rilevato che l'atto di diniego oggetto dei ricorsi ha i caratteri tipici dell'atto autonomamente impugnabile, trattandosi di diniego formalizzato dall'Agenzia delle entrate, in assenza di facoltà decisionale. Il caso di specie deve, infatti, ritenersi rientrare nell'ambito di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 219/2023, che è intervenuto a precisare, in ordine all'istituto dell'autotutela tributaria, prevedendo una ben determinataa diversificazione tra autotutela obbligatoria, ex articolo 10-quater della Legge 212/2000 ed autotutela facoltativa, ex articolo 10-quinquies della Legge 212/2000.
Orbene, la prima, ovvero l'autotutela obbligatoria, è esercitata in caso di manifesta illegittimità dell'atto, in una delle situazioni espressamente previste dal comma 1 dell'articolo 10-quater della Legge 212/2000, che stabilisce: << L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione>>, ed al punto e) detta norma statuisce che tale autotutela obbligatoria sia dovuta da parte dell'Ente fiscale nel caso di << e) errore sul presupposto d'imposta;>>.
Ebbene, nella fattispecie in trattazione, i fatti documentalmente dimostrati dalla ricorrente palesano per tabulas il fatto che “Società_2” operava in qualità di 'stabile organizzazione' della Ricorrente_1 SPA, qui ricorrente, il ché dimostra l'errore commesso, fin dall'inizio, dall'Agenzia nel valutare il presupposto dell'imposta.
Per tutto quanto fin qui dedotto ed argomentato, devono essere accolti i ricorsi RGR nn. 2626/2025 e
2684/2025, qui riuniti.
Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.850,00 oltre tutti gli oneri accessori ed il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 1.850,00 per compensi, oltre oneri accessori.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LA UI, RE
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2626/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 133085 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 2684/2025 depositato il 04/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046541218000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3693/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR 2626/2025 Ricorrente_1 SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone opposizione avverso diniego di autotutela relativa a cartella di € 42.190,00, con la quale, a seguito di controllo ex art 36-ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi MOD. UNICO/2021, per il 2020, è stato disconosciuto il credito per imposte pagate all'estero di € 42.190,00, oltre sanzioni ed interessi, avendo rilevato che la documentazione prodotta dalla società non forniva concreta prova del presupposto della stabile organizzazione della Ricorrente_1 spa, ed ha quindi disconosciuto il credito relativo alle imposte pagate all'estero comunicato dalla Società.
Eccepisce:
1) esistenza di sentenza di merito di I grado che ha riconosciuto il credito per l'annualità 2019, precedente a quella che ci occupa 2020; 2) sussistenza del presupposto della stabile organizzazione, che sarebbe evidente dalla documentazione;
3) violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Chiede pertanto che il ricorso sia accolto e l'atto annullato.
Con analogo ricorso, rubricato al n. RGR 2684/2025, la medesima ricorrente si oppone a cartella di pagamento n. 06820250046541218000, con la quale l'Agenzia disconosce un credito di € 62.956,00.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, che, preliminarmente faceva istanza di riunione di questo fascicolo con quello avente RGR n. 2684, del quale si è discussa l'stanza di sospensione il 15 luglio 2025, rinviata al 14 ottobre.
Nel merito di entrambe, quindi, ribadisce quanto già sostenuto nel rigettare l'autotutela e chiede che i ricorsi siano respinti, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Sempre in via preliminare, va constatato che i due ricorsi di cui in premessa presentano caratteri di analogia soggettiva ed oggettiva e possono, quindi, essere riuniti, per dar luogo ad una decisione univoca della Corte.
Pertanto, si procede alla riunione del ricorso RGR n. 2684/2025 con quello avente RGR n. 2626/2025.
