Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 495
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esistenza di stabile organizzazione in Cina

    La Corte ha ritenuto provato che 'Società_2' è stabile organizzazione della ricorrente, disponendo di sede fissa, mezzi, capitali e struttura operativa, e che l'Agenzia delle Entrate ha erroneamente negato tale presupposto.

  • Accolto
    Violazione principio collaborazione e buona fede

    La Corte ha ritenuto che il diniego di autotutela fosse privo di motivazione e basato su un errore circa il presupposto d'imposta, implicando una violazione dei principi di correttezza.

  • Accolto
    Esistenza di stabile organizzazione in Cina

    La Corte ha ritenuto provato che 'Società_2' è stabile organizzazione della ricorrente, disponendo di sede fissa, mezzi, capitali e struttura operativa, e che l'Agenzia delle Entrate ha erroneamente negato tale presupposto.

  • Accolto
    Violazione principio collaborazione e buona fede

    La Corte ha ritenuto che il diniego di autotutela fosse privo di motivazione e basato su un errore circa il presupposto d'imposta, implicando una violazione dei principi di correttezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 495
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 495
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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