Va poi osservato, nel merito dell'opposizione, che la questione, per entrambe le opposizioni, verte su cartelle esattoriali emesse con procedura ex art 36-ter DPR 600/1973, quindi in assenza di atto accertativo, fondate sulla negazione dell'esistenza di stabile organizzazione in Cina, ad uso della ricorrente Ricorrente_1 SPA.
Essa esercita l'attività e vendita, attraverso propria specifica rete commerciale, di camiceria, recante il marchio “Società_2”. La ricorrente aveva, infatti, portato a debito i costi relativi a fatture per “Consultant Fees”, inerenti la società “Società_2” in quanto stabile organizzazione di Ricorrente_1 Spa.
Tale assunto è stato negato dall'Agenzia delle entrate, a seguito di esame della documentazione inviata dalla contribuente, in riscontro a comunicazione relativa all'esito di controllo formale ex art. 36ter.
Da detta documentazione, allegata anche in questa sede contenziosa tanto in lingua originale quanto in traduzione giurata e consistente in 1) bilancio al 31 12 2020 corredato da relazione dei revisori di 'Società_2 '; 2) contratti di locazione;
3) contratto di distribuzione., si rileva, al contrario, che detta società estera era ed è esattamente la 'stabile organizzazione' della ditta qui ricorrente, la quale aveva dunque il diritto di formulare le detrazioni relative alle ritenute sulle fatture della propria stabile organizzazione cinese.
Società_2, infatti, oltre ad essere integralmente controllata dalla Ricorrente_1 SPA, dispone di una propria sede fissa in Cina e, dal suo bilancio, si rileva che essa dispone di mezzi, capitali e struttura operativa, che le consentono di commercializzare, anche con notevoli ricavi, con la consequenziale corresponsione di imposte verso Stato cinese, i prodotti con marchio “Società_2”, di proprietà della ricorrente. Tali circostanze, ampiamente provate dalla parte ricorrente, attraverso la produzione documentale allegata ai ricorsi e già a suo tempo inviata all'Agenzia delle entrate DP I di Milano, palesano l'assoluta mancanza di motivazione della procedura attivata ex art. 36ter, culminata nell'emissione delle cartelle esattoriali e dell'ancor più evidente, e grave, diniego di autotutela, per il quale si ricorre.
Su quest'ultimo punto va quindi rilevato che l'atto di diniego oggetto dei ricorsi ha i caratteri tipici dell'atto autonomamente impugnabile, trattandosi di diniego formalizzato dall'Agenzia delle entrate, in assenza di facoltà decisionale. Il caso di specie deve, infatti, ritenersi rientrare nell'ambito di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 219/2023, che è intervenuto a precisare, in ordine all'istituto dell'autotutela tributaria, prevedendo una ben determinataa diversificazione tra autotutela obbligatoria, ex articolo 10-quater della Legge 212/2000 ed autotutela facoltativa, ex articolo 10-quinquies della Legge 212/2000.
Orbene, la prima, ovvero l'autotutela obbligatoria, è esercitata in caso di manifesta illegittimità dell'atto, in una delle situazioni espressamente previste dal comma 1 dell'articolo 10-quater della Legge 212/2000, che stabilisce: << L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione>>, ed al punto e) detta norma statuisce che tale autotutela obbligatoria sia dovuta da parte dell'Ente fiscale nel caso di << e) errore sul presupposto d'imposta;>>.
Ebbene, nella fattispecie in trattazione, i fatti documentalmente dimostrati dalla ricorrente palesano per tabulas il fatto che “Società_2” operava in qualità di 'stabile organizzazione' della Ricorrente_1 SPA, qui ricorrente, il ché dimostra l'errore commesso, fin dall'inizio, dall'Agenzia nel valutare il presupposto dell'imposta.
Per tutto quanto fin qui dedotto ed argomentato, devono essere accolti i ricorsi RGR nn. 2626/2025 e
2684/2025, qui riuniti.
Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.850,00 oltre tutti gli oneri accessori ed il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 1.850,00 per compensi, oltre oneri accessori